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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17605 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9131/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Francesco Frettoni Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9131/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a Blinisht in [...] il [...], residente a [...]
Lungomare Caboto Vico 11 n. 29, assistito dall'avv. Massimo Ferrara con studio in
Formia, via Santa Teresa n. 3, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Conclusione delle parti
Per parte ricorrente e per parte resistente: come rappresentato in atti;
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1
della Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione CP_2
speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 07.06.2024 e notificato al ricorrente in data 22.02.2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino albanese;
di essersi trasferito in Italia alla fine del
2022 insieme alla madre nata in [...] il [...], e al fratello Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], per garantire migliori cure mediche a quest'ultimo, Per_2
affetto da una grave malattia psichiatrica, nonché per migliorare le proprie condizioni economiche e per riunirsi alla sorella, nata in [...] il [...], già Persona_3
residente in Italia;
di aver iniziato a lavorare fin da subito, seppur inizialmente in maniera irregolare;
di lavorare attualmente a tempo determinato nel settore metalmeccanico;
di vivere insieme alla sua famiglia nell'immobile che sua sorella ha condotto in locazione;
di contribuire al benessere dei suoi familiari (tutti titolari di un regolare permesso di soggiorno) materialmente e affettivamente, occupandosi, altresì, dell'igiene personale del fratello non autosufficiente.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-
/02/2019, n. 57433/15; c. [G.C.] n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Per_4
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_5 Per_6
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_7 CP_3
EL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_8
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_5 Tes_1
( c. PA [GC], § 110; BA c. AN [GC], § 71; NT e Testimone_2
KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2022 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dal 01.12.2023 al 30.11.2024, ha lavorato presso “L'arte della Pizza” di (cfr. contratto Persona_9
di lavoro a tempo determinato).
Il percorso di integrazione del ricorrente è continuato intraprendendo, il 26.08.2024, un percorso lavorativo nel settore metalmeccanico con la società “SIM SYSTEM” S.R.L., che perdura a tutt'oggi ed è stato prorogato fino al 31.12.2025. Ciò è dimostrato dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga dal mese di agosto 2024 al mese di settembre
2025, depositati in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese di lite compensate,
Si comunichi.
Roma, 03.11.2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Francesco Frettoni Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9131/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a Blinisht in [...] il [...], residente a [...]
Lungomare Caboto Vico 11 n. 29, assistito dall'avv. Massimo Ferrara con studio in
Formia, via Santa Teresa n. 3, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Conclusione delle parti
Per parte ricorrente e per parte resistente: come rappresentato in atti;
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento Parte_1
della Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione CP_2
speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 07.06.2024 e notificato al ricorrente in data 22.02.2025.
Premette il ricorrente di essere cittadino albanese;
di essersi trasferito in Italia alla fine del
2022 insieme alla madre nata in [...] il [...], e al fratello Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], per garantire migliori cure mediche a quest'ultimo, Per_2
affetto da una grave malattia psichiatrica, nonché per migliorare le proprie condizioni economiche e per riunirsi alla sorella, nata in [...] il [...], già Persona_3
residente in Italia;
di aver iniziato a lavorare fin da subito, seppur inizialmente in maniera irregolare;
di lavorare attualmente a tempo determinato nel settore metalmeccanico;
di vivere insieme alla sua famiglia nell'immobile che sua sorella ha condotto in locazione;
di contribuire al benessere dei suoi familiari (tutti titolari di un regolare permesso di soggiorno) materialmente e affettivamente, occupandosi, altresì, dell'igiene personale del fratello non autosufficiente.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-
/02/2019, n. 57433/15; c. [G.C.] n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Per_4
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_5 Per_6
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_7 CP_3
EL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_8
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_5 Tes_1
( c. PA [GC], § 110; BA c. AN [GC], § 71; NT e Testimone_2
KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è arrivato in Italia nel 2022 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. Infatti, dal 01.12.2023 al 30.11.2024, ha lavorato presso “L'arte della Pizza” di (cfr. contratto Persona_9
di lavoro a tempo determinato).
Il percorso di integrazione del ricorrente è continuato intraprendendo, il 26.08.2024, un percorso lavorativo nel settore metalmeccanico con la società “SIM SYSTEM” S.R.L., che perdura a tutt'oggi ed è stato prorogato fino al 31.12.2025. Ciò è dimostrato dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga dal mese di agosto 2024 al mese di settembre
2025, depositati in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese di lite compensate,
Si comunichi.
Roma, 03.11.2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli