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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2722/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BIANCHI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1 responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo. Per_
3) Disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, con conseguente collocazione presso la Per_1 stessa.
4) Assegnarsi la casa coniugale sita in RF RI Terme (BS), viale Repubblica n. 8 condotto in locazione, Per_ unitamente a ciò che l'arreda, correda ed orna, ai figli minori e , che ivi abiteranno con la madre Per_1 collocataria e il fratello maggiorenne non autosufficiente Per_3 pagina 1 di 5 5) Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, un importo mensile di €
1.050,00 (pari ad € 350,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti al Tribunale per l'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. Inoltre, il marito contribuirà, nella misura del 50%, alle spese non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, come sopra delineato e da intendersi qui trascritto.
6) Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un importo mensile pari ad € 350,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti al Tribunale per l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Per_
7) Disporsi che il signor possa vedere i figli minori e secondo le modalità che l'Ill.mo Pt_1 Per_1
Tribunale riterrà più idonee nell'interesse superiore degli stessi. Per_ 8) Autorizzarsi la madre al rilascio del passaporto individuale nell'interesse dei minori e o altri Per_1 documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Zavidovici (Bosnia-Erzegovina) in data 27/10/2001, da cui CP_1 erano nati i figli - (C.F. , nata il [...] in [...] Persona_4 C.F._3
(Bosnia – Erzegovina) e residente in [...]– maggiorenne economicamente indipendente, di cittadinanza italiana;
- (C.F. ), nato il [...] in Parte_2 C.F._4
IC (Bosnia – Erzegovina) e residente in [...], Int. 3 – maggiorenne economicamente non autosufficiente, di cittadinanza italiana;
- Parte_3
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e residente in [...]C.F._5
(BS), viale Repubblica n. 8, Int. 3 – minorenne, di cittadinanza italiana;
- (C.F. Parte_4
), nata il [...] ad [...] e residente in [...], Int. 3 – minorenne, di cittadinanza italiana, evidenziava che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 14.10.2025 compariva solo parte ricorrente;
ritualmente dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria la causa passava in decisione, con rinuncia di parte ricorrente ai termini per gli scritti conclusionali.
*** pagina 2 di 5 Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera (…), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in
Italia, dato che la residenza anagrafica risulta tuttora in RF RI Terme (Bs), v.le Repubblica 8, nonostante dal 2018 sia irreperibile sul territorio bosniaco.
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del resistente al processo, sebbene regolarmente citato.
In particolare, vanno evidenziate reiterate condotte, specificamente allegate, a danno della moglie compiute dal marito1: trattandosi di evidenti violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale 1 “giova segnalare come, nel gennaio 2024, esasperata dalla situazione e temendo fortemente per la propria incolumità, la signora si sia rivolta, anche grazie alla segnalazione effettuata dall'Assistente Sociale del Comune di RF Pt_1 RI Terme (BS), Dr.ssa al Centro Antiviolenza (CAV) del medesimo Comune. In tale contesto, il Persona_5 CAV ha riscontrato, sin da subito, il profondo disagio della donna determinato dalle gravi violenze subite sotto l'aspetto fisico, psicologico, economico, verbale e sessuale nonché per le minacce di morte, la privazione di libertà personale e dall'assoluto isolamento sociale alla quale ella era costretta. A seguito dei colloqui effettuati, è stata poi redatta apposita relazione comprensiva di valutazione di rischio (doc. n. 11), a firma della Dr.ssa Tale relazione evidenzia il Persona_6 devastante impatto di quelle azioni sulla vita della signora la quale, come si apprende dal contenuto del Pt_1 documento (cfr. doc. n. 11), fatica grandemente ad elaborare il proprio doloroso vissuto. […] Inoltre, sotto il profilo economico, a causa delle scelte del marito, che ha gestito in modo negligente l'attività imprenditoriale, ella ha accumulato debiti ingenti ed è stata lasciata esposta a gravi responsabilità patrimoniali. Invero, nonostante l'impegno lavorativo, la situazione economica della signora è stata compromessa dalle passività derivanti dalla cattiva gestione societaria, Pt_1 cui si aggiungono tutte le spese familiari a proprio carico, tra cui il canone di locazione della casa coniugale. […] È essenziale, infatti, sottolineare che il rapporto coniugale si è logorato anche – e soprattutto – a causa della decisione del marito di avviare la ditta individuale “Edilarma di Imamovic Muamera” (doc. n. 4), con sede in Costa Volpino (BG), via Rive n. 21. Nello specifico, consta che, una volta giunti in Italia, il signor abbia persuaso la moglie ad intestarsi Pt_1 formalmente l'attività di cui sopra – che di fatto veniva, invece, gestita ed amministrata in toto dal marito –, profittando della scarsa consapevolezza della stessa riguardo le conseguenze che tale scelta implicasse. 7)- Invero, nell'anno 2019, l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese con passività rilevanti, e ciò all'insaputa della moglie che ne ha preso pagina 3 di 5 del coniuge che hanno reso intollerabile la convivenza, consegue l'accoglimento della domanda di addebito a carico del marito.
