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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
ORDINANZA
Il giudice, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per sequestro giudiziario iscritto al N. R.G. 121/
2025 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LASTRUCCI BARBARA;
- parte ricorrente -
Contro
(C.F. ) rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2 fesa dall'avv. Massimiliano Gori;
, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ghelli e Giacomo P.IVA_1
Biagioni;
- parte convenuta - rilevato
che parte ricorrente ha dedotto che:
a) con testamento del 2005 la stessa era stata nominata coerede per la quota di legittima di assieme alla di lui figlia Persona_1 [...]
CP_1
b) tuttavia, era venuta a conoscenza che aveva pub- Controparte_1 blicato altro testamento del padre risalente al 2024 in cui la stessa era stata nominata erede universale e che la medesima aveva proceduto alla compila- zione e deposito della denuncia di successione;
che, in virtù di tutto ciò ha chiesto “autorizzare con decreto inaudita al- tera parte - per impedire che la convocazione delle parti possa pregiudicare l'at- tuazione del provvedimento - il sequestro giudiziario dei seguenti beni facenti parte dell'asse ereditario del Sig. di cui alla dichiara- Persona_1 zione di successione di quest'ultimo e quindi di piena proprietà di immobili di cui al catasto fabbricati di Pistoia identificati nel foglio 251 particelle 350 sub 2, sub
3, sub 4, oltre ad un terreno di circa 29600 mq vivaio di cui al catasto terreni di Pistoia foglio 251 particella 477 (cfr doc 8-9), con nomina della comparente quale custode ovvero, nella denegata ipotesi – volersi fissare udienza”.
che parte convenuta ha chiesto che la domanda fosse rigettata poichè:
a) il ricorso sarebbe inammissibile perché non sussisterebbe alcuna controversia sulla proprietà dei beni in quanto sono stati venduti in data 22 gennaio 2025 a favore della società agricola;
Controparte_2
b) in conseguenza della vendita, sarebbero insussistente i presupposti cautelari;
che anche ha chiesto che il rigetto della domanda Controparte_2 cautelare perché:
a) la ricorrente non avrebbe indicato l'azione che intenderebbe proporre;
b) la comparente era divenuta proprietaria del bene;
c) la stessa aveva acquistato il bene quale conclusione delle trattative col de cuius e, quindi, sarebbe in ogni caso avente causa in buona fede;
ritenuto
che funzione del sequestro in generale è quella di impedire la circolazio- ne del bene o perché al centro di una controversia sulla proprietà o perché co- stituente garanzia del credito e ciò avviene secondo le modalità di trasferimen- to di esso e, quindi, se mobile, mediante la consegna fisica al custode e, se immobile, mediante la trascrizione del provvedimento che lo rende opponibile ai terzi;
che, quindi, trattandosi nel caso in questione di un bene immobile, pre- supposto della domanda di sequestro è la possibilità che la relativa ordinanza possa essere trascritta al fine di impedire la circolazione giuridica di esso in pregiudizio delle ragioni del sequestrante;
che nel caso in esame - a fronte di una oggettiva controversia sulla pro- prietà dell'immobile alla luce dei due testamenti per il secondo dei quali la ri- corrente ha offerto di dimostrare eventuali profili di apocrifia - la già avvenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della successiva vendita del bene rende sostanzialmente non eseguibile un eventuale provvedimento di seque- stro in quanto l'immobile è già stato sottratto sulla base di atti già trascritti al pari - utilizzando un'espressione del linguaggio comune – di quando si vuole chiudere la porta della stalla “quando i buoi sono già usciti”;
pag. 2/3 che da ciò deriva il rigetto della domanda nei confronti delle parti;
che, venendo al regime delle spese del giudizio, si deve rilevare che a fronte di un ricorso depositato il 21 gennaio 2025, la trascrizione dell'atto di vendita è avvenuta il giorno successivo con la conseguenza che al momento dell'introduzione del presente giudizio la parte ricorrente poteva ragionevol- mente ritenere che vi fossero spazi per un fruttuoso provvedimento di seque- stro e ciò legittima l'integrale compensazione tra di esse delle spese di lite;
che, invece, non giustificata è stata invece la citazione di CP_2
- oggetto anche di una richiesta espressa di autorizzazione da parte del-
[...] la ricorrente - dal momento che aveva dichiarato di essere a Parte_1 conoscenza dell'avvenuta trascrizione dell'atto di vendita a favore di CP_2
e, quindi, dell'impossibilità giuridica che il sequestro potesse sortire al-
[...] cun effetto utile, considerazione che impone la condanna delle ricorrente a ri- fondere le spese legali sostenute da;
Controparte_2
P . Q . M .
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda di sequestro giudiziario proposta da CP_3
nei confronti delle parti convenute;
[...]
- dispone la compensazione integrale delle spese legali tra CP_3
e ;
[...] Controparte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1
che si quantificano in € 2.500,00 oltre ac- Parte_2 cessori come per legge.
Pistoia, 23/01/2025.
Il giudice
Matteo Marini
pag. 3/3
SEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALI
ORDINANZA
Il giudice, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per sequestro giudiziario iscritto al N. R.G. 121/
2025 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LASTRUCCI BARBARA;
- parte ricorrente -
Contro
(C.F. ) rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2 fesa dall'avv. Massimiliano Gori;
, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ghelli e Giacomo P.IVA_1
Biagioni;
- parte convenuta - rilevato
che parte ricorrente ha dedotto che:
a) con testamento del 2005 la stessa era stata nominata coerede per la quota di legittima di assieme alla di lui figlia Persona_1 [...]
CP_1
b) tuttavia, era venuta a conoscenza che aveva pub- Controparte_1 blicato altro testamento del padre risalente al 2024 in cui la stessa era stata nominata erede universale e che la medesima aveva proceduto alla compila- zione e deposito della denuncia di successione;
che, in virtù di tutto ciò ha chiesto “autorizzare con decreto inaudita al- tera parte - per impedire che la convocazione delle parti possa pregiudicare l'at- tuazione del provvedimento - il sequestro giudiziario dei seguenti beni facenti parte dell'asse ereditario del Sig. di cui alla dichiara- Persona_1 zione di successione di quest'ultimo e quindi di piena proprietà di immobili di cui al catasto fabbricati di Pistoia identificati nel foglio 251 particelle 350 sub 2, sub
3, sub 4, oltre ad un terreno di circa 29600 mq vivaio di cui al catasto terreni di Pistoia foglio 251 particella 477 (cfr doc 8-9), con nomina della comparente quale custode ovvero, nella denegata ipotesi – volersi fissare udienza”.
che parte convenuta ha chiesto che la domanda fosse rigettata poichè:
a) il ricorso sarebbe inammissibile perché non sussisterebbe alcuna controversia sulla proprietà dei beni in quanto sono stati venduti in data 22 gennaio 2025 a favore della società agricola;
Controparte_2
b) in conseguenza della vendita, sarebbero insussistente i presupposti cautelari;
che anche ha chiesto che il rigetto della domanda Controparte_2 cautelare perché:
a) la ricorrente non avrebbe indicato l'azione che intenderebbe proporre;
b) la comparente era divenuta proprietaria del bene;
c) la stessa aveva acquistato il bene quale conclusione delle trattative col de cuius e, quindi, sarebbe in ogni caso avente causa in buona fede;
ritenuto
che funzione del sequestro in generale è quella di impedire la circolazio- ne del bene o perché al centro di una controversia sulla proprietà o perché co- stituente garanzia del credito e ciò avviene secondo le modalità di trasferimen- to di esso e, quindi, se mobile, mediante la consegna fisica al custode e, se immobile, mediante la trascrizione del provvedimento che lo rende opponibile ai terzi;
che, quindi, trattandosi nel caso in questione di un bene immobile, pre- supposto della domanda di sequestro è la possibilità che la relativa ordinanza possa essere trascritta al fine di impedire la circolazione giuridica di esso in pregiudizio delle ragioni del sequestrante;
che nel caso in esame - a fronte di una oggettiva controversia sulla pro- prietà dell'immobile alla luce dei due testamenti per il secondo dei quali la ri- corrente ha offerto di dimostrare eventuali profili di apocrifia - la già avvenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità e della successiva vendita del bene rende sostanzialmente non eseguibile un eventuale provvedimento di seque- stro in quanto l'immobile è già stato sottratto sulla base di atti già trascritti al pari - utilizzando un'espressione del linguaggio comune – di quando si vuole chiudere la porta della stalla “quando i buoi sono già usciti”;
pag. 2/3 che da ciò deriva il rigetto della domanda nei confronti delle parti;
che, venendo al regime delle spese del giudizio, si deve rilevare che a fronte di un ricorso depositato il 21 gennaio 2025, la trascrizione dell'atto di vendita è avvenuta il giorno successivo con la conseguenza che al momento dell'introduzione del presente giudizio la parte ricorrente poteva ragionevol- mente ritenere che vi fossero spazi per un fruttuoso provvedimento di seque- stro e ciò legittima l'integrale compensazione tra di esse delle spese di lite;
che, invece, non giustificata è stata invece la citazione di CP_2
- oggetto anche di una richiesta espressa di autorizzazione da parte del-
[...] la ricorrente - dal momento che aveva dichiarato di essere a Parte_1 conoscenza dell'avvenuta trascrizione dell'atto di vendita a favore di CP_2
e, quindi, dell'impossibilità giuridica che il sequestro potesse sortire al-
[...] cun effetto utile, considerazione che impone la condanna delle ricorrente a ri- fondere le spese legali sostenute da;
Controparte_2
P . Q . M .
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda di sequestro giudiziario proposta da CP_3
nei confronti delle parti convenute;
[...]
- dispone la compensazione integrale delle spese legali tra CP_3
e ;
[...] Controparte_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1
che si quantificano in € 2.500,00 oltre ac- Parte_2 cessori come per legge.
Pistoia, 23/01/2025.
Il giudice
Matteo Marini
pag. 3/3