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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2282/2022 vertente tra:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GIANVITO BRUNO APPELLANTE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. AUGUSTO SEBASTIO nonché
, contumace Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità da circolazione stradale
Conclusioni:
1. Con atto di appello notificato in data 4 aprile 2022 la compagnia conveniva in Parte_2 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e conducente dell'auto RD US
pagina 1 di 10 tg. DE804LC, nonché proprietario e Controparte_3 conducente dell'autovettura AU CL tg. CK474XX, assicurata dall'appellante, affinché il Giudice di secondo grado, in accoglimento del proposto gravame, provvedesse a riformare la sentenza n. 2053 del 2021 depositata dal Giudice di Pace di Taranto in data 8 ottobre 2021, rigettando le domande risarcitorie in primo grado avanzate dal e CP_1 dalla , ritenendo quest'ultima responsabile esclusiva CP_2 dello scontro tra i due mezzi verificatosi in Pulsano in data
22 dicembre 2019: tale sinistro, secondo le valutazioni fatte proprie dal Giudice di pace nella sentenza gravata, sarebbe stato invece riconducibile ad una ipotesi di responsabilità concorsuale della conducente della , nella misura del Pt_3
30%, e del conducente della CL, nella misura del 70%.
L'appellante chiedeva appunto una riforma della decisione resa dal primo Giudice in merito all'accertamento delle responsabilità sottese al sinistro de quo, da imputarsi, secondo le sue prospettazioni, unicamente alla conducente del primo veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio il e l' , chiedendo che l'appello CP_1 CP_2 venisse dichiarato inammissibile, nonché, nel merito, di respingere il gravame perché infondato in fatto e diritto. Il
rimaneva contumace. CP_3
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., gli appellati costituiti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice
pagina 2 di 10 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Innanzi tutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare in punto di rito sollevata dagli appellati, in quanto il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla risulta del tutto conforme rispetto all'attuale Parte_4 dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della propria decisione.
4. Il merito dell'appello si rivela fondato per le ragioni che di seguito si illustrano.
5. La dinamica del sinistro, così come ricostruita dal
Giudice di pace nella sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato nella condotta del conducente della CL una responsabilità concorsuale prevalente per aver impegnato l'incrocio tra via Gandhi e via Martiri della Libertà ad una velocità non moderata, non trova invero riscontro alcuno nel materiale istruttorio acquisito in primo grado.
4.1. Al contrario, la documentazione fotografica in atti,
i rilievi e gli accertamenti tecnici incidentali resi dal c.t.u., nonché le deposizioni raccolte da testimoni oculari dello scontro in posizione di indifferenza dimostrano in modo inequivoco la violazione da parte della conducente della Pt_3
pagina 3 di 10 dell'obbligo di dare la precedenza insistente su via Martiri della Libertà, all'incrocio con via Gandhi.
In particolare:
i) Il teste a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa poiché nelle circostanze del sinistro si trovava con il figlio lungo via Martiri della Libertà percorsa dalla RD
US, aveva riferito: «ho visto la vettura RD, condotta da una donna, ripartire all'incrocio ed essere collisa dalla
AU CL che la collideva». Il teste che Testimone_2
al momento dello scontro seguiva a bordo del proprio mezzo la
AU CL su via Ghandi, aveva ulteriormente precisato:
«Siamo giunti all'incrocio con via Martiri della Libertà ed ho visto che la AU CL ha prima rallentato e poi inchiodato per il sopraggiungere della RD US che collideva sulla parte anteriore sinistra … la CL ha riportato danni sulla parte anteriore sinistra mentre la US quasi su tutto il frontale».
In nessuna di queste deposizioni si può rintracciare, dunque, un riferimento alla velocità di marcia della CL;
ii) Nel rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale, i carabinieri della stazione di Pulsano intervenuti nelle immediatezze del fatto, nel paragrafo dedicato alla ricostruzione della dinamica, evidenziavano: «in merito alla dinamica del sinistro si desume a seguito degli accertamenti effettuati, in prevalenza sui danni riportati dai veicoli che il veicolo B condotto dalla Sig.ra se pur Controparte_2 avendo l'obbligo di dare precedenza, segnalata da apposito cartello si scontrava con la parte anteriore dell'auto con il
pagina 4 di 10 veicolo A condotto dal Sig. che proveniva Controparte_3 dalla sua destra con diritto di precedenza».
Inoltre, a verbale dichiarava: «stavo Controparte_2 percorrendo la via Martiri della Libertà alla guida della vettura RD US targata DE804LC. In particolare provenivo dalla zona periferica procedendo in direzione della via per
LI giunta all'intersezione con la via Gandhi sulla mia destra è sopraggiunta una vettura AU CL. Me la sono ritrovata all'improvviso ho cercato di evitarla ma di fatto ci siamo scontrati nella parte anteriore del veicolo e ci siamo fermati in via Martiri della Libertà».
Anche in questa documentazione, dunque, non si rinviene traccia di una qualche violazione imputabile al circa CP_3 il rispetto delle regole di condotta generali e specifiche relative alla velocità di marcia. Al contrario, si staglia granitica l'evidenza del mancato rispetto del dovere di dare la precedenza da parte del veicolo che impegnava l'incrocio dalla strada gravata dal relativo segnale stradale, evidenza non smentita né contrastata neanche dalle dichiarazioni spontanee rese a verbale dalla conducente del mezzo sfavorito;
iii) Peraltro, dall'osservazione del rilievo planimetrico redatto dai carabinieri, raffigurante la posizione post-urto delle autovetture AU CL e RD US, e dalle valutazioni tecniche incidentali rese dal c.t.u. nominato dal
Giudice di pace non è dato trarre alcuna considerazione in grado di evidenziare una qualche negligenza alla guida del conducente della prima.
Innanzi tutto, la circostanza che l'impatto abbia interessato la parte anteriore destra della , in CP_4
pagina 5 di 10 corrispondenza dell'area compresa tra paraurti e cofano, e la parte laterale anteriore sinistra della , in Pt_5 corrispondenza dell'area compresa tra ruota, paraurti e parafango, evidenzia come quest'ultima avesse già impegnato in stato avanzato l'intersezione quando “all'improvviso” la US la colpiva lateralmente a sinistra, facendola ruotare di 90 gradi e sospingendola nella propria direzione di marcia su via
Martiri della Libertà per ben 12 metri.
Evidenze queste che lasciano ben poco spazio per meditare in merito all'assenza sull'asfalto di tracce di frenata, ben evidenziata dal c.t.u. e sicuramente spiegabile con l'imprevedibilità per il di un impatto che lo stesso CP_3 non poteva in quel frangente né intercettare né prevedere e che, per altro verso, la stessa ha descritto come CP_2
“improvviso”.
5. In punto di diritto, va allora ricordato come la presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., abbia funzione assolutamente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass.
n. 26004 del 2011).
Ebbene, è senz'altro vero che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti (come l'inosservanza del diritto di precedenza) non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c. (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del
2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro pagina 6 di 10 dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007,
Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. n. 3193 del 2006,
Cass. n. 18941 del 2003, Cass. n. 1384 del 1997).
Tuttavia, il rispetto delle norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza può risultare anche indirettamente ove sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti (Cass. n. 5226 del 2006, Cass. n. 4639 del
2002, n. 8622 del 1990). Nel caso di specie, si ritiene che l'istruttoria, orale, tecnica e documentale compiuta non sia stata in grado di offrire elementi di valutazione dai quali evincere una qualche infrazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia da parte del conducente della CL, la cui condotta risulta assolutamente rispettosa delle regole specifiche e generali di prudenza stradale: al contrario,
l'incidente si è verificato per colpa grave della conducente della RD US che ad un incrocio gravato da obbligo di dare la precedenza lo aveva evidentemente impegnato senza accorgersi del sopraggiungere di un'autovettura con diritto di precedenza, che veniva impattata lateralmente e travolta dallo scontro;
poiché quindi nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento del , egli può considerarsi esonerato CP_3 dalla presunzione suddetta (Cass. n. 29883 del 2008).
Nulla sposta, in questo quadro, l'ipotesi che la CP_2 si fosse pure fermata all'incrocio prima di attraversarlo, come parrebbe evincersi dalla deposizione del teste Tes_1
pagina 7 di 10 dal momento che la successiva scelta di impegnarlo senza accorgersi del mezzo antagonista ovvero senza lasciarlo passare ne evidenzia la colpa esclusiva.
Infatti, un'ipotetica precedenza cronologica o di fatto potrebbe considerarsi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza (Cass. n. 12982 del 1995).
Nella fattispecie in questione, la conducente della RD US ha dunque impegnato l'incrocio a suo rischio e pericolo, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente la costituisce automaticamente in colpa (Cass. n. 10491 del 2004,
n. 8526 del 2004, n. 3075 del 1995).
6. Né a conclusioni, in tutto o in parte, differenti potrebbe giungersi valorizzando l'infrazione contestata dai carabinieri al , il cui veicolo non risultava CP_3 sottoposto alla revisione obbligatoria, trattandosi di violazione che rimane del tutto estranea rispetto allo sviluppo della dinamica del sinistro così come appena ricostruita.
L'eventuale inosservanza di norme cautelari scritte può far sorgere una responsabilità colposa non per tutti gli eventi da tale condotta cagionati, ma solo per quelli del tipo che tali norme mirano a prevenire, cioè per quelli eventi tipici evitabili con la loro osservanza in quanto rientranti pagina 8 di 10 nella specifica sfera di prevenzione della norma violata. La
Suprema Corte di Cassazione ha in proposito precisato che «è errato operare un giudizio prognostico fondato, come fatto dalla Corte territoriale, su una definizione di colpa in sé che poggia su di un giudizio di inosservanza di una regola cautelare coniata per finalità del tutto diverse da quelle perseguite dalla norma che la istituisce» (Cass. pen. n. 8118 del 2019).
In senso contrario non si rivela d'altra parte pertinente il richiamo giurisprudenziale suggerito dagli appellati, dal momento che la Cassazione, nella ordinanza n. 27903 del 2024, non si è occupata di un caso di ripartizione di responsabilità conseguenti ad uno scontro tra veicoli, ma di una fattispecie in cui il conducente del mezzo ne aveva perso il controllo per cause rimaste pressoché ignote, ritenendo in tal caso sì potenzialmente rilevante la circostanza che l'autovettura fosse stata messa in circolazione dal proprietario senza i prescritti controlli di sicurezza.
7. In riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione dell'impianto probatorio appena descritto consente di attribuire dunque la responsabilità esclusiva dell'incidente alla conducente della RD US, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie in primo grado proposte dagli odierni appellati costituiti.
8. In virtù del principio della soccombenza, questi ultimi devono essere condannati a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2053/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di
Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande risarcitorie proposte in primo grado da
[...]
e ; CP_1 Controparte_2
B) condanna questi ultimi in via solidale alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi al difensore antistatario, spese che si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 1.540,00, di cui € 325,00 per fase di studio, €
270,00 per fase introduttiva, € 375,00 per fase istruttoria e
€ 570,00 per fase decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, €
425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti e € 176,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 26/05/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2282/2022 vertente tra:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GIANVITO BRUNO APPELLANTE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. AUGUSTO SEBASTIO nonché
, contumace Controparte_3
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità da circolazione stradale
Conclusioni:
1. Con atto di appello notificato in data 4 aprile 2022 la compagnia conveniva in Parte_2 giudizio e Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente proprietario e conducente dell'auto RD US
pagina 1 di 10 tg. DE804LC, nonché proprietario e Controparte_3 conducente dell'autovettura AU CL tg. CK474XX, assicurata dall'appellante, affinché il Giudice di secondo grado, in accoglimento del proposto gravame, provvedesse a riformare la sentenza n. 2053 del 2021 depositata dal Giudice di Pace di Taranto in data 8 ottobre 2021, rigettando le domande risarcitorie in primo grado avanzate dal e CP_1 dalla , ritenendo quest'ultima responsabile esclusiva CP_2 dello scontro tra i due mezzi verificatosi in Pulsano in data
22 dicembre 2019: tale sinistro, secondo le valutazioni fatte proprie dal Giudice di pace nella sentenza gravata, sarebbe stato invece riconducibile ad una ipotesi di responsabilità concorsuale della conducente della , nella misura del Pt_3
30%, e del conducente della CL, nella misura del 70%.
L'appellante chiedeva appunto una riforma della decisione resa dal primo Giudice in merito all'accertamento delle responsabilità sottese al sinistro de quo, da imputarsi, secondo le sue prospettazioni, unicamente alla conducente del primo veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio il e l' , chiedendo che l'appello CP_1 CP_2 venisse dichiarato inammissibile, nonché, nel merito, di respingere il gravame perché infondato in fatto e diritto. Il
rimaneva contumace. CP_3
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., gli appellati costituiti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice
pagina 2 di 10 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Innanzi tutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare in punto di rito sollevata dagli appellati, in quanto il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla risulta del tutto conforme rispetto all'attuale Parte_4 dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della propria decisione.
4. Il merito dell'appello si rivela fondato per le ragioni che di seguito si illustrano.
5. La dinamica del sinistro, così come ricostruita dal
Giudice di pace nella sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato nella condotta del conducente della CL una responsabilità concorsuale prevalente per aver impegnato l'incrocio tra via Gandhi e via Martiri della Libertà ad una velocità non moderata, non trova invero riscontro alcuno nel materiale istruttorio acquisito in primo grado.
4.1. Al contrario, la documentazione fotografica in atti,
i rilievi e gli accertamenti tecnici incidentali resi dal c.t.u., nonché le deposizioni raccolte da testimoni oculari dello scontro in posizione di indifferenza dimostrano in modo inequivoco la violazione da parte della conducente della Pt_3
pagina 3 di 10 dell'obbligo di dare la precedenza insistente su via Martiri della Libertà, all'incrocio con via Gandhi.
In particolare:
i) Il teste a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa poiché nelle circostanze del sinistro si trovava con il figlio lungo via Martiri della Libertà percorsa dalla RD
US, aveva riferito: «ho visto la vettura RD, condotta da una donna, ripartire all'incrocio ed essere collisa dalla
AU CL che la collideva». Il teste che Testimone_2
al momento dello scontro seguiva a bordo del proprio mezzo la
AU CL su via Ghandi, aveva ulteriormente precisato:
«Siamo giunti all'incrocio con via Martiri della Libertà ed ho visto che la AU CL ha prima rallentato e poi inchiodato per il sopraggiungere della RD US che collideva sulla parte anteriore sinistra … la CL ha riportato danni sulla parte anteriore sinistra mentre la US quasi su tutto il frontale».
In nessuna di queste deposizioni si può rintracciare, dunque, un riferimento alla velocità di marcia della CL;
ii) Nel rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale, i carabinieri della stazione di Pulsano intervenuti nelle immediatezze del fatto, nel paragrafo dedicato alla ricostruzione della dinamica, evidenziavano: «in merito alla dinamica del sinistro si desume a seguito degli accertamenti effettuati, in prevalenza sui danni riportati dai veicoli che il veicolo B condotto dalla Sig.ra se pur Controparte_2 avendo l'obbligo di dare precedenza, segnalata da apposito cartello si scontrava con la parte anteriore dell'auto con il
pagina 4 di 10 veicolo A condotto dal Sig. che proveniva Controparte_3 dalla sua destra con diritto di precedenza».
Inoltre, a verbale dichiarava: «stavo Controparte_2 percorrendo la via Martiri della Libertà alla guida della vettura RD US targata DE804LC. In particolare provenivo dalla zona periferica procedendo in direzione della via per
LI giunta all'intersezione con la via Gandhi sulla mia destra è sopraggiunta una vettura AU CL. Me la sono ritrovata all'improvviso ho cercato di evitarla ma di fatto ci siamo scontrati nella parte anteriore del veicolo e ci siamo fermati in via Martiri della Libertà».
Anche in questa documentazione, dunque, non si rinviene traccia di una qualche violazione imputabile al circa CP_3 il rispetto delle regole di condotta generali e specifiche relative alla velocità di marcia. Al contrario, si staglia granitica l'evidenza del mancato rispetto del dovere di dare la precedenza da parte del veicolo che impegnava l'incrocio dalla strada gravata dal relativo segnale stradale, evidenza non smentita né contrastata neanche dalle dichiarazioni spontanee rese a verbale dalla conducente del mezzo sfavorito;
iii) Peraltro, dall'osservazione del rilievo planimetrico redatto dai carabinieri, raffigurante la posizione post-urto delle autovetture AU CL e RD US, e dalle valutazioni tecniche incidentali rese dal c.t.u. nominato dal
Giudice di pace non è dato trarre alcuna considerazione in grado di evidenziare una qualche negligenza alla guida del conducente della prima.
Innanzi tutto, la circostanza che l'impatto abbia interessato la parte anteriore destra della , in CP_4
pagina 5 di 10 corrispondenza dell'area compresa tra paraurti e cofano, e la parte laterale anteriore sinistra della , in Pt_5 corrispondenza dell'area compresa tra ruota, paraurti e parafango, evidenzia come quest'ultima avesse già impegnato in stato avanzato l'intersezione quando “all'improvviso” la US la colpiva lateralmente a sinistra, facendola ruotare di 90 gradi e sospingendola nella propria direzione di marcia su via
Martiri della Libertà per ben 12 metri.
Evidenze queste che lasciano ben poco spazio per meditare in merito all'assenza sull'asfalto di tracce di frenata, ben evidenziata dal c.t.u. e sicuramente spiegabile con l'imprevedibilità per il di un impatto che lo stesso CP_3 non poteva in quel frangente né intercettare né prevedere e che, per altro verso, la stessa ha descritto come CP_2
“improvviso”.
5. In punto di diritto, va allora ricordato come la presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., abbia funzione assolutamente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass.
n. 26004 del 2011).
Ebbene, è senz'altro vero che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti (come l'inosservanza del diritto di precedenza) non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c. (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del
2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro pagina 6 di 10 dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007,
Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. n. 3193 del 2006,
Cass. n. 18941 del 2003, Cass. n. 1384 del 1997).
Tuttavia, il rispetto delle norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza può risultare anche indirettamente ove sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti (Cass. n. 5226 del 2006, Cass. n. 4639 del
2002, n. 8622 del 1990). Nel caso di specie, si ritiene che l'istruttoria, orale, tecnica e documentale compiuta non sia stata in grado di offrire elementi di valutazione dai quali evincere una qualche infrazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia da parte del conducente della CL, la cui condotta risulta assolutamente rispettosa delle regole specifiche e generali di prudenza stradale: al contrario,
l'incidente si è verificato per colpa grave della conducente della RD US che ad un incrocio gravato da obbligo di dare la precedenza lo aveva evidentemente impegnato senza accorgersi del sopraggiungere di un'autovettura con diritto di precedenza, che veniva impattata lateralmente e travolta dallo scontro;
poiché quindi nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento del , egli può considerarsi esonerato CP_3 dalla presunzione suddetta (Cass. n. 29883 del 2008).
Nulla sposta, in questo quadro, l'ipotesi che la CP_2 si fosse pure fermata all'incrocio prima di attraversarlo, come parrebbe evincersi dalla deposizione del teste Tes_1
pagina 7 di 10 dal momento che la successiva scelta di impegnarlo senza accorgersi del mezzo antagonista ovvero senza lasciarlo passare ne evidenzia la colpa esclusiva.
Infatti, un'ipotetica precedenza cronologica o di fatto potrebbe considerarsi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza (Cass. n. 12982 del 1995).
Nella fattispecie in questione, la conducente della RD US ha dunque impegnato l'incrocio a suo rischio e pericolo, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente la costituisce automaticamente in colpa (Cass. n. 10491 del 2004,
n. 8526 del 2004, n. 3075 del 1995).
6. Né a conclusioni, in tutto o in parte, differenti potrebbe giungersi valorizzando l'infrazione contestata dai carabinieri al , il cui veicolo non risultava CP_3 sottoposto alla revisione obbligatoria, trattandosi di violazione che rimane del tutto estranea rispetto allo sviluppo della dinamica del sinistro così come appena ricostruita.
L'eventuale inosservanza di norme cautelari scritte può far sorgere una responsabilità colposa non per tutti gli eventi da tale condotta cagionati, ma solo per quelli del tipo che tali norme mirano a prevenire, cioè per quelli eventi tipici evitabili con la loro osservanza in quanto rientranti pagina 8 di 10 nella specifica sfera di prevenzione della norma violata. La
Suprema Corte di Cassazione ha in proposito precisato che «è errato operare un giudizio prognostico fondato, come fatto dalla Corte territoriale, su una definizione di colpa in sé che poggia su di un giudizio di inosservanza di una regola cautelare coniata per finalità del tutto diverse da quelle perseguite dalla norma che la istituisce» (Cass. pen. n. 8118 del 2019).
In senso contrario non si rivela d'altra parte pertinente il richiamo giurisprudenziale suggerito dagli appellati, dal momento che la Cassazione, nella ordinanza n. 27903 del 2024, non si è occupata di un caso di ripartizione di responsabilità conseguenti ad uno scontro tra veicoli, ma di una fattispecie in cui il conducente del mezzo ne aveva perso il controllo per cause rimaste pressoché ignote, ritenendo in tal caso sì potenzialmente rilevante la circostanza che l'autovettura fosse stata messa in circolazione dal proprietario senza i prescritti controlli di sicurezza.
7. In riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione dell'impianto probatorio appena descritto consente di attribuire dunque la responsabilità esclusiva dell'incidente alla conducente della RD US, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie in primo grado proposte dagli odierni appellati costituiti.
8. In virtù del principio della soccombenza, questi ultimi devono essere condannati a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2053/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di
Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande risarcitorie proposte in primo grado da
[...]
e ; CP_1 Controparte_2
B) condanna questi ultimi in via solidale alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi al difensore antistatario, spese che si liquidano, per il primo grado, in complessivi € 1.540,00, di cui € 325,00 per fase di studio, €
270,00 per fase introduttiva, € 375,00 per fase istruttoria e
€ 570,00 per fase decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, €
425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti e € 176,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 26/05/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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