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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 351 u.c. c.p.c., allegata al verbale del 18/06/2024
Ruolo Generale n. 5548 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5548/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
C.F. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Cervantes, 64, presso gli avv.ti Faustino Manfredonia (C.F. ) e C.F._1
Claudio Manfredonia (C.F. ), che la rapp.tano e difendono, anche C.F._2 disgiuntamente, con indirizzo pec: e/o Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
1 AZIENDA Controparte_1
(P.I. E C.F. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro
[...] P.IVA_2
Giametta (C.F. ), con il quale elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla Via C.F._3
Carmelo Pezzullo n.65 , e con indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Aldo Serena (c.f. Controparte_2 C.F._4
) e con questi elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Capua, alla via C.F._5
Pomerio, n. 31, con indirizzo pec: Email_4
APPELLATO
NONCHE'
(Cod. Fisc. , in persona del l.r.p.t., quale Controparte_3 P.IVA_3 successore nella titolarità dei contratti di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei
Lloyd's, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fossati (Cod. Fisc.
[...]
) - , presso il cui studio, in Torino, C.so C.F._6 Email_5
Galileo Ferraris n.71, elettivamente domicilia
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4410/2023 resa in data 20-21/11/2023, non notificata, dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 12/12/2023 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di S.M.C.V., adito da con Controparte_2 citazione dell'11.10.2013 - in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea - ha condannato l' (in solido) “con le compagnie Controparte_4
e di Londra … quest'ultime nel limite del massimale e con onere di manleva Parte_1 CP_3 dell'assicurato entro tale limite”, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €
19.898,00, oltre interessi e rivalutazione, ed oltre spese di lite e di c.t.u., a titolo di risarcimento del danno da attività medico – ospedaliera, conseguente ad errata esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico di “asportazione di ernia discale C6-C7 e artrodesi con cage in titanio”, cui lo stesso era stato sottoposto in data 3.10.2002.
2 A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'erroneo rigetto della sollevata eccezione di inoperatività della polizza, del carattere solidale della condanna inflitta alle compagnie assicurative unitamente alla struttura sanitaria garantita, della violazione dei limiti di franchigia, dell'omessa considerazione che la garanzia prestata da era Parte_1
“a secondo rischio”, ovvero all'esito dell'esaurimento del massimale previsto dalla garanzia prestata da
Parte_2
Radicatasi la lite, si è costituito con comparsa del 19.3.2024 (per l'udienza del Controparte_2
23/4/2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Con comparsa del 28.3.2024 si è costituita l Controparte_4
opponendosi anch'essa all'accoglimento del gravame.
[...]
Con comparsa del 3.4.2024 si è costituita uale successore Controparte_3
a titolo particolare di associandosi alla gran parte delle contestazioni sollevate Parte_3 dall'appellante principale e proponendo appello incidentale tendente a conseguire la riforma della sentenza in ordine alla contestata operatività della garanzia prestata.
Concessa, nei confronti dell'appellante principale, la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 18.6.2024 per la discussione orale e la decisione ex artt. 281 sexies e 351 u.c. c.p.c.
***********
I proposti appelli sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Essi sono ammissibili giacché rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 In primo grado entrambe le compagnie assicurative appellanti hanno contestato l'operatività delle rispettive polizze, risalendo la prima richiesta risarcitoria ad epoca in cui il periodo di validità contrattuale era ormai già abbondantemente spirato.
Quanto ai (appellante incidentale), emerge in atti che l'azienda ospedaliera convenuta aveva Pt_4 azionato la polizza assicurativa n. 1222179, la quale spiegava effetti dalle ore 24,00 del 30.04.2000 alle ore 24,00 del 30.04.2003, con garanzia postuma di 24 mesi (V. doc. 1 della produzione di primo grado dei . Pt_2
Come si evince dal relativo contratto, tale copertura veniva prestata nella forma “claims made”, attesa la clausola 1.18 - Validità temporale dell'assicurazione – a tenore della quale, affinché la polizza potesse spiegare la propria operatività, dovevano necessariamente e contestualmente sussistere due condizioni: - la prima richiesta di risarcimento doveva pervenire al soggetto assicurato entro il periodo di efficacia del contratto assicurativo;
l'evento dannoso doveva, parimenti, essersi verificato nel periodo di validità della polizza.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, in ragione dell'insussistenza della prima delle condizioni richieste dal sopra richiamato art. 1.18: pur dovendosi collocare cronologicamente la verificazione del preteso fatto illecito in costanza del periodo di copertura assicurativa, alcuna richiesta danni era intervenuta in vigenza di polizza, risalendo le prime richieste risarcitorie al 5/5/2011 e al 12/7/2012, ovvero, allorquando il periodo di validità contrattuale della polizza risultava ormai già abbondantemente spirato.
Quanto a (appellante principale), la polizza azionata era la n. 00100126818, di durata Parte_1 biennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/10/08 alle ore 24,00 del 31/10/10, scaduta anticipatamente alla data del 30/5/2010, e prorogata sino al 30/6/2010, anch'essa operante in regime di
“claims made”, ovvero a cd. "richiesta fatta" (art. 1.17 1°co.), valevole per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31.1.2003.
Anche rispetto ad essa, la prima richiesta di risarcimento, del 13.5.2011, doveva ritenersi, pertanto, intempestiva (cfr. doc. 13 della produzione di primo grado di . Parte_1
Essa prevedeva, inoltre, per la RC professionale, una franchigia di € 20.000,00 per sinistro (art. 2.10).
Infine, sempre a termini di polizza (art. 1.17 1° co.), essa operava “a secondo rischio e ad esaurimento del massimale previsto da altra polizza” stipulata per il medesimo periodo con altro istituto assicuratore, nel caso di specie i Lloysd.
4 Sulle sollevate eccezioni di inoperatività il primo giudice ha così motivato il rigetto: “Quanto all'eccezione avanzata da entrambe le compagnie sulla decadenza della denuncia inviata dall'assicurata, si richiama il recente arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, anche se non rende atipica la fattispecie negoziale, si rivela contraria all'art. 1341 c.c. e all'art. 2965
c.c. che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti
l'esercizio del diritto. Pur essendo un termine pattuito più che sufficiente per denunciare il sinistro all'assicurazione, occorre nondimeno valutare in concreto la concreta esigibilità, che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta potendo l'assicurato fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire: altro è prevedere una decadenza fissando un termine dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro è indicarla a partire dalla scadenza del contratto (Cass. civile, sez. III, 13.5.2020, n. 8894). A ciò si aggiunga decalogo in dettato proprio in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile che, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretato, non solo mediante il criterio di cui art. 1367 c.c. teso alla conservazione del contratto medesimo, ma anche quello dell'interpretatio contra proferentem ex art. 1370 c.c. per il quale, anche nel caso in cui una clausola sia ambigua, essa per ciò solo deve essere interpretata in senso sfavorevole al predisponente (cfr. ex multis, Cass. civile, sez. VI,
29.7.2022, n. 23762)”.
Il ragionamento testé esposto - fatto oggetto di specifica censura in entrambi gli atti di gravame - non può essere ratificato, giacché in contrasto col prevalente orientamento di segno contrario della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123), secondo il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, e tale tipologia di contratto è riconducibile al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
La condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva
5 che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.
(Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2).
Da ciò consegue, nel caso di specie, l'erroneo rilievo di nullità della contenuta nei contratti Parte_5 assicurativi azionati nel presente giudizio e l'erroneo diniego di accoglimento delle sollevate eccezioni di inoperatività delle polizze.
Quanto ad rileva, ulteriormente, la circostanza che la condanna non eccedeva la franchigia Parte_1 contrattuale, e che nemmeno si è tenuto conto dell'operatività “a secondo rischio” della polizza, ovvero ad esaurimento del massimale previsto dalla polizza stipulata con i Pt_4
In accoglimento dei proposti appelli la sentenza deve essere, pertanto, riformata nel senso del rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti delle compagnie assicurative terze chiamate in causa.
Resta assorbito il motivo inerente l'erroneità del carattere solidale della condanna inflitta.
L'accoglimento dei gravami importa, nei confronti delle parti appellanti, la rideterminazione delle spese del doppio grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass.
4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado sostenute dalle appellanti seguono la soccombenza dell'
[...]
e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati CP_4 con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute, nel presente grado di giudizio, dal danneggiato rispetto a Controparte_2 tutte le altre parti processuali, atteso che nei suoi confronti la notifica dei proposti gravami ha avuto valore di mera litis denuntiatio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale di e dell'appello Parte_1 incidentale di ed in parziale riforma della sentenza Controparte_3
6 appellata, rigetta la domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla convenuta
[...]
e, per l'effetto, revoca la condanna inflitta alle Controparte_4 compagnie assicurative appellanti in solido con l' anche in ordine alle spese di lite;
Controparte_4
- condanna l' al pagamento delle spese Controparte_4 processuali sostenute nei suoi confronti dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi in favore dell'appellante principale, e in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi in favore dell'appellante incidentale, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali reciprocamente sostenute nel presente grado tra
[...]
e tutte le altre parti processuali. CP_2
Così deciso in Napoli, il 18.06.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio FORGILLO
7
Ruolo Generale n. 5548 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5548/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
C.F. , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Cervantes, 64, presso gli avv.ti Faustino Manfredonia (C.F. ) e C.F._1
Claudio Manfredonia (C.F. ), che la rapp.tano e difendono, anche C.F._2 disgiuntamente, con indirizzo pec: e/o Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
1 AZIENDA Controparte_1
(P.I. E C.F. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro
[...] P.IVA_2
Giametta (C.F. ), con il quale elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla Via C.F._3
Carmelo Pezzullo n.65 , e con indirizzo pec: Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Aldo Serena (c.f. Controparte_2 C.F._4
) e con questi elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Capua, alla via C.F._5
Pomerio, n. 31, con indirizzo pec: Email_4
APPELLATO
NONCHE'
(Cod. Fisc. , in persona del l.r.p.t., quale Controparte_3 P.IVA_3 successore nella titolarità dei contratti di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei
Lloyd's, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fossati (Cod. Fisc.
[...]
) - , presso il cui studio, in Torino, C.so C.F._6 Email_5
Galileo Ferraris n.71, elettivamente domicilia
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4410/2023 resa in data 20-21/11/2023, non notificata, dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 12/12/2023 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di S.M.C.V., adito da con Controparte_2 citazione dell'11.10.2013 - in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea - ha condannato l' (in solido) “con le compagnie Controparte_4
e di Londra … quest'ultime nel limite del massimale e con onere di manleva Parte_1 CP_3 dell'assicurato entro tale limite”, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €
19.898,00, oltre interessi e rivalutazione, ed oltre spese di lite e di c.t.u., a titolo di risarcimento del danno da attività medico – ospedaliera, conseguente ad errata esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico di “asportazione di ernia discale C6-C7 e artrodesi con cage in titanio”, cui lo stesso era stato sottoposto in data 3.10.2002.
2 A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'erroneo rigetto della sollevata eccezione di inoperatività della polizza, del carattere solidale della condanna inflitta alle compagnie assicurative unitamente alla struttura sanitaria garantita, della violazione dei limiti di franchigia, dell'omessa considerazione che la garanzia prestata da era Parte_1
“a secondo rischio”, ovvero all'esito dell'esaurimento del massimale previsto dalla garanzia prestata da
Parte_2
Radicatasi la lite, si è costituito con comparsa del 19.3.2024 (per l'udienza del Controparte_2
23/4/2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Con comparsa del 28.3.2024 si è costituita l Controparte_4
opponendosi anch'essa all'accoglimento del gravame.
[...]
Con comparsa del 3.4.2024 si è costituita uale successore Controparte_3
a titolo particolare di associandosi alla gran parte delle contestazioni sollevate Parte_3 dall'appellante principale e proponendo appello incidentale tendente a conseguire la riforma della sentenza in ordine alla contestata operatività della garanzia prestata.
Concessa, nei confronti dell'appellante principale, la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 18.6.2024 per la discussione orale e la decisione ex artt. 281 sexies e 351 u.c. c.p.c.
***********
I proposti appelli sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Essi sono ammissibili giacché rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 In primo grado entrambe le compagnie assicurative appellanti hanno contestato l'operatività delle rispettive polizze, risalendo la prima richiesta risarcitoria ad epoca in cui il periodo di validità contrattuale era ormai già abbondantemente spirato.
Quanto ai (appellante incidentale), emerge in atti che l'azienda ospedaliera convenuta aveva Pt_4 azionato la polizza assicurativa n. 1222179, la quale spiegava effetti dalle ore 24,00 del 30.04.2000 alle ore 24,00 del 30.04.2003, con garanzia postuma di 24 mesi (V. doc. 1 della produzione di primo grado dei . Pt_2
Come si evince dal relativo contratto, tale copertura veniva prestata nella forma “claims made”, attesa la clausola 1.18 - Validità temporale dell'assicurazione – a tenore della quale, affinché la polizza potesse spiegare la propria operatività, dovevano necessariamente e contestualmente sussistere due condizioni: - la prima richiesta di risarcimento doveva pervenire al soggetto assicurato entro il periodo di efficacia del contratto assicurativo;
l'evento dannoso doveva, parimenti, essersi verificato nel periodo di validità della polizza.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, in ragione dell'insussistenza della prima delle condizioni richieste dal sopra richiamato art. 1.18: pur dovendosi collocare cronologicamente la verificazione del preteso fatto illecito in costanza del periodo di copertura assicurativa, alcuna richiesta danni era intervenuta in vigenza di polizza, risalendo le prime richieste risarcitorie al 5/5/2011 e al 12/7/2012, ovvero, allorquando il periodo di validità contrattuale della polizza risultava ormai già abbondantemente spirato.
Quanto a (appellante principale), la polizza azionata era la n. 00100126818, di durata Parte_1 biennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/10/08 alle ore 24,00 del 31/10/10, scaduta anticipatamente alla data del 30/5/2010, e prorogata sino al 30/6/2010, anch'essa operante in regime di
“claims made”, ovvero a cd. "richiesta fatta" (art. 1.17 1°co.), valevole per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31.1.2003.
Anche rispetto ad essa, la prima richiesta di risarcimento, del 13.5.2011, doveva ritenersi, pertanto, intempestiva (cfr. doc. 13 della produzione di primo grado di . Parte_1
Essa prevedeva, inoltre, per la RC professionale, una franchigia di € 20.000,00 per sinistro (art. 2.10).
Infine, sempre a termini di polizza (art. 1.17 1° co.), essa operava “a secondo rischio e ad esaurimento del massimale previsto da altra polizza” stipulata per il medesimo periodo con altro istituto assicuratore, nel caso di specie i Lloysd.
4 Sulle sollevate eccezioni di inoperatività il primo giudice ha così motivato il rigetto: “Quanto all'eccezione avanzata da entrambe le compagnie sulla decadenza della denuncia inviata dall'assicurata, si richiama il recente arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, anche se non rende atipica la fattispecie negoziale, si rivela contraria all'art. 1341 c.c. e all'art. 2965
c.c. che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti
l'esercizio del diritto. Pur essendo un termine pattuito più che sufficiente per denunciare il sinistro all'assicurazione, occorre nondimeno valutare in concreto la concreta esigibilità, che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta potendo l'assicurato fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire: altro è prevedere una decadenza fissando un termine dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro è indicarla a partire dalla scadenza del contratto (Cass. civile, sez. III, 13.5.2020, n. 8894). A ciò si aggiunga decalogo in dettato proprio in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile che, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretato, non solo mediante il criterio di cui art. 1367 c.c. teso alla conservazione del contratto medesimo, ma anche quello dell'interpretatio contra proferentem ex art. 1370 c.c. per il quale, anche nel caso in cui una clausola sia ambigua, essa per ciò solo deve essere interpretata in senso sfavorevole al predisponente (cfr. ex multis, Cass. civile, sez. VI,
29.7.2022, n. 23762)”.
Il ragionamento testé esposto - fatto oggetto di specifica censura in entrambi gli atti di gravame - non può essere ratificato, giacché in contrasto col prevalente orientamento di segno contrario della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123), secondo il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, e tale tipologia di contratto è riconducibile al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
La condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva
5 che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.
(Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2).
Da ciò consegue, nel caso di specie, l'erroneo rilievo di nullità della contenuta nei contratti Parte_5 assicurativi azionati nel presente giudizio e l'erroneo diniego di accoglimento delle sollevate eccezioni di inoperatività delle polizze.
Quanto ad rileva, ulteriormente, la circostanza che la condanna non eccedeva la franchigia Parte_1 contrattuale, e che nemmeno si è tenuto conto dell'operatività “a secondo rischio” della polizza, ovvero ad esaurimento del massimale previsto dalla polizza stipulata con i Pt_4
In accoglimento dei proposti appelli la sentenza deve essere, pertanto, riformata nel senso del rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_4 nei confronti delle compagnie assicurative terze chiamate in causa.
Resta assorbito il motivo inerente l'erroneità del carattere solidale della condanna inflitta.
L'accoglimento dei gravami importa, nei confronti delle parti appellanti, la rideterminazione delle spese del doppio grado alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass.
4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado sostenute dalle appellanti seguono la soccombenza dell'
[...]
e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati CP_4 con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute, nel presente grado di giudizio, dal danneggiato rispetto a Controparte_2 tutte le altre parti processuali, atteso che nei suoi confronti la notifica dei proposti gravami ha avuto valore di mera litis denuntiatio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale di e dell'appello Parte_1 incidentale di ed in parziale riforma della sentenza Controparte_3
6 appellata, rigetta la domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla convenuta
[...]
e, per l'effetto, revoca la condanna inflitta alle Controparte_4 compagnie assicurative appellanti in solido con l' anche in ordine alle spese di lite;
Controparte_4
- condanna l' al pagamento delle spese Controparte_4 processuali sostenute nei suoi confronti dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi in favore dell'appellante principale, e in euro 355,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi in favore dell'appellante incidentale, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali reciprocamente sostenute nel presente grado tra
[...]
e tutte le altre parti processuali. CP_2
Così deciso in Napoli, il 18.06.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio FORGILLO
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