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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CURALLO STEFANO IGOR e dell'avv. MEDA VALENTINA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLINI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 26.9.2025 domandando:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra (trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del OM di RD (LO), al N. 11 P. 2 S. A anno 1985) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
A. La SI.ra rinuncia alla richiesta di assegno periodico di Controparte_1 mantenimento/divorzio, salva la corresponsione una tantum di cui al punto B lettera a);
B. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, derivanti anche dallo scioglimento della comunione/comproprietà dei beni, i SInori e Parte_1
convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: Controparte_1
a. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , in un'unica Parte_1 Controparte_1 soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
1.500,00 da versarsi con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della SI. avente causa o comunque connessa alla pregressa Controparte_1 convivenza coniugale, ai rapporti bancari cointestati in essere durante il matrimonio e comunque al vincolo matrimoniale;
b. Il SI. si obbliga a cedere e trasferire, con separato atto notarile, alla Parte_1 SI.ra , la quale accetta e si obbliga ad acquistare entro 90 giorni dal Controparte_1 deposito della sentenza di divorzio e con ogni spesa, anche notarile, ad esclusivo carico della SI.ra la propria quota di comproprietà di 2/6 pro indiviso degli immobili così censiti: CP_1
i. OM di RD (codice E238), catasto fabbricati, foglio 9, mappale 1173, cat. f/1
(via Giuseppe Garibaldi)
ii. OM di RD (codice E238), catasto terreni, foglio 9, mappale 622, cortile, sup. are 02 ca 00
Immobili acquistati in regime di comunione dei beni con vendita del 08.01.1992 autenticata
Notaio n. 79246/7247 di rep. (trascritti all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale Per_1 di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con note 29.01.1992 reg. gen. 1771 reg. part.
pagina 2 di 7 1436 e reg. gen. 1772 reg part. 1437) e successiva identificazione catastale 06.04.1992, autenticata Notaio n. 81576 di rep. (trascritto all'Agenzia delle Entrate – ufficio Per_1 provinciale di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con nota 17.04.1992 reg. gen.
5127 reg. part. 3507).
Il SI. si obbliga a prestare il consenso innanzi al Notaio scelto dalla SI.ra Parte_1
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra CP_1 loro intercorrenti il trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro e che gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti richiedono sin da ora per il trasferimento di cui sopra la totale esenzione da ogni tassa, tributo, e dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio
e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
c. I SInori e si impegnano inoltre a risolvere il Parte_1 Controparte_1 contenzioso inerente alla comproprietà degli immobili siti in RD e così censiti:
i. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 10, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
ii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 12, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
iii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 705, cat. a/2, classe 2, sito in Via Venticinque
Aprile 2 (ad oggi in comproprietà per ½ ciascuno, catastalmente in comunione legale).
Le parti convengono di porre in vendita i cespiti sopra descritti con ricavato della vendita suddiviso al 50% tra le parti, attraverso agenzie immobiliari (senza vincolo di esclusiva), impegnandosi a collaborare e a favorire il contatto fra le stesse per il migliore coordinamento e finalità di risultato, nonché comunicandosi reciprocamente entro 30 giorni dal deposito della sentenza i riferimenti delle rispettive Agenzie incaricate. Le parti concorreranno al 50% nelle spese che si dovessero rendere necessarie per la regolarizzazione edilizia dell'immobile. In
pagina 3 di 7 difetto di vendita entro 1 anno dal deposito della sentenza, le parti saranno libere di procedere con la divisione degli immobili;
C. I SInori e per il resto dichiarano di null'altro avere a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno verso l'altro;
D. I SInori e si impegnano e si obbligano a dare Parte_1 Controparte_1 spontanea esecuzione alle condizioni sopra pattuite;
Spese di giudizio compensate tra le parti”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
Controparte_1
Con comparsa depositata in data 19.5.2025 si è costituita aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando un assegno divorzile per sé.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa. Le parti, all'udienza successiva avanti al giudice relatore, hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Tribunale e hanno chiesto un rinvio per depositare conclusioni congiunte.
Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 26.9.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
RD (LO) in data 8.9.1985 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto OM al n. 11, parte II, serie A, anno 1985; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 17.2.1987, il 4.1.1993 e l'8.8.1997. Per_2 Per_3 Per_4
Il Tribunale di Lodi con decreto del 22/09/2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 4 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche,
pagina 4 di 7 essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in RD (LO) in data 8.9.1985 (matrimonio trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto OM al n. 11, parte II, serie A, anno 1985);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del OM di RD di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) dispone che corrisponda a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, in un'unica soluzione, l'importo di euro 1.500,00 da versarsi con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
4) prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, di avente causa o comunque connessa alla Controparte_1 pregressa convivenza coniugale, ai rapporti bancari cointestati in essere durante il matrimonio e comunque al vincolo matrimoniale;
5) prende atto che si obbliga a cedere e trasferire, con separato atto notarile, Parte_1
a la quale accetta e si obbliga ad acquistare entro 90 giorni dal deposito della Controparte_1 sentenza di divorzio e con ogni spesa, anche notarile, ad esclusivo carico della SI.ra la CP_1 propria quota di comproprietà di 2/6 pro indiviso degli immobili così censiti:
i. OM di RD (codice E238), catasto fabbricati, foglio 9, mappale 1173, cat. f/1 (via
Giuseppe Garibaldi)
pagina 5 di 7 ii. OM di RD (codice E238), catasto terreni, foglio 9, mappale 622, cortile, sup. are 02 ca 00
Immobili acquistati in regime di comunione dei beni con vendita del 08.01.1992 autenticata
Notaio n. 79246/7247 di rep. (trascritti all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale Per_1 di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con note 29.01.1992 reg. gen. 1771 reg. part. 1436 e reg. gen. 1772 reg part. 1437) e successiva identificazione catastale 06.04.1992, autenticata Notaio n. 81576 di rep. (trascritto all'Agenzia delle Entrate – ufficio Per_1 provinciale di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con nota 17.04.1992 reg. gen.
5127 reg. part. 3507). si obbliga a prestare il consenso innanzi al Notaio scelto da Parte_1 CP_1
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro
[...] intercorrenti il trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro e che gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti richiedono sin da ora per il trasferimento di cui sopra la totale esenzione da ogni tassa, tributo, e dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
6) prende atto che e si impegnano inoltre a risolvere il Parte_1 Controparte_1 contenzioso inerente alla comproprietà degli immobili siti in RD e così censiti:
i. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 10, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
ii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 12, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
iii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 705, cat. a/2, classe 2, sito in Via Venticinque
Aprile 2 (ad oggi in comproprietà per ½ ciascuno, catastalmente in comunione legale).
pagina 6 di 7 7) prende atto che le parti convengono di porre in vendita i cespiti sopra descritti con ricavato della vendita suddiviso al 50% tra le parti, attraverso agenzie immobiliari (senza vincolo di esclusiva), impegnandosi a collaborare e a favorire il contatto fra le stesse per il migliore coordinamento e finalità di risultato, nonché comunicandosi reciprocamente entro 30 giorni dal deposito della sentenza i riferimenti delle rispettive Agenzie incaricate. Le parti concorreranno al
50% nelle spese che si dovessero rendere necessarie per la regolarizzazione edilizia dell'immobile. In difetto di vendita entro 1 anno dal deposito della sentenza, le parti saranno libere di procedere con la divisione degli immobili;
8) prende atto che e per il resto dichiarano di null'altro Parte_1 Controparte_1 avere a pretendere l'uno verso l'altro;
9) prende atto che e si impegnano e si obbligano a dare Parte_1 Controparte_1 spontanea esecuzione alle condizioni sopra pattuite;
10) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di ConSIlio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CURALLO STEFANO IGOR e dell'avv. MEDA VALENTINA
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLINI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 26.9.2025 domandando:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra (trascritto nei registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del OM di RD (LO), al N. 11 P. 2 S. A anno 1985) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
A. La SI.ra rinuncia alla richiesta di assegno periodico di Controparte_1 mantenimento/divorzio, salva la corresponsione una tantum di cui al punto B lettera a);
B. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, derivanti anche dallo scioglimento della comunione/comproprietà dei beni, i SInori e Parte_1
convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: Controparte_1
a. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , in un'unica Parte_1 Controparte_1 soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
1.500,00 da versarsi con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della SI. avente causa o comunque connessa alla pregressa Controparte_1 convivenza coniugale, ai rapporti bancari cointestati in essere durante il matrimonio e comunque al vincolo matrimoniale;
b. Il SI. si obbliga a cedere e trasferire, con separato atto notarile, alla Parte_1 SI.ra , la quale accetta e si obbliga ad acquistare entro 90 giorni dal Controparte_1 deposito della sentenza di divorzio e con ogni spesa, anche notarile, ad esclusivo carico della SI.ra la propria quota di comproprietà di 2/6 pro indiviso degli immobili così censiti: CP_1
i. OM di RD (codice E238), catasto fabbricati, foglio 9, mappale 1173, cat. f/1
(via Giuseppe Garibaldi)
ii. OM di RD (codice E238), catasto terreni, foglio 9, mappale 622, cortile, sup. are 02 ca 00
Immobili acquistati in regime di comunione dei beni con vendita del 08.01.1992 autenticata
Notaio n. 79246/7247 di rep. (trascritti all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale Per_1 di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con note 29.01.1992 reg. gen. 1771 reg. part.
pagina 2 di 7 1436 e reg. gen. 1772 reg part. 1437) e successiva identificazione catastale 06.04.1992, autenticata Notaio n. 81576 di rep. (trascritto all'Agenzia delle Entrate – ufficio Per_1 provinciale di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con nota 17.04.1992 reg. gen.
5127 reg. part. 3507).
Il SI. si obbliga a prestare il consenso innanzi al Notaio scelto dalla SI.ra Parte_1
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra CP_1 loro intercorrenti il trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro e che gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti richiedono sin da ora per il trasferimento di cui sopra la totale esenzione da ogni tassa, tributo, e dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio
e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
c. I SInori e si impegnano inoltre a risolvere il Parte_1 Controparte_1 contenzioso inerente alla comproprietà degli immobili siti in RD e così censiti:
i. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 10, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
ii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 12, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
iii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 705, cat. a/2, classe 2, sito in Via Venticinque
Aprile 2 (ad oggi in comproprietà per ½ ciascuno, catastalmente in comunione legale).
Le parti convengono di porre in vendita i cespiti sopra descritti con ricavato della vendita suddiviso al 50% tra le parti, attraverso agenzie immobiliari (senza vincolo di esclusiva), impegnandosi a collaborare e a favorire il contatto fra le stesse per il migliore coordinamento e finalità di risultato, nonché comunicandosi reciprocamente entro 30 giorni dal deposito della sentenza i riferimenti delle rispettive Agenzie incaricate. Le parti concorreranno al 50% nelle spese che si dovessero rendere necessarie per la regolarizzazione edilizia dell'immobile. In
pagina 3 di 7 difetto di vendita entro 1 anno dal deposito della sentenza, le parti saranno libere di procedere con la divisione degli immobili;
C. I SInori e per il resto dichiarano di null'altro avere a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno verso l'altro;
D. I SInori e si impegnano e si obbligano a dare Parte_1 Controparte_1 spontanea esecuzione alle condizioni sopra pattuite;
Spese di giudizio compensate tra le parti”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 19.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
Controparte_1
Con comparsa depositata in data 19.5.2025 si è costituita aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando un assegno divorzile per sé.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa. Le parti, all'udienza successiva avanti al giudice relatore, hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Tribunale e hanno chiesto un rinvio per depositare conclusioni congiunte.
Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 26.9.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
RD (LO) in data 8.9.1985 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto OM al n. 11, parte II, serie A, anno 1985; doc. 3 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 17.2.1987, il 4.1.1993 e l'8.8.1997. Per_2 Per_3 Per_4
Il Tribunale di Lodi con decreto del 22/09/2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 4 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche,
pagina 4 di 7 essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in RD (LO) in data 8.9.1985 (matrimonio trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto OM al n. 11, parte II, serie A, anno 1985);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del OM di RD di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) dispone che corrisponda a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, in un'unica soluzione, l'importo di euro 1.500,00 da versarsi con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
4) prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, di avente causa o comunque connessa alla Controparte_1 pregressa convivenza coniugale, ai rapporti bancari cointestati in essere durante il matrimonio e comunque al vincolo matrimoniale;
5) prende atto che si obbliga a cedere e trasferire, con separato atto notarile, Parte_1
a la quale accetta e si obbliga ad acquistare entro 90 giorni dal deposito della Controparte_1 sentenza di divorzio e con ogni spesa, anche notarile, ad esclusivo carico della SI.ra la CP_1 propria quota di comproprietà di 2/6 pro indiviso degli immobili così censiti:
i. OM di RD (codice E238), catasto fabbricati, foglio 9, mappale 1173, cat. f/1 (via
Giuseppe Garibaldi)
pagina 5 di 7 ii. OM di RD (codice E238), catasto terreni, foglio 9, mappale 622, cortile, sup. are 02 ca 00
Immobili acquistati in regime di comunione dei beni con vendita del 08.01.1992 autenticata
Notaio n. 79246/7247 di rep. (trascritti all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale Per_1 di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con note 29.01.1992 reg. gen. 1771 reg. part. 1436 e reg. gen. 1772 reg part. 1437) e successiva identificazione catastale 06.04.1992, autenticata Notaio n. 81576 di rep. (trascritto all'Agenzia delle Entrate – ufficio Per_1 provinciale di Lodi Territorio – servizio pubblicità immobiliare con nota 17.04.1992 reg. gen.
5127 reg. part. 3507). si obbliga a prestare il consenso innanzi al Notaio scelto da Parte_1 CP_1
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro
[...] intercorrenti il trasferimento avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro e che gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti richiedono sin da ora per il trasferimento di cui sopra la totale esenzione da ogni tassa, tributo, e dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74, e della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, in quanto trattasi di trasferimento di immobili in esecuzione di accordi raggiunti in sede di divorzio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
6) prende atto che e si impegnano inoltre a risolvere il Parte_1 Controparte_1 contenzioso inerente alla comproprietà degli immobili siti in RD e così censiti:
i. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 10, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
ii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 12, cat. c/6, classe 3, sito in Via Venticinque
Aprile 2
iii. catasto fabbricati, foglio 8, particella 230, sub 705, cat. a/2, classe 2, sito in Via Venticinque
Aprile 2 (ad oggi in comproprietà per ½ ciascuno, catastalmente in comunione legale).
pagina 6 di 7 7) prende atto che le parti convengono di porre in vendita i cespiti sopra descritti con ricavato della vendita suddiviso al 50% tra le parti, attraverso agenzie immobiliari (senza vincolo di esclusiva), impegnandosi a collaborare e a favorire il contatto fra le stesse per il migliore coordinamento e finalità di risultato, nonché comunicandosi reciprocamente entro 30 giorni dal deposito della sentenza i riferimenti delle rispettive Agenzie incaricate. Le parti concorreranno al
50% nelle spese che si dovessero rendere necessarie per la regolarizzazione edilizia dell'immobile. In difetto di vendita entro 1 anno dal deposito della sentenza, le parti saranno libere di procedere con la divisione degli immobili;
8) prende atto che e per il resto dichiarano di null'altro Parte_1 Controparte_1 avere a pretendere l'uno verso l'altro;
9) prende atto che e si impegnano e si obbligano a dare Parte_1 Controparte_1 spontanea esecuzione alle condizioni sopra pattuite;
10) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di ConSIlio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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