Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 6480 2023 promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAMPALONI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 29/05/2025 , davanti al Giudice Marina Righi, sono comparsi per l'attrice l'avv. PAMPALONI
FEDERICO oggi sostituito dall'avv. Andrea De Simone.
Il procuratore della parte discute la causa riportandosi agli atti e precisa le conclusioni come da nota del 20.3.2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nel caso di specie, l'attrice, quale impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime
della strada, ha documentato di avere pagato, a seguito di transazione, la somma di euro 30.430,00,
in favore di , a titolo di risarcimento dei danni subìti in occasione del sinistro Controparte_2
stradale avvenuto in data 12.10.2002 a seguito del quale la vettura tg. RM 48206S di proprietà del sig. e condotta, priva di copertura assicurativa, dal sig. causava Parte_2 Controparte_1
danni alla sig.ra che viaggiava quale terza trasportata sul mezzo come peraltro Controparte_2
accertato dalle autorità intervenute (doc. 1).
Dalla documentazione disponibile (n. 1) risultano il difetto di copertura assicurativa della citata autovettura nonché la responsabilità di nella causazione del sinistro. Controparte_1
Il procuratore di n.q. FGVS ha dato atto di aver raggiunto intesa con le convenute Parte_1
sig.ra e ed in conseguenza ha rinunciato agli atti nei loro confronti. Parte_3 Parte_4
In accoglimento della domanda, il convenuto deve essere convenuto a rimborsare Controparte_1
all' impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, l'importo complessivo residuo di € 23.030,00 ed interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo, in solido con quale erede di e , quale erede di CP_3 Parte_2 Persona_1
ciascuno per la quota di loro spettanza. Parte_2
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza secondo la liquidazione di cui al dispositivo, sulla base del DM 55/14, valori medi, prime due fasi processuali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Marina Righi,
definitivamente pronunciando all'udienza del 29/05/2025 sulla domanda proposta da Parte_1
quale impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada ai sensi
[...]
dell'art. 286 d. lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di CP
, E , così provvede:
[...] CP_3 Persona_1 condanna , E al pagamento Controparte_1 CP_3 Persona_1
in solido, in favore di quale impresa territorialmente designata al Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della strada ai sensi dell'art. 286 d. lgs. n. 209/2005, della somma di euro 23.030,00,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna , E alla rifusione, Controparte_1 CP_3 Persona_1
Co in favore di quale impresa territorialmente designata al Fondo Garanzia Parte_1
Vittime della strada ai sensi dell'art. 286 d. lgs. n. 209/2005, delle spese processuali, che liquida in euro 518,00 per spese ed euro 1.696,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP
come per legge.
Treviso, 29/05/2025
Il Giudice
Marina Righi