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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa in grado di appello iscritta al n. 516 R.G. degli affari contenziosi del 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18. 3. 2025, senza concessione dei termini e vertente tra
nato a [...] il Parte_1
10.3.1966 C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv. ti C.F._1
Giorgio Pietrobon, C.F.: , Avv. Paolo Chiarelli C.F._2
C.F.: del Foro di Padova e Avv. Alberto Maria C.F._3
Papadia, C.F.: , del Foro di Roma, quest'ultimo C.F._4
anche domiciliatario presso lo studio in Roma, Via Catanzaro n. 9, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado;
ai fini della presente causa le comunicazioni e notificazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Email_1
Email_2
Email_3
- appellante - E
con sede in Roma, Via Zoe Fontana Controparte_1
n. 220, C.F. e P.IVA , in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1 dott. , giusta autorizzazione del G.D. dott. Persona_1
Claudio Tedeschi in data 10/04/2024 (cfr. doc. n. 1), rappresentato e difeso dal prof. avv. Massimo Zaccheo (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale di Villa
r.g. n. 1 Grazioli n. 29, per procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato- E
nata a [...] il Controparte_2
28.3.1970, C.F.: , residente a [...], C.F._6
Via Damini 1, a mezzo della scrivente Avv. Francesca Pietrobon C.F.:
del Foro di Padova con studio in Padova P.le della C.F._7
Stazione 8, proc. e dom. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di I^ grado, precisandosi che ai fini del presente giudizio le comunicazioni possono essere inviate al seguente indirizzo
PEC:
Email_4 appellata Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10017/2023 pubbl. il 23.6.2023 (azione revocatoria ordinaria) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ritualmente l'odierno appellante ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe. Nel corso del giudizio di appello le parti, all'udienza del 18 marzo 2025 hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno chiesto di pronunciarsi sull'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con conseguente cancellazione della effettuata trascrizione. All'esito dell'udienza in data 18 marzo 2025 le parti concludevano come da verbale di udienza e la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte prende atto che le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, del quale hanno dato analiticamente conto nell'atto depositato in data 11. 2. 2025, e da intendersi qui integralmente richiamato. Per effetto di tale accordo la Corte rileva che sussistono tutti i presupposti per pronunciare una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Infatti, quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, …e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e «sub iudice»…, ricorre un'evenienza che "impone …di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere r.g. n. 2 regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (v. Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980). Si tratta di un'evenienza che "non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale". Quindi, il processo "in simili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro potere dispositivo", ed appare evidente che questa Corte deve "rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall'intervenuto accordo negoziale". Sussistono, dunque, i presupposti - nel presente caso - per dichiarare cessata la materia del contendere, nei termini dianzi chiariti. Quanto alle spese di lite, le stesse hanno costituito oggetto dell'accordo transattivo, essendosi prevista l'integrale loro compensazione tra le parti. Inoltre, per effetto di specifica richiesta delle parti deve essere ordinata la cancellazione, alla Conservatoria dei RR.II. di Treviso, della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come meglio specificata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10017/2023 pubbl. il 23.6.2023, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del presente giudizio di appello;
b) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso di cancellare la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, trascritta presso la Conservatoria RR. II. di Treviso in data 22/04/2020, Reg. Gen. N. 12012 – Reg. Part. N. 8204; c) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19. 3. 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 3