Decreto presidenziale 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/04/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocata Chiara Spera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 11.10.2021, con il quale la ricorrente è stata sospesa cautelarmente dal servizio per gravi motivi disciplinari ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 737/1981 e 92 del d.P.R. n. 3/1957;
- della nota -OMISSIS- del 1.10.2021, con la quale si chiede al Capo della Polizia di valutare l’opportunità di una sospensione cautelare dal servizio per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 3/1957;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la memoria di parte resistente del 24.02.2025 e la produzione documentale ad essa allegata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La dott.ssa -OMISSIS-, già vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento del Capo della Polizia con il quale, su proposta del Vice Direttore generale della Pubblica sicurezza del 1.10.2021, è stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio per gravi motivi disciplinari ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 3/1957, per avere l’interessata:
- partecipato ad una manifestazione pubblica tenutasi in piazza San Giovanni a Roma il 25.09.2021 per protestare contro l’istituzione del Green Pass e, presa la parola sul palco dopo essere stata presentata come dirigente della Polizia di Stato, avere invocato « la disobbedienza civile come dovere sacro quanto lo Stato diventa dispotico e corrotto », argomentando poi che « a chi ci dice che noi Forze dell’Ordine siamo chiamati a far rispettare le leggi, io dico che è assolutamente vero. Peccato che il green pass italiano sia assolutamente illegittimo »;
- rilasciato subito dopo dichiarazioni dello stesso tenore a un giornalista del canale TV online “-OMISSIS-”;
- rilasciato successivamente interviste al quotidiano -OMISSIS- e all’emittente “-OMISSIS-” nelle quali, pur consapevole del clamore suscitato con le precedenti dichiarazioni in relazione al suo ruolo di dirigente della Polizia di Stato, ha definito il Green Pass uno strumento di discriminazione;
- il tutto senza preventiva comunicazione al competente ufficio dipartimentale e senza avere ottenuto l’assenso dello stesso.
2. – In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per incompetenza e violazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 3/1957, essendo il Ministro l’organo competente a disporre la sospensione cautelare dal servizio (secondo motivo), e perché le condotte contestate sarebbero state tenute dall’interessata nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, come libera cittadina, al di fuori dell’orario servizio (primo motivo).
3. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. – Con ordinanza n. 939 del 14 febbraio 2022, questo Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare.
5. – Con memoria depositata il 24.02.2025, l’Amministrazione resistente ha dato conto delle circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
In particolare l’Amministrazione ha rappresentato che, a conclusione del procedimento disciplinare nel cui ambito è stata disposta la sospensione cautelare oggetto di giudizio, con decreto del 12.04.2022 è stata irrogata nei confronti della ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei, i cui effetti sono stati fatti retroagire al 12.10.2021, primo giorno di decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare che, di conseguenza, è stato espressamente revocato (doc. 1 della produzione documentale del 24.02.2025).
Avverso la citata sanzione disciplinare non è stato proposto ricorso.
L’Amministrazione resistente ha dunque chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. – Alla camera di consiglio del 11 aprile 2025, come da verbale, le parti presenti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
7. – L’intervenuta revoca della sospensione cautelare dal servizio in questa sede gravata, per effetto del decreto del 12.04.2022 (non impugnato) con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi ed i cui effetti sono stati fatti retroagire al 12.10.2021, rende il ricorso qui all’esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Non avendo la ricorrente proposto domanda di condanna al risarcimento del danno, né avendo formulato riserva di agire a tal fine in separato giudizio nel termine per il deposito della memoria di replica, non vi è luogo a pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm.
8. – Le spese sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, dovendosi a tal fine richiamarsi quanto già argomentato con l’ordinanza cautelare n. 939 del 14 febbraio 2022 in ordine al riserbo richiesto agli appartenenti alle forze dell’ordine, anche fuori dal servizio, a maggior ragione ove si tratti di personale con qualifica dirigenziale, al fine di non ingenerare dubbi nella percezione dell’opinione pubblica nei confronti delle figure garanti del rispetto della legalità ed alle finalità precauzionali della sospensione cautelare dal servizio, volta a garantire, nelle more dell’accertamento disciplinare, la credibilità dell’Amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e negli apparati pubblici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.