Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2601/2015 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2601/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
ANAS SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via
Monzambano 10 (P. Iva — CF , rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giuseppina Condosta (C.F. n. ) presso il cui studio C.F._1
in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 112 elettivamente domicilia, giusto mandato in calce all'atto di citazione in primo grado notificato rilasciato dall'Avv. Gian Claudio
Picardi, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto Notaio Paolo Castellini dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. N. 66915, rogito n. 13318, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma il 30/05/2003;
APPELLANTE
E
DO ES, c.f. , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. Bilotto Giovanni Maria, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia al Viale Colombo, 37,
85042, in Lagonegro;
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 47/15 del Giudice di Pace di Viggiano;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 08.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2014, DO SC conveniva in giudizio
Anas S.p.a., dinanzi al Giudice di Pace di Viggiano, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, per la somma di euro 2.500,00, o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, subiti alla propria autovettura, Lancia Delta tg.
ER572YT), mentre percorreva S.S. “Fondo Valle Val D'Agri”, direzione Spinoso
(Pz) al Km52+100/52+200, a causa della presenza sulla sede stradale di un ostacolo costituito da terreno e piante.
Costituitasi in giudizio, l'Anas contestava la domanda attorea, sia nell'an che nel quantum.
Espletata l'istruttoria, escussi i testimoni, con sentenza n. 47/2015, il Giudice di Pace, accoglieva la domanda attorea ritenendo non provata la ricorrenza del fortuito, con liquidazione equitativa del danno nella misura di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, e condanna dell'Anas alla refusione delle spese di lite.
Con appello tempestivamente proposto, l'Anas ha dunque impugnato la predetta sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 132, co. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione in riferimento al caso fortuito (sub specie improvvisa e non prevedibile alterazione della strada) — violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. mancata e/o errata valutazione delle prove;
2) violazione dell'art 112 c.p.c. - mancata pronuncia sull'eccezione di Anas spa – violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché 140 e 141 cds - mancata e/o errata valutazione delle prove – mancanza di prova del nesso causale da parte del danneggiato – esistenza del caso fortuito;
3) sulla colpa concorrente della persona offesa: violazione dell'art., 1227, 1° co. c.c.
– violazione dell'art, 2697 c.c. omessa e/o errata valutazione delle prove;
4) Sulle spese. Violazione dell'art. 92 c.p.c.
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L'Anas, in particolare, ha contestato la sentenza laddove ha affermato la sua responsabilità in contraddizione con i risultati dell'istruttoria che avrebbero escluso l'integrazione tanto della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. che di quella aquiliana ex art. 2043 cod. civ. (specialmente in relazione alle testimonianze rese dal capo-cantoniere La IA e dal capo nucleo sig. TO), essendo emersa l'esistenza di un fattore fortuito quale causa di esclusione della responsabilità dell'ente custode della strada.
Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe omesso di motivare sull'eccezione sollevata da
Anas in merito alla condotta di guida imprudente tenuta dall'appellato, causa esclusiva di produzione dell'evento o, quantomeno, concausa idonea alla riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 cod. civ.
Costituitosi in giudizio, DO SC ha eccepito, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. nonché l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
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§1. L'appello è ammissibile. Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
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progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'appellante, escludendo la ricorrenza del fortuito sia in relazione ai poteri di controllo e di intervento del custode che con riferimento alla condotta di guida del danneggiato, quest'ultima non ritenuta nemmeno idonea alla riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 cod. civ.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, ratione temporis vigente, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ancora, deve escludersi l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 cod. proc. civ. avendo l'appellante chiaramente eccepito la ricorrenza di un'ipotesi di fortuito già nella comparsa di costituzione di primo grado, a nulla rilevando l'eventuale diversa qualificazione giuridica data alla fattispecie (trattandosi di attività notoriamente rimessa al Giudice).
§2. Ciò posto, l'appello non può trovare accoglimento, sebbene vada integrata la motivazione resa dal giudice di prima istanza.
La domanda in esame rientra chiaramente nelle ipotesi di risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., fattispecie che impone all'attore il solo onere di provare il danno subito ed il nesso causale tra la cosa ed il danno.
Come noto, l'orientamento maggioritario ricostruisce il paradigma della responsabilità da cose in custodia in termini di responsabilità oggettiva: l'obbligo al risarcimento del danno cagionato da cose in custodia sorgerebbe dunque, secondo tale ricostruzione, a prescindere da qualunque indagine circa il profilo soggettivo del custode, la cui condotta diligente o colposa, di conseguenza, non assumerebbe alcun rilievo in ordine al sorgere dell'obbligo risarcitorio.
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 sono costituiti, sul piano causale, dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e, sul versante soggettivo dell'imputazione della
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responsabilità, dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
In merito, occorre rilevare il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che, in passato, tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, si riteneva impossibile adempiere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. S.U.,
8588/1997; Cass. 10040/2006; Cass. 11446/2003; Cass. 11366/2002;
Cass.16179/2001; Cass. 5990/1998; T. Piacenza 26.5.2011).
Tale orientamento si basava sulla considerazione che siffatta categoria di beni non potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A.; di conseguenza, si poteva applicare l'art. 2051 cod. civ., soltanto se l'estensione dei beni demaniali fosse risultata tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. 1691/2009; Cass.
13114/1995; Cass. 5567/1984).
Si riteneva, in particolare, applicabile l'art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass.
20827/2006).
La giurisprudenza più recente è, invece, orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A. (cfr. Cass. 4963/2019) per cui l'obbligo della custodia sulla pubblica via, e sui manufatti ivi insistenti, posto a fondamento della fattispecie di responsabilità non può ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto, non potendosi aprioristicamente ritenere che l'estensione del bene demaniale renda sempre impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con
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conseguente limitazione della responsabilità, in caso di danno subito da un utente della strada, alle sole ipotesi della sussistenza di una situazione di pericolo occulto.
Acclarata la riconducibilità della fattispecie in esame alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., si ribadisce che, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (Cass. n.
25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno
(fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
La responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 del codice civile, è di natura oggettiva e non presunta, richiedendo, pertanto, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito. Il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale. La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che la mera coincidenza temporale o spaziale tra la cosa in custodia e il danno non è sufficiente a stabilire la responsabilità del custode;
è necessario che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez.
III, 11/03/2025, n.6459).
Orbene, nella fattispecie in esame, se è provata la relazione tra la res, l'ente convenuto
(non oggetto di contestazione) ed il danno subito, non risulta sufficientemente provata, dalla concessionaria della strada, la ricorrenza del fortuito ovvero di un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
Sul punto, il danneggiato ha allegato, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che la prova del nesso causale “va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi
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esterni. Nel caso che ci occupa e che vede coinvolto lo esponente, non sussiste alcun dubbio che il sinistro de quo si sia verificato proprio a causa della presenza, sulla sede stradale di detta insidia, non segnalata e non visibile. …. Da queste circostanze discende la violazione della norma di cui all'art. 4 Codice della Strada, 1 co. lett.
“a” e “b” nonché del generale obbligo di custodia, posto in essere da parte dell'Anas
S.p.a., quale ente gestore del tratto autostradale in questione, che senza ombra di dubbio è fonte di responsabilità, in quanto ha determinato l'insorgere della situazione di pericolo. Ed infatti il danno subito dall'esponente sarebbe stato certamente e normalmente evitato ove l'Anas S.p.a. avesse adempiuto l'obbligo, su di essa incombente, di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. La norma di cui all'art. 2051 cod. civ. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi”.
Le conclusioni cui giunge l'istante nell'atto introduttivo del giudizio, invero, non sono non è sufficienti all'affermazione della sua responsabilità ove dall'istruttoria emerga la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito più volte chiarito - sin da Cass. n. 298/2003
e, da ultimo, in Cass. n. 19610/2021 e Cass. n. 12166/2021 - è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (v. Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 05/09/2019; Sez.
3, Ordinanza n. 7005 del 12/03/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007).
Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento di danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
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vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Di poi, il caso fortuito costituisce un elemento incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e l'evento di danno prospettato, e non sulla colpa del custode, rilevando alla stregua di causa alternativa prevalente, rispetto a quella individuata dall'attore, che ha cagionato l'evento dannoso, la cui prova incombe sul preteso responsabile.
Perché possa configurarsi una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non può ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato nella specifica area sottoposta a custodia (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente, in un medesimo contesto); è infatti necessario dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
A fronte di tali premesse, la Suprema Corte, da ultimo con Ordinanza n. 29632 del
18/11/2024 (e, nello stesso senso, già Sez. 3, Ordinanza n. 8306 del 27/03/2024; Sez.
3, Ordinanza n. 31949 del 16/11/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 34790 dell'11/11/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 6826 del 01/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020;
Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del
19/03/2018, n. 6703; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018), ha precisato che, ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario (o concessionario) di autostrade per sottrarsi alla propria responsabilità, "occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode".
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Ebbene, nella specie, deve ritenersi che l'Anas non abbia fornito sufficiente prova nei termini suddetti, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata (sulla quale, tuttavia, la sentenza gravata ha omesso qualsiasi riferimento).
Invero, dalla testimonianza del teste TO è emerso che durante il normale servizio di sorveglianza, effettuato dall'Anas anche nella giornata del sinistro e fino alle ore
13:00, alcuna anomalia era stata riscontrata, precisando che, dopo quello orario, gli interventi sono eseguiti solo su segnalazione e che, nella specie, alcuna segnalazione era pervenuta.
La prima segnalazione della frana (e della conseguente presenza di detriti e alberi sulla sede stradale), infatti, fu proprio quella delle forze dell'ordine allertate dal danneggiato.
Dalle testimonianze rese sia dall'TO che dal capo cantoniere La IA è emerso che le piogge non furono eccezionali, ragione che porterebbe ad escludere la prevedibilità da parte del custode dell'evento poi in concreto verificatosi.
Tale conclusione, tuttavia, non appare sostenibile.
Se è vero, infatti, che le piogge nella giornata del sinistro non furono eccezionali è altrettanto vero che i testi hanno confermato fenomeni metereologici avversi anche nei giorni precedenti l'evento.
Sul punto, in particolare, lo stesso teste dell'Anas, il capo cantoniere La IA, precisa “confermo che sia nei giorni precedenti al sinistro che il pomeriggio del
04.02.2014 piovve, ma poco, anche se i terreni erano inzuppati dalle piogge dei giorni precedenti”.
Considerando, dunque, il particolare stato dei luoghi (rilevabile dalla documentazione fotografica prodotta), gli eventi atmosferici verificatisi per più giorni, le condizioni dei terreni a ridosso della strada, elementi rilevabili e già noti all'Anas prima della verificazione del sinistro, si deve escludere la ricorrenza di un fattore imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso causale tra il custode e la res.
L'Anas, infatti, ben avrebbe potuto prevedere il rischio di un cedimento dei terreni a ridosso della strada, adottando le cautele opportune, piuttosto che intervenire solo a seguito della segnalazione del sinistro e cioè dopo che il pericolo (e l'evento di danno)
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si erano ormai concretizzati (eventualmente intensificando le attività di monitoraggio della strada, generalmente eseguite fino alle ore 13:00).
Parimenti, deve osservarsi con riferimento alla condotta di guida del danneggiato, non essendo emersa dall'istruttoria una condotta di guida imprudente e incauta idonea a divenire causa esclusiva o comunque concorrente di produzione del danno, come preteso dall'appellante.
In proposito, infatti, entrambi i testi di parte attrice hanno confermato che il DO procedeva a velocità moderata, nel rispetto dei limiti di velocità, avvalorando la tesi dell'inevitabilità dell'evento occorso – anche da parte di un ipotetico conducente modello – per assenza di illuminazione della sede stradale (rilevandosi che il sinistro si è verificato in febbraio intorno alle ore 19:00), per la presenza di acqua dovuta alle piogge, per la non visibilità della frana ad una distanza idonea a consentire l'arresto del veicolo (non essendo provato che il DO utilizzasse fari abbaglianti, come sostenuto dall'Anas, condotta peraltro non necessariamente esigibile, trattandosi di un tratto di strada curvilineo e a doppio senso di marcia).
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado, con integrata motivazione.
Va altresì respinto il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite avendo il Giudice di Pace correttamente applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'accoglimento solo parziale della domanda in ordine al quantum, non integrando tale evenienza un'ipotesi di soccombenza reciproca ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 32061/2022).
§3. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, dell'assenza di ulteriore attività istruttoria in grado di appello e dell'esistenza di una giurisprudenza di merito non perfettamente unanime in subiecta materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 47/2015 del Giudice di
Pace di Viggiano;
2) Condanna Anas S.p.a. al pagamento, in favore di DO SC, delle spese di lite del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in € 1.278,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge se dovute;
3) Dà Atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Potenza, il 01/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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