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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 423/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di LA in data 27.11.2023
PROPOSTO DA
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., corrente il , Viale Regina Margherita n. 28 (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Lo Presti presso P.IVA_1 il cui studio, in , Via Libertà n. 86, è elettivamente Parte_1 domiciliato;
CONTRO
(p.iva ), corrente in Caltagirone, Zona Controparte_1 P.IVA_2
Industriale C. da Santa Maria Poggiarelli, in persona del suo legale
1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Alberghina, presso il cui studio, in Caltagirone, è elettivamente domiciliata;
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] (D)l'11.02.1970 e residente in CP_2
Caltagirone nella via S.M. Goretti n. 54 (c.f. ) in CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Alberghina;
Appellati
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello rejectis adversiis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza a verbale n. 664/2023 emessa dal Tribunale civile di LA in composizione monocratica il
27.11.2023, e notificata ai fini dell'impugnazione in data 30.11.2023, emessa nella causa iscritta al n. 1046/2020 R.G.; Accogliere le conclusioni tutte del di cui alla comparsa Parte_1 di costituzione depositata il 21.07.2021 nel giudizio di primo grado e quindi rigettare il ricorso per opposizione a ordinanza – ingiunzione proposto in primo grado dalla società e da perché Controparte_1 CP_2 infondato in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione e confermare l'ordinanza ingiunzione del Parte_1
n. 840 dell'8.06.2020. Con vittoria di spese e compensi di
[...] giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disatteso ogni contraria istanza, eccezione e difesa respingere con ogni e qualsiasi istituzione tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili e comunque manifestamente infondate in fatto in diritto per i motivi tutti esposti in narrativo. Con ogni e qualsiasi istituzione confermare ogni sua parte la
2 sentenza n. 664/2023 pubblicata il 27.11.2023 resa dal Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, nella causa di primo grado iscritta al RG n.104/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dell'odierno procuratore che si dichiara intestatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire.”
Svolgimento del processo
Con ricorso del 14 luglio 2020 la e , in Controparte_1 CP_2 proprio e quale legale rappresentante della predetta società, proponevano opposizione, ex art. 22 legge 689/81, avanti al Tribunale di LA, avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 840 dell'8 giugno 2020, notificata in data
1.09.2016, emessa dal con Parte_1 la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 9.330,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'articolo 193 del Decreto Legislativo
152/06 e dell'art. 258 comma 4 della stessa legge quale conseguenza dell'accertamento di tre trasporti di rifiuti non pericolosi con indicazione di dati falsi, incompleti e/o non esatti.
Con l'atto di opposizione i ricorrenti, nel richiedere la revoca e/o l'annullamento della citata Ordinanza - Ingiunzione eccepiva: 1) Il difetto di notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa nei confronti della società ai sensi dell'art. 14, comma 6, Controparte_1 della legge 689/1981 rilevando come esso non fosse mai stato notificato alla Società quale soggetto giuridicamente distino ed autonomo, rispetto al legale rappresentante;
CP_2
2) Difetto di motivazione, per relationem, nell'ordinanza ingiunzione n.
840 dell'8.06.2020 delle ragioni della contestazione;
3) Estinzione dell'obbligazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma
2 della Legge 689/81 per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento. Rappresentava, in proposito, che già alla data del 16.12.2015 la Guardia di Finanza, nel corso di una serie di controlli ispettivi, aveva
3 acquisito tutta la documentazione inerente il trasporto di rifiuti e, in data
18.03.2016 venivano sequestrati i formulari FIR (Formulario
Identificazione Rifiuti) ragione per la quale, la P.A. a quella data aveva accertato la presunta violazione a carico del ricorrente;
4) La contraddittorietà tra le date di accertamento delle violazioni amministrative e le date riportate, per relationem nelle ordinanze ingiunzioni;
5) La non applicabilità del concorso ex art. 5 Legge
689/1981; 6) La carenza di prova della violazione amministrativa;
7) La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11 della legge 689/81 con riferimento alla quantificazione della sanzione che avrebbe dovuto essere determinata nella misura minima prevista.
Con comparsa del 21.07.2021 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale contestava integralmente le difese Parte_1 avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, concesso il termine per note, all'udienza del 27.11.2023, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di LA ha accolto il ricorso compensando, tra le parti, le spese di lite.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato ritenendo accoglibile – quindi esaminando in via preliminare – la questione relativa alla estinzione della sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 per la notifica del verbale contenente la contestazione dell'illecito ritualmente eccepita dal ricorrente.
Più in particolare il Giudice di prime cure, richiamato il testo dell'art. 14 della legge citata e la giurisprudenza di legittimità formatesi in materia, ha ritenuto che, nel caso in specie, l'Amministrazione avesse omesso la notifica dell'atto sanzionatorio nei termini di legge (novanta giorni), considerati decorrenti non dalla data della commessa infrazione ma
4 dall'avvenuto compimento di tutte le attività di verifica necessarie alla valutazione e ponderazione dei dati acquisiti.
Il Giudice di prime cure, nel motivare la decisione, ha dato atto che, seppure le violazioni amministrative erano sorte in seguito ad attività di indagini di P.G. e nel corso di un procedimento penale, debba trovare applicazione l'art. 14 della citata legge 689/81 nel senso che, il termine di 90 giorni per procedere alla notifica del verbale di accertamento delle violazioni riscontrate in sede di accesso ispettivo deve iniziare a farsi decorrere dal momento in cui l'Autorità Giudiziaria avanti cui è instaurato il procedimento penale a carico degli autori dell'illecito ha trasmesso i relativi atti all' Autorità competente in via Amministrativa ovvero, nel nostro caso, in data 4.05.2016 quando la Procura della
Repubblica di LA concesse il nulla osta alla Guardia di Finanza per la utilizzabilità degli accertamenti acquisiti nel corso delle indagini.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il Parte_1
per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il censura la Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto tardiva la notifica del verbale di accertamento delle sanzioni al ricorrente con violazione dell'art. 14, comma 2 della L. 689/1981.
Si argomenta che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha considerato che la Guardia di Finanza di LA (che aveva eseguito gli accertamenti nei
5 confronti di una serie di ditte quali “ in solido con Controparte_1 CP_2
, in solido con ”,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quale legale rappresentante della fosse
[...] Parte_3 in possesso di tutti i dati necessari alla contestazione degli illeciti riscontrati già nel Dicembre 2015 (data di sequestro dei Parte_4 alla - trasportatore) o, al massimo, in data
[...] Controparte_6
18.03.2016 (data di sequestro dei FIR alla “ quale CP_6 Controparte_1 destinataria dei rifiuti trasportati) indicando la data del 4.05.2016 (data nella quale la Procura della Repubblica di LA rilasciò il nulla – osta per l'utilizzo delle acquisizioni di P.G.), quale dalla quale far decorrere il termine decadenziale di novanta giorni per la notifica della violazione che avvenne il successivo 01.09.2016.
Si osserva, a sostegno del gravame che, alla data del 4.05.2016 l'illecito non era stato ancora accertato in tutti i suoi elementi costitutivi
(dovevano accertarsi, ad es. le corrette modalità di compilazione dei formulari e le responsabilità delle Ditte coinvolte) e, in buona sostanza che, alla data di concessione del nulla osta della Procura (4.05.2016) negli atti di indagine relativi al fascicolo penale n. 2424/2015 R.G.N.R. non erano ancora confluiti tutti gli atti di indagine necessari all'accertamento dei fatti, ma soltanto alcuni dei documento oggetto di sequestro operato nel corso delle attività ispettive precedenti.
In definitiva, secondo l'appellante, l'errore del Tribunale di LA risiede nel non avere considerato che l'attività di indagine conseguente all'accertamento ispettivo non era ancora conclusa come risulta dal verbale redatto dagli stessi Finanzieri in data 23.07.2016 nel corpo del quale, gli Agenti, avevano provveduto ad ulteriori contestazioni anche in seguito alle ulteriori indagini, puntualmente riportati nel motivo di gravame.
Solo da tale ultima data, pertanto, potevano decorrere, secondo l'appellante, i termini decadenziali di cui all'art. 14 della Legge 689/81.
6 Infatti, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnata sentenza, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria rimuove il limite all'attività di notificazione della violazione amministrativa e fa decorrere il termine di 90 giorni solo qualora dagli atti confluiti nel procedimento penale emerga già
l'accertamento dell'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi.
*****
Con il secondo motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza per violazione del divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
Si argomenta, in proposito, come, erroneamente, il Giudice di prime cure, ha ritenuto inutilizzabili, da parte dell''Autorità Amministrativa le informazioni assunte con S.I.T. del 14.06.2016 da , CP_5 rappresentante legale della che aveva consentito Parte_3 di individuare “la reale esistenza del produttore nominalmente indicato nella FIR”, senza che, il ricorrente, avesse mai formulato eccezione in tal senso così violando le disposizioni codicistiche di cui agli artt.li 101 e 112
c.p.c.
*****
Con il terzo motivo di censura, che sostanzialmente richiama i motivi precedentemente rappresentati, si deduce la erronea valutazione del contenuto e degli effetti del nulla osta del 4.05.2016 nonché insufficiente motivazione su circostanze decisive ai fini della decisione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/81.
L'appellante evidenzia come, con nota del 4.05.2016 Parte_1
(prot. n. 0242122/2016 integralmente rappresentata graficamente in seno all'atto di appello), il Comando della Guardia di Finanza di LA dopo aver premesso che le “indagini erano tutt'ora in corso” aveva richiesto
7 all'A.G. procedente “dovendo procedere … ai sensi dell'art. 14 della legge
689/81 alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento delle stesse
….l'autorizzazione a poter utilizzare gli elementi acquisiti nell'ambito di questo procedimento” con riserva “di comunicare, a conclusione degli accertamenti, eventuali violazioni di carattere penale che fossero ulteriormente emersi nei confronti di altri soggetti.”
Ne consegue, secondo l'appellante che, assunta a S.I.T. (in data
14.06.2016) la , nella sua qualità di legale rappresentante CP_5 della - attività che aveva consentito di Parte_3 individuare l'identità del produttore dei rifiuti e la destinazione degli stessi presso “ ” di Caltagirone - , e non essendo emersi profili CP_1 di responsabilità penale nei confronti dei ricorrenti, solo da tale data poteva decorrere il termine decadenziale per la notifica dell'Ordinanza
Ingiunzione.
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Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la gravata sentenza con riferimento al capo della stessa con il quale, il Tribunale, ha posto a carico dello stesso le spese del giudizio di primo Parte_1 grado che, per le superiori argomentazioni, andavano compensate, e che, in ogni caso, appaiono spropositate in considerazione al valore della causa.
******
Nella parte finale del gravame, infine, l'appellante ripropone le ulteriori difese svolte nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale.
In particolare (A) si ribadisce la infondatezza del motivo di opposizione articolato con il ricorso introduttivo di primo grado rubricato: “Estinzione della pretesa sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della legge
8 689/81 per difetto di notifica del verbale di accertamento e della violazione amministrativa nei confronti della società ”. Controparte_1
Si rileva, che la relata di notifica redatta dalla Guardia di finanza in data
23.07.2016, si riferiva sia alla società “ sia al suo legale Controparte_1 rappresentante in proprio . CP_2
La notifica, pertanto, effettuata mediante consegna di copia dell'atto a mani della persona fisica che rappresenta la società è valida ed efficace.
(B) Relativamente al secondo motivo di opposizione rubricato: “difetto di motivazione per relazione” si evidenzia che l'ordinanza ingiunzione non era motivata esclusivamente per relationem ma conteneva la precisa indicazione degli estremi della violazione con riferimento ai suoi autori, alle modalità di trasporto illecito dei rifiuti prodotti e con specificazione dei formulari di identificazione risultati falsi, incompleti ed inesatti.
C) Relativamente al quarto motivo di opposizione rubricato
“contraddittorietà tra le date di accertamento delle violazioni amministrative e le date riportate, per relazione, nelle ordinanze ingiunzioni” si evidenzia che il caso in esame non è quello di un unico accertamento del corso del quale si sia verificata la realizzazione di una pluralità di trasporti, bensì quello di una pluralità di illeciti trasporti costituenti violazioni amministrative accertate in seguito a sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p. rese dei rispettivi produttori in date differenti la cui valutazione ha consentito, alla Guardia di Finanza di LA di elevare, successivamente singole contestazioni.
D) Relativamente al quinto motivo di opposizione rubricato: “non applicabilità del concorso ai sensi dell'articolo 5 legge 689/81” si evidenzia che l'orientamento espresso da Corte di cassazione, Sezione Sesta civile,
è stato superato da successive giurisprudenze di legittimità che hanno escluso che la fattispecie del trasporto illecito di rifiuti costituisca illecito proprio del trasportato o del vettore.
9 E) Quanto al sesto motivo rubricato:” carenza di prova della sussistenza della violazione” si osserva che la natura dei rifiuti era stata accertata e provata anche attraverso le dichiarazioni assunte in SIT.
F) Relativamente al settimo motivo di opposizione rubricato: “criterio per
l'applicazione delle sanzioni amministrative” l'appellante evidenzia che il ha provveduto a determinare la Parte_1 sanzione applicando i criteri previsti dall'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale e di competenza provinciale, approvato con deliberazione di C.P. n. 72/ 2011.
A tal fine ha valutato che dall'audizione del destinatario non erano emerse, nei confronti del trasportatore e del destinatario dei rifiuti le attenuanti previsti dalle precedenti lettere dell'articolo 8 del regolamento.
G) Con riferimento all'ottavo motivo di opposizione: “ordinanza ingiunzione, notifica oltre il termine quinquennale di prescrizione” si ribadisce l'insussistenza dell'estinzione della pretesa sanzionatoria anche per la violazione relativa al FIR del 16.04.2015 tant'è che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata dal termine di 5 anni previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981 decorrente dal giorno dell'accertamento delle violazioni.
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Nel merito l'appello è infondato.
I primi tra motivi di gravame, che investono essenzialmente la individuazione della data di decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della Legge 689/81 per la notifica delle contestazioni al trasgressore, nonché la utilizzabilità delle S.I.T. del 24.06.2016 rese dall'appellato, possono essere trattati congiuntamente.
E' opportuno premettere, ai fini di una migliore comprensione delle questioni di fatto e di diritto rimesse all'attenzione della Corte, cha la questione della quale si controverte trova il sui incipit in una serie di
10 attività ispettive effettuate dalla Guardia di Finanza di LA in danno della e della in solido con tale Parte_5 Controparte_7
e di e della ditta destinataria dei rifiuti, CP_2 Controparte_4 odierno appellata, culminate, in data 16 dicembre 2015, con la comunicazione di una C.N.R. alla Procura della Repubblica di LA con la quale si rappresentava – nell'ambito di attività diretta alla prevenzione di reati ambientali – il comportamento delittuoso di una serie di soggetti (i legali rappresentanti delle due Ditte indicate ed i produttori di rifiuti) dediti alla raccolta ed al trasporto illecito di materiale di ogni genere, anche pericoloso, presso una discarica non autorizzata.
Risulta poi, che, al fine di procedere alla notifica delle violazioni amministrative rilevate, il Comando della Guardia di Finanza di LA, con nota prot. n. 0242122/2016 del 3.05.2016, richiese alla Procura della
Repubblica di LA – presso cui era stato iscritto il proc. pen. n.
2424/2015 R.G.N.R. il nulla – osta al fine di potere utilizzare gli atti di indagine acquisiti e che tale autorizzazione venne rilasciata il giorno successivo (4.05.2016) dal Dott. , Sostituto Procuratore Persona_1 della Repubblica titolare delle indagini.
Risulta, infine, che la materiale notifica delle contestazioni delle violazioni riscontrate al ricorrente avvenne in data 28 agosto 2016 ossia decorso il termine di 90 giorni dal nulla – osta della Procura che autorizzava l'utilizzo, a tal fine, degli atti di indagine.
*****
In tema di sanzioni amministrative l'articolo 14 della legge 24 novembre
1981 numero 689 prevede: “(comma 1) la violazione, quanto è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quando alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa. (comma 2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
11 precedente, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento. (comma 3). Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini del comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
La giurisprudenza di legittimità ha espresso nel tempo un orientamento ormai radicato elaborando il principio in forza del quale il termine di novanta giorni “dall'accertamento”, previsto dall'art. 14 della L.689/81 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell' Autorità
Amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima, ragione per la quale, in definitiva, il momento dell'accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità. [“…in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi
e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere
12 configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portate a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione. Cass. Civ., sez. II, sent., 04/08/22, n°
24209…”].
La ratio del legislatore, nel prevedere i predetti termini di decadenza è quella di assoggettare ad uno statuto unico ed esaustivo tutte le ipotesi di sanzioni amministrative, prevedendo:
- la preventiva comunicazione e descrizione sommaria del fatto contestato con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo idonee ad assicurare, già nella fase del procedimento amministrativo anteriore all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la difesa dell'interessato;
- La piena garanzia del tempestivo esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24, L. n. 689 del 1981, “qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p. (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2009, n. 23477; conf. ex multis, Cass. n. 7754/2010).
13 *****
Ciò detto emerge dalla documentazione allegata che la stessa Guardia di
Finanza di LA con la nota prot. 0242122/2016 del 3 maggio 2016, nel formulare richiesta di nulla osta alla Procura della Repubblica specificò che tale richiesta era necessaria “per procedere, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di giorni 90 dall'accertamento delle stesse … Si fa riserva di comunicare a conclusione degli accertamenti le eventuali violazioni di carattere penale che dovessero ulteriormente emergere nei confronti di altri soggetti”.
Risulta, ancora, che la Guardia di Finanza (ciò è attestato anche dall'appellante nei motivi di impugnazione, pagg. 9 e segg.) già nel dicembre 2015 e il successivo 18.03.2016 aveva proceduto alla perquisizione ed al relativo sequestro dei formulari e dei buoni di consegna presso la sede della odierna appellata “ ( ed Controparte_1 anche c/o la e che aveva, pertanto, adeguatamente Controparte_3 individuato in quest'ultima l'autore delle violazioni sanzionabili ex art. 258 della Legge 152/2006, ragione per la quale, è a tale data che deve considerarsi concluso, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo l'attività di accertamento degli Operanti.
Non appaiono apprezzabili i motivi di gravame sollevati dal
[...]
nella parte in cui, ritiene che il Parte_1 termine decadenziale per la notifica delle contestazioni al trasgressore debba, invece, farsi decorrere dal 14.06.2026, ovvero dalla data in cui venne assunta a S.I.T. tale , legale rappresentante della CP_5 [...] all'esito era stato possibile identificare il Parte_3 Parte_6 produttore dei rifiuti, la tipologia e le modalità di consegna degli stessi ed individuare anche la Ditta ” tra i destinatari dei rifiuti. CP_1
14 In definitiva se è ben possibile convenire con l'Ente appellante sul fatto che il rilascio del nulla – osta di per sé non fissa inderogabilmente ed irreversibilmente, qualunque sia il sottostante effettivo grado di conoscenza dell'illecito amministrativo da parte degli organi deputati all'accertamento ed alla contestazione dello stesso, la decorrenza del termine ex art. 14 co. 2 L. 689/81, va anche detto che, nella specie, tale compiuta conoscenza ricorreva.
Nel ricorso in appello il trascrive parte del verbale di Parte_1 contestazione cui si riferisce la Ordinanza – ingiunzione oggetto del procedimento ed in tali verbali di contestazione si legge quanto segue:
“Previo nulla osta concesso dall'Autorità Giudiziaria procedente … si è proceduto all'esame dei formulari sequestrati in data 16.12.2015 nei confronti del trasportatore e di quelli sequestrati in data 18.03.2016 nei confronti del destinatario. Dal raffronto effettuato fra le due copie sequestrate dello stesso formulario, sono state rilevate una serie di gravi irregolarità relative alla loro compilazione, fra cui l'omessa indicazione della quantità di rifiuti prodotti e dichiarati in partenza e la difformità fra il quantitativo dei rifiuti ricevuti dal destinatario finale e il quantitativo indicato sulla copia restituita al produttore;
tali irregolarità sono da considerare assolutamente gravi alla luce del fatto che il destinatario non poteva attestare il peso effettivamente verificato poiché sprovvisto di pesa. (pag. 3 del ricorso in appello).
Non potrebbe essere più evidente che la “serie di gravi irregolarità” integrante violazione dell'art. 193 D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti delle anzidette società trasportatrice e destinataria dei rifiuti e dei rispettivi amministratori, era già stata accertata alla data, quanto meno, del 18 marzo 2016, attraverso il raffronto fra le copie dei FIR indicati in ciascun verbale di contestazione e, poi, nelle ordinanze – ingiunzioni, sequestrate presso le anzidette società.
15 Le ulteriori indagini compiute, vale a dire l'assunzione a s.i.t. dei vari produttori di rifiuti e l'acquisizione presso i medesimi delle ulteriori copie degli stessi F.I.R. già sequestrati agli indagati del proc. pen. 2424/2015 erano finalizzate solo a verificare se quei documenti fossero imputabili a coloro che vi apparivano, appunto, come produttori di rifiuti e quindi se anche a carico di costoro fosse configurabile l'illecito amministrativo già emerso a carico dei suddetti indagati.
Questo emerge dalla stessa richiesta di nulla-osta del 3 maggio 2016, dove si parla di “numerose condotte poste in essere oltre che dai soggetti sottoposti a indagine anche da soggetti al momento non segnalati a codesta A.G. costituenti violazione all'art. 193” Dlgs. n. 152/2006.
L'identificazione di altri soggetti e la verifica se costoro fossero concorrenti nell'illecito non sarebbero elementi essenziali ed impeditivi alla contestazione nei confronti (per quanto qui interessa) del CP_2 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 perché l'illecito costituito dalla “serie di gravi irregolarità relative alla compilazione” dei FIR addebitabile alla società quale destinataria dei rifiuti era compiutamente emerso, come attesta lo stesso verbale di contestazione, dalle attività d'indagine svolte a dicembre 2015 ed a marzo
2016.
****
A prescindere da quanto sopra detto l'appello è infondato anche sotto altro profilo.
Si è già visto che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 l. n. 689 del 1981. (Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n.
28210 ed altra giurisprudenza già sopra citata).
16 La valutazione di ragionevolezza e congruità dei tempi di accertamento deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del caso concreto e della tipologia delle indagini necessarie (Cass. 6 novembre 2009 n. 23608,
Cass. 2 dicembre 2011 n. 25836, Cass. S.U. 17 maggio 2017 n. 12332,
Cass. 16 aprile 2018 n. 9254).
In ogni caso, “sull'individuazione…. del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione (ex multis: Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5395; Cass. 29 febbraio 2008 n. 5467; Cass. 3 maggio 2016 n. 8687)” (Cass. 18 dicembre
2018 n. 32710, in motivazione;
si vedano anche, successivamente, Cass.
31 maggio 2022 n. 17673, Cass. 11 settembre 2024 n. 24401).
Ciò posto, appare sostanzialmente corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui “la GDF per la utilizzabilità delle sommarie informazioni avrebbe dovuto procedere prima alla acquisizione delle stesse per poi sottoporre tutto il materiale probatorio raccolto al vaglio della autorità giudiziaria, e procedere alla notifica del verbale di accertamento solo dopo avere ottenuto il rilascio del nulla osta” (pag. 5 della sentenza gravata).
A parte il non ben chiaro riferimento al concetto di “utilizzabilità”,
l'argomento del Tribunale è logico e pertinente.
Contrariamente a quanto affermato, a tratti confusamente, dall'appellante, il primo Giudice non ha sostituito alcuna causa petendi a quelle formulate dall'appellante né ha deciso la controversia sulla base di una questione di fatto o mista di fatto e diritto non sottoposta alle parti, ma ha solo esposto un'argomentazione a sostegno dell'individuazione del
17 rilascio del nulla osta quale dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione.
Si osserva, per inciso, che il tema del nulla – osta e della sua rilevanza sulla decisione della causa era stato introdotto nella lite dallo stesso
, dal momento che non ne aveva fatto Parte_1 Parte_7 menzione nelle proprie opposizioni per l'ovvia ragione che non poteva essere a conoscenza di un atto interno alle Autorità amministrative e
Giudiziarie.
Tanto meno, poi, il Tribunale ha affermato la necessità di un secondo nulla osta dell'A.G. per l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dai produttori di rifiuti ai fini della contestazione dell'illecito.
Ha soltanto osservato che la G.d.F. poteva procedere all'acquisizione di quelle informazioni “prima” di richiedere alla Procura di LA il nulla osta per l'utilizzazione degli atti d'indagine ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi ai relativi responsabili, per cui i ritardi nella contestazione derivanti dall'espletamento dell'anzidetta attività d'indagine in epoca successiva al rilascio del nulla osta sono imputabili alla stessa
Amministrazione e non possono ridondare a danno dell'interessato, spostando in avanti il dies a quo del termine in discussione.
Quella del Tribunale è considerazione del tutto condivisibile perché nulla impediva alla G.d.F. di proseguire la propria attività investigativa su tutti i fatti di rilevanza penale ed amministrativa che avesse ritenuto meritevoli di approfondimento prima di inoltrare all'A.G. la richiesta di nulla osta.
Quest'ultimo era necessario ai fini della contestazione dell'illecito amministrativo, ma non certo all'acquisizione di sommarie informazioni presso i produttori dei rifiuti o qualunque altro soggetto che gli investigatori avessero ritenuto opportuno sentire nel corso della propria attività d'indagine.
18 Anche questo, del resto, emerge dalla stessa richiesta di nulla osta del 3 maggio 2025.
La Compagnia non richiese l'autorizzazione a proseguire le Parte_8 indagini sull'illecito amministrativo, di cui non aveva nessun bisogno, ma la ben diversa autorizzazione ad utilizzare gli atti di indagine già compiuti,
“sottraendoli” al segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ed allo specifico fine di “procedere, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81 alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di novanta giorni”.
La Guardia di Finanza, nella duplice veste di P.G. e di organo accertatore, aveva piena discrezionalità nel valutare e decidere se sussistessero i presupposti per procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo e quindi per richiedere il nulla osta oppure se erano necessari altri elementi per l'acquisizione della completa conoscenza dell'illecito.
Il fatto stesso che si fosse inoltrata la richiesta con la dichiarata consapevolezza di dover “procedere… alla contestazione delle violazioni… entro il termine di novanta giorni” è un'intrinseca e chiara attestazione di avere acquisito tutti gli elementi necessari alla contestazione stessa (ciò che, peraltro, almeno in relazione a “ e del suo legale Controparte_1 rappresentante e per quanto sopra ampiamente illustrato, CP_8 era senz'altro vero), perché altrimenti la stessa richiesta non avrebbe avuto ragione d'essere.
Inutile chiedere l'autorizzazione alla contestazione se non si è in possesso degli elementi necessari a muoverla.
Se, poi, a decorrenza del termine già iniziata, gli organi accertatori ritengono che, invece, quegli elementi e la conoscenza dell'illecito che ne deriva non siano così completi e definitivi e necessitino invece di approfondimenti, allora tale carenza, il tempo necessario agli approfondimenti stessi ed i ritardi che ne derivano sono a loro stessi
19 imputabili e l'incompletezza degli elementi di valutazione non può comportare una “proroga” del termine di contestazione a discapito dell'interessato.
In conclusione, e riepilogando, l'appello è infondato perché:
a) alla data del 4 maggio 2016 l'Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi per la completa conoscenza dell'elemento oggettivo dell'illecito e della sua imputabilità soggettiva, fra gli altri, alla ed al suo legale rappresentante ed era CP_1 CP_2 autorizzata ad effettuare la contestazione dal nulla osta rilasciato in pari data dall'A.G.;
b) in ogni caso, l'acquisizione della completa conoscenza anzidetta in epoca successiva è imputabile solo agli organi accertatori che, con l'affrettata richiesta – viceversa a loro discrezione procrastinabile nel tempo – di nulla osta dell'A.G., avevano determinato essi stessi la decorrenza dalla data di rilascio del nulla osta del termine di novanta giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 L.689/81.
*****
In considerazione del fatto che, risultando da chiare emergenze documentali, la sussistenza di una consistente e preoccupante pluralità di illeciti può dirsi indubbia, e considerata altresì la delicatezza e la rilevanza sociale ed ambientale della gestione dei rifiuti, seppur, nella specie, non pericolosi (diversamente, del resto, si entrerebbe nell'illecito penale), questa Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 664/2023 resa dal Tribunale di LA in data 27.11.2023 ed appellata dal;
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20 Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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