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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8826 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 26.03.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Capasso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (Na) alla Via Ignazio Muti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Bonanno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 26.03.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data 28.03.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.11.2024 il sig. deduceva che: - in data 04.01.2016 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Frattaminore (Na) con la sig.ra e che dalla loro unione era Controparte_1
nata la figlia il 09.11.2017; - con sentenza nr. 1521/2024, pubblicata il 25.03.2024 il Per_1
Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione dei coniugi e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta una riconciliazione.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra la quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di divorzio e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 14.03.2025 le parti depositavano istanza congiunta con cui rappresentavano che, nelle more del giudizio, avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
Pertanto, il Giudice delegato, con provvedimento del 17.03.2025, preso atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, disponeva la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza già fissata per il
26.03.2025.
Quivi, le parti confermavano la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (22.03.2023), che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza nr. 1521/2024, pubblicata il
25.03.2024 e con attestazione di passaggio in giudicato – in atti -, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) la sig.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare - sita in Succivo, alla via Enna, 9 CP_1
sc. B, p. 1, int.
4 - di proprietà esclusiva del sig. unitamente alla figlia minore in Parte_1 ragione di assegnazione ex. art 337 sexies c.c. e sino alla sussistenza dei relativi presupposti;
2) i coniugi, entrambi occupati, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta a carattere di alimenti e di mantenimento;
3) con riferimento all'affidamento della figlia minore , confermare l'affidamento condiviso Per_1
con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale e condivideranno le decisioni di maggiore importanza riguardanti la figlia, predisponendo e attuando un programma condiviso per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto del sue esigenze e delle sue richieste, ripartendosi i compiti e la responsabilità nella gestione della piccola e impegnandosi a Per_1
realizzare una linea comune nell'educazione; ciascuno deve permettere all'altro genitore di avere rapporti con la figlia, nella consapevolezza che la sua personalità e le sue idee sono diverse da quelle proprie;
4) In ordine al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 alle ore 20.00; il secondo ed il quarto weekend del mese dalle ore 17.00 e ss. del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
il giorno della festa del papà e del compleanno e dell'onomastico del papà sarà trascorso con il padre e allo stesso modo la festa della mamma e il compleanno e l'onomastico della madre andrà trascorso con la madre, anche nei relativi week end di spettanza;
il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra i coniugi. I genitori potranno concordare eventuali cambi dei giorni di visita, tenendo conto delle esigenze della minore stesse e di organizzazione del lavoro di entrambi;
5) Avuto riguardo agli aspetti economici in ossequio alle determinazioni del Presidente dott.ssa
Sequino di cui all'ordinanza del 15.04.2023 le parti concordano nel determinare in euro 250,00
(duecentocinquanta,00) l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare in favore della Pt_1
sig.ra per il mantenimento della minore (nata a [...] il [...]), da CP_1 Per_1
versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario della sig.ra con rivalutazione Istat come per legge;
CP_1
6) le parti concordano per la contribuzione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord sottoscritto in data 25-10-2019; 7) le parti concordano per la suddivisione al 50% come per legge dell'Assegno Unico relativo alla figlia minore . Per_1
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Frattaminore (Na) il 04.01.2016 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattaminore (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 1, parte I, Serie /, Uff. 1, Anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8826 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 26.03.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via Parte_1 C.F._1
Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Capasso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (Na) alla Via Ignazio Muti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Bonanno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 26.03.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data 28.03.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.11.2024 il sig. deduceva che: - in data 04.01.2016 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Frattaminore (Na) con la sig.ra e che dalla loro unione era Controparte_1
nata la figlia il 09.11.2017; - con sentenza nr. 1521/2024, pubblicata il 25.03.2024 il Per_1
Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione dei coniugi e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta una riconciliazione.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra la quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di divorzio e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 14.03.2025 le parti depositavano istanza congiunta con cui rappresentavano che, nelle more del giudizio, avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
Pertanto, il Giudice delegato, con provvedimento del 17.03.2025, preso atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, disponeva la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza già fissata per il
26.03.2025.
Quivi, le parti confermavano la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (22.03.2023), che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza nr. 1521/2024, pubblicata il
25.03.2024 e con attestazione di passaggio in giudicato – in atti -, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) la sig.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare - sita in Succivo, alla via Enna, 9 CP_1
sc. B, p. 1, int.
4 - di proprietà esclusiva del sig. unitamente alla figlia minore in Parte_1 ragione di assegnazione ex. art 337 sexies c.c. e sino alla sussistenza dei relativi presupposti;
2) i coniugi, entrambi occupati, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta a carattere di alimenti e di mantenimento;
3) con riferimento all'affidamento della figlia minore , confermare l'affidamento condiviso Per_1
con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale e condivideranno le decisioni di maggiore importanza riguardanti la figlia, predisponendo e attuando un programma condiviso per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia nel rispetto del sue esigenze e delle sue richieste, ripartendosi i compiti e la responsabilità nella gestione della piccola e impegnandosi a Per_1
realizzare una linea comune nell'educazione; ciascuno deve permettere all'altro genitore di avere rapporti con la figlia, nella consapevolezza che la sua personalità e le sue idee sono diverse da quelle proprie;
4) In ordine al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due pomeriggi a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 17.00 alle ore 20.00; il secondo ed il quarto weekend del mese dalle ore 17.00 e ss. del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
il giorno della festa del papà e del compleanno e dell'onomastico del papà sarà trascorso con il padre e allo stesso modo la festa della mamma e il compleanno e l'onomastico della madre andrà trascorso con la madre, anche nei relativi week end di spettanza;
il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra i coniugi. I genitori potranno concordare eventuali cambi dei giorni di visita, tenendo conto delle esigenze della minore stesse e di organizzazione del lavoro di entrambi;
5) Avuto riguardo agli aspetti economici in ossequio alle determinazioni del Presidente dott.ssa
Sequino di cui all'ordinanza del 15.04.2023 le parti concordano nel determinare in euro 250,00
(duecentocinquanta,00) l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare in favore della Pt_1
sig.ra per il mantenimento della minore (nata a [...] il [...]), da CP_1 Per_1
versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario della sig.ra con rivalutazione Istat come per legge;
CP_1
6) le parti concordano per la contribuzione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord sottoscritto in data 25-10-2019; 7) le parti concordano per la suddivisione al 50% come per legge dell'Assegno Unico relativo alla figlia minore . Per_1
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Frattaminore (Na) il 04.01.2016 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattaminore (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 1, parte I, Serie /, Uff. 1, Anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro