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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1839/2024
all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Michele Moscato appellante E
CP_1
Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11100/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2022, l'odierna appellante adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia del provvedimento di annullamento e, per l'effetto, far rivivere il DURC emesso dall' in data 03.08.2022; nel merito, chiedeva di CP_1 accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare la regolarità contributiva con riferimento alle operazioni di legittima compensazione effettuate dalla per Pt_1 crediti d'imposta dei quali era ed è titolare anche ai fini del rilascio di nuovo DURC, nonché di confermare il DURC già precedentemente legittimamente rilasciato e di annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento di annullamento del DURC.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
3. Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito: “- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di revoca, annullamento ovvero dichiarazione di inefficacia del provvedimento di annullamento-disposizione n.700200-22-0060 del 14/10/2022, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.567,00, di cui € 987,00 per spese generali”.
4. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità sia con riguardo al dichiarato difetto di giurisdizione sia nel merito, affermando, a tale ultimo riguardo, che l' non è competente a CP_1 disconoscere i crediti tributari portati in compensazione con i debiti previdenziali.
5. Si costituisce in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'appello e CP_1 chiedendone il rigetto.
6. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. Il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale è infondato.
7.1. Deve infatti rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha chiesto al Tribunale di “confermare il Durc allora legittimamente rilasciato”, nonché di annullare “il provvedimento di annullamento del durc”.
7.2. Orbene – come correttamente affermato dal primo giudice che al riguardo ha richiamato la sentenza n. 5825/2021 della Suprema Corte – la giurisprudenza di legittimità esclude che possa validamente proporsi davanti al giudice ordinario la domanda di condanna al rilascio del DURC;
pertanto, si ritiene che, parimenti, il g.o. non abbia poteri di conferma e di annullamento di provvedimenti amministrativi. Come affermato nella suindicata pronuncia della Corte di cassazione, il giudice ordinario può soltanto procedere all'accertamento di una situazione di “regolarità contributiva”. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale poteva esaminare esclusivamente l'avvenuto pagamento o meno del credito contributivo, che la società ricorrente asserisce essere avvenuto tramite compensazione dei crediti d'imposta.
8. Peraltro anche il secondo motivo di appello, relativo all'avvenuto pagamento in compensazione dei debiti previdenziali con i crediti tributari, non può essere accolto.
8.1. Il primo giudice ha motivato il rigetto del ricorso, affermando che la società ricorrente ha svolto allegazioni estremamente generiche “in carenza di puntuali deduzioni in ordine a tipologia, entità, tempi di maturazione e titoli dei singoli crediti posti in compensazione, necessarie al fine di verificare l'esistenza delle poste creditorie e delle condizioni legittimanti la compensazione. Tali lacune non sono state peraltro colmate dalla documentazione allegata al ricorso. La società
2 ha sostenuto che i crediti riportati nei modelli F24 allegati sarebbero “documentati, certificati, asseverati, indicati nelle rispettive dichiarazioni integrative ed individuati
e/o individuabili negli estratti conto della società, come dimostra tutta la documentazione allegata”, senza però fare preciso riferimento ai dati documentali richiamati. Del resto, la documentazione allegata al ricorso relativa ai crediti posti in compensazione (relazioni allegate, asseverazione ed estratti conto dei 0costi - v doc.10, 11, 18), offrono dati parziali e confusi, che non sono stati chiariti dalla parte ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo, né successivamente, pur a fronte delle contestazioni dell' che ne ha rilevato l'insufficienza e la genericità, e dei CP_1 puntuali rilievi fatti dallo stesso istituto riguardo alle anomalie e lacune emergenti da tale documentazione e alla impossibilità di utilizzare i suddetti crediti per la compensazione (v., in particolare, pagg. 2,3,4,5, memoria . Si prospetta peraltro CP_1 inammissibile la documentazione depositata dalla società in data 14.11.2023 e in data
1.12.2023, in assenza di contraddittorio e di autorizzazione del giudice, contenente del resto una mole di dati parimenti confusi, in carenza di ulteriori esplicazioni volte a chiarirne significato e valenza probatoria.”.
8.2. Orbene, si ritiene che, con il presente gravame, la società appellante non fornisca elementi idonei ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Nessuna contestazione specifica è stata fatta dall'appellante che si è astenuto dal fornire, per come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018). Prescrizione questa ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 cpc, ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 8.3. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi atti a smentire quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione, non effettuando, in particolare, idonee allegazioni in ordine ai crediti di imposta vantati nei confronti dell'Erario pubblico (indicandone la consistenza, il fondamento e l'anno di maturazione) e ai rispettivi debiti previdenziali cui avrebbe assolto con la compensazione effettuata.
3 Le generiche allegazioni, contenute nell'atto di gravame, sono pertanto inidonee a contrastare la motivazione posta fondamento della gravata sentenza in ordine alla mancata prova, da parte della società, dell'avvenuto pagamento del debito contributivo tramite compensazione con i crediti d'imposta.
8.4. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione della documentazione depositata in giudizio dall'odierna appellante e genericamente richiamata nell'atto di gravame, senza indicazione degli elementi, rilevanti per i profili indicati al precedente punto 7.3., in essa contenuti. Va al riguardo richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. n.4835/2023);
- La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. n. 2461/2019);
- In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente, ove deduca l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda (nella specie, comprovanti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di funzionario), ha l'onere di evidenziare, nel ricorso, il contenuto dei documenti richiamati, nonché di specificare, ove sia applicato il rito del lavoro, che nell'atto introduttivo della lite gli stessi erano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dagli art. 414 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori (Cass. n. 21032/2008).
9. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque respinto.
10. La condanna della società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado, liquidate, in € 4.000,00, oltre 15% per spese forfettarie;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 marzo 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1839/2024
all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Michele Moscato appellante E
CP_1
Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11100/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2022, l'odierna appellante adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia del provvedimento di annullamento e, per l'effetto, far rivivere il DURC emesso dall' in data 03.08.2022; nel merito, chiedeva di CP_1 accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare la regolarità contributiva con riferimento alle operazioni di legittima compensazione effettuate dalla per Pt_1 crediti d'imposta dei quali era ed è titolare anche ai fini del rilascio di nuovo DURC, nonché di confermare il DURC già precedentemente legittimamente rilasciato e di annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento di annullamento del DURC.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
3. Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha così statuito: “- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di revoca, annullamento ovvero dichiarazione di inefficacia del provvedimento di annullamento-disposizione n.700200-22-0060 del 14/10/2022, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.567,00, di cui € 987,00 per spese generali”.
4. Avverso detta decisione propone appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità sia con riguardo al dichiarato difetto di giurisdizione sia nel merito, affermando, a tale ultimo riguardo, che l' non è competente a CP_1 disconoscere i crediti tributari portati in compensazione con i debiti previdenziali.
5. Si costituisce in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'appello e CP_1 chiedendone il rigetto.
6. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.
7. Il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale è infondato.
7.1. Deve infatti rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha chiesto al Tribunale di “confermare il Durc allora legittimamente rilasciato”, nonché di annullare “il provvedimento di annullamento del durc”.
7.2. Orbene – come correttamente affermato dal primo giudice che al riguardo ha richiamato la sentenza n. 5825/2021 della Suprema Corte – la giurisprudenza di legittimità esclude che possa validamente proporsi davanti al giudice ordinario la domanda di condanna al rilascio del DURC;
pertanto, si ritiene che, parimenti, il g.o. non abbia poteri di conferma e di annullamento di provvedimenti amministrativi. Come affermato nella suindicata pronuncia della Corte di cassazione, il giudice ordinario può soltanto procedere all'accertamento di una situazione di “regolarità contributiva”. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale poteva esaminare esclusivamente l'avvenuto pagamento o meno del credito contributivo, che la società ricorrente asserisce essere avvenuto tramite compensazione dei crediti d'imposta.
8. Peraltro anche il secondo motivo di appello, relativo all'avvenuto pagamento in compensazione dei debiti previdenziali con i crediti tributari, non può essere accolto.
8.1. Il primo giudice ha motivato il rigetto del ricorso, affermando che la società ricorrente ha svolto allegazioni estremamente generiche “in carenza di puntuali deduzioni in ordine a tipologia, entità, tempi di maturazione e titoli dei singoli crediti posti in compensazione, necessarie al fine di verificare l'esistenza delle poste creditorie e delle condizioni legittimanti la compensazione. Tali lacune non sono state peraltro colmate dalla documentazione allegata al ricorso. La società
2 ha sostenuto che i crediti riportati nei modelli F24 allegati sarebbero “documentati, certificati, asseverati, indicati nelle rispettive dichiarazioni integrative ed individuati
e/o individuabili negli estratti conto della società, come dimostra tutta la documentazione allegata”, senza però fare preciso riferimento ai dati documentali richiamati. Del resto, la documentazione allegata al ricorso relativa ai crediti posti in compensazione (relazioni allegate, asseverazione ed estratti conto dei 0costi - v doc.10, 11, 18), offrono dati parziali e confusi, che non sono stati chiariti dalla parte ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo, né successivamente, pur a fronte delle contestazioni dell' che ne ha rilevato l'insufficienza e la genericità, e dei CP_1 puntuali rilievi fatti dallo stesso istituto riguardo alle anomalie e lacune emergenti da tale documentazione e alla impossibilità di utilizzare i suddetti crediti per la compensazione (v., in particolare, pagg. 2,3,4,5, memoria . Si prospetta peraltro CP_1 inammissibile la documentazione depositata dalla società in data 14.11.2023 e in data
1.12.2023, in assenza di contraddittorio e di autorizzazione del giudice, contenente del resto una mole di dati parimenti confusi, in carenza di ulteriori esplicazioni volte a chiarirne significato e valenza probatoria.”.
8.2. Orbene, si ritiene che, con il presente gravame, la società appellante non fornisca elementi idonei ad inficiare le motivazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione. Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Nessuna contestazione specifica è stata fatta dall'appellante che si è astenuto dal fornire, per come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, “una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate” (v. Cass. n. 20836/2018). Prescrizione questa ancora più stringente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. riforma Cartabia per le impugnazioni depositate dopo il 28 febbraio 2023) che, novellando l'art. 434 cpc, ha previsto che il ricorso in appello deve indicare, appena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico non solo i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, ma anche le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, oltre che le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 8.3. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi atti a smentire quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione, non effettuando, in particolare, idonee allegazioni in ordine ai crediti di imposta vantati nei confronti dell'Erario pubblico (indicandone la consistenza, il fondamento e l'anno di maturazione) e ai rispettivi debiti previdenziali cui avrebbe assolto con la compensazione effettuata.
3 Le generiche allegazioni, contenute nell'atto di gravame, sono pertanto inidonee a contrastare la motivazione posta fondamento della gravata sentenza in ordine alla mancata prova, da parte della società, dell'avvenuto pagamento del debito contributivo tramite compensazione con i crediti d'imposta.
8.4. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione della documentazione depositata in giudizio dall'odierna appellante e genericamente richiamata nell'atto di gravame, senza indicazione degli elementi, rilevanti per i profili indicati al precedente punto 7.3., in essa contenuti. Va al riguardo richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. n.4835/2023);
- La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. n. 2461/2019);
- In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente, ove deduca l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda (nella specie, comprovanti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di funzionario), ha l'onere di evidenziare, nel ricorso, il contenuto dei documenti richiamati, nonché di specificare, ove sia applicato il rito del lavoro, che nell'atto introduttivo della lite gli stessi erano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dagli art. 414 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori (Cass. n. 21032/2008).
9. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque respinto.
10. La condanna della società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
11. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1 grado, liquidate, in € 4.000,00, oltre 15% per spese forfettarie;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 marzo 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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