Relativamente ai due figli tuttora minorenni, ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via super-esclusiva alla madre, il collocamento presso quest'ultima, assegnataria della casa familiare, tenuto conto che dalle indagini dei Servizi Sociali emerge che il padre, dalla separazione di fatto, ha frequentato sporadicamente la prole, rendendosi pressoché irreperibile tornando nel paese d'origine sin dal 2018, senza provvedere più al mantenimento da gennaio 2024. Tale condotta denota carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c.. in favore della madre nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre serenamente convissuto nella casa familiare.
Quanto alle facoltà di visita, possono essere riconosciute esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai Servizi Sociali.
Può essere disposto il contributo di € 350,00 a carico del padre per il mantenimento dei tre figli non economicamente autosufficienti e di € 350,00 a titolo di mantenimento della moglie, essendo detto importo congruo avuto riguardo ai parametri di cui all'art.337 ter c.c., tenuto conto che la ricorrente, addetta alle pulizie part-time a tempo indeterminato, con tre figli totalmente a carico, canone di locazione di € 470,00 mensili, e gravemente indebitata a causa della condotta del marito (v.supra).
Considerata l'effettiva soccombenza del resistente a fronte dell'accoglimento della domanda di addebito e di affido esclusivo, le spese di lite sono poste a suo carico e si liquidano, secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità in € 125,50 per spese ed in €
3.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, € 1.300,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a quest'ultimo;
[...]
coscienza esclusivamente al momento della notifica di alcune cartelle esattoriali contenenti debiti ingenti che, inevitabilmente, sono ricaduti per intero nella sfera patrimoniale della stessa”. pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RF RI Terme (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2006 , Parte II, n. 19 serie C;
3) affida in via esclusiva i figli minorenni alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c.., ivi compreso il rilascio della documentazione valida per l'espatrio, con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
4) collocazione e residenza anagrafica dei figli presso la madre, assegnataria della casa familiare in
RF RI Terme (BS), viale Repubblica n. 8;
5) il padre ha facoltà di vedere il figlio esclusivamente dietro richiesta ai competenti Servizi
Sociali, con modalità e tempistiche da questi ultimi stabilite, sentita la madre e i minori;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli e Per_3 Per_7
Per_
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
7) assegno unico in favore della madre per l'intero;
8) pone a carico del marito, a titolo di mantenimento della moglie, l'obbligo di versare la somma di
€ 350,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
CH OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2722/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BIANCHI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1 responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo. Per_
3) Disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, con conseguente collocazione presso la Per_1 stessa.
4) Assegnarsi la casa coniugale sita in RF RI Terme (BS), viale Repubblica n. 8 condotto in locazione, Per_ unitamente a ciò che l'arreda, correda ed orna, ai figli minori e , che ivi abiteranno con la madre Per_1 collocataria e il fratello maggiorenne non autosufficiente Per_3 pagina 1 di 5 5) Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, un importo mensile di €
1.050,00 (pari ad € 350,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti al Tribunale per l'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. Inoltre, il marito contribuirà, nella misura del 50%, alle spese non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, come sopra delineato e da intendersi qui trascritto.
6) Disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, un importo mensile pari ad € 350,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti al Tribunale per l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Per_
7) Disporsi che il signor possa vedere i figli minori e secondo le modalità che l'Ill.mo Pt_1 Per_1
Tribunale riterrà più idonee nell'interesse superiore degli stessi. Per_ 8) Autorizzarsi la madre al rilascio del passaporto individuale nell'interesse dei minori e o altri Per_1 documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Zavidovici (Bosnia-Erzegovina) in data 27/10/2001, da cui CP_1 erano nati i figli - (C.F. , nata il [...] in [...] Persona_4 C.F._3
(Bosnia – Erzegovina) e residente in [...]– maggiorenne economicamente indipendente, di cittadinanza italiana;
- (C.F. ), nato il [...] in Parte_2 C.F._4
IC (Bosnia – Erzegovina) e residente in [...], Int. 3 – maggiorenne economicamente non autosufficiente, di cittadinanza italiana;
- Parte_3
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e residente in [...]C.F._5
(BS), viale Repubblica n. 8, Int. 3 – minorenne, di cittadinanza italiana;
- (C.F. Parte_4
), nata il [...] ad [...] e residente in [...], Int. 3 – minorenne, di cittadinanza italiana, evidenziava che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata il 14.10.2025 compariva solo parte ricorrente;
ritualmente dichiarata la contumacia di parte resistente, senza espletamento di attività istruttoria la causa passava in decisione, con rinuncia di parte ricorrente ai termini per gli scritti conclusionali.
*** pagina 2 di 5 Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera (…), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in
Italia, dato che la residenza anagrafica risulta tuttora in RF RI Terme (Bs), v.le Repubblica 8, nonostante dal 2018 sia irreperibile sul territorio bosniaco.
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del resistente al processo, sebbene regolarmente citato.
In particolare, vanno evidenziate reiterate condotte, specificamente allegate, a danno della moglie compiute dal marito1: trattandosi di evidenti violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale 1 “giova segnalare come, nel gennaio 2024, esasperata dalla situazione e temendo fortemente per la propria incolumità, la signora si sia rivolta, anche grazie alla segnalazione effettuata dall'Assistente Sociale del Comune di RF Pt_1 RI Terme (BS), Dr.ssa al Centro Antiviolenza (CAV) del medesimo Comune. In tale contesto, il Persona_5 CAV ha riscontrato, sin da subito, il profondo disagio della donna determinato dalle gravi violenze subite sotto l'aspetto fisico, psicologico, economico, verbale e sessuale nonché per le minacce di morte, la privazione di libertà personale e dall'assoluto isolamento sociale alla quale ella era costretta. A seguito dei colloqui effettuati, è stata poi redatta apposita relazione comprensiva di valutazione di rischio (doc. n. 11), a firma della Dr.ssa Tale relazione evidenzia il Persona_6 devastante impatto di quelle azioni sulla vita della signora la quale, come si apprende dal contenuto del Pt_1 documento (cfr. doc. n. 11), fatica grandemente ad elaborare il proprio doloroso vissuto. […] Inoltre, sotto il profilo economico, a causa delle scelte del marito, che ha gestito in modo negligente l'attività imprenditoriale, ella ha accumulato debiti ingenti ed è stata lasciata esposta a gravi responsabilità patrimoniali. Invero, nonostante l'impegno lavorativo, la situazione economica della signora è stata compromessa dalle passività derivanti dalla cattiva gestione societaria, Pt_1 cui si aggiungono tutte le spese familiari a proprio carico, tra cui il canone di locazione della casa coniugale. […] È essenziale, infatti, sottolineare che il rapporto coniugale si è logorato anche – e soprattutto – a causa della decisione del marito di avviare la ditta individuale “Edilarma di Imamovic Muamera” (doc. n. 4), con sede in Costa Volpino (BG), via Rive n. 21. Nello specifico, consta che, una volta giunti in Italia, il signor abbia persuaso la moglie ad intestarsi Pt_1 formalmente l'attività di cui sopra – che di fatto veniva, invece, gestita ed amministrata in toto dal marito –, profittando della scarsa consapevolezza della stessa riguardo le conseguenze che tale scelta implicasse. 7)- Invero, nell'anno 2019, l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese con passività rilevanti, e ciò all'insaputa della moglie che ne ha preso pagina 3 di 5 del coniuge che hanno reso intollerabile la convivenza, consegue l'accoglimento della domanda di addebito a carico del marito.
Relativamente ai due figli tuttora minorenni, ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via super-esclusiva alla madre, il collocamento presso quest'ultima, assegnataria della casa familiare, tenuto conto che dalle indagini dei Servizi Sociali emerge che il padre, dalla separazione di fatto, ha frequentato sporadicamente la prole, rendendosi pressoché irreperibile tornando nel paese d'origine sin dal 2018, senza provvedere più al mantenimento da gennaio 2024. Tale condotta denota carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per i minori. Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater c.c.. in favore della madre nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale i minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre serenamente convissuto nella casa familiare.
Quanto alle facoltà di visita, possono essere riconosciute esclusivamente in modalità protetta su richiesta ai Servizi Sociali.
Può essere disposto il contributo di € 350,00 a carico del padre per il mantenimento dei tre figli non economicamente autosufficienti e di € 350,00 a titolo di mantenimento della moglie, essendo detto importo congruo avuto riguardo ai parametri di cui all'art.337 ter c.c., tenuto conto che la ricorrente, addetta alle pulizie part-time a tempo indeterminato, con tre figli totalmente a carico, canone di locazione di € 470,00 mensili, e gravemente indebitata a causa della condotta del marito (v.supra).
Considerata l'effettiva soccombenza del resistente a fronte dell'accoglimento della domanda di addebito e di affido esclusivo, le spese di lite sono poste a suo carico e si liquidano, secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità in € 125,50 per spese ed in €
3.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.700,00 per fase di studio, € 1.300,00 per fase introduttiva), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a quest'ultimo;
[...]
coscienza esclusivamente al momento della notifica di alcune cartelle esattoriali contenenti debiti ingenti che, inevitabilmente, sono ricaduti per intero nella sfera patrimoniale della stessa”. pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RF RI Terme (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2006 , Parte II, n. 19 serie C;
3) affida in via esclusiva i figli minorenni alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c.., ivi compreso il rilascio della documentazione valida per l'espatrio, con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
4) collocazione e residenza anagrafica dei figli presso la madre, assegnataria della casa familiare in
RF RI Terme (BS), viale Repubblica n. 8;
5) il padre ha facoltà di vedere il figlio esclusivamente dietro richiesta ai competenti Servizi
Sociali, con modalità e tempistiche da questi ultimi stabilite, sentita la madre e i minori;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli e Per_3 Per_7
Per_
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
7) assegno unico in favore della madre per l'intero;
8) pone a carico del marito, a titolo di mantenimento della moglie, l'obbligo di versare la somma di
€ 350,00 per ciascun figlio entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
CH OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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