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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 25712/2024 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Ciampino (RM), alla Via Col di Lana n. 110, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Concetta Parisi (PEC , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC t), giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 03.07.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che con decreto di omologa del 27.01.2024– RG 14751/2023, l'intestato Tribunale riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.07.2022; che detto decreto veniva notificato all' il 19.02.2024; che, in data 22.02.2024, veniva altresì notificato all' il modello AP03; CP_1 CP_1 che, tuttavia, ad oggi, non era stata erogata alcuna prestazione in favore della ricorrente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo quanto segue: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' in p.l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante dell'assegno ordinario di ivalidità ex art. 1 L. 222/84 dal 29.07.2022 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 27.01.2024 emesso a definizione del giudizio rubricato con RG n 14751/2024 - Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che aveva CP_1 provveduto alla liquidazione dei ratei spettanti e, pertanto, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione in atti risulta il riconoscimento, con decreto di omologa del 27.01.2024, del beneficio invocato con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.07.2022. Occorre ricordare che, in base alla normativa vigente, l' è tenuto a pagare la prestazione CP_1 assistenziale entro il termine di 120 giorni dalla data in cui avviene il riconoscimento dei requisiti per beneficiare della prestazione. Al fine di ottenere una tempestiva liquidazione dei ratei maturati e dovuti, la parte ricorrente in data 22.02.2024 ha notificato all'istituto resistente la documentazione necessaria per la corresponsione del suddetto beneficio (cd. modello ap03). L'istituto resistente si è costituito in giudizio deducendo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei, non fornendo però alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento degli stessi non contestando in alcun modo la sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici. E' evidente pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, non sussiste alcun motivo ostativo alla liquidazione dei ratei maturati in favore della parte ricorrente. Deve essere conseguentemente condannato l' al pagamento di quanto spettante alla parte CP_1 ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (29.07.2022) e quindi dall'1.8.2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda. Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso presentato da in data 03.07.2024 e per l'effetto condanna Parte_1
l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dei ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
[...]
222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29.07.2022 e quindi dall'1.8.2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
pagina 2 di 3 condanna l' al pagamento, delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.300,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 07.01.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
pagina 3 di 3
N. 25712/2024 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Ciampino (RM), alla Via Col di Lana n. 110, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Concetta Parisi (PEC , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC t), giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 03.07.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che con decreto di omologa del 27.01.2024– RG 14751/2023, l'intestato Tribunale riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.07.2022; che detto decreto veniva notificato all' il 19.02.2024; che, in data 22.02.2024, veniva altresì notificato all' il modello AP03; CP_1 CP_1 che, tuttavia, ad oggi, non era stata erogata alcuna prestazione in favore della ricorrente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo quanto segue: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' in p.l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante dell'assegno ordinario di ivalidità ex art. 1 L. 222/84 dal 29.07.2022 a tutt'oggi, così come disposto decreto di omologa del 27.01.2024 emesso a definizione del giudizio rubricato con RG n 14751/2024 - Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che aveva CP_1 provveduto alla liquidazione dei ratei spettanti e, pertanto, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione in atti risulta il riconoscimento, con decreto di omologa del 27.01.2024, del beneficio invocato con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.07.2022. Occorre ricordare che, in base alla normativa vigente, l' è tenuto a pagare la prestazione CP_1 assistenziale entro il termine di 120 giorni dalla data in cui avviene il riconoscimento dei requisiti per beneficiare della prestazione. Al fine di ottenere una tempestiva liquidazione dei ratei maturati e dovuti, la parte ricorrente in data 22.02.2024 ha notificato all'istituto resistente la documentazione necessaria per la corresponsione del suddetto beneficio (cd. modello ap03). L'istituto resistente si è costituito in giudizio deducendo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei, non fornendo però alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento degli stessi non contestando in alcun modo la sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici. E' evidente pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, non sussiste alcun motivo ostativo alla liquidazione dei ratei maturati in favore della parte ricorrente. Deve essere conseguentemente condannato l' al pagamento di quanto spettante alla parte CP_1 ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (29.07.2022) e quindi dall'1.8.2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda. Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso presentato da in data 03.07.2024 e per l'effetto condanna Parte_1
l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dei ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
[...]
222/1984, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 29.07.2022 e quindi dall'1.8.2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda;
pagina 2 di 3 condanna l' al pagamento, delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.300,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 07.01.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
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