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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/02/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Zavaglia GIUDICE rel.
Dott. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
– c.f. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
VERDI 15 MODENA , presso lo studio dell'avv. ALBORESI GABRIELLA ,
1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBORESI GABRIELLA
RICORRENTE
nei confronti di
– c.f. , Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.10.2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale con addebito al marito , ed esponeva: che il Parte_2
giorno 18/12/1985 le parti avevano contratto matrimonio all'estero (Albania); che il matrimonio veniva trascritto presso i registri di stato civile del comune di NA,
all'atto n. 188, anno 2019, parte II serie C;
che dall'unione erano nate, a Durazzo, le figlie il 06.01.1988, maggiorenne e affetta da invalidità al 100%, e il Per_1 Per_2
20.06.1991, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che durante la relazione coniugale parte ricorrente e le figlie subivano diversi episodi di violenza domestica,
meglio descritti nel ricorso introduttivo, denunciati presso le autorità competenti il
15.07.2023.
2 Successivamente, collocate la moglie e le figlie in struttura protetta, il G.i.p. presso il
Tribunale di NA (r.g.n.r. 4976/2023¸r.g. gip 3424/2023) pronunciava nei confronti del sig. ordinanza cautelare con contestuale divieto di avvicinamento e Parte_2
di comunicazione nei loro confronti.
In data 21.09.2023 il Procuratore della Repubblica presso la Procura di NA
presentava richiesta di giudizio immediato nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p., commessi ai danni della ricorrente e delle figlie.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, parte ricorrente allegava di essere attualmente disoccupata, mentre controparte percepiva una pensione mensile di anzianità pari ad €. 680,00.
Quindi, parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come indicate nel ricorso introduttivo.
Il sig. non si costitutiva nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. Parte_2
140 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
All'udienza del 14.02.2024 veniva sentita liberamente mentre il resistente Parte_1
non compariva. Quindi, il giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta,
autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero.
Ebbene, preliminarmente la presenza di elementi di internazionalità (cittadinanza straniera delle parti e matrimonio contratto all'estero) impone la verifica della giurisdizione e della legge applicabile.
3 Sussiste la competenza del Giudice Italiano sulla domanda di separazione ex art. 3 IV)
Reg. 1111/2019 (residenza abituale di uno dei coniugi, sita in NA) applicabile anche ai cittadini di stati terzi extra-UE, in quanto normativa di carattere universale,
come già dichiarato dalla C.D.G. UE (sentenza 29.11.2007 causa nr. 68/07), per il precedente regolamento in subiecta materia (reg. n. 2201/2003).
Alla fattispecie in esame si applica la legge italiana, in mancanza di accordo delle parti,
ex art. 8 comma I lett. A) Reg. UE 1259/ 2010 (“la legge dello stato in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”), estensibile erga omnes, in quanto disposizione di carattere universale (vedi Articolo 4 REG 1259/2010).
Va dunque pronunciata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al Presidente del
Tribunale.
Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti di parte convenuta, in considerazione delle gravi violenze fisiche e morali inflitte alla stessa e alle figlie nel corso della convivenza e che l'hanno indotta, nel luglio 2023, ad allontanarsi dalla casa familiare e sporgere denuncia (docc. 5-6-7).
Dette condotte emergono non solo dalla documentazione allegata al ricorso, ma anche dalle informazioni acquisite dalla Questura di NA e dalla sezione penale (G.i.p.)
del Tribunale di NA, e costituiscono, per pacifica giurisprudenza di legittimità,
4 violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e, quindi, causa di addebito della separazione (così Corte Cass. ord. n. 31351 del 24 ottobre 2022).
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di domanda di parte o di prole non economicamente autosufficiente, il Collegio rileva di non dover assumere provvedimento alcuno.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente decidendo:
-Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] in Parte_1
data 08/01/1959 e , nato in [...] , in data [...] , unitisi Parte_2
in matrimonio in LB, il 18/12/1985, matrimonio trascritto presso gli uffici di stato civile del comune di NA, all'atto n. 188, parte II serie C, anno 2019;
-addebita la separazione a;
Parte_2
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese Parte_2
processuali che liquida in E.
2.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in NA nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data
20/02/2024
Il giudice estensore
5 Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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