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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3534 /2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3534/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, E , rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3
procura in atti, dall'avv. DE FILIPPO ERRICO VITTORIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con atto di citazione per convalida di sfratto, e Parte_3 Parte_4 Parte_1 premettevano di essere proprietari di un locale sito in Pagani alla Via Cesarano n. 188/ identificato catastalmente in NCEU del comune di Pagani al foglio 7 particella 499 sub. 8; detto locale veniva concesso in locazione ad uso commerciale a giusto contratto di locazione del Controparte_1
20/07/2005, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) in data 25/07/2005 al n. 4652 serie 3N.
Le parti convenivano un canone di € 625,00 al mese e il conduttore si rendeva moroso dei canoni per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 per complessivi € 1.875,00.
La notifica del procedimento di convalida si perfezionava ex art 143 c.p.c. e, stante la contumacia e l'impossibilità di convalidare lo sfratto, secondo il costante orientamento di merito, veniva disposto mutamento del rito.
A seguito del mutamento rito, veniva notificata l'ordinanza di fissazione udienza al conduttore, che pure si perfezionava ai sensi dell'art 143 c.p.c.; gli attori introducevano altresì il procedimento di mediazione.
Il conduttore non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nelle memorie integrative i locatori specificavano che il si rendeva “progressivamente CP_1 sempre più moroso e sempre ritardatario, non aveva corrisposto il canone di locazione di €.624/00 per i mesi da Maggio a Luglio 2024- imputati i versamenti intervenuti alle mensilità insolute più datate a norma dell'art.1193 cod.civ.- per complessivi €.1.872/00 oltre interessi legali sino al momento dell'intimazione. La morosità poi è proseguita e si è estesa anche ai mesi successivi all'intimazione e viene qui determinata in €.3.744/00 pari a n.6 mensilità a tutto Dicembre 2024- già decurtato il generico acconto versato il 21/10/24 di €.1.248/00, pari a due mensilità, a copertura dei mesi di Maggio e Giugno 2024- oltre interessi legali”
Chiedevano quindi “1) Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 20/07/2005, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) il 25/07/2005 al n.4652 serie 3N per inadempimento del sig. (cf. ) titolare dell'omonima ditta e per l'effetto: 2) Controparte_1 C.F._1
Dichiarare il sig. ut supra tenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento dei Controparte_1 canoni non corrisposti sino al mese di Dicembre 2024 per complessivi €.3.744/00 come innanzi in dettaglio o per quella diversa ritenuta di giu-stizia o diversamente emergente in corso di causa oltre canoni mensili di €.624/00 successivi da Gennaio 2025 in avanti e sino alla data di effettivo rilascio;
il tutto maggiorato di interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare il conduttore alla ripetizione delle spese di mediazione pari a €.197/82, giusta fattura n.747.m del 28/10/24 in atti, corrisposti dai sigg. all'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore nonché Pt_1 al versamento della somma corrispondente al contributo unificato a norma dall'art.8 comma 4 bis
D.Lgs. 28/10 come modificato dalla L. 69/09. 4) Condannare esso conduttore al pagamento di spese
e compensi professionali di lite ai sensi del DM.147/22 con le maggiorazioni forfettarie e gli accessori fiscali di legge, per entrambe le fasi del presente giudizio in favore dei sigg. Parte_4
, e ”
[...] Pt_1 Pt_3
L'udienza del 26/02/2025, fissata per la discussione della causa, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal ricorrente risulta fondata e, pertanto, dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Va, preliminarmente, rilevato che con l'art. 5 della legge 392/78 cd. dell'equo canone, il legislatore aveva effettuato una valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all'articolo 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo si fosse protratto per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori avesse superato l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non era di scarsa rilevanza nella valutazione operata dal legislatore e comportava,
a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto.
Tale articolo, peraltro, non risultava applicabile in via diretta alle ipotesi di locazione ad uso diverso da quello abitativo (cfr. Cass. SU 12210/90; Cass.n.10239/2000), com'è da considerarsi quella in esame.
In tale ultima ipotesi, infatti, il giudice è obbligato a valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore ex art.1455 c.c.
Ed invero è pacifico che “in tema di locazione di immobili urbani, l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, sulla "predeterminazione" della gravità dell'inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; il criterio legale dettato da tale disposizione normativa può essere però tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza, anche alla stregua del comportamento dal medesimo mantenuto successivamente alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che ha domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art.
1453 c.c., il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli, ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902).
L'omesso pagamento dei canoni alla scadenza convenuta costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo colpevole può giustificare la risoluzione ove venga ad incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, e l'eventuale tolleranza del locatore non può comportare per sé stessa una modificazione della disciplina contrattuale.
Né la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto
è ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.
Inoltre, va pure considerato che ai fini della declaratoria di risoluzione contrattuale occorre valutare globalmente il comportamento tenuto dal conduttore anche successivamente alla proposizione della domanda giacché “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” Sez. 3
- , Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023.
Alla stregua di tali principi deve ritenersi grave l'inadempimento dedotto nel presente giudizio, coincidente con il mancato pagamento delle mensilità in citazione, e cioè sia in ragione del numero di mensilità per cui il ritardo si è protratto, sia dell'entità del canone, che del comportamento del conduttore nel corso del giudizio, il quale ha perpetrato l'omissione nel pagamento dei canoni e si è reso irreperibile rispetto alle notifiche della procedura.
Appare evidente che l'inadempimento dedotto ha alterato l'equilibrio del rapporto sinallagmatico tra le parti, com'è peraltro dimostrato dalla chiara volontà espressa dei proprietari nel richiedere la risoluzione del contratto di locazione.
Va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto tra le parti, e in conseguenza di tanto parte convenuta va condannata al rilascio del bene indicato in contratto libero e vuoto da persone e cose;
stimasi equo ex art. 56 legge 392/78, contemperate le opposte esigenze delle parti, valutata l'entità del ritardo e tenuto conto anche della gestione della azienda fissare per l'esecuzione la data del
24/04/2025. Alla risoluzione segue anche la condanna al pagamento dei canoni dalla data di inizio della morosità
e cioè da maggio 2024 a dicembre 2024, per € 4.992,00, cui va sottratta la somma di €1.248,00 versata nelle more, per un totale pari ad € 3.744,00, oltre interessi dalle scadenze al saldo.
Il conduttore va altresì condannato al pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile.
In termini, sulla ammissibilità della domanda alla condanna dei canoni fino al rilascio, Cass. civ. ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 ha chiarito che “a seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta
"ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, tenuto conto del decisum, e dell'assenza di attività istruttoria, oltre che della assenza di qualunque questione in fatto o in diritto controversa. Non si ritengono rimborsabili le spese di mediazione in quanto è stata depositata in atti unicamente la fattura ma non anche prova del pagamento.
Sussistono infine i presupposti per la condanna della parte convenuta, ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerata che la stessa, ritualmente convocata, non ha addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il contratto di locazione tra le parti risolto per fatto e colpa del conduttore e condanna, di conseguenza, lo stesso al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, fissando per l'esecuzione la data del 24/04/2025;
b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, della somma pari € 3.744,00 per canoni dovuti e non corrisposti fino al dicembre Parte_1
2024, oltre quelli scaduti e scadere fino alla data del rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al pagamento;
c) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 200,00 per spese ed €1.300,00 per Parte_1 compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della somma pari al doppio del Controparte_1 contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
depositato telematicamente in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3534/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, E , rapp.ti e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3
procura in atti, dall'avv. DE FILIPPO ERRICO VITTORIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con atto di citazione per convalida di sfratto, e Parte_3 Parte_4 Parte_1 premettevano di essere proprietari di un locale sito in Pagani alla Via Cesarano n. 188/ identificato catastalmente in NCEU del comune di Pagani al foglio 7 particella 499 sub. 8; detto locale veniva concesso in locazione ad uso commerciale a giusto contratto di locazione del Controparte_1
20/07/2005, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) in data 25/07/2005 al n. 4652 serie 3N.
Le parti convenivano un canone di € 625,00 al mese e il conduttore si rendeva moroso dei canoni per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 per complessivi € 1.875,00.
La notifica del procedimento di convalida si perfezionava ex art 143 c.p.c. e, stante la contumacia e l'impossibilità di convalidare lo sfratto, secondo il costante orientamento di merito, veniva disposto mutamento del rito.
A seguito del mutamento rito, veniva notificata l'ordinanza di fissazione udienza al conduttore, che pure si perfezionava ai sensi dell'art 143 c.p.c.; gli attori introducevano altresì il procedimento di mediazione.
Il conduttore non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nelle memorie integrative i locatori specificavano che il si rendeva “progressivamente CP_1 sempre più moroso e sempre ritardatario, non aveva corrisposto il canone di locazione di €.624/00 per i mesi da Maggio a Luglio 2024- imputati i versamenti intervenuti alle mensilità insolute più datate a norma dell'art.1193 cod.civ.- per complessivi €.1.872/00 oltre interessi legali sino al momento dell'intimazione. La morosità poi è proseguita e si è estesa anche ai mesi successivi all'intimazione e viene qui determinata in €.3.744/00 pari a n.6 mensilità a tutto Dicembre 2024- già decurtato il generico acconto versato il 21/10/24 di €.1.248/00, pari a due mensilità, a copertura dei mesi di Maggio e Giugno 2024- oltre interessi legali”
Chiedevano quindi “1) Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione del 20/07/2005, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani (SA) il 25/07/2005 al n.4652 serie 3N per inadempimento del sig. (cf. ) titolare dell'omonima ditta e per l'effetto: 2) Controparte_1 C.F._1
Dichiarare il sig. ut supra tenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento dei Controparte_1 canoni non corrisposti sino al mese di Dicembre 2024 per complessivi €.3.744/00 come innanzi in dettaglio o per quella diversa ritenuta di giu-stizia o diversamente emergente in corso di causa oltre canoni mensili di €.624/00 successivi da Gennaio 2025 in avanti e sino alla data di effettivo rilascio;
il tutto maggiorato di interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare il conduttore alla ripetizione delle spese di mediazione pari a €.197/82, giusta fattura n.747.m del 28/10/24 in atti, corrisposti dai sigg. all'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore nonché Pt_1 al versamento della somma corrispondente al contributo unificato a norma dall'art.8 comma 4 bis
D.Lgs. 28/10 come modificato dalla L. 69/09. 4) Condannare esso conduttore al pagamento di spese
e compensi professionali di lite ai sensi del DM.147/22 con le maggiorazioni forfettarie e gli accessori fiscali di legge, per entrambe le fasi del presente giudizio in favore dei sigg. Parte_4
, e ”
[...] Pt_1 Pt_3
L'udienza del 26/02/2025, fissata per la discussione della causa, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal ricorrente risulta fondata e, pertanto, dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Va, preliminarmente, rilevato che con l'art. 5 della legge 392/78 cd. dell'equo canone, il legislatore aveva effettuato una valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all'articolo 1455 c.c., con la conseguenza che, ove il ritardo si fosse protratto per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori avesse superato l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non era di scarsa rilevanza nella valutazione operata dal legislatore e comportava,
a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto.
