Ordinanza cautelare 25 ottobre 2021
Sentenza 28 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2025REG.PROV.COLL.
N. 06708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6708 del 2022, proposto da
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Consorzio GA, Fora Ulus Tas Loji Hiz Tic LTD STI, C.M. CA Ulus Nak Tic LTD STI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Rudi Leoni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Telepass s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, n. 8809 del 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio GA, di Fora Ulus Tas Loji Hiz Tic LTD STI e di C.M. CA Ulus Nak Tic LTD STI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Stefano Fantini e udito per le parti resistenti l’avvocato Leoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili-MIMS (ora, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha interposto appello nei confronti della sentenza 28 giugno 2022, n. 8809 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, che ha accolto il ricorso del Consorzio GA ed altri avverso la deliberazione ministeriale n. 4/2021 in data 10 giugno 2021 recante “ disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2020 ”, nella parte in cui non consente di accedere a dette riduzioni ad autotrasportatori che utilizzano mezzi aventi targa emessa da uno Stato non appartenente all’Unione europea.
La delibera in questione definisce la procedura per accedere alla riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto, in attuazione della direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, a sua volta applicativa dell’art. 2, comma 3, del d.l. 28 dicembre 1998, n. 451 e dell’art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che hanno reso strutturale tale misura, finalizzata alla “ protezione ambientale e alla sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture ”. L’ an e il quantum del rimborso sono in funzione principalmente della classe ambientale dei veicoli e del fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle imprese, fermo restando il limite massimo del contributo che non può superare il 13 per cento del pedaggio pagato. La delibera, oggetto del gravame di primo grado, ammette al rimborso solamente i veicoli di imprese aventi sede nell’Unione europea o comunque titolari di licenze comunitarie rilasciate ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (e dunque della Gran Bretagna e della Svizzera).
Con il ricorso in primo grado il Consorzio ha dedotto l’illegittimità, per difetto di motivazione, disparità di trattamento (specie in danno delle imprese di autotrasporto turche facenti parte del consorzio) ed illogicità manifesta, della deliberazione in quanto non consente, diversamente dalle delibere degli anni precedenti, il rimborso dei pedaggi alle imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli immatricolati in uno Stato non appartenente all’Unione europea (e cioè, in ragione delle regole vigenti in materia di immatricolazione, alle imprese non aventi sede nell’U.E.).
2. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della direttiva ministeriale n. 148 del 2020, ha accolto il ricorso nell’assunto che la prevista esclusione dal beneficio, fondata sul luogo di immatricolazione dell’autoveicolo, non appare conforme alla disciplina di fonte primaria in materia, costituita essenzialmente dal d.l. 28 dicembre 1998, n. 451 e dal successivo d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 7 (art. 3, commi 1 e 3), che vieta discriminazioni fondate, tra l’altro, sul luogo di immatricolazione dell’autoveicolo, oltre a non essere coerente con i requisiti di ammissione al beneficio.
3.- Con il ricorso in appello il Ministero ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, nell’assunto che la deliberazione impugnata in tema di riduzione dei pedaggi abbia natura vincolata dalle leggi e dalla direttiva ministeriale n. 148/2020 e rinvenga il proprio fondamento di razionalità nel fatto che l’impresa abbia sede all’interno del territorio UE o possieda la licenza comunitaria, al fine di garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore.
4. – Si sono costituiti in resistenza il Consorzio GA, la C.M. CA Ulus Nak Tic LTD STI e la Fora Ulus Tas Loji Hiz Tic LTD puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
5. –All’udienza pubblica del 4 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-L’appello critica la sentenza di primo grado nell’assunto che la deliberazione n. 4/2021 abbia natura vincolata, costituendo attuazione e declinazione operativa della direttiva n. 148/2020, rispetto alla quale è conforme. Deduce il Ministero che l’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada è disciplinato in ambito europeo dal regolamento CE n. 1072 del 21 ottobre 2009, il quale mira ad assicurare un quadro normativo coerente e finalizzato ad escludere qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità; al contrario, il trasporto verso paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra i medesimi Stati membri e i Paesi terzi; ne deriva, per l’appellante, che scopo della modifica, rispetto alla preesistente disciplina in vigore dal 2000 al 2020, è quello di escludere dall’accesso al beneficio economico le imprese aventi sede in Paesi extra UE, allo scopo di garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore.
L’appello è infondato.
Procedendo per ordine, va anzitutto rilevato che l’impugnata deliberazione n. 4 /2021 non ha un contenuto rigidamente vincolato dalla direttiva n. 148 del 7 aprile 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La delibera del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi pone invero come requisito “soggettivo” per la presentazione della domanda per il conseguimento del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali che si tratti di veicoli circolanti in Italia con licenza comunitaria, vale a dire, a contrariis , che non abbiano targhe emesse da Stati non appartenenti all’Unione europea. Al contrario, la direttiva ministeriale n. 148 del 2020 dispone che « è fatta salva l’attribuzione della parte residua di tali fondi […] alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati negli anni 2019 e 2020, delle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di cose ». Detto in altri termini, la direttiva, ai fini della riduzione compensata dei pedaggi, diversificata per classi di veicoli industriali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale, richiede che le imprese che effettuano autotrasporto di cose abbiano sede nell’Unione europea, ma non pone alcuna limitazione che esclude il beneficio per gli autoveicoli con targa emessa da un Paese extra UE.
Ciò premesso, l’assunto espresso dall’appellante, secondo cui scopo della delibera impugnata, caratterizzata da una soluzione di continuità rispetto alla previgente disciplina in vigore dal 2000 al 2020, sarebbe quello di escludere dall’accesso al beneficio economico le imprese aventi sede in Paesi extra UE, appare privo di base legale.
In particolare l’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2010 (di attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture), nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2014, prevede, al comma 1, che « l’imposizione di pedaggi e diritti di utenza su altre strade non deve risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non deve provocare distorsioni della concorrenza tra operatori»; ancora più significativamente, il comma 3 dispone che «i pedaggi e i diritti d’utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla cittadinanza del trasportatore, lo Stato membro o il Paese terzo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell’autoveicolo oppure sull’origine o la destinazione dell’operazione di trasporto, e senza provocare distorsioni della concorrenza tra operatori ».
Ne consegue che l’esclusione dei veicoli con targhe emesse da Stati non appartenenti all’UE dalla riduzione del pedaggio autostradale per transiti effettuati nel corso dell’anno 2020 viola la norma di legge da ultimo ricordata (la quale non pone limitazioni in materia di pedaggi autostradali, e anzi prevede il divieto di discriminazione nei confronti del trasportatore, anche in relazione all’immatricolazione del proprio veicolo), e per tale ragione è illegittima.
Ciò appare assorbente ai fini del decidere e non consente l’interpretazione funzionale prospettata dall’amministrazione appellante, alla cui stregua l’esclusione dall’accesso al beneficio delle imprese aventi sede in Paesi extra UE sarebbe finalizzata a garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore.
In tale prospettiva non può del resto omettersi di rilevare come la deliberazione gravata in primo grado non contenga uno sviluppo motivazionale idoneo a dare conto di un sistema nuovo, non in linea con la disciplina applicata fino al 2020, che consentiva di accedere alla riduzione dei pedaggi a tutti i soggetti aventi targhe extra UE, senza alcuna limitazione, pur in assenza di una modifica legislativa.
Può, inoltre, convenirsi con il primo giudice in ordine al fatto che la contestata limitazione della riduzione del pedaggio autostradale non è rispondente « alla “ratio” della misura di agevolazione in questione, desumibile dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 451/1998 […], riconducibile all’esigenza di assicurare la promozione e la cura di valori di interesse pubblico quali la “protezione ambientale” e la “sicurezza della circolazione” relativamente all’utilizzo delle infrastrutture stradali nell’esercizio delle attività di autotrasporto da parte degli operatori economici ».
2. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio, seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di giudizio, liquidate in euro cinquemila/00 (5.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO