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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/08/2024, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GL
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2013 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Cixì e Parte_1 C.F._1
Carlo Fanari
ATTRICE contro
IA (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore di condominio in carica,
CONVENUTO CONTUMACE
La causa, in materia di: risarcimento danni da infiltrazioni
è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: (nelle note conclusive depositate in data 2.11.2023)
1) Accertare lo svolgimento dei fatti così come descritti dall'attrice;
2) Accertare che l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, sita in IA Via Caprera n. 38, è interessata da copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare e dal tetto in coppi;
3) Accertare la causa delle predette infiltrazioni;
4) Accertare le modalità e quantificare i costi necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni;
5) Accertare e quantificare i danni prodotti all'interno dell'unità immobiliare dalle predette infiltrazioni e quantificare il risarcimento dovuto;
pagina 1 di 20 6) Per l'effetto,
A) In riferimento alle infiltrazioni tutt'ora presenti nel soggiorno, angolo cottura, bagno e disimpegno dell'unità immobiliare dell'attrice (provenienti dal lastrico solare), in via principale, condannare il Condominio all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni secondo il computo metrico estimativo alle pagine 7) e 8) della Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dall'Ing. Per_1
in via subordinata condannare il al pagamento in favore della dott.ssa
[...] CP_1
della somma capitale di € 7.000,00 oltre iva + € 1.000,00 oltre iva per spese Parte_1
tecniche (Direzione Lavori, ecc) per gli interventi da eseguire sul lastrico solare ai fini della rimozione delle cause delle infiltrazioni, così come indicati e quantificati dal CTU, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
B) In riferimento alle infiltrazioni nella camera da letto (provenienti dal tetto a falde e rimosse in corso di causa dall'attrice), condannare il al risarcimento del danno per equivalente, in CP_1 misura pari all'ammontare dei costi già sostenuti dalla dott.ssa per provvedere Parte_1 all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, quantificati in € 16.134,00 ovvero nella differente misura accertata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
C) Condannare il al risarcimento dei danni prodotti all'interno unità immobiliare CP_1 dell'attrice, secondo l'ammontare delle somme necessarie per il ripristino delle parti ammalorate, nella misura indicata dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 10022/10 in € 646,46 per ripristino intonaci ed in € 221,13 per tinteggiatura oltre Iva di legge (pagg. 8-9
Relazione in ATP), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) Condannare il a rifondere alla dott.ssa le spese della CTU CP_1 Parte_1 eseguita nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. R.G. 10022/10, nella misura di €
1.697,28;
E) Condannare il a rifondere alla dott.ssa le spese della Relazione CP_1 Parte_1
Tecnica redatta dall'Ing. nella misura di € 716,80; Persona_2
7) Condannare il in IA alla rifusione della capitale somma di € Controparte_2
2.000,00 sostenuta dalla dott.ssa per gli interventi di provvisoria impermeabilizzazione del Pt_1
lastrico solare nel gennaio 2013;
8) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n.
R.G. 10022/10.
PER IL CONVENUTO: “Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa: In Via Principale: rigettare l'avversa domanda perché destituita di fondamento tanto in
pagina 2 di 20 fatto quanto in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via subordinata: accertata l'assenza di responsabilità in capo all'amministratore, per avere sempre adottato i provvedimenti necessari alla tutela della comune proprietà, mandarlo assolto da ogni richiesta formulata da parte attrice, con conseguente condanna di parte attrice alle spese di lite.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che la condotta dell'amministratore è stata comunque improntata alla massima diligenza per la tutela del bene comune, compensare le spese di lite tra parti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti del in IA, al Parte_1 Controparte_3
fine di ottenere – previo accertamento delle cause delle infiltrazioni che hanno interessato la propria unità immobiliare ivi situata, dei costi necessari per la loro rimozione, nonché delle cause e della quantificazione dei danni subiti dalla propria unità immobiliare – la condanna dello stesso all'esecuzione degli interventi ancora da eseguire sul lastrico solare (o al pagamento dei costi necessari per detti interventi), alla rifusione delle spese sostenute per gli interventi già eseguiti, nonché al risarcimento dei danni prodotti all'interno dell'unità immobiliare.
In particolare, a sostegno delle proprie istanze e pretese, l'attrice ha allegato:
- Di essere proprietaria dell'appartamento destinato a civile abitazione posto al quarto e ultimo piano del fabbricato sito in IA, , sovrastato da lastrico solare e copertura in coppi;
CP_1
- Che sin dal 2006 si sono manifestate all'interno dell'appartamento copiose infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il soffitto, a causa delle quali, in periodi particolarmente piovosi,
l'immobile diveniva inutilizzabile;
- Di avere quindi chiesto all'amministratore del Condominio – società – Controparte_4
l'intervento di un tecnico volto ad accertare le cause delle infiltrazioni;
- Che soltanto tre anni più tardi il Condominio decideva di rivolgersi ad un tecnico, l'ing.
, il quale, rilevata la presenza di vistose fessurazioni nella struttura dell'edificio, Persona_2
consigliava di far svolgere ulteriori accertamenti sulla natura di tali lesioni;
- Che, nell'assemblea condominiale del 16.03.2010, veniva deliberato il conferimento al medesimo professionista dell'incarico di svolgere gli accertamenti suggeriti in precedenza;
- Di essere stata costretta, a causa dell'inerzia dell'amministratore del Condominio, a conferire in proprio l'incarico e sostenerne le spese;
- Che, all'esito degli accertamenti, si individuava, con assoluta certezza, nella presenza di crepe e lesioni nella pavimentazione del lastrico solare, oltre che nel deterioramento della copertura in pagina 3 di 20 coppi, la causa delle infiltrazioni, con la precisazione che la riduzione in pristino dell'appartamento sarebbe stata subordinata al monitoraggio dello stabile al fine di stabilire la natura del dissesto statico;
- Che, ciononostante, il rimaneva inerte, costringendola di fatto ad adire il CP_1
Tribunale depositando ricorso per accertamento tecnico preventivo (proc. n. 10022/2010), al fine di ottenere l'accertamento, in contraddittorio con il delle cause delle infiltrazioni e delle CP_1 opere necessarie per la messa in pristino dell'appartamento e delle parti comuni, nonché per la determinazione dei relativi costi;
- Che in tale procedimento il consulente tecnico d'ufficio quantificava in 6.581,59 €, oltre i.v.a., i costi per il ripristino dell'appartamento, del lastrico solare e delle parti condominiali danneggiate;
- Che, tuttavia, successivamente al procedimento per a.t.p., si rendevano necessarie ulteriori indagini, al fine di accertare le cause delle lesioni dalle quali si propagavano le infiltrazioni all'interno della sua unità immobiliare;
- Che, pertanto, veniva conferito incarico, con nota del 28.05.2012, all'ing. il Persona_3 quale rinveniva nel movimento rotatorio dell'edificio – sensibilmente ridottosi nel corso dell'ultimo anno – la causa delle lesioni, suggerendo di eseguire un monitoraggio approfondito attraverso installazione di sensori e verifiche strumentali per un periodo di 8-10 mesi;
- Che soltanto nel mese di novembre 2012, in seguito a reiterate diffide e richieste di intervento,
l'amministratore del Condominio dava inizio agli interventi di monitoraggio sulla natura delle lesioni del fabbricato;
- Che il Condominio non ha provveduto alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni cagionati all'interno dell'appartamento;
- Di essere quindi stata costretta, nel mese di gennaio 2013, a commissionare (a sue spese) le urgenti riparazioni sul lastrico solare, dal quale provenivano le infiltrazioni, nel tentativo di interrompere l'incessante stillicidio nel vano cucina e nella camera da letto, stillicidio che tendeva a diffondersi anche nella restante parte dell'appartamento.
*
Il si è costituito in giudizio in persona dell'amministratore Controparte_5
pro tempore invocando il rigetto dell'avversa domanda, da ritenersi infondata in fatto e in diritto.
Segnatamente, esso ha dedotto, osservato ed eccepito:
- Che l'amministratore, sin dal 2006 (come da verbale assembleare del 26.06.2006), aveva provveduto a monitorare le condizioni dello stabile, nel quale si erano manifestate delle criticità;
pagina 4 di 20 - Che, all'uopo, veniva conferito incarico al geom. (si veda il verbale CP_6
d'assemblea del 10.07.2006) affinché provvedesse al monitoraggio dello stabile;
- Che, a causa di atteggiamenti ostruzionistici di alcuni condomini, il tecnico incaricato non è riuscito a effettuare gli accessi negli appartamenti posti all'ultimo piano, fra i quali quello della odierna attrice;
- Che il geom. non avendo potuto accedere all'immobile, ha rinunciato all'incarico CP_6
(come risulta dal verbale d'assemblea del 03.08.2007);
- Che l'attrice ha incaricato, successivamente, un tecnico di sua fiducia, l'ing. affinché Per_2
individuasse le cause delle infiltrazioni nel suo appartamento;
- Che la relazione tecnica dell'ing. venne fatta propria dal Condominio con delibera Per_2
assembleare, in data 16.03.2010, tramite la quale si proponeva allo stesso di assumere l'incarico professionale di seguire l'evoluzione della situazione statica dell'immobile;
- Che, tuttavia, anche costui non accettò l'incarico, nonostante il Condominio gli avesse comunicato di accettare il preventivo predisposto per tali attività;
- Che, pertanto, in data 22.06.2012 veniva incaricato un altro tecnico, l'ing. , di effettuare Per_3
le verifiche necessarie;
- Di aver manifestato la volontà di eseguire i lavori necessari a impedire le infiltrazioni, come si evince dal verbale assembleare del 16.03.2010, ove veniva disposto di effettuare i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, approntando il relativo bilancio preventivo;
- Che, tuttavia, la attrice, in data 08.04.2010, contestava la ripartizione del costo dei lavori di cui bilancio preventivo, rifiutandosi di versare quanto a lei spettante, impedendo in tal modo l'esecuzione dei lavori;
- Che l'attrice, a sostegno di tale rifiuto, ha addotto come ragione che, essendo il cedimento strutturale riferibile all'intero fabbricato, le spese per i lavori necessari dovevano essere ripartite tra tutti i condomini;
- Di avere, invero, ripartito le spese, tenendo conto delle norme di legge in materia, per cui imputando il costo di un terzo dei lavori alla IG , proprietaria del lastrico solare, e i Pt_1
restanti due terzi tra gli altri proprietari delle unità abitative insistenti sotto il lastrico, fra cui la stessa IG;
Pt_1
- Che la relazione del consulente tecnico nominato nel procedimento per a.t.p. n. 10022/2010 ha ritenuto che, prima di qualsiasi lavoro di ripristino del lastrico, sarebbe stato necessario effettuare una attenta valutazione della staticità dello stabile;
- Doversi ritenere evidentemente necessaria, medio tempore, l'esecuzione dei lavori per pagina 5 di 20 l'impermeabilizzazione del lastrico, anche se l'attrice pare volerne impedire l'esecuzione.
*
All'esito delle difese del Condominio, l'attrice ha allegato:
- Che le difese svolte dal Condominio si limitano a giustificare il comportamento dell'amministratore, la tralasciando la responsabilità del formale convenuto nel Controparte_4
presente giudizio;
- Che, pertanto, le conclusioni del convenuto non sono ammissibili, in quanto oggetto del giudizio non è la responsabilità dell'amministratore, il quale non è parte nel giudizio;
- Che il convenuto ammette espressamente la presenza di lesioni murarie e infiltrazioni meteoriche nell'appartamento de quo, individuandone altresì la causa nei problemi di dissesto statico delle strutture portanti del fabbricato;
- Che, quindi, il convenuto ammette che le lesioni e le infiltrazioni non dipendono dalla vetustà
e dalla non corretta manutenzione del lastrico solare di proprietà esclusiva della stessa, con la conseguenza che la responsabilità ricadrebbe esclusivamente in capo al convenuto medesimo, ex art. 2051 cod. civ.;
- Di ritenere evidente che il non si sia attivato con la dovuta diligenza, tanto è vero CP_1
che a distanza di molti anni ancora non si è attivato;
- Di non aver mai impedito ad alcun consulente o professionista l'accesso al proprio appartamento per eseguire i necessari accertamenti (come si evince dalla lettera del geom. CP_6 il quale precisa che non è potuto entrare nell'appartamento del condomino circostanza Pt_2 ribadita nell'assemblea del 03.08.2010);
- Che, dopo ben tre anni di totale disinteresse, l'amministratore convocava l'assemblea per la data del 16.03.2010, ove si deliberava per il conferimento dell'incarico di eseguire il monitoraggio del fabbricato e individuare i lavori necessari al tecnico già nominato dalla medesima, l'ing. Per_2
[...]
- Che l'amministratore, tuttavia, non dava esecuzione alla delibera e quindi non conferiva l'incarico così come indicando nel verbale dell'assemblea di cui sopra;
- Di aver quindi conferito personalmente l'incarico all'ing. sostenendone i costi;
Per_2
- Di aver agito, a causa della perdurante inerzia del per accertamento tecnico CP_1 preventivo, come nell'atto introduttivo precisato;
- Che, nonostante l'esito dell'a.t.p., il rimaneva inerte;
CP_1
- Che, soltanto in seguito alla diffida del gennaio 2012, veniva convocata assemblea per la data del 20.02.2012, nella quale si deliberava di “richiedere i preventivi di spesa per i lavori di
pagina 6 di 20 manutenzione straordinaria dell'edificio di conservazione previo capitolato che potrà essere predisposto dall'ing. o da altro tecnico, di seguito si provvederà ai lavori di Per_2 impermeabilizzazione dell'appartamento della IG e subito dopo si effettueranno i lavori Pt_1 di ripristino dell'interno dell'appartamento della stessa IG ”; Pt_1
- Che successivamente veniva incaricato l'ing. , il quale preannunciava la necessità di Per_3
effettuare un monitoraggio approfondito del dissesto statico, mediante sensori elettronici da posizionare in diversi punti del fabbricato;
- Che, nonostante l'urgenza, l'incarico di svolgere tali accertamenti è stato conferito alla soltanto nel novembre 2012, ed è stato portato a termine fra il dicembre 2013 e il Parte_3
gennaio 2014;
- Che, a causa dell'inerzia del anche in seguito al deposito della consulenza CP_1 dell'ing. in sede di a.t.p., si sono allungati i termini per svolgere gli accertamenti statici e si Per_1
sono, quindi, ulteriormente aggravate le condizioni dei luoghi;
- Di aver, dapprima, tentato di ridurre l'entità delle infiltrazioni attraverso l'esecuzione di lavori, per 2.000,00 €, nel gennaio 2013;
- Di essere stata costretta ad abbandonare la propria abitazione, a causa di tale aggravamento della situazione;
- Di avere, quindi, conferito incarico all'impresa di al fine di CP_7 CP_8 eliminare le infiltrazioni attraverso il lastrico solare, in modo da rendere abitabile l'appartamento;
- Che tali lavori sono stati eseguiti nel periodo estivo del 2013, come da fatture prodotte;
- Di aver richiesto un finanziamento bancario per 16.134,00 € (comprensivo di capitale liquidato e spese varie) al fine di pagare il corrispettivo dei lavori;
- Di non aver mai impedito l'esecuzione dei lavori, contrariamente a quanto affermato da controparte, ma di aver contestato il criterio di ripartizione della spesa utilizzato dall'amministratore, il quale, ad ogni modo, nonostante l'assemblea abbia deliberato l'esecuzione dei lavori, non vi ha mai dato esecuzione;
- Di ritenere che non possa applicarsi il criterio di ripartizione della spesa di cui all'art. 1126
c.c., posto che i danni al lastrico solare non dipendono da vetustà o da omessa manutenzione dello stesso, bensì dipendono dal dissesto statico delle parti comuni dell'edificio;
- Che nel caso in oggetto trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che individua la responsabilità oggettiva del quale custode delle parti comuni da cui proviene la causa CP_1
del danno;
- Di rivestire, quindi, nella vicenda per cui è causa la parte di terzo danneggiato.
pagina 7 di 20 *
In premessa, occorre dare atto dell'avvenuta riassunzione del processo, in conseguenza della proposizione di ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte dell'attrice, essendo stata interrotta la causa in forza della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'allora difensore del convenuto,
l'avv. Francesco Roggiero.
Conseguentemente, accertatane la rituale citazione, il è stato dichiarato contumace nel CP_1
procedimento riassunto.
Del pari, non è comparso nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa (n. 2408-1/2013 r.g.),
Tuttavia, dovrà tenersi conto delle difese spiegate nella prima fase del giudizio, in epoca antecedente all'evento interruttivo.
*
In corso di causa è stato proposto un subprocedimento cautelare ex art 700 c.p.c. all'esito del quale è stata ordinata al convenuto “l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto di ricorso, secondo il computo metrico estimativo alle pagine 7) e 8) della Relazione di
Consulenza tecnica d'Ufficio resa dall'Ing. nel presente procedimento, con inizio Persona_1 dei lavori da eseguirsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”; ed è stata adottata una pronuncia ex art 614 bis c.p.c.
Alla data in cui il procedimento è stato tenuto a decisione nessuno dei lavori per cui è causa risultava essere stato eseguito da parte del CP_1
*
La causa è stata istruita mediante prova documentale, prova testimoniale, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per a.t.p. n. 10022/2010 r.g. e consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente deve rilevarsi che con le memorie ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha allegato di aver provveduto ad eseguire, stante l'inerzia del convenuto ed al fine di evitare CP_1
l'aggravamento dei danni conseguenti al perdurare delle infiltrazioni, le lavorazioni inerenti il rifacimento della copertura della camera da letto.
Conseguentemente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda chiedendo, limitatamente alle opere eseguite, il risarcimento del danno per equivalente.
La circostanza che parte attrice abbia rideterminato, in corso di causa, il danno subito in maniera diversa rispetto a quanto indicato specificamente nella citazione introduttiva (laddove peraltro aveva formulato in via subordinata domanda di risarcimento danni per equivalente) non costituisce una domanda nuova, ma una mera emendatio libelli.
Invero, il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della pagina 8 di 20 medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione. Tali distinte modalità attuative sono tuttavia del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito, e in tal senso si è implicitamente espressa la Corte di legittimità in proposito, che segnatamente ha reiteratamente riconosciuto al giudice il potere di disporre autonomamente il risarcimento per equivalente anziché in forma specifica (Cass. n. 13/15875, Cass.
n. 7/866, Cass. n. 4/3004), ed alle parti la facoltà di mutare la domanda dall'una all'altra ipotesi, essendo qualificata la nuova configurazione della richiesta come semplice "emendatio libelli" della richiesta originaria (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014, n. 11912).
La domanda di risarcimento danni per equivalente, sebbene limitata alle lavorazioni eseguite, deve quindi ritenersi ammissibile, in ossequio al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui: il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato.
Ne consegue che costituisce “emendatio libelli”, consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, in luogo di quella in forma specifica (da ultimo Cass. 9349/2023; ex multis Cass. n. 22223 del 20/10/2014, n. 12168 del
16/05/2017).
Permane comunque la domanda di risarcimento in forma specifica per le lavorazioni ancora da eseguirsi.
Sul punto, parte attrice, chiamata a chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate in sede di precisazioni di conclusioni, le quali risultano difformi rispetto all'atto introduttivo, all'udienza tenutasi in data 28.06.2023 ha precisato che l'originaria domanda, con la quale si chiedeva la condanna del alla rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal lastrico CP_1
solare, non era stata riportata nelle conclusioni del ricorso in riassunzione per mero errore materiale.
Nella medesima udienza ha altresì precisato che la domanda non è stata rinunciata, e che la domanda principale deve intendersi quella della condanna del alla eliminazione della CP_1
cause delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, mentre la domanda riformulata in conclusioni relativa al pagamento delle somme necessarie per la rimozione delle cause delle infiltrazioni deve intendersi proposta in via subordinata”.
Per vero, la lettura complessiva degli atti di causa induce a non dubitare dell'intenzione di coltivare la domanda di risarcimento in forma specifica, la quale, in assenza di esplicita manifestazione di pagina 9 di 20 volontà, non potrebbe comunque ritenersi rinunciata.
In definitiva, quindi, in ragione dell'esecuzione di alcune lavorazioni in corso di causa, parte attrice ha domandato il risarcimento in forma specifica per i lavori inerenti il lastrico solare sovrastante soggiorno, angolo cottura, bagno e disimpegno ed il risarcimento per equivalente per i lavori già eseguiti sul tetto a falde sovrastante la camera da letto.
**
Nel merito, le istanze attoree possono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui si dirà.
Costituisce circostanza pacifica in causa che il lastrico solare per cui è causa sia di proprietà esclusiva dell'attrice, la quale è proprietaria dell'appartamento sottostante situato al quarto e ultimo piano dell'immobile sito in IA nella via Caprera n. 38.
Quanto allo stato dei luoghi il consulente, in sede di a.t.p., ha attestato: l'immobile oggetto della presente relazione è un appartamento sito al piano quarto di un palazzo, costituito da cinque piani fuori terra, con due appartamenti per ogni piano, ad eccezione del piano terra, dove si trovano locali
a destinazione d'uso commerciale, con ingressi indipendenti. L'appartamento è composto da un soggiorno, un angolo cottura, una camera da letto, un bagno, un terrazzino a livello, inoltre la dott.ssa è proprietaria del lastrico solare sovrastante, calpestabile, che funge da copertura a Pt_1 tutto l'appartamento ad eccezione della camera da letto la cui copertura è realizzata in tegole.
Nell'ambito della stessa procedura ha trovato altresì conferma l'esistenza del fenomeno infiltrativo e della sua riconducibilità al lastrico solare.
Il ctu, invero, ha accertato che: 1) all'interno dell'immobile sono presenti nelle murature delle fessurazioni, che si distinguono per il loro spessore che varie nell'ordine di alcuni millimetri sino a qualche centimetro nei punti di massimo distacco, con andatura irregolare ma continua, 2) nella parete perimetrale del soggiorno, esposta a nord, quella che affaccia sul prospetto posteriore, vi è una evidente e consistente lesione che interessa anche la parete esterna, e le stesse risultano corrispondenti, pertanto si tratta di un fenomeno fessurativo passante;
3) altre evidenti lesioni sono presenti nel rivestimento in piastrelle del bagno, e più precisamente, orizzontalmente nel muro di separazione con il terrazzo e verticali lungo la parete perimetrale prospicente la;
4) CP_1
anche il pilastro esterno nel terrazzo presenta un ampia ed evidente fessura verticale;
5) i vari rami fessurativi rilevati sono unici e continui e interessano le murature perimetrali relative sia al proseptto sud ( ) che il prospetto Nord ( Corso Vittorio Emanuele) oltre alla muratura CP_1
laterale prospicente il terrazzino;
6) la presenza di macchie di colore scuro di consistenza ed entità rilevante nel soffitto e nella parte alta della muratura tra l'angolo cottura ed il bagno.
Recatosi sul lastrico solare ha potuto accertare la presenza di filature nelle piastrelle, che formano
pagina 10 di 20 una ragnatela e nel muro di divisione del vano scala. Ha appurato la presenza di una lesione importante continua che coinvolge trasversalmente parte del paramento di facciata posteriore
(Corso V. Emanuele) e parte del paramento di facciata sulla , il parapetto del lastrico CP_1
solare e la stessa pavimentazione;
tale lesione, relativamente a quella sul prospetto posteriore corrisponde nell'appartamento sottostante proprio alla lesione presente nel muro del soggiorno. Le lesioni del pavimento sembrano interessare il solo sottofondo (guaina compresa) senza coinvolgimento del sistema solaio (che inferiormente non evidenzia fessurazioni o sfondellamenti).
Dal sopralluogo effettuato il ctu ha constato che le macchie di umidità presenti nell'appartamento
e precisamente nel soffitto e nella parte alta della muratura tra l'angolo cottura e il bagno sono in corrispondenza delle microfessure presenti nella pavimentazione del lastrico solare, ed ha sostenuto che la circostanza appare confermata anche dal rilievo della posizione delle macchie di umidità nel soffitto, riportata sulla base della sovrapposizione, delle planimetrie dell'appartamento e del lastrico solare, che il ctu ha ritenuto utile adottare per capire meglio la posizione delle microfessure del lastrico solare rispetto all'appartamento, e in base a detta sovrapposizione, ha constato che le macchie di umidità, presenti nel soffitto dell'appartamento, risultano coincidere, proprio, con le microfessure.
La presenza del fenomeno infiltrativo è stata altresì confermata dalla consulenza tecnica espletata nel corso del presente in giudizio. Il ctu in particolare ha affermato che: “rispetto alla situazione rilevata in sede di ATP, le lesioni e fessure sono rimaste pressoché le stesse sia nella loro ubicazione che nelle dimensioni, mentre continua a evidenziarsi la presenza di macchie di umidità nel soffitto tra
l'angolo cottura e il bagno, segno inequivocabile di infiltrazioni d'acqua, non ancora eliminate (All.
A foto 5/6). - omissis - Da quanto emerso dal nuovo sopralluogo e da quanto ho potuto accertare le macchie di umidità presenti nell'appartamento continuano a manifestarsi, anche se con meno evidenza, per quanto descritto nel precedente paragrafo, nel soffitto tra l'angolo cottura e il bagno, sempre in corrispondenza delle microfessurre presenti nella pavimentazione del lastrico solare.
Mentre le infiltrazioni presenti all'atto dell'ATP, nella camera matrimoniale sono cessate, proprio a causa dell'intervento eseguito dalla dott.ssa di rifacimento della copertura a falda, Pt_1 comprensiva della nuova impermeabilizzazione”.
L'esito degli accertamenti tecnici consente di evidenziare come le infiltrazioni per cui è causa siano riconducibili alle condizioni della copertura dell'immobile per cui è causa.
**
Tanto detto, parte attrice ha agito ritenendo il convenuto quale esclusivo CP_1
responsabile dei danni subiti, in conseguenza di una ritenuta erronea custodia del bene e per pagina 11 di 20 sussistenza di difetti strutturali delle parti comuni, danni dei quali sarebbe quindi tenuto a rispondere in via esclusiva ex art. 2051 c.c.
A tal proposito giova osservare che la Suprema Corte, a sezione unite, con la sentenza n. 9449/2016 ha composto il contrasto sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o proprietà esclusiva, affermando il seguente principio: “qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell' art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n.4, c.c. , nonché sull'assemblea dei condomini ex art.
1135, comma 1, n.
4. c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all' art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” ( nello stesso senso, CP_1
da ultimo Cass. n. n.27846/ 2023).
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite testé citata, deve, quindi, ritenersi superato l'indirizzo giurisprudenziale che distingueva tra vizi strutturali del lastrico solare in proprietà esclusiva – la cui eliminazione gravava solo sul proprietario – e vizi da omessa manutenzione –
alla cui eliminazione dovevano concorrere il , in quanto tenuto ex artt. 1126, 1130 e CP_1
1135 c.c. alla manutenzione straordinaria ed alle riparazioni del lastrico, e il proprietario esclusivo, secondo le proporzioni dettate dall'art. 1126 c.c.
La Corte a Sezioni Unite, pur manifestando chiaramente di tenere ben presente la giurisprudenza richiamata, ha inteso dettare un criterio di distribuzione della responsabilità – fondato sull' art. 1126
c.c.– sul presupposto del concorso dei titoli di responsabilità, valorizzando l'obbligo di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, avente il medesimo contenuto seppure derivante da titoli diversi, senza distinguere in base alla natura del vizio (se costruttivo o manutentivo), atteso che il , CP_1
usufruendo del lastrico quale copertura, ha interesse, come il proprietario - seppure in ragione di un titolo giuridico diverso da quest'ultimo – al perfetto stato del bene ed a non provocare danni a terzi.
Questi sono i principi di diritto che regolano controversia.
A questo punto, al fine di chiarire la causa delle infiltrazioni, occorre esaminare gli esiti della consulenza espletata in sede di atp e gli esiti consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, che ha completato gli accertamenti svolti ante causam, in considerazione delle lavorazioni medio pagina 12 di 20 tempore eseguite dall'attrice.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, ing. in sede di atp ha ipotizzato che il Persona_1
palazzo fosse interessato da un dissesto statico, più precisamente da una rotazione della parete terminale collegata alla muratura trasversale, senza escludere che vi potesse essere anche una traslazione verticale dovuta a cedimenti differenziali del terreno”. A questo proposito, egli aggiungeva che “questa tipologia di dissesti statici sono generalmente dovuti alla presenza di forze orizzontali agenti sui paramenti laterali, a disimmetrie di carico o modifiche della capacità portante del terreno sul bordo esterno;
in tutti i casi si verifica una rotazione della fondazione attorno ad un asse perpendicolare alla parete in esame, consigliando “improrogabilmente un monitoraggio delle attuali fessure presenti nell'appartamento e nel vano scala condominiale attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati”; in particolare, egli suggeriva “un monitoraggio con sensori, più costoso ma più efficace dei vetrini nell'individuare con certezza le cause del dissesto, attribuibili o a cedimenti verticali, o a escursioni termiche”. Infine, il consulente concludeva affermando: “dalla tipologia e dall'ubicazione delle lesioni presenti nel singolo appartamento e nell'intero fabbricato, le stesse sono causate presumibilmente da un dissesto statico del palazzo e che per individuare con assoluta certezza le cause perturbatrici, e quindi intervenire adeguatamente per la loro eliminazione, è necessario e urgente un monitoraggio delle stesse lesioni”.
In corso di causa, chiamato ad integrare gli accertamenti espletati ante causam, lo stesso tecnico incaricato, ha precisato che rispetto alla stato dei luoghi accertato in sede di atp è emerso da un lato il rifacimento della copertura della camera da letto realizzata con un tetto ad una falda in tegole, e dall'altro che il lastrico solare, pavimentato con piastrelle, è accessibile, attualmente, da una scala in ferro fissa, ubicata sempre nel terrazzino, laddove invece in precedenza si poteva accedere al lastrico solare esclusivamente con una scala a mano. Tanto premesso ha rilevato che all'interno dell'immobile sono presenti nelle murature le stesse fessurazioni descritte nella precedente ATP, con la sola differenza che, attualmente, sono stati applicati dei vetrini, cosiddette “spie” , consistenti nel posizionamento, appunto, di vetrini di spessore adeguato, non più di pochi millimetri, per il monitoraggio del movimento della struttura, eventuale movimento che viene evidenziato attraverso la eventuale rottura degli stessi;
dalle foto allegate all'ATP, rispetto alla situazione attuale, parrebbe che lo spessore sia rimasto pressoché invariato, a conferma che i movimenti strutturali siano cessati.
In particolare, il consulente ha constatato, recatosi sul lastrico solare, che “rispetto alla precedente situazione, cristallizzata nell'ATP, nulla è cambiato: vi è ancora la presenza di filature nelle piastrelle, che formano una “ragnatela”, e nel muro di divisione con il vano scala, oltre che di una lesione importante continua che coinvolge trasversalmente parte del paramento di facciata
pagina 13 di 20 posteriore (Corso Vittorio Emanuele) e parte del paramento di facciata sulla , il CP_1
parapetto del lastrico solare e la stessa pavimentazione;
tale lesione, a mio parere, provvista anch'essa di vetrini spia, è rimasta immutata rispetto alla precedente situazione”. In conclusione, ha affermato “che rispetto alla situazione rilevata in sede di ATP le lesioni e le fessure sono rimaste pressoché le stesse, sia nella ubicazione, che nelle dimensioni, mentre continua a evidenziarsi la presenza di macchie di umidità nel soffitto tra l'angolo cottura e il bagno, segno inequivocabile di infiltrazioni d'acqua, non ancora eliminate”.
Il consulente tecnico, quindi, ha confermato quanto già constatato in sede di a.t.p., rilevando altresì, a distanza di sei anni la mancata progressione delle lesioni riscontrate sul lastrico solare e sulle murature dell'edificio, nonché la cessazione dell'ipotizzato dissesto statico dell'immobile.
Il consulente ha poi compiutamente descritto gli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e relativi costi, nei termini che seguono: “indico gli interventi con i relativi costi per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare. Per il rifacimento della terrazza di proprietà della dott.ssa , è necessario eseguire le lavorazioni di seguito elencate in dettaglio Pt_1
con la stima dei relativi costi. Al fine di stimare i costi di ripristino della pavimentazione, ho tenuto necessariamente in conto la possibilità di non trovare una piastrella di colore uguale o simile a quello attuale. Per quanto sopra, e' evidente che la sostituzione della sola pavimentazione danneggiata, per quanto si possa trovare una piastrella con fantasie di colori che si combinino bene con quella originaria, saranno comunque diverse dal resto della pavimentazione, rendendo la stessa non più omogeneo come era in origine, quindi ritengo appropriato che il ripristino dello stato dei luoghi non può prescindere dalla sostituzione dell'intera pavimentazione. E' evidente che nella stima del costo di tale sostituzione devo tenere necessariamente conto di un coefficiente riduttivo che esprima la vetustà della stessa pavimentazione attuale, realizzata una quindicina di anni fa. Per cui ho ritenuto congruo operare tale riduzione nella misura del 20% del prezzo attuale di mercato da me ricavato dalle indagini di mercato. DESCRIZIONE DEI LAVORI:
1. Demolizione del massetto cementizio di sotto pavimentazione di qualsiasi genere, fino ad uno spessore di circa cm. 20 e comunque fino al vivo della guaina bituminosa impermeabilizzante, che verrà a sua volta rimossa compresi i risvolti, bocchettoni di scarico. A mq. € 35,00 2. Montaggio di castelletto TA
(su suolo pubblico) sia per l'accatastamento ed il tiro in basso dei materiali di risulta che verranno successivamente conferiti presso discarica autorizzata che per i materiali che verranno usati per la ricostruzione. A corpo € 1.000,00 3. Messa in opera di malta ME (intonachino livellante) per uno spessore adeguato al ripristino delle pendenze originarie. A mq. € 15,00 4. Messa in opera di
PRIMER bituminoso a base di bitume ossidato, additivi e solventi. A mq. € 4,00 5.
pagina 14 di 20 Impermeabilizzazione eseguita mediante applicazione di due strati incrociati di una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata con fibre di vetro del tipo (POLIGLASS ) dello spessore di mm.
4. I teli saranno posati e saldati con fiamma del bruciatore a gas su tutta la superficie con sovrapposizioni sfalsate di almeno 20 cm. tra i teli adiacenti e con risvolti verticali sino al superamento del piano orizzontale del pavimento, quanto basta per dare l'opera finita a regola
d'arte. l'impermeabilizzazione dovrà inoltre essere accuratamente saldata ai bocchettoni di unione con i discendenti. A mq. € 27,00 6. Realizzazione del massetto di sottofondo con la formazione delle pendenze adeguate per il deflusso delle acque piovane. Inoltre durante la lavorazione, verrà posizionato lungo tutto il perimetro un giunto di dilatazione posto tra massetto e muri perimetrali. A mq. € 25,00 spessore MAX 12/15 cm.
7. Messa in opera di guaina liquida del tipo fibrata per la protezione impermeabile del massetto di sottofondo. A mq. € 30,00 8. Fornitura e messa in opera di piastrelle antisdrucciolo con giunti aderenti o fugati con l'utilizzo di adeguati collanti ad alte prestazioni. ( MAPEI P9 ). A mq. €15,00 9. Ripristino dell'intonaco nelle zone nelle quali era stato rimosso, con malta premiscelata così da recuperare la complanarità del supporto, compresa la tinteggiatura di tutte le parti interessate dai ripristini con vernici del tipo QUARZO A corpo € 600,00
10. Messa in opera di battiscopa fissato alla parete con idoneo collante, inclusa la spalmatura di guaina fibrata tra muro e battiscopa perimetrale”.
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Le risultanze istruttorie e quanto emerso con gli accertamenti tecnici - disposti ante causam e in corso di causa – non consente di ribaltare la regola generale dettata dagli artt. 1126 e 1130 cod. civ. e ribadita dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2016 sopra riportata. Le infiltrazioni in esame non possono infatti ascriversi in via esclusiva all'attrice o al convenuto.
Gli accertamenti tecnici disposti da ultimo, infatti, hanno escluso la sussistenza di problemi di staticità dell'immobile, dovendosi per l'effetto ricondurre le infiltrazioni in esame alle condizioni del lastrico solare di cui rispondono nella misura anzidetta entrambe le parti in causa, ovvero il condominio e il proprietario esclusivo del lastrico nella misura di due terzi (il primo) e di un terzo (il secondo).
Deve brevemente osservarsi – pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del che si è CP_1 del tutto disinteressato del giudizio e delle problematiche lamentate dall'attrice – come le difese inizialmente svolte dal convenuto, secondo le quali gli interventi di ripristino non sarebbero stati eseguiti a causa delle condotte ostative dell'attrice, non possano essere condivise. In primis occorre evidenziare come nel momento in cui il ha iniziato ad attivarsi per la CP_1
realizzazione dei lavori di manutenzione del lastrico solare (nel 2010), le infiltrazioni si fossero già
pagina 15 di 20 verificate, tanto che l'attrice le aveva già denunciate nel 2006. In ogni caso non vi è prova che l'attrice si sia opposta alla realizzazione delle opere e, all'evidenza, il avrebbe potuto e CP_1
dovuto risolvere ogni questione relativa alla ripartizione delle – indispensabili - spese di conservazione delle parti comuni secondo i criteri di legge e gli strumenti di recupero del credito tra i condomini.
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Tanto premesso, all'evidenza, le domande dell'attrice dovranno trovare accoglimento nei limiti del concorso di responsabilità di cui si è detto.
Conseguentemente il deve essere condannato a porre in essere le opere necessarie al CP_1
ripristino del lastrico solare come indicate dal consulente tecnico d'ufficio , fermo restando che in forza della previsione di cui all'art. 1126 c.c. la parte attrice sarà tenuta al pagamento di 1/3 delle spese che saranno necessarie (fermo il concorso per la propria quota millesimale nei due terzi delle stesse).
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente relativa alle lavorazioni effettuate dall'attrice medio tempore, nei suddetti limiti di 2/3 dell'intero.
In proposito parte attrice nelle memorie ex art. 183 c.pc. ha dedotto:
- di aver cercato di ridurre l'entità delle infiltrazioni meteoriche eseguendo nel gennaio 2013 lavori per una somma complessiva di euro 2000;
- di aver richiesto l'apertura di un finanziamento con la banca di euro 16.134,00 Controparte_9
al fine di poter conferire alla impresa di per eseguire lavori di CP_7 CP_8 risanamento del tetto a falde, della terrazza piana e dell'intradosso del solaio;
- che più specificatamente la ha eseguito le presenti lavorazioni: rimozione del manto Parte_4
di tegole del tetto a falde, coibentazione del solaio eseguita mediante apposizione do pannelli in polistirene e guaina tipo ardesiata, apposizione del piano di posa ligneo, impermeabilizzazione del piano di posa ligneo mediante guaina bituminosa;
posa in opera del manto di copertura mediante tegole precedentemente rimosse;
risanamento dell'intradosso del solaio in corrispondenza del tetto a falde;
impermeabilizzazione della terrazza piana;
risanamento del locale bagno mediante rifacimento delle parti di intonaci ammalorate e tinteggiatura;
- che per l'esecuzione di tali lavorazioni ha provveduto al pagamento delle fatture n. 11 del
5.09.2013 di euro 5.500; n. 12 del 16.09.2013 di euro 5500,00; n. 14 del 9.10.2013 di euro
2750,00 emessa dalla Controparte_10
- che le lavorazioni eseguite dalla comportavano la rimozione delle tubazioni CP_7 dell'impianto di condizionamento, conseguentemente si è reso necessario eseguire gli interventi pagina 16 di 20 relativi alle tubazioni del predetto impianto conferendo incarico alla e si è Parte_5
provveduto al pagamento della fattura emessa n. 74 del 27.09.2013;
A supporto di tali assunti ha allegato le fatture e i relativi pagamenti.
A fronte di tale specifiche e puntuali allegazioni la parte convenuta, all'epoca costituita in causa, non ha sollevato alcuna contestazione.
All'udienza del 3.07.2014 parte attrice ha prodotto ulteriori due fatture e pagamenti, dando atto della loro formazione successiva al termine di scadenza per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183
c.p.c.
Come noto, al fine di garantire un ordinato andamento del giudizio, il codice di rito ha previsto che i documenti venuti ad esistenza ante causam o comunque prima del termine assegnato per il deposito della memoria 183 n. 2 c.pc., debbano essere depositati entro tale termine;
quelli venuti ad esistenza dopo la scadenza del termine perentorio a prova diretta, in occasione della prima udienza successiva alla loro venuta ad esistenza.
Per la produzione dei documenti sopravvenuti non serve invocare la rimessione in termini, essendo sufficiente richiamare la datazione del documento prodotto quale sopravvenienza.
I documenti prodotti all'udienza del 3.07.2014 , prima occasione difensiva successiva al deposito delle memorie 183 c.p.c., devono pertanto ritenersi ammissibili, in quanto recano rispettivamente la data del 14.03.2014 (doc. 32) e 11 marzo 2014 (doc. 34) e quindi di formazione successiva alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. assegnati all'udienza del 16.10.2013.
L'esecuzione delle lavorazioni inerenti la copertura della camera da letto è stata altresì confermata dal consulente tecnico d'ufficio che in proposito ha affermato che dal sopralluogo effettuato e dal confronto con la situazione verificata in sede di ATP sono stati eseguiti interventi volti ad eliminare le infiltrazioni, interventi eseguiti da maestranze pagate dalla stessa dott.ssa , come riportato Pt_1
nella documentazione in atti, esclusivamente sulla copertura in tegole sovrastante la camera da letto matrimoniale. Tali interventi consistiti nel rifacimento integrale della copertura sono risultati risolutivi, in quanto, il sottoscritto non ha rilevato nessuna traccia di infiltrazione nel solaio della camera, contrariamente a quanto avevo rilevato in sede di ATP.
Ciò posto, nel presente giudizio è stata raggiunta la prova limitatamente all'esborso di euro
17.477,59.
L'istruttoria espletata ha confermato le lavorazioni eseguite dalla come allegate da CP_7
parte attrice, ed il pagamento delle somme fatturata dalla stesse per la loro esecuzione.
Invero, escusso all'udienza del 10.02.2019 ha confermato di aver ricevuto le somme CP_8
pagina 17 di 20 di cui alle fatture nn. 11,12,14 del 2013 e n. 2 del 2014 (rispettivamente doc. 25,26,27 memoria 183 e doc. 34 produzione udienza del 3.07.2014 ) di importo complessivo di euro 16.170,00 quale corrispettivo dei lavori di rifacimento del tetto in coppi sovrastante la camera da letto.
Deve essere altresì riconosciuto il pagamento di euro 440,00 per le lavorazioni attinenti il rifacimento dell'impianto di condizionamento, avuto riguardo da un lato all'allegazione non contestata di parte attrice circa la necessità di procedere alle predette lavorazioni in conseguenza degli interventi eseguite alla che hanno comportato la rimozione delle tubazioni dell'impianto di CP_7 condizionamento, dall'altro alla specificità della fatturazione, anch'essa non contestata, indicante le lavorazioni eseguite e coincidenti con quelle allegate.
Devono altresì essere riconosciute le spese sostenute per il ripristino intonaci e tinteggiatura, giacché il ctu ha constatato che rispetto al sopralluogo effettuato in corso di atp le macchie di umidità appaiono meno evidenti per la manutenzione resa dall'attrice che ha provveduto a tinteggiare gli ambienti.
A tal fine si condivide la quantificazione operata dal ctu in sede di atp per le lavorazioni di ripristino intonaco e tinteggiatura, stimate rispettivamente in euro 646,46 € per il ripristino dell'intonaco e delle fessure, nonché alla somma di 221,13 € per la tinteggiatura finale a due mani.
Per converso non può riconoscersi l'esborso della somma di euro 2.000,00 €, asseritamente corrisposta dalla attrice alla ditta per l'esecuzione, nel mese di gennaio del 2013, di CP_11
lavori diretti alla “chiusura delle lesioni e delle fessure presenti nel pavimento della terrazza a livello sovrastante bagno e cucina dell'appartamento sito in IA, via Caprera n. 38, ultimo piano”, oltre che di altri lavori all'interno dell'appartamento stesso, in quanto non risulta prodotto in atti alcun documento atto a provare l'esecuzione di tale pagamento.
Inoltre, all'udienza del 08.10.2019, l'attrice ha rinunciato all'audizione del teste – CP_11
non presente nelle precedenti udienze, sebbene regolarmente citato –, pertanto non è stato possibile avere conferma dell'effettiva esecuzione di tali lavori, oltre che del costo sopportato dall'attrice.
Né può trovare riconoscimento la somma di euro 1.826,40 di cui alla fattura n. 15 del 14.03.2014 emessa dallo studio associato giacché con riferimento a tale somma, al momento CP_12
della produzione della predetta fattura, parte attrice non ha allegato la causale di tale esborso, dovendo ritenersi tardiva l'allegata riferibilità di tali spese alla direzione lavori dedotta solamente con le note conclusive, deduzione che comunque non trova riscontro nella fattura emessa la quale risulta generica e priva di indicazione delle attività concretamente espletata.
In definitiva, deve essere riconosciuto a titolo di spese sostenute da parte attrice nelle more del giudizio la complessiva somma di euro 17.477,59.
pagina 18 di 20 Trattandosi di debito di valore, la predetta somme dovranno costituire oggetto di rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi sulla somma via via rivalutata annualmente, dal 20 dicembre 2013 (data intermedia individuata nell'arco temporale in cui sono intervenuti gli esborsi ricompresa tra il 5 settembre 2013 e l'11 marzo 2014), si da ottenere ad oggi la somma di euro 22.979,15.
Inoltre, sulla complessiva somma come sopra calcolata a titolo di risarcimento del danno, spetteranno alla parte attrice gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
In forza dei principi testé enunciati ed in applicazione della disposizione di cui all'art. 1126 c.c. il deve essere condannato al pagamento dei 2/3 della predetta somma pari ad euro CP_1
15.319,43.
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Deve, infine, ritenersi altresì fondata la domanda di rimborso delle somme corrisposte all'ing.
per la redazione della perizia di parte – anteriormente allo stesso procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo n. 10022/2010 r.g. – pari a 716,80 €, iva inclusa, come risulta dalla fattura n. 9 del 01.12.2010 prodotta in giudizio con allegata copia del relativo pagamento (doc. 28) e il cui pagamento è stato confermato in giudizio dall'Ing. escusso come teste. Per_2
Trattandosi di debito di valore, la predetta somme dovranno costituire oggetto di rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi sulla somma via via rivalutata annualmente, dal 2.12.2010 (data dell'avvenuto pagamento), si da ottenere ad oggi la somma di euro
1.050,73 cui debbono aggiungersi gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi delle controversi di valore fino a 26.000,00 per la presente fase di merito, nonché per il procedimento di atp e cautelare in corso di causa, con la precisazione che non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc, in ragione del criterio di distribuzione della responsabilità di cui all'art 1126 c.c. che vede parte attrice onerata del pagamento di 1/3 delle spese sostenute e da sostenere per il ripristino dell'immobile.
Il convenuto è altresì tenuto a rifondere a parte attrice le spese di ctu sostenute nel CP_1
procedimento di atp.
Le spese di ctu del presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a pagina 19 di 20 carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2408/2013 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto alla esecuzione dei lavori, come individuati nella relazione del consulente CP_1
tecnico depositata in data 31.03.2016, necessari alla eliminazione Persona_1
delle infiltrazioni verificatesi nella proprietà esclusiva dell'attrice, lavori le cui spese andranno ripartite in base al disposto di cui all'art. 1126 cod. civ.;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di euro CP_1
15.319,43 a titolo di risarcimento del danno per le spese già sostenute dall'attrice oltre euro 1.050,73 per spese di ctp, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) dichiara tenuto e condanna il condominio Convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di ctu sostenute nel procedimento di atp;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu del presente giudizio già CP_1
liquidate con separato decreto;
5) dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore dell'attrice CP_1
delle spese processuali, che si liquidano, sia per il giudizio di merito che per i procedimenti di atp e cautelare, in euro 294,70 per spese ed euro 10.917,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge
IA, 9 agosto 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GL
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2013 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Cixì e Parte_1 C.F._1
Carlo Fanari
ATTRICE contro
IA (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore di condominio in carica,
CONVENUTO CONTUMACE
La causa, in materia di: risarcimento danni da infiltrazioni
è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: (nelle note conclusive depositate in data 2.11.2023)
1) Accertare lo svolgimento dei fatti così come descritti dall'attrice;
2) Accertare che l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, sita in IA Via Caprera n. 38, è interessata da copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastrico solare e dal tetto in coppi;
3) Accertare la causa delle predette infiltrazioni;
4) Accertare le modalità e quantificare i costi necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni;
5) Accertare e quantificare i danni prodotti all'interno dell'unità immobiliare dalle predette infiltrazioni e quantificare il risarcimento dovuto;
pagina 1 di 20 6) Per l'effetto,
A) In riferimento alle infiltrazioni tutt'ora presenti nel soggiorno, angolo cottura, bagno e disimpegno dell'unità immobiliare dell'attrice (provenienti dal lastrico solare), in via principale, condannare il Condominio all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni secondo il computo metrico estimativo alle pagine 7) e 8) della Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dall'Ing. Per_1
in via subordinata condannare il al pagamento in favore della dott.ssa
[...] CP_1
della somma capitale di € 7.000,00 oltre iva + € 1.000,00 oltre iva per spese Parte_1
tecniche (Direzione Lavori, ecc) per gli interventi da eseguire sul lastrico solare ai fini della rimozione delle cause delle infiltrazioni, così come indicati e quantificati dal CTU, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
B) In riferimento alle infiltrazioni nella camera da letto (provenienti dal tetto a falde e rimosse in corso di causa dall'attrice), condannare il al risarcimento del danno per equivalente, in CP_1 misura pari all'ammontare dei costi già sostenuti dalla dott.ssa per provvedere Parte_1 all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, quantificati in € 16.134,00 ovvero nella differente misura accertata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
C) Condannare il al risarcimento dei danni prodotti all'interno unità immobiliare CP_1 dell'attrice, secondo l'ammontare delle somme necessarie per il ripristino delle parti ammalorate, nella misura indicata dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 10022/10 in € 646,46 per ripristino intonaci ed in € 221,13 per tinteggiatura oltre Iva di legge (pagg. 8-9
Relazione in ATP), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) Condannare il a rifondere alla dott.ssa le spese della CTU CP_1 Parte_1 eseguita nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. R.G. 10022/10, nella misura di €
1.697,28;
E) Condannare il a rifondere alla dott.ssa le spese della Relazione CP_1 Parte_1
Tecnica redatta dall'Ing. nella misura di € 716,80; Persona_2
7) Condannare il in IA alla rifusione della capitale somma di € Controparte_2
2.000,00 sostenuta dalla dott.ssa per gli interventi di provvisoria impermeabilizzazione del Pt_1
lastrico solare nel gennaio 2013;
8) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n.
R.G. 10022/10.
PER IL CONVENUTO: “Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa: In Via Principale: rigettare l'avversa domanda perché destituita di fondamento tanto in
pagina 2 di 20 fatto quanto in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via subordinata: accertata l'assenza di responsabilità in capo all'amministratore, per avere sempre adottato i provvedimenti necessari alla tutela della comune proprietà, mandarlo assolto da ogni richiesta formulata da parte attrice, con conseguente condanna di parte attrice alle spese di lite.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che la condotta dell'amministratore è stata comunque improntata alla massima diligenza per la tutela del bene comune, compensare le spese di lite tra parti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in giudizio nei confronti del in IA, al Parte_1 Controparte_3
fine di ottenere – previo accertamento delle cause delle infiltrazioni che hanno interessato la propria unità immobiliare ivi situata, dei costi necessari per la loro rimozione, nonché delle cause e della quantificazione dei danni subiti dalla propria unità immobiliare – la condanna dello stesso all'esecuzione degli interventi ancora da eseguire sul lastrico solare (o al pagamento dei costi necessari per detti interventi), alla rifusione delle spese sostenute per gli interventi già eseguiti, nonché al risarcimento dei danni prodotti all'interno dell'unità immobiliare.
In particolare, a sostegno delle proprie istanze e pretese, l'attrice ha allegato:
- Di essere proprietaria dell'appartamento destinato a civile abitazione posto al quarto e ultimo piano del fabbricato sito in IA, , sovrastato da lastrico solare e copertura in coppi;
CP_1
- Che sin dal 2006 si sono manifestate all'interno dell'appartamento copiose infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il soffitto, a causa delle quali, in periodi particolarmente piovosi,
l'immobile diveniva inutilizzabile;
- Di avere quindi chiesto all'amministratore del Condominio – società – Controparte_4
l'intervento di un tecnico volto ad accertare le cause delle infiltrazioni;
- Che soltanto tre anni più tardi il Condominio decideva di rivolgersi ad un tecnico, l'ing.
, il quale, rilevata la presenza di vistose fessurazioni nella struttura dell'edificio, Persona_2
consigliava di far svolgere ulteriori accertamenti sulla natura di tali lesioni;
- Che, nell'assemblea condominiale del 16.03.2010, veniva deliberato il conferimento al medesimo professionista dell'incarico di svolgere gli accertamenti suggeriti in precedenza;
- Di essere stata costretta, a causa dell'inerzia dell'amministratore del Condominio, a conferire in proprio l'incarico e sostenerne le spese;
- Che, all'esito degli accertamenti, si individuava, con assoluta certezza, nella presenza di crepe e lesioni nella pavimentazione del lastrico solare, oltre che nel deterioramento della copertura in pagina 3 di 20 coppi, la causa delle infiltrazioni, con la precisazione che la riduzione in pristino dell'appartamento sarebbe stata subordinata al monitoraggio dello stabile al fine di stabilire la natura del dissesto statico;
- Che, ciononostante, il rimaneva inerte, costringendola di fatto ad adire il CP_1
Tribunale depositando ricorso per accertamento tecnico preventivo (proc. n. 10022/2010), al fine di ottenere l'accertamento, in contraddittorio con il delle cause delle infiltrazioni e delle CP_1 opere necessarie per la messa in pristino dell'appartamento e delle parti comuni, nonché per la determinazione dei relativi costi;
- Che in tale procedimento il consulente tecnico d'ufficio quantificava in 6.581,59 €, oltre i.v.a., i costi per il ripristino dell'appartamento, del lastrico solare e delle parti condominiali danneggiate;
- Che, tuttavia, successivamente al procedimento per a.t.p., si rendevano necessarie ulteriori indagini, al fine di accertare le cause delle lesioni dalle quali si propagavano le infiltrazioni all'interno della sua unità immobiliare;
- Che, pertanto, veniva conferito incarico, con nota del 28.05.2012, all'ing. il Persona_3 quale rinveniva nel movimento rotatorio dell'edificio – sensibilmente ridottosi nel corso dell'ultimo anno – la causa delle lesioni, suggerendo di eseguire un monitoraggio approfondito attraverso installazione di sensori e verifiche strumentali per un periodo di 8-10 mesi;
- Che soltanto nel mese di novembre 2012, in seguito a reiterate diffide e richieste di intervento,
l'amministratore del Condominio dava inizio agli interventi di monitoraggio sulla natura delle lesioni del fabbricato;
- Che il Condominio non ha provveduto alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni cagionati all'interno dell'appartamento;
- Di essere quindi stata costretta, nel mese di gennaio 2013, a commissionare (a sue spese) le urgenti riparazioni sul lastrico solare, dal quale provenivano le infiltrazioni, nel tentativo di interrompere l'incessante stillicidio nel vano cucina e nella camera da letto, stillicidio che tendeva a diffondersi anche nella restante parte dell'appartamento.
*
Il si è costituito in giudizio in persona dell'amministratore Controparte_5
pro tempore invocando il rigetto dell'avversa domanda, da ritenersi infondata in fatto e in diritto.
Segnatamente, esso ha dedotto, osservato ed eccepito:
- Che l'amministratore, sin dal 2006 (come da verbale assembleare del 26.06.2006), aveva provveduto a monitorare le condizioni dello stabile, nel quale si erano manifestate delle criticità;
pagina 4 di 20 - Che, all'uopo, veniva conferito incarico al geom. (si veda il verbale CP_6
d'assemblea del 10.07.2006) affinché provvedesse al monitoraggio dello stabile;
- Che, a causa di atteggiamenti ostruzionistici di alcuni condomini, il tecnico incaricato non è riuscito a effettuare gli accessi negli appartamenti posti all'ultimo piano, fra i quali quello della odierna attrice;
- Che il geom. non avendo potuto accedere all'immobile, ha rinunciato all'incarico CP_6
(come risulta dal verbale d'assemblea del 03.08.2007);
- Che l'attrice ha incaricato, successivamente, un tecnico di sua fiducia, l'ing. affinché Per_2
individuasse le cause delle infiltrazioni nel suo appartamento;
- Che la relazione tecnica dell'ing. venne fatta propria dal Condominio con delibera Per_2
assembleare, in data 16.03.2010, tramite la quale si proponeva allo stesso di assumere l'incarico professionale di seguire l'evoluzione della situazione statica dell'immobile;
- Che, tuttavia, anche costui non accettò l'incarico, nonostante il Condominio gli avesse comunicato di accettare il preventivo predisposto per tali attività;
- Che, pertanto, in data 22.06.2012 veniva incaricato un altro tecnico, l'ing. , di effettuare Per_3
le verifiche necessarie;
- Di aver manifestato la volontà di eseguire i lavori necessari a impedire le infiltrazioni, come si evince dal verbale assembleare del 16.03.2010, ove veniva disposto di effettuare i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, approntando il relativo bilancio preventivo;
- Che, tuttavia, la attrice, in data 08.04.2010, contestava la ripartizione del costo dei lavori di cui bilancio preventivo, rifiutandosi di versare quanto a lei spettante, impedendo in tal modo l'esecuzione dei lavori;
- Che l'attrice, a sostegno di tale rifiuto, ha addotto come ragione che, essendo il cedimento strutturale riferibile all'intero fabbricato, le spese per i lavori necessari dovevano essere ripartite tra tutti i condomini;
- Di avere, invero, ripartito le spese, tenendo conto delle norme di legge in materia, per cui imputando il costo di un terzo dei lavori alla IG , proprietaria del lastrico solare, e i Pt_1
restanti due terzi tra gli altri proprietari delle unità abitative insistenti sotto il lastrico, fra cui la stessa IG;
Pt_1
- Che la relazione del consulente tecnico nominato nel procedimento per a.t.p. n. 10022/2010 ha ritenuto che, prima di qualsiasi lavoro di ripristino del lastrico, sarebbe stato necessario effettuare una attenta valutazione della staticità dello stabile;
- Doversi ritenere evidentemente necessaria, medio tempore, l'esecuzione dei lavori per pagina 5 di 20 l'impermeabilizzazione del lastrico, anche se l'attrice pare volerne impedire l'esecuzione.
*
All'esito delle difese del Condominio, l'attrice ha allegato:
- Che le difese svolte dal Condominio si limitano a giustificare il comportamento dell'amministratore, la tralasciando la responsabilità del formale convenuto nel Controparte_4
presente giudizio;
- Che, pertanto, le conclusioni del convenuto non sono ammissibili, in quanto oggetto del giudizio non è la responsabilità dell'amministratore, il quale non è parte nel giudizio;
- Che il convenuto ammette espressamente la presenza di lesioni murarie e infiltrazioni meteoriche nell'appartamento de quo, individuandone altresì la causa nei problemi di dissesto statico delle strutture portanti del fabbricato;
- Che, quindi, il convenuto ammette che le lesioni e le infiltrazioni non dipendono dalla vetustà
e dalla non corretta manutenzione del lastrico solare di proprietà esclusiva della stessa, con la conseguenza che la responsabilità ricadrebbe esclusivamente in capo al convenuto medesimo, ex art. 2051 cod. civ.;
- Di ritenere evidente che il non si sia attivato con la dovuta diligenza, tanto è vero CP_1
che a distanza di molti anni ancora non si è attivato;
- Di non aver mai impedito ad alcun consulente o professionista l'accesso al proprio appartamento per eseguire i necessari accertamenti (come si evince dalla lettera del geom. CP_6 il quale precisa che non è potuto entrare nell'appartamento del condomino circostanza Pt_2 ribadita nell'assemblea del 03.08.2010);
- Che, dopo ben tre anni di totale disinteresse, l'amministratore convocava l'assemblea per la data del 16.03.2010, ove si deliberava per il conferimento dell'incarico di eseguire il monitoraggio del fabbricato e individuare i lavori necessari al tecnico già nominato dalla medesima, l'ing. Per_2
[...]
- Che l'amministratore, tuttavia, non dava esecuzione alla delibera e quindi non conferiva l'incarico così come indicando nel verbale dell'assemblea di cui sopra;
- Di aver quindi conferito personalmente l'incarico all'ing. sostenendone i costi;
Per_2
- Di aver agito, a causa della perdurante inerzia del per accertamento tecnico CP_1 preventivo, come nell'atto introduttivo precisato;
- Che, nonostante l'esito dell'a.t.p., il rimaneva inerte;
CP_1
- Che, soltanto in seguito alla diffida del gennaio 2012, veniva convocata assemblea per la data del 20.02.2012, nella quale si deliberava di “richiedere i preventivi di spesa per i lavori di
pagina 6 di 20 manutenzione straordinaria dell'edificio di conservazione previo capitolato che potrà essere predisposto dall'ing. o da altro tecnico, di seguito si provvederà ai lavori di Per_2 impermeabilizzazione dell'appartamento della IG e subito dopo si effettueranno i lavori Pt_1 di ripristino dell'interno dell'appartamento della stessa IG ”; Pt_1
- Che successivamente veniva incaricato l'ing. , il quale preannunciava la necessità di Per_3
effettuare un monitoraggio approfondito del dissesto statico, mediante sensori elettronici da posizionare in diversi punti del fabbricato;
- Che, nonostante l'urgenza, l'incarico di svolgere tali accertamenti è stato conferito alla soltanto nel novembre 2012, ed è stato portato a termine fra il dicembre 2013 e il Parte_3
gennaio 2014;
- Che, a causa dell'inerzia del anche in seguito al deposito della consulenza CP_1 dell'ing. in sede di a.t.p., si sono allungati i termini per svolgere gli accertamenti statici e si Per_1
sono, quindi, ulteriormente aggravate le condizioni dei luoghi;
- Di aver, dapprima, tentato di ridurre l'entità delle infiltrazioni attraverso l'esecuzione di lavori, per 2.000,00 €, nel gennaio 2013;
- Di essere stata costretta ad abbandonare la propria abitazione, a causa di tale aggravamento della situazione;
- Di avere, quindi, conferito incarico all'impresa di al fine di CP_7 CP_8 eliminare le infiltrazioni attraverso il lastrico solare, in modo da rendere abitabile l'appartamento;
- Che tali lavori sono stati eseguiti nel periodo estivo del 2013, come da fatture prodotte;
- Di aver richiesto un finanziamento bancario per 16.134,00 € (comprensivo di capitale liquidato e spese varie) al fine di pagare il corrispettivo dei lavori;
- Di non aver mai impedito l'esecuzione dei lavori, contrariamente a quanto affermato da controparte, ma di aver contestato il criterio di ripartizione della spesa utilizzato dall'amministratore, il quale, ad ogni modo, nonostante l'assemblea abbia deliberato l'esecuzione dei lavori, non vi ha mai dato esecuzione;
- Di ritenere che non possa applicarsi il criterio di ripartizione della spesa di cui all'art. 1126
c.c., posto che i danni al lastrico solare non dipendono da vetustà o da omessa manutenzione dello stesso, bensì dipendono dal dissesto statico delle parti comuni dell'edificio;
- Che nel caso in oggetto trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che individua la responsabilità oggettiva del quale custode delle parti comuni da cui proviene la causa CP_1
del danno;
- Di rivestire, quindi, nella vicenda per cui è causa la parte di terzo danneggiato.
pagina 7 di 20 *
In premessa, occorre dare atto dell'avvenuta riassunzione del processo, in conseguenza della proposizione di ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte dell'attrice, essendo stata interrotta la causa in forza della cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'allora difensore del convenuto,
l'avv. Francesco Roggiero.
Conseguentemente, accertatane la rituale citazione, il è stato dichiarato contumace nel CP_1
procedimento riassunto.
Del pari, non è comparso nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa (n. 2408-1/2013 r.g.),
Tuttavia, dovrà tenersi conto delle difese spiegate nella prima fase del giudizio, in epoca antecedente all'evento interruttivo.
*
In corso di causa è stato proposto un subprocedimento cautelare ex art 700 c.p.c. all'esito del quale è stata ordinata al convenuto “l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto di ricorso, secondo il computo metrico estimativo alle pagine 7) e 8) della Relazione di
Consulenza tecnica d'Ufficio resa dall'Ing. nel presente procedimento, con inizio Persona_1 dei lavori da eseguirsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”; ed è stata adottata una pronuncia ex art 614 bis c.p.c.
Alla data in cui il procedimento è stato tenuto a decisione nessuno dei lavori per cui è causa risultava essere stato eseguito da parte del CP_1
*
La causa è stata istruita mediante prova documentale, prova testimoniale, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per a.t.p. n. 10022/2010 r.g. e consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente deve rilevarsi che con le memorie ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha allegato di aver provveduto ad eseguire, stante l'inerzia del convenuto ed al fine di evitare CP_1
l'aggravamento dei danni conseguenti al perdurare delle infiltrazioni, le lavorazioni inerenti il rifacimento della copertura della camera da letto.
Conseguentemente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato la propria domanda chiedendo, limitatamente alle opere eseguite, il risarcimento del danno per equivalente.
La circostanza che parte attrice abbia rideterminato, in corso di causa, il danno subito in maniera diversa rispetto a quanto indicato specificamente nella citazione introduttiva (laddove peraltro aveva formulato in via subordinata domanda di risarcimento danni per equivalente) non costituisce una domanda nuova, ma una mera emendatio libelli.
Invero, il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della pagina 8 di 20 medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione. Tali distinte modalità attuative sono tuttavia del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito, e in tal senso si è implicitamente espressa la Corte di legittimità in proposito, che segnatamente ha reiteratamente riconosciuto al giudice il potere di disporre autonomamente il risarcimento per equivalente anziché in forma specifica (Cass. n. 13/15875, Cass.
n. 7/866, Cass. n. 4/3004), ed alle parti la facoltà di mutare la domanda dall'una all'altra ipotesi, essendo qualificata la nuova configurazione della richiesta come semplice "emendatio libelli" della richiesta originaria (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014, n. 11912).
La domanda di risarcimento danni per equivalente, sebbene limitata alle lavorazioni eseguite, deve quindi ritenersi ammissibile, in ossequio al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui: il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato.
Ne consegue che costituisce “emendatio libelli”, consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, in luogo di quella in forma specifica (da ultimo Cass. 9349/2023; ex multis Cass. n. 22223 del 20/10/2014, n. 12168 del
16/05/2017).
Permane comunque la domanda di risarcimento in forma specifica per le lavorazioni ancora da eseguirsi.
Sul punto, parte attrice, chiamata a chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate in sede di precisazioni di conclusioni, le quali risultano difformi rispetto all'atto introduttivo, all'udienza tenutasi in data 28.06.2023 ha precisato che l'originaria domanda, con la quale si chiedeva la condanna del alla rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal lastrico CP_1
solare, non era stata riportata nelle conclusioni del ricorso in riassunzione per mero errore materiale.
Nella medesima udienza ha altresì precisato che la domanda non è stata rinunciata, e che la domanda principale deve intendersi quella della condanna del alla eliminazione della CP_1
cause delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, mentre la domanda riformulata in conclusioni relativa al pagamento delle somme necessarie per la rimozione delle cause delle infiltrazioni deve intendersi proposta in via subordinata”.
Per vero, la lettura complessiva degli atti di causa induce a non dubitare dell'intenzione di coltivare la domanda di risarcimento in forma specifica, la quale, in assenza di esplicita manifestazione di pagina 9 di 20 volontà, non potrebbe comunque ritenersi rinunciata.
In definitiva, quindi, in ragione dell'esecuzione di alcune lavorazioni in corso di causa, parte attrice ha domandato il risarcimento in forma specifica per i lavori inerenti il lastrico solare sovrastante soggiorno, angolo cottura, bagno e disimpegno ed il risarcimento per equivalente per i lavori già eseguiti sul tetto a falde sovrastante la camera da letto.
**
Nel merito, le istanze attoree possono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui si dirà.
Costituisce circostanza pacifica in causa che il lastrico solare per cui è causa sia di proprietà esclusiva dell'attrice, la quale è proprietaria dell'appartamento sottostante situato al quarto e ultimo piano dell'immobile sito in IA nella via Caprera n. 38.
Quanto allo stato dei luoghi il consulente, in sede di a.t.p., ha attestato: l'immobile oggetto della presente relazione è un appartamento sito al piano quarto di un palazzo, costituito da cinque piani fuori terra, con due appartamenti per ogni piano, ad eccezione del piano terra, dove si trovano locali
a destinazione d'uso commerciale, con ingressi indipendenti. L'appartamento è composto da un soggiorno, un angolo cottura, una camera da letto, un bagno, un terrazzino a livello, inoltre la dott.ssa è proprietaria del lastrico solare sovrastante, calpestabile, che funge da copertura a Pt_1 tutto l'appartamento ad eccezione della camera da letto la cui copertura è realizzata in tegole.
Nell'ambito della stessa procedura ha trovato altresì conferma l'esistenza del fenomeno infiltrativo e della sua riconducibilità al lastrico solare.
Il ctu, invero, ha accertato che: 1) all'interno dell'immobile sono presenti nelle murature delle fessurazioni, che si distinguono per il loro spessore che varie nell'ordine di alcuni millimetri sino a qualche centimetro nei punti di massimo distacco, con andatura irregolare ma continua, 2) nella parete perimetrale del soggiorno, esposta a nord, quella che affaccia sul prospetto posteriore, vi è una evidente e consistente lesione che interessa anche la parete esterna, e le stesse risultano corrispondenti, pertanto si tratta di un fenomeno fessurativo passante;
3) altre evidenti lesioni sono presenti nel rivestimento in piastrelle del bagno, e più precisamente, orizzontalmente nel muro di separazione con il terrazzo e verticali lungo la parete perimetrale prospicente la;
4) CP_1
anche il pilastro esterno nel terrazzo presenta un ampia ed evidente fessura verticale;
5) i vari rami fessurativi rilevati sono unici e continui e interessano le murature perimetrali relative sia al proseptto sud ( ) che il prospetto Nord ( Corso Vittorio Emanuele) oltre alla muratura CP_1
laterale prospicente il terrazzino;
6) la presenza di macchie di colore scuro di consistenza ed entità rilevante nel soffitto e nella parte alta della muratura tra l'angolo cottura ed il bagno.
Recatosi sul lastrico solare ha potuto accertare la presenza di filature nelle piastrelle, che formano
pagina 10 di 20 una ragnatela e nel muro di divisione del vano scala. Ha appurato la presenza di una lesione importante continua che coinvolge trasversalmente parte del paramento di facciata posteriore
(Corso V. Emanuele) e parte del paramento di facciata sulla , il parapetto del lastrico CP_1
solare e la stessa pavimentazione;
tale lesione, relativamente a quella sul prospetto posteriore corrisponde nell'appartamento sottostante proprio alla lesione presente nel muro del soggiorno. Le lesioni del pavimento sembrano interessare il solo sottofondo (guaina compresa) senza coinvolgimento del sistema solaio (che inferiormente non evidenzia fessurazioni o sfondellamenti).
Dal sopralluogo effettuato il ctu ha constato che le macchie di umidità presenti nell'appartamento
e precisamente nel soffitto e nella parte alta della muratura tra l'angolo cottura e il bagno sono in corrispondenza delle microfessure presenti nella pavimentazione del lastrico solare, ed ha sostenuto che la circostanza appare confermata anche dal rilievo della posizione delle macchie di umidità nel soffitto, riportata sulla base della sovrapposizione, delle planimetrie dell'appartamento e del lastrico solare, che il ctu ha ritenuto utile adottare per capire meglio la posizione delle microfessure del lastrico solare rispetto all'appartamento, e in base a detta sovrapposizione, ha constato che le macchie di umidità, presenti nel soffitto dell'appartamento, risultano coincidere, proprio, con le microfessure.
La presenza del fenomeno infiltrativo è stata altresì confermata dalla consulenza tecnica espletata nel corso del presente in giudizio. Il ctu in particolare ha affermato che: “rispetto alla situazione rilevata in sede di ATP, le lesioni e fessure sono rimaste pressoché le stesse sia nella loro ubicazione che nelle dimensioni, mentre continua a evidenziarsi la presenza di macchie di umidità nel soffitto tra
l'angolo cottura e il bagno, segno inequivocabile di infiltrazioni d'acqua, non ancora eliminate (All.
A foto 5/6). - omissis - Da quanto emerso dal nuovo sopralluogo e da quanto ho potuto accertare le macchie di umidità presenti nell'appartamento continuano a manifestarsi, anche se con meno evidenza, per quanto descritto nel precedente paragrafo, nel soffitto tra l'angolo cottura e il bagno, sempre in corrispondenza delle microfessurre presenti nella pavimentazione del lastrico solare.
Mentre le infiltrazioni presenti all'atto dell'ATP, nella camera matrimoniale sono cessate, proprio a causa dell'intervento eseguito dalla dott.ssa di rifacimento della copertura a falda, Pt_1 comprensiva della nuova impermeabilizzazione”.
L'esito degli accertamenti tecnici consente di evidenziare come le infiltrazioni per cui è causa siano riconducibili alle condizioni della copertura dell'immobile per cui è causa.
**
Tanto detto, parte attrice ha agito ritenendo il convenuto quale esclusivo CP_1
responsabile dei danni subiti, in conseguenza di una ritenuta erronea custodia del bene e per pagina 11 di 20 sussistenza di difetti strutturali delle parti comuni, danni dei quali sarebbe quindi tenuto a rispondere in via esclusiva ex art. 2051 c.c.
A tal proposito giova osservare che la Suprema Corte, a sezione unite, con la sentenza n. 9449/2016 ha composto il contrasto sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o proprietà esclusiva, affermando il seguente principio: “qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell' art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n.4, c.c. , nonché sull'assemblea dei condomini ex art.
1135, comma 1, n.
4. c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all' art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” ( nello stesso senso, CP_1
da ultimo Cass. n. n.27846/ 2023).
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite testé citata, deve, quindi, ritenersi superato l'indirizzo giurisprudenziale che distingueva tra vizi strutturali del lastrico solare in proprietà esclusiva – la cui eliminazione gravava solo sul proprietario – e vizi da omessa manutenzione –
alla cui eliminazione dovevano concorrere il , in quanto tenuto ex artt. 1126, 1130 e CP_1
1135 c.c. alla manutenzione straordinaria ed alle riparazioni del lastrico, e il proprietario esclusivo, secondo le proporzioni dettate dall'art. 1126 c.c.
La Corte a Sezioni Unite, pur manifestando chiaramente di tenere ben presente la giurisprudenza richiamata, ha inteso dettare un criterio di distribuzione della responsabilità – fondato sull' art. 1126
c.c.– sul presupposto del concorso dei titoli di responsabilità, valorizzando l'obbligo di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, avente il medesimo contenuto seppure derivante da titoli diversi, senza distinguere in base alla natura del vizio (se costruttivo o manutentivo), atteso che il , CP_1
usufruendo del lastrico quale copertura, ha interesse, come il proprietario - seppure in ragione di un titolo giuridico diverso da quest'ultimo – al perfetto stato del bene ed a non provocare danni a terzi.
Questi sono i principi di diritto che regolano controversia.
A questo punto, al fine di chiarire la causa delle infiltrazioni, occorre esaminare gli esiti della consulenza espletata in sede di atp e gli esiti consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, che ha completato gli accertamenti svolti ante causam, in considerazione delle lavorazioni medio pagina 12 di 20 tempore eseguite dall'attrice.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, ing. in sede di atp ha ipotizzato che il Persona_1
palazzo fosse interessato da un dissesto statico, più precisamente da una rotazione della parete terminale collegata alla muratura trasversale, senza escludere che vi potesse essere anche una traslazione verticale dovuta a cedimenti differenziali del terreno”. A questo proposito, egli aggiungeva che “questa tipologia di dissesti statici sono generalmente dovuti alla presenza di forze orizzontali agenti sui paramenti laterali, a disimmetrie di carico o modifiche della capacità portante del terreno sul bordo esterno;
in tutti i casi si verifica una rotazione della fondazione attorno ad un asse perpendicolare alla parete in esame, consigliando “improrogabilmente un monitoraggio delle attuali fessure presenti nell'appartamento e nel vano scala condominiale attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati”; in particolare, egli suggeriva “un monitoraggio con sensori, più costoso ma più efficace dei vetrini nell'individuare con certezza le cause del dissesto, attribuibili o a cedimenti verticali, o a escursioni termiche”. Infine, il consulente concludeva affermando: “dalla tipologia e dall'ubicazione delle lesioni presenti nel singolo appartamento e nell'intero fabbricato, le stesse sono causate presumibilmente da un dissesto statico del palazzo e che per individuare con assoluta certezza le cause perturbatrici, e quindi intervenire adeguatamente per la loro eliminazione, è necessario e urgente un monitoraggio delle stesse lesioni”.
In corso di causa, chiamato ad integrare gli accertamenti espletati ante causam, lo stesso tecnico incaricato, ha precisato che rispetto alla stato dei luoghi accertato in sede di atp è emerso da un lato il rifacimento della copertura della camera da letto realizzata con un tetto ad una falda in tegole, e dall'altro che il lastrico solare, pavimentato con piastrelle, è accessibile, attualmente, da una scala in ferro fissa, ubicata sempre nel terrazzino, laddove invece in precedenza si poteva accedere al lastrico solare esclusivamente con una scala a mano. Tanto premesso ha rilevato che all'interno dell'immobile sono presenti nelle murature le stesse fessurazioni descritte nella precedente ATP, con la sola differenza che, attualmente, sono stati applicati dei vetrini, cosiddette “spie” , consistenti nel posizionamento, appunto, di vetrini di spessore adeguato, non più di pochi millimetri, per il monitoraggio del movimento della struttura, eventuale movimento che viene evidenziato attraverso la eventuale rottura degli stessi;
dalle foto allegate all'ATP, rispetto alla situazione attuale, parrebbe che lo spessore sia rimasto pressoché invariato, a conferma che i movimenti strutturali siano cessati.
In particolare, il consulente ha constatato, recatosi sul lastrico solare, che “rispetto alla precedente situazione, cristallizzata nell'ATP, nulla è cambiato: vi è ancora la presenza di filature nelle piastrelle, che formano una “ragnatela”, e nel muro di divisione con il vano scala, oltre che di una lesione importante continua che coinvolge trasversalmente parte del paramento di facciata
pagina 13 di 20 posteriore (Corso Vittorio Emanuele) e parte del paramento di facciata sulla , il CP_1
parapetto del lastrico solare e la stessa pavimentazione;
tale lesione, a mio parere, provvista anch'essa di vetrini spia, è rimasta immutata rispetto alla precedente situazione”. In conclusione, ha affermato “che rispetto alla situazione rilevata in sede di ATP le lesioni e le fessure sono rimaste pressoché le stesse, sia nella ubicazione, che nelle dimensioni, mentre continua a evidenziarsi la presenza di macchie di umidità nel soffitto tra l'angolo cottura e il bagno, segno inequivocabile di infiltrazioni d'acqua, non ancora eliminate”.
Il consulente tecnico, quindi, ha confermato quanto già constatato in sede di a.t.p., rilevando altresì, a distanza di sei anni la mancata progressione delle lesioni riscontrate sul lastrico solare e sulle murature dell'edificio, nonché la cessazione dell'ipotizzato dissesto statico dell'immobile.
Il consulente ha poi compiutamente descritto gli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e relativi costi, nei termini che seguono: “indico gli interventi con i relativi costi per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare. Per il rifacimento della terrazza di proprietà della dott.ssa , è necessario eseguire le lavorazioni di seguito elencate in dettaglio Pt_1
con la stima dei relativi costi. Al fine di stimare i costi di ripristino della pavimentazione, ho tenuto necessariamente in conto la possibilità di non trovare una piastrella di colore uguale o simile a quello attuale. Per quanto sopra, e' evidente che la sostituzione della sola pavimentazione danneggiata, per quanto si possa trovare una piastrella con fantasie di colori che si combinino bene con quella originaria, saranno comunque diverse dal resto della pavimentazione, rendendo la stessa non più omogeneo come era in origine, quindi ritengo appropriato che il ripristino dello stato dei luoghi non può prescindere dalla sostituzione dell'intera pavimentazione. E' evidente che nella stima del costo di tale sostituzione devo tenere necessariamente conto di un coefficiente riduttivo che esprima la vetustà della stessa pavimentazione attuale, realizzata una quindicina di anni fa. Per cui ho ritenuto congruo operare tale riduzione nella misura del 20% del prezzo attuale di mercato da me ricavato dalle indagini di mercato. DESCRIZIONE DEI LAVORI:
1. Demolizione del massetto cementizio di sotto pavimentazione di qualsiasi genere, fino ad uno spessore di circa cm. 20 e comunque fino al vivo della guaina bituminosa impermeabilizzante, che verrà a sua volta rimossa compresi i risvolti, bocchettoni di scarico. A mq. € 35,00 2. Montaggio di castelletto TA
(su suolo pubblico) sia per l'accatastamento ed il tiro in basso dei materiali di risulta che verranno successivamente conferiti presso discarica autorizzata che per i materiali che verranno usati per la ricostruzione. A corpo € 1.000,00 3. Messa in opera di malta ME (intonachino livellante) per uno spessore adeguato al ripristino delle pendenze originarie. A mq. € 15,00 4. Messa in opera di
PRIMER bituminoso a base di bitume ossidato, additivi e solventi. A mq. € 4,00 5.
pagina 14 di 20 Impermeabilizzazione eseguita mediante applicazione di due strati incrociati di una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata con fibre di vetro del tipo (POLIGLASS ) dello spessore di mm.
4. I teli saranno posati e saldati con fiamma del bruciatore a gas su tutta la superficie con sovrapposizioni sfalsate di almeno 20 cm. tra i teli adiacenti e con risvolti verticali sino al superamento del piano orizzontale del pavimento, quanto basta per dare l'opera finita a regola
d'arte. l'impermeabilizzazione dovrà inoltre essere accuratamente saldata ai bocchettoni di unione con i discendenti. A mq. € 27,00 6. Realizzazione del massetto di sottofondo con la formazione delle pendenze adeguate per il deflusso delle acque piovane. Inoltre durante la lavorazione, verrà posizionato lungo tutto il perimetro un giunto di dilatazione posto tra massetto e muri perimetrali. A mq. € 25,00 spessore MAX 12/15 cm.
7. Messa in opera di guaina liquida del tipo fibrata per la protezione impermeabile del massetto di sottofondo. A mq. € 30,00 8. Fornitura e messa in opera di piastrelle antisdrucciolo con giunti aderenti o fugati con l'utilizzo di adeguati collanti ad alte prestazioni. ( MAPEI P9 ). A mq. €15,00 9. Ripristino dell'intonaco nelle zone nelle quali era stato rimosso, con malta premiscelata così da recuperare la complanarità del supporto, compresa la tinteggiatura di tutte le parti interessate dai ripristini con vernici del tipo QUARZO A corpo € 600,00
10. Messa in opera di battiscopa fissato alla parete con idoneo collante, inclusa la spalmatura di guaina fibrata tra muro e battiscopa perimetrale”.
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Le risultanze istruttorie e quanto emerso con gli accertamenti tecnici - disposti ante causam e in corso di causa – non consente di ribaltare la regola generale dettata dagli artt. 1126 e 1130 cod. civ. e ribadita dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2016 sopra riportata. Le infiltrazioni in esame non possono infatti ascriversi in via esclusiva all'attrice o al convenuto.
Gli accertamenti tecnici disposti da ultimo, infatti, hanno escluso la sussistenza di problemi di staticità dell'immobile, dovendosi per l'effetto ricondurre le infiltrazioni in esame alle condizioni del lastrico solare di cui rispondono nella misura anzidetta entrambe le parti in causa, ovvero il condominio e il proprietario esclusivo del lastrico nella misura di due terzi (il primo) e di un terzo (il secondo).
Deve brevemente osservarsi – pur dovendosi stigmatizzare il comportamento del che si è CP_1 del tutto disinteressato del giudizio e delle problematiche lamentate dall'attrice – come le difese inizialmente svolte dal convenuto, secondo le quali gli interventi di ripristino non sarebbero stati eseguiti a causa delle condotte ostative dell'attrice, non possano essere condivise. In primis occorre evidenziare come nel momento in cui il ha iniziato ad attivarsi per la CP_1
realizzazione dei lavori di manutenzione del lastrico solare (nel 2010), le infiltrazioni si fossero già
pagina 15 di 20 verificate, tanto che l'attrice le aveva già denunciate nel 2006. In ogni caso non vi è prova che l'attrice si sia opposta alla realizzazione delle opere e, all'evidenza, il avrebbe potuto e CP_1
dovuto risolvere ogni questione relativa alla ripartizione delle – indispensabili - spese di conservazione delle parti comuni secondo i criteri di legge e gli strumenti di recupero del credito tra i condomini.
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Tanto premesso, all'evidenza, le domande dell'attrice dovranno trovare accoglimento nei limiti del concorso di responsabilità di cui si è detto.
Conseguentemente il deve essere condannato a porre in essere le opere necessarie al CP_1
ripristino del lastrico solare come indicate dal consulente tecnico d'ufficio , fermo restando che in forza della previsione di cui all'art. 1126 c.c. la parte attrice sarà tenuta al pagamento di 1/3 delle spese che saranno necessarie (fermo il concorso per la propria quota millesimale nei due terzi delle stesse).
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente relativa alle lavorazioni effettuate dall'attrice medio tempore, nei suddetti limiti di 2/3 dell'intero.
In proposito parte attrice nelle memorie ex art. 183 c.pc. ha dedotto:
- di aver cercato di ridurre l'entità delle infiltrazioni meteoriche eseguendo nel gennaio 2013 lavori per una somma complessiva di euro 2000;
- di aver richiesto l'apertura di un finanziamento con la banca di euro 16.134,00 Controparte_9
al fine di poter conferire alla impresa di per eseguire lavori di CP_7 CP_8 risanamento del tetto a falde, della terrazza piana e dell'intradosso del solaio;
- che più specificatamente la ha eseguito le presenti lavorazioni: rimozione del manto Parte_4
di tegole del tetto a falde, coibentazione del solaio eseguita mediante apposizione do pannelli in polistirene e guaina tipo ardesiata, apposizione del piano di posa ligneo, impermeabilizzazione del piano di posa ligneo mediante guaina bituminosa;
posa in opera del manto di copertura mediante tegole precedentemente rimosse;
risanamento dell'intradosso del solaio in corrispondenza del tetto a falde;
impermeabilizzazione della terrazza piana;
risanamento del locale bagno mediante rifacimento delle parti di intonaci ammalorate e tinteggiatura;
- che per l'esecuzione di tali lavorazioni ha provveduto al pagamento delle fatture n. 11 del
5.09.2013 di euro 5.500; n. 12 del 16.09.2013 di euro 5500,00; n. 14 del 9.10.2013 di euro
2750,00 emessa dalla Controparte_10
- che le lavorazioni eseguite dalla comportavano la rimozione delle tubazioni CP_7 dell'impianto di condizionamento, conseguentemente si è reso necessario eseguire gli interventi pagina 16 di 20 relativi alle tubazioni del predetto impianto conferendo incarico alla e si è Parte_5
provveduto al pagamento della fattura emessa n. 74 del 27.09.2013;
A supporto di tali assunti ha allegato le fatture e i relativi pagamenti.
A fronte di tale specifiche e puntuali allegazioni la parte convenuta, all'epoca costituita in causa, non ha sollevato alcuna contestazione.
All'udienza del 3.07.2014 parte attrice ha prodotto ulteriori due fatture e pagamenti, dando atto della loro formazione successiva al termine di scadenza per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183
c.p.c.
Come noto, al fine di garantire un ordinato andamento del giudizio, il codice di rito ha previsto che i documenti venuti ad esistenza ante causam o comunque prima del termine assegnato per il deposito della memoria 183 n. 2 c.pc., debbano essere depositati entro tale termine;
quelli venuti ad esistenza dopo la scadenza del termine perentorio a prova diretta, in occasione della prima udienza successiva alla loro venuta ad esistenza.
Per la produzione dei documenti sopravvenuti non serve invocare la rimessione in termini, essendo sufficiente richiamare la datazione del documento prodotto quale sopravvenienza.
I documenti prodotti all'udienza del 3.07.2014 , prima occasione difensiva successiva al deposito delle memorie 183 c.p.c., devono pertanto ritenersi ammissibili, in quanto recano rispettivamente la data del 14.03.2014 (doc. 32) e 11 marzo 2014 (doc. 34) e quindi di formazione successiva alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. assegnati all'udienza del 16.10.2013.
L'esecuzione delle lavorazioni inerenti la copertura della camera da letto è stata altresì confermata dal consulente tecnico d'ufficio che in proposito ha affermato che dal sopralluogo effettuato e dal confronto con la situazione verificata in sede di ATP sono stati eseguiti interventi volti ad eliminare le infiltrazioni, interventi eseguiti da maestranze pagate dalla stessa dott.ssa , come riportato Pt_1
nella documentazione in atti, esclusivamente sulla copertura in tegole sovrastante la camera da letto matrimoniale. Tali interventi consistiti nel rifacimento integrale della copertura sono risultati risolutivi, in quanto, il sottoscritto non ha rilevato nessuna traccia di infiltrazione nel solaio della camera, contrariamente a quanto avevo rilevato in sede di ATP.
Ciò posto, nel presente giudizio è stata raggiunta la prova limitatamente all'esborso di euro
17.477,59.
L'istruttoria espletata ha confermato le lavorazioni eseguite dalla come allegate da CP_7
parte attrice, ed il pagamento delle somme fatturata dalla stesse per la loro esecuzione.
Invero, escusso all'udienza del 10.02.2019 ha confermato di aver ricevuto le somme CP_8
pagina 17 di 20 di cui alle fatture nn. 11,12,14 del 2013 e n. 2 del 2014 (rispettivamente doc. 25,26,27 memoria 183 e doc. 34 produzione udienza del 3.07.2014 ) di importo complessivo di euro 16.170,00 quale corrispettivo dei lavori di rifacimento del tetto in coppi sovrastante la camera da letto.
Deve essere altresì riconosciuto il pagamento di euro 440,00 per le lavorazioni attinenti il rifacimento dell'impianto di condizionamento, avuto riguardo da un lato all'allegazione non contestata di parte attrice circa la necessità di procedere alle predette lavorazioni in conseguenza degli interventi eseguite alla che hanno comportato la rimozione delle tubazioni dell'impianto di CP_7 condizionamento, dall'altro alla specificità della fatturazione, anch'essa non contestata, indicante le lavorazioni eseguite e coincidenti con quelle allegate.
Devono altresì essere riconosciute le spese sostenute per il ripristino intonaci e tinteggiatura, giacché il ctu ha constatato che rispetto al sopralluogo effettuato in corso di atp le macchie di umidità appaiono meno evidenti per la manutenzione resa dall'attrice che ha provveduto a tinteggiare gli ambienti.
A tal fine si condivide la quantificazione operata dal ctu in sede di atp per le lavorazioni di ripristino intonaco e tinteggiatura, stimate rispettivamente in euro 646,46 € per il ripristino dell'intonaco e delle fessure, nonché alla somma di 221,13 € per la tinteggiatura finale a due mani.
Per converso non può riconoscersi l'esborso della somma di euro 2.000,00 €, asseritamente corrisposta dalla attrice alla ditta per l'esecuzione, nel mese di gennaio del 2013, di CP_11
lavori diretti alla “chiusura delle lesioni e delle fessure presenti nel pavimento della terrazza a livello sovrastante bagno e cucina dell'appartamento sito in IA, via Caprera n. 38, ultimo piano”, oltre che di altri lavori all'interno dell'appartamento stesso, in quanto non risulta prodotto in atti alcun documento atto a provare l'esecuzione di tale pagamento.
Inoltre, all'udienza del 08.10.2019, l'attrice ha rinunciato all'audizione del teste – CP_11
non presente nelle precedenti udienze, sebbene regolarmente citato –, pertanto non è stato possibile avere conferma dell'effettiva esecuzione di tali lavori, oltre che del costo sopportato dall'attrice.
Né può trovare riconoscimento la somma di euro 1.826,40 di cui alla fattura n. 15 del 14.03.2014 emessa dallo studio associato giacché con riferimento a tale somma, al momento CP_12
della produzione della predetta fattura, parte attrice non ha allegato la causale di tale esborso, dovendo ritenersi tardiva l'allegata riferibilità di tali spese alla direzione lavori dedotta solamente con le note conclusive, deduzione che comunque non trova riscontro nella fattura emessa la quale risulta generica e priva di indicazione delle attività concretamente espletata.
In definitiva, deve essere riconosciuto a titolo di spese sostenute da parte attrice nelle more del giudizio la complessiva somma di euro 17.477,59.
pagina 18 di 20 Trattandosi di debito di valore, la predetta somme dovranno costituire oggetto di rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi sulla somma via via rivalutata annualmente, dal 20 dicembre 2013 (data intermedia individuata nell'arco temporale in cui sono intervenuti gli esborsi ricompresa tra il 5 settembre 2013 e l'11 marzo 2014), si da ottenere ad oggi la somma di euro 22.979,15.
Inoltre, sulla complessiva somma come sopra calcolata a titolo di risarcimento del danno, spetteranno alla parte attrice gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
In forza dei principi testé enunciati ed in applicazione della disposizione di cui all'art. 1126 c.c. il deve essere condannato al pagamento dei 2/3 della predetta somma pari ad euro CP_1
15.319,43.
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Deve, infine, ritenersi altresì fondata la domanda di rimborso delle somme corrisposte all'ing.
per la redazione della perizia di parte – anteriormente allo stesso procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo n. 10022/2010 r.g. – pari a 716,80 €, iva inclusa, come risulta dalla fattura n. 9 del 01.12.2010 prodotta in giudizio con allegata copia del relativo pagamento (doc. 28) e il cui pagamento è stato confermato in giudizio dall'Ing. escusso come teste. Per_2
Trattandosi di debito di valore, la predetta somme dovranno costituire oggetto di rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi sulla somma via via rivalutata annualmente, dal 2.12.2010 (data dell'avvenuto pagamento), si da ottenere ad oggi la somma di euro
1.050,73 cui debbono aggiungersi gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi delle controversi di valore fino a 26.000,00 per la presente fase di merito, nonché per il procedimento di atp e cautelare in corso di causa, con la precisazione che non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc, in ragione del criterio di distribuzione della responsabilità di cui all'art 1126 c.c. che vede parte attrice onerata del pagamento di 1/3 delle spese sostenute e da sostenere per il ripristino dell'immobile.
Il convenuto è altresì tenuto a rifondere a parte attrice le spese di ctu sostenute nel CP_1
procedimento di atp.
Le spese di ctu del presente giudizio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a pagina 19 di 20 carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2408/2013 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto alla esecuzione dei lavori, come individuati nella relazione del consulente CP_1
tecnico depositata in data 31.03.2016, necessari alla eliminazione Persona_1
delle infiltrazioni verificatesi nella proprietà esclusiva dell'attrice, lavori le cui spese andranno ripartite in base al disposto di cui all'art. 1126 cod. civ.;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di euro CP_1
15.319,43 a titolo di risarcimento del danno per le spese già sostenute dall'attrice oltre euro 1.050,73 per spese di ctp, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) dichiara tenuto e condanna il condominio Convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di ctu sostenute nel procedimento di atp;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu del presente giudizio già CP_1
liquidate con separato decreto;
5) dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore dell'attrice CP_1
delle spese processuali, che si liquidano, sia per il giudizio di merito che per i procedimenti di atp e cautelare, in euro 294,70 per spese ed euro 10.917,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge
IA, 9 agosto 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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