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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:
0) Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
2) Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 956/2024 R.G.V.G. e avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”,
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] c.f. ), Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. RAZZANO Modestino in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.to;
E
(nata in [...] il [...] c.f. CP_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv. D'ALESSIO Claudio in forza C.F._2 di procura in atti e come in atti elett.te dom.ta;
-ricorrenti-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di
Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
*** *** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pompei (NA) il 19/07/2003 e trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 151, parte 2, serie A, anno 2003.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 15/01/2024 quando l'intestato Tribunale aveva pronunciato la loro separazione con sentenza n. 81/2024, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2. che dalla loro unione è nata la figlia in data Persona_1
31/10/2005 in Pompei (NA);
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
all'udienza del 04/03/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il
GI riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione dei coniugi, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
e in data 20/06/2024, così provvede: Pt_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
), e (nata in [...] C.F._1 CP_1
Stabia (NA) il 04/04/1980 c.f. ) in Pompei (NA) il C.F._2
19/07/2003 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 151, parte 2, serie A, anno 2003;
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo così come riportate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data
26/02/2025 e 03/03/2025 da intendersi qui richiamate e trascritte;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1/12/70 n. 898, 134 R.D. 9/7/39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire