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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 235/2023 R.G
Promosso da
(Cod. fisc. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro-tempore sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Stefano Bagalini
-Appellante-
Contro
nata il [...] in [...] (C.F.: Controparte_1
residente in [...]
181, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Di Tonno e dall'Avv. Annalisa Agostini
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n.807/2022 pubblicata il 14.12.2022
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 per l'appellante:
… “Nel merito:
In via principale, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1 vista la sussistenza del caso fortuito costituito dal comportamento
[...] colposo della danneggiata e, quindi, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra poiché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del venisse confermata, ridurre il quantum debeatur a seguito Parte_1 dell'incidenza colposa della condotta della sig.ra nella causazione Controparte_1 del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1°, c.c.;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del venisse confermata, ridurre il quantum debeatur inerente il danno Parte_1 da mancato godimento dell'immobile poiché eccessivo e non rispondente al nocumento effettivamente patito dalla ricorrente;
Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello e l'istanza di inibitoria. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riconosciuto la responsabilità ex art 2051 cc dell'appellante per i danni arrecati all'appartamento dalla signora consistiti in macchie di umidità, muffe CP_1 ed efflorescenze, riconducibili all'inidoneità del lastrico solare che funge da copertura dell'appartamento della stessa e condannato il al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali liquidati in euro 17.138,52, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 8 Ha proposto appello avverso la citata sentenza il per i Parte_1 motivi di seguito sintetizzati:
1. erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza del caso fortuito che, invece, ricorrerebbe, dal momento che i danni lamentati sono derivati dal cambio di destinazione dell'immobile dell'appellata che è stato trasformato da sottotetto grezzo in appartamento ad uso abitativo senza effettuare i necessari adeguamenti termici;
2. Il Tribunale ha errato laddove ha omesso di valutare quantomeno il concorso del caso fortuito nella causazione dell'evento ex art 1127 cc;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella determinazione del quantum debeatur, da ritenersi eccessivo in considerazione delle lavorazioni da eseguire all'interno dell'appartamento dell'appellata per il ripristino dello status quo ante.
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Respinta la istanza di inibitoria con ordinanza del 27.9.2023 e preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di impugnazione che, per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e non meritano accoglimento.
Correttamente il Tribunale ha ricondotto la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare nell'alveo dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni risponde il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei Parte_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile sez. VI,
11/01/2022, n.516).
pagina 3 di 8 L'appellante censura allora la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che, nel caso in esame, vi fosse l'esclusiva o concorrente responsabilità della nella causazione del danno, avendo la stessa avuto una condotta CP_1 connotata in modo indefettibile da colpa ex art 1227 cc, dal momento che sarebbe stato onere della stessa, avendo provveduto alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile di sua proprietà, trasformandolo da locale ad uso soffitta non abitabile in appartamento di civile abitazione, provvedere a porre in essere le coibentazioni e gli impianti di areazione necessari al fine di evitare i fenomeni di condensa lamentati.
Emerge dalla ctu espletata nel corso del procedimento di atp ed acquisita al fascicolo di primo grado che il danno subito dall'appellata, consistito in fenomeni di efflorescenza e di distacco della tinteggiatura presentatisi in numerosi locali dell'appartamento (si vedano le pagine da 5 a 7 della relazione in atti), si è manifestato in corrispondenza della falda inclinata della copertura o laddove è presente la ringhiera del lastrico solare, ancorata al lastrico stesso mediante piedini in acciaio. Il ctu ha evidenziato, poi, che la copertura rivela condizioni di scarsa ed inadeguata manutenzione straordinaria, dal momento che la pavimentazione presenta uno stato di degrado avanzato, con aperture tra i giunti di separazione delle mattonelle;
l'impermeabilizzazione del lastrico solare è obsoleta e con diversi distaccamenti;
l'impermeabilizzazione tra il lastrico condominiale e le falde non ha continuità con il lastrico solare;
la copertura in coppi versa in una situazione di degrado ed è priva di un idoneo isolamento e di una adeguata impermeabilizzazione;
la ringhiera che separa il lastrico solare e le falde inclinate è ancorata con piedini in acciaio che manifestano un'evidente condizione di degrado in corrispondenza degli ancoraggi.
Sulla scorta di dette evidenze carenze manutentive, il ctu ha ritenuto, condivisibilmente, che la causa unica della diffusa umidità presentatasi nell'immobile della sia imputabile alla conformazione ed ai materiali CP_1 con cui è stata realizzata la copertura dello stabile ed al fatto che non è presente una idonea coibentazione termica.
pagina 4 di 8 Ciò posto, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cassazione civile sez. I,
04/09/2023, n.25712)
Ebbene, l'appellante non ha fornito la prova su di lui gravante: invero, i lavori effettuati nel corso degli anni sull'immobile dell'appellata, a seguito dei quali si è avuto un cambio di destinazione d'uso dello stesso, sono stati ultimati in data antecedente al 19.3.2001, giorno in cui la ha acquistato l'immobile de CP_1 quo che già aveva la destinazione di fabbricato di civile abitazione (cfr allegato 1 alla citazione nel giudizio di primo grado).
Se allora si ipotizzasse, come sostenuto dall'appellante (ed in aperto contrasto da quanto è emerso dalla ctu), che sono stati proprio i lavori de quibus la causa o la concausa dei fenomeni di umidità, non si spiega la ragione per cui detti fenomeni si sono presentati solo a far data dal 2018, allorquando l'appellata, per la prima volta, li ha rappresentati al . Parte_1
In altri termini, se, come deduce l'appellante, la causa unica o comunque la concausa di detti fenomeni di umidità risederebbe nel fatto che la (o CP_1 meglio i suoi dante causa), nell'operare il cambio di destinazione del bene, non abbiano utilizzato le dovute accortezze, isolando termicamente l'appartamento
“con interventi sia nelle falde che all'introdosso del solaio di copertura, con posa di opportuno isolante termico che avrebbe protetto l'unità immobiliare, con l'eventuale previsione di un sistema di aereazione..”(cfr. pag. 9 dell'atto di appello), non si vede come mai detti fenomeni si siano manifestati dopo oltre diciassette anni dalla realizzazione dei lavori per il cambio di destinazione dell'immobile, né tantomeno perché, come rilevato dal ctu nell'ambito del giudizio Con di , i fenomeni di efflorescenza e di distacco della tinteggiatura si presentino solo in corrispondenza della falda inclinata della copertura ovvero in pagina 5 di 8 corrispondenza della ringhiera che separa il lastrico solare e le falde inclinate perimetrali e non anche in altre parti dell'immobile.
Ne discende, dunque, che difetta la prova del caso fortuito, nel caso di specie consistente nel comportamento della danneggiata, idoneo ad assurgere a causa assorbente o a concausa dei danni riscontrati nell'immobile dell'appellata.
Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, il censura la Parte_1 quantificazione del danno consistente nell'impossibilità di utilizzare l'immobile durante l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei fenomeni di umidità registrati.
A tal proposito il ctu ha ritenuto necessarie opere finalizzate ad isolare ed impermeabilizzare la copertura del fabbricato e lavorazioni da effettuarsi nell'appartamento dell'appellata necessarie per sanificare e rendere salubri i locali.
L'appellante contesta il danno liquidato nella sola parte riconosciuta per il mancato utilizzo dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori, pari ad euro
4.042,50: a tal riguardo, il Tribunale, dopo aver elencato tutte le lavorazioni da effettuarsi, ha ritenuto che l'esecuzione delle stesse comporti l'impossibilità per la di utilizzare l'appartamento di sua proprietà per circa tre mesi. CP_1
Se si valutano, però, le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'appellata, consistenti in lavaggio e nuova tinteggiatura degli ambienti previa protezione mediante tavolati e teli in plastica degli elementi di arredo, appare evidente che il termine di tre mesi appare eccessivo, atteso che le lavorazioni che richiedono maggior tempo e per le quali lo stesso ctu ha previsto un costo di circa
85.363,09, sono quelle che interessano il lastrico solare, la cui esecuzione, tenuto conto delle opere espressamente indicate alle pagine 9 e 10 della relazione in atti, non implica l'impossibilità per la di permanere nell'immobile di sua CP_1 proprietà, trattandosi di opere da eseguire dall'esterno proprio sul lastrico solare.
Ne discende che il periodo di impossibilità per l'appellata di utilizzo dell'immobile deve essere stimato in giorni dieci, con la conseguenza che, tenuto conto del pagina 6 di 8 canone mensile per la locazione di un immobile simile a quella dell'appellata, come congruamente e condivisibilmente individuato dal ctu in euro 1347.50 mensili, la somma da risarcirsi alla stessa è pari ad euro 449.00, a cui deve aggiungersi la somma di euro 8.016,12 necessaria per i lavori all'interno dell'immobile non contestata dall'appellante e le ulteriori somme liquidate dal giudice di primo grado sostenute dall'appellata per il procedimento di atp, per la ctp e la ctu e per la mediazione come liquidate nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va parzialmente riformata rideterminando le somme dovute nella misura sopra indicata.
L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: di conseguenza, assorbito è l'esame delle questioni prospettate dall'appellante in ordine al capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto presente l'esito complessivo del giudizio (tra le altre, Cass. n.
19122/2015), nella specie caratterizzato dal fatto che l'originaria attrice va considerata come vittoriosa, sia pure parzialmente, all'esito complessivo della lite, in quanto danneggiata avente diritto al risarcimento, si ritiene compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2022 pubblicata in data 14.12.2022 dal
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, ridetermina la somma dovuta in complessivi €. 13.545,02 oltre Controparte_1 interessi legali come stabiliti dal giudice di primo grado.
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. pagina 7 di 8 Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 235/2023 R.G
Promosso da
(Cod. fisc. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro-tempore sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Stefano Bagalini
-Appellante-
Contro
nata il [...] in [...] (C.F.: Controparte_1
residente in [...]
181, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Di Tonno e dall'Avv. Annalisa Agostini
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n.807/2022 pubblicata il 14.12.2022
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 per l'appellante:
… “Nel merito:
In via principale, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1 vista la sussistenza del caso fortuito costituito dal comportamento
[...] colposo della danneggiata e, quindi, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra poiché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del venisse confermata, ridurre il quantum debeatur a seguito Parte_1 dell'incidenza colposa della condotta della sig.ra nella causazione Controparte_1 del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1°, c.c.;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del venisse confermata, ridurre il quantum debeatur inerente il danno Parte_1 da mancato godimento dell'immobile poiché eccessivo e non rispondente al nocumento effettivamente patito dalla ricorrente;
Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello e l'istanza di inibitoria. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riconosciuto la responsabilità ex art 2051 cc dell'appellante per i danni arrecati all'appartamento dalla signora consistiti in macchie di umidità, muffe CP_1 ed efflorescenze, riconducibili all'inidoneità del lastrico solare che funge da copertura dell'appartamento della stessa e condannato il al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali liquidati in euro 17.138,52, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 8 Ha proposto appello avverso la citata sentenza il per i Parte_1 motivi di seguito sintetizzati:
1. erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza del caso fortuito che, invece, ricorrerebbe, dal momento che i danni lamentati sono derivati dal cambio di destinazione dell'immobile dell'appellata che è stato trasformato da sottotetto grezzo in appartamento ad uso abitativo senza effettuare i necessari adeguamenti termici;
2. Il Tribunale ha errato laddove ha omesso di valutare quantomeno il concorso del caso fortuito nella causazione dell'evento ex art 1127 cc;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella determinazione del quantum debeatur, da ritenersi eccessivo in considerazione delle lavorazioni da eseguire all'interno dell'appartamento dell'appellata per il ripristino dello status quo ante.
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
Respinta la istanza di inibitoria con ordinanza del 27.9.2023 e preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di impugnazione che, per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e non meritano accoglimento.
Correttamente il Tribunale ha ricondotto la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare nell'alveo dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni risponde il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei Parte_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile sez. VI,
11/01/2022, n.516).
pagina 3 di 8 L'appellante censura allora la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che, nel caso in esame, vi fosse l'esclusiva o concorrente responsabilità della nella causazione del danno, avendo la stessa avuto una condotta CP_1 connotata in modo indefettibile da colpa ex art 1227 cc, dal momento che sarebbe stato onere della stessa, avendo provveduto alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile di sua proprietà, trasformandolo da locale ad uso soffitta non abitabile in appartamento di civile abitazione, provvedere a porre in essere le coibentazioni e gli impianti di areazione necessari al fine di evitare i fenomeni di condensa lamentati.
Emerge dalla ctu espletata nel corso del procedimento di atp ed acquisita al fascicolo di primo grado che il danno subito dall'appellata, consistito in fenomeni di efflorescenza e di distacco della tinteggiatura presentatisi in numerosi locali dell'appartamento (si vedano le pagine da 5 a 7 della relazione in atti), si è manifestato in corrispondenza della falda inclinata della copertura o laddove è presente la ringhiera del lastrico solare, ancorata al lastrico stesso mediante piedini in acciaio. Il ctu ha evidenziato, poi, che la copertura rivela condizioni di scarsa ed inadeguata manutenzione straordinaria, dal momento che la pavimentazione presenta uno stato di degrado avanzato, con aperture tra i giunti di separazione delle mattonelle;
l'impermeabilizzazione del lastrico solare è obsoleta e con diversi distaccamenti;
l'impermeabilizzazione tra il lastrico condominiale e le falde non ha continuità con il lastrico solare;
la copertura in coppi versa in una situazione di degrado ed è priva di un idoneo isolamento e di una adeguata impermeabilizzazione;
la ringhiera che separa il lastrico solare e le falde inclinate è ancorata con piedini in acciaio che manifestano un'evidente condizione di degrado in corrispondenza degli ancoraggi.
Sulla scorta di dette evidenze carenze manutentive, il ctu ha ritenuto, condivisibilmente, che la causa unica della diffusa umidità presentatasi nell'immobile della sia imputabile alla conformazione ed ai materiali CP_1 con cui è stata realizzata la copertura dello stabile ed al fatto che non è presente una idonea coibentazione termica.
pagina 4 di 8 Ciò posto, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cassazione civile sez. I,
04/09/2023, n.25712)
Ebbene, l'appellante non ha fornito la prova su di lui gravante: invero, i lavori effettuati nel corso degli anni sull'immobile dell'appellata, a seguito dei quali si è avuto un cambio di destinazione d'uso dello stesso, sono stati ultimati in data antecedente al 19.3.2001, giorno in cui la ha acquistato l'immobile de CP_1 quo che già aveva la destinazione di fabbricato di civile abitazione (cfr allegato 1 alla citazione nel giudizio di primo grado).
Se allora si ipotizzasse, come sostenuto dall'appellante (ed in aperto contrasto da quanto è emerso dalla ctu), che sono stati proprio i lavori de quibus la causa o la concausa dei fenomeni di umidità, non si spiega la ragione per cui detti fenomeni si sono presentati solo a far data dal 2018, allorquando l'appellata, per la prima volta, li ha rappresentati al . Parte_1
In altri termini, se, come deduce l'appellante, la causa unica o comunque la concausa di detti fenomeni di umidità risederebbe nel fatto che la (o CP_1 meglio i suoi dante causa), nell'operare il cambio di destinazione del bene, non abbiano utilizzato le dovute accortezze, isolando termicamente l'appartamento
“con interventi sia nelle falde che all'introdosso del solaio di copertura, con posa di opportuno isolante termico che avrebbe protetto l'unità immobiliare, con l'eventuale previsione di un sistema di aereazione..”(cfr. pag. 9 dell'atto di appello), non si vede come mai detti fenomeni si siano manifestati dopo oltre diciassette anni dalla realizzazione dei lavori per il cambio di destinazione dell'immobile, né tantomeno perché, come rilevato dal ctu nell'ambito del giudizio Con di , i fenomeni di efflorescenza e di distacco della tinteggiatura si presentino solo in corrispondenza della falda inclinata della copertura ovvero in pagina 5 di 8 corrispondenza della ringhiera che separa il lastrico solare e le falde inclinate perimetrali e non anche in altre parti dell'immobile.
Ne discende, dunque, che difetta la prova del caso fortuito, nel caso di specie consistente nel comportamento della danneggiata, idoneo ad assurgere a causa assorbente o a concausa dei danni riscontrati nell'immobile dell'appellata.
Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, il censura la Parte_1 quantificazione del danno consistente nell'impossibilità di utilizzare l'immobile durante l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei fenomeni di umidità registrati.
A tal proposito il ctu ha ritenuto necessarie opere finalizzate ad isolare ed impermeabilizzare la copertura del fabbricato e lavorazioni da effettuarsi nell'appartamento dell'appellata necessarie per sanificare e rendere salubri i locali.
L'appellante contesta il danno liquidato nella sola parte riconosciuta per il mancato utilizzo dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori, pari ad euro
4.042,50: a tal riguardo, il Tribunale, dopo aver elencato tutte le lavorazioni da effettuarsi, ha ritenuto che l'esecuzione delle stesse comporti l'impossibilità per la di utilizzare l'appartamento di sua proprietà per circa tre mesi. CP_1
Se si valutano, però, le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'appellata, consistenti in lavaggio e nuova tinteggiatura degli ambienti previa protezione mediante tavolati e teli in plastica degli elementi di arredo, appare evidente che il termine di tre mesi appare eccessivo, atteso che le lavorazioni che richiedono maggior tempo e per le quali lo stesso ctu ha previsto un costo di circa
85.363,09, sono quelle che interessano il lastrico solare, la cui esecuzione, tenuto conto delle opere espressamente indicate alle pagine 9 e 10 della relazione in atti, non implica l'impossibilità per la di permanere nell'immobile di sua CP_1 proprietà, trattandosi di opere da eseguire dall'esterno proprio sul lastrico solare.
Ne discende che il periodo di impossibilità per l'appellata di utilizzo dell'immobile deve essere stimato in giorni dieci, con la conseguenza che, tenuto conto del pagina 6 di 8 canone mensile per la locazione di un immobile simile a quella dell'appellata, come congruamente e condivisibilmente individuato dal ctu in euro 1347.50 mensili, la somma da risarcirsi alla stessa è pari ad euro 449.00, a cui deve aggiungersi la somma di euro 8.016,12 necessaria per i lavori all'interno dell'immobile non contestata dall'appellante e le ulteriori somme liquidate dal giudice di primo grado sostenute dall'appellata per il procedimento di atp, per la ctp e la ctu e per la mediazione come liquidate nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va parzialmente riformata rideterminando le somme dovute nella misura sopra indicata.
L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: di conseguenza, assorbito è l'esame delle questioni prospettate dall'appellante in ordine al capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto presente l'esito complessivo del giudizio (tra le altre, Cass. n.
19122/2015), nella specie caratterizzato dal fatto che l'originaria attrice va considerata come vittoriosa, sia pure parzialmente, all'esito complessivo della lite, in quanto danneggiata avente diritto al risarcimento, si ritiene compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 807/2022 pubblicata in data 14.12.2022 dal
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, ridetermina la somma dovuta in complessivi €. 13.545,02 oltre Controparte_1 interessi legali come stabiliti dal giudice di primo grado.
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. pagina 7 di 8 Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8