Art. 3.
All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.