Tale articolo, peraltro, non risultava applicabile in via diretta alle ipotesi di locazione ad uso diverso da quello abitativo (cfr. Cass. SU 12210/90; Cass.n.10239/2000), com'è da considerarsi quella in esame.
In tale ultima ipotesi, infatti, il giudice è obbligato a valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore ex art.1455 c.c.
Ed invero è pacifico che “in tema di locazione di immobili urbani, l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, sulla "predeterminazione" della gravità dell'inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; il criterio legale dettato da tale disposizione normativa può essere però tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza, anche alla stregua del comportamento dal medesimo mantenuto successivamente alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che ha domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art.
1453 c.c., il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli, ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902).
L'omesso pagamento dei canoni alla scadenza convenuta costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo colpevole può giustificare la risoluzione ove venga ad incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, e l'eventuale tolleranza del locatore non può comportare per sé stessa una modificazione della disciplina contrattuale.
Né la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto
è ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.
Inoltre, va pure considerato che ai fini della declaratoria di risoluzione contrattuale occorre valutare globalmente il comportamento tenuto dal conduttore anche successivamente alla proposizione della domanda giacché “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” Sez. 3
- , Ordinanza n. 36494 del 29/12/2023.
Alla stregua di tali principi deve ritenersi grave l'inadempimento dedotto nel presente giudizio, coincidente con il mancato pagamento delle mensilità in citazione, e cioè sia in ragione del numero di mensilità per cui il ritardo si è protratto, sia dell'entità del canone, che del comportamento del conduttore nel corso del giudizio, il quale ha perpetrato l'omissione nel pagamento dei canoni e si è reso irreperibile rispetto alle notifiche della procedura.
Appare evidente che l'inadempimento dedotto ha alterato l'equilibrio del rapporto sinallagmatico tra le parti, com'è peraltro dimostrato dalla chiara volontà espressa dei proprietari nel richiedere la risoluzione del contratto di locazione.
Va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto tra le parti, e in conseguenza di tanto parte convenuta va condannata al rilascio del bene indicato in contratto libero e vuoto da persone e cose;
stimasi equo ex art. 56 legge 392/78, contemperate le opposte esigenze delle parti, valutata l'entità del ritardo e tenuto conto anche della gestione della azienda fissare per l'esecuzione la data del
24/04/2025. Alla risoluzione segue anche la condanna al pagamento dei canoni dalla data di inizio della morosità
e cioè da maggio 2024 a dicembre 2024, per € 4.992,00, cui va sottratta la somma di €1.248,00 versata nelle more, per un totale pari ad € 3.744,00, oltre interessi dalle scadenze al saldo.
Il conduttore va altresì condannato al pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile.
In termini, sulla ammissibilità della domanda alla condanna dei canoni fino al rilascio, Cass. civ. ordinanza n. 24819 del 18/08/2023 ha chiarito che “a seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta
"ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.”
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, tenuto conto del decisum, e dell'assenza di attività istruttoria, oltre che della assenza di qualunque questione in fatto o in diritto controversa. Non si ritengono rimborsabili le spese di mediazione in quanto è stata depositata in atti unicamente la fattura ma non anche prova del pagamento.
Sussistono infine i presupposti per la condanna della parte convenuta, ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, stante la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione e considerata che la stessa, ritualmente convocata, non ha addotto nessun illegittimo impedimento a comparire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il contratto di locazione tra le parti risolto per fatto e colpa del conduttore e condanna, di conseguenza, lo stesso al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, fissando per l'esecuzione la data del 24/04/2025;
b) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, della somma pari € 3.744,00 per canoni dovuti e non corrisposti fino al dicembre Parte_1
2024, oltre quelli scaduti e scadere fino alla data del rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al pagamento;
c) condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 200,00 per spese ed €1.300,00 per Parte_1 compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della somma pari al doppio del Controparte_1 contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
depositato telematicamente in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco