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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 857/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , con il patrocinio dell'Avv. DI COLA Parte_2
GIANLUCA, e dell'Avv. DI COLA MASSIMO ( con C.F._1
domicilio eletto in Castelraimondo via XX Settembre n.3, presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
FEMMINELLA MARCO, con domicilio eletto in VICO DEI GERMANESI, 2
CHIETI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanciano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
pagina1 di 10 favore della dell'importo di € 37.800,00 Parte_1
(trentasettemilaottocento) o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora del 26/01/2023, a titolo di indennizzo per il furto della modello New Holland Kobelko Parte_3
W191 tg AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772, rischio garantito dalla polizza annuale rischi diversi n.1/2731/135/163873526
[...]
del 26/11/2021 e scadente il 26/11/2022, con Controparte_1
condanna altresì della convenuta che non ha partecipato alla mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 4/05/2010 n.28 come modificato con D. Lgs.10 ottobre 2022 n.149, al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione cui non ha partecipato, con vittoria di spese di lite e sentenza immediatamente esecutiva come per legge
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, per tutto quanto esposto, contestato ed eccepito, voglia rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e competenze professionali o, in subordine, con compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La soc ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per sentirle accogliere nei suoi confronti la domanda riportata in punto di conclusioni, premettendo:
di essere proprietaria della modello New Holland Parte_3
Kobelko W191 tg. AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772:
di avere subito il furto del mezzo ra il 20/12/2021 ed il 11/01/2022, periodo in cui esso era impiegato nell'esecuzione per conto dell' in Pt_4
Serranella di Altino (CH), dei lavori di ripulitura dei canali di captazione dell'acqua; in particolare, i lavori in questione venivano interrotti il
20/12/2021 per le festività natalizie, il mezzo era stato ricoverato all'interno pagina2 di 10 dell'area recintata in cui venivano svolti i lavori ed in data 11/01/2022 nell'apprestarsi a riprendere lavori si era constatato che il cancello era stato aperto tagliando una maglia dalla catena che teneva il lucchetto e che la non era presente in loco, e non era in seguito Parte_3
rinvenuta.
Il mezzo era assicurato contro il furto con Controparte_1
con polizza rischi diversi n.1/2731/135/163873526; la compagnia aveva dato riscontro negativo alla richiesta di indennizzo e non era comparsa nella successiva procedura di mediazione, determinando la alla Pt_1
presente azione.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_3
della domanda, e richiamando gli elementi rilevati, residenti nella inidoneità del luogo di custodia e nell'avere restituito delle chiavi nuove, pur se in relazione a mezzo del 2007, ritenendo l'elemento sintomatico del fatto che il mezzo non fosse chiuso a chiave. Vi erano inoltre discrepanze seguito della denuncia/querela, vengono indicati, nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto, i seguenti reati: l'424 c.p. con la dicitura che è stato accertato in data anteriore o prossima al 6.1.2022 in Casoli, gli artt. 624 e 625 c.p. con la dicitura che sono stati accertati in epoca anteriore o prossima all'11.1.22 in Altino e l'art. 640 con la dicitura che è stato commesso in data 7.1.22, da sconosciuto.
All'esito della costituzione è stato disposto il prosieguo nelle forme del rito ordinario, e sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 171ter cpc;
La causa è stata istruita mediante le istanze di prova oreale e con i documenti allegati dalle parti. All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda della parte attrice trae fondamento dalla polizza n.12371135163873526 mediante la quale il mezzo d'opera di proprietà è stato assicurato contro furto e incendio per Parte_1
pagina3 di 10 l'importo di € 42000,00 con scoperto del 10%
II. Non è in contestazione la validità della polizza, ma l'assicuratore ritiene non sussistenti presupposti per procedere all'indennizzo.
III. I rilevi a base del diniego sono individuati:
• nella incertezza derivante dalla intervenuta iscrizione presso la
Procura della Repubblica di Lanciano, di un fascicolo contro ignoti per fatto ex art. 424 cp in Casoli n epoca anteriore e prossima al
06/01/2022; ex art. 624 cp in Altino in epoca anteriore o prossima al
11/01/2022 ed ex ar 640 CO in data 7/1/2022, luogo sconosciuto
(così risultante dalla produzione nr. 8 in allegato alla comparsa);
• dalla ritenuta inidoneità delle modalità di custodia del mezzo;
• dalla intervenuta restituzione delle chiavi del mezzo in condizioni di usura che la convenuta non ha ritenuto compatibili con l'età del mezzo, immatricolato nel 2007 derivandone da ciò l'ipotesi che le chiavi restituite non siano quelle del mezzo sottratto.
IV. Va dunque verificato se in ragione delle sollevate eccezioni si configurino ipotesi di perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato.
V. In primo luogo va rilevato che a termini di polizza (punto c.
9.1 delle condizioni prodotte dall'assicuratore) l'assicurato è tenuto alla tempestiva denuncia dell'evento ed alla produzione della denuncia all'autorità competente;
La tempestiva denuncia risulta dalla circostanza che la con lettera del 13/1/22 , quindi 2 giorni CP_2
dopo la denuncia di furto, ha chiesto a di integrare la Pt_1 documentazione, e non viene contestata l'ottemperanza a tale invito. In atti ha allegato la fattura d'acquisto del mezzo al Pt_1 prezzo di € 42.000,00 valore netto iva corrispondente al valore assicurato.
VI. La discrepanza attinente l'iscrizione nel reg. mod 44 di varie ipotesi di reato ha formato oggetto di accertamento mediante produzioni di documenti ed esame del LGT Comparelli Comandante della
Stazione di Casoli.
pagina4 di 10 VII. Ne è emerso che la denuncia del furto oggi in disquisizione era stata trasmessa con tutti i relativi allegati, insieme all'elenco dei reati commessi nel mese di gennaio 2022, come risultante dal doc
10 prodotto dall'attore, di cui il redattore, ha dato CP_4
conferma.
VIII. Il rilievo mosso dalla convenuta si sostanzia quindi nel ritenere inidonea alla inequivoca istruttoria della pratica, la circostanza che il fascicolo iscritto per l'episodio denunciato da recasse altre Pt_1
ipotesi di reato occorsi in altra data.
IX. Deve però notarsi che il doc. 8 di parte convenuta (estratto del fascicolo PM) contiene solo documenti riferibili alla denuncia oggetto di causa, compresa l'informativa di reato che associa la denuncia del 11.1.22 al furto occorso tra il 20/12 ed il 11/1, associazione che il non ha potuto confermare in Controparte_5 sede di escussione, non avendo a disposizione l'informativa.
X. La convenuta, però, oltre a richiamare la pluralità delle fattispecie iscritte, non indica nello specifico da cosa sia derivata la sua incertezza, in particolare, pur dimostrando di avere preso visione del fascicolo, non indica quali in concreto le discrepanze da cui porre in dubbio la prospettazione dell'attore e per quale motivo tutta la documentazione allegata dai CC di Casoli non sia stata utile a chiarire gli eventi, né, per converso, in che modo e quale la documentazione riferibile alle altre ipotesi di reato abbia ostato alle sue corrette valutazioni.
XI. Si tratta comunque di un rilievo non imputabile all'assicurato (il cui onere a termini di polizza è quello – adempiuto - di allegare la denuncia presentata all'autorità), dato che la formazione del fascicolo è dipesa dalle modalità di trasmissione delle notizie di reato da parte della Stazione CC di Casoli, e dai successivi adempimenti dell'ufficio procedente, quindi non può costituire elemento idoneo a legittimare il diniego.
XII. Quanto alle modalità di custodia del mezzo, si è confermato a mezzo dei testi dell'attore che esso era stato lasciato all'interno del pagina5 di 10 cantiere in Altino, che il cantiere fosse recintato e chiuso.
XIII. Il ha confermato che al momento del suo CP_4
sopralluogo ha rilevato che la catena di chiusura del cancello di recinzione aveva un anello reciso, e questo risulta anche dal verbale di sopralluogo.
XIV. In sede di escussione ha precisato che l'area all'interno della quale,
a detta del denunciante, era rimessa la pala gommata, era di appartenenza dell era recintata e al suo interno sono ubicati Pt_4
dei depuratori.
XV. Da questi elementi, e tenuto conto del fatto che la polizza non prevede a carico dell'assicurato particolari modalità di conservazione del mezzo emerge l'impossibilità di ritenere che il mezzo non fosse adeguatamente custodito: risulta infatti che fosse rimesso in area chiusa, e destinata all'accesso da parte solo degli addetti alle opere da svolgere in situ. Su questo aspetto sono coerenti tra di loro le deposizioni del teste laddove riferisce Tes_1 che all'area avevano accesso anche i mezzi del che CP_6
caricavano i fanghi, e del che riferisce della CP_4
presenza in loco dei depuratori Pt_4
XVI. Benché si tratti di area isolata, la presenza in loco di impianti destinati ad attività di importante rilevanza ambientale, con le connesse cautele da parte dell'ente proprietario, non permette di configurare colpa dell'attore nell'avere lasciato il mezzo all'interno dell'area medesima perché va considerato che si tratta di area chiusa, il cui accesso va per tutta evidenza ritenuto riservato ai soli addetti alle lavorazioni nel sito;
inoltre non può darsi rilievo alla circostanza che i lavori commessi alla siano rimasti sospesi Pt_1
per le festività natalizie, perché a ciò non corrisponde il disuso degli impianti ivi presenti per corrispondente periodo, e quindi che l'area di ubicazione del mezzo fosse comunque frequentata da addetti diversi dal personale Pt_1
XVII. Queste valutazioni circa la non configurabilità di colpa dell'assicurato restano comunque assorbite dalla previsione di cui pagina6 di 10 al punto c.2 che estende la copertura dell'assicurazione anche all'ipotesi di colpa grave dell'assicurato (p.6/76 delle condizioni), e dall'assenza di prescrizioni particolari imposte al contraente per la custodia del mezzo, che nel caso in esame risulta confacente alla sua destinazione d'uso, trattandosi di un mezzo da cantiere.
XVIII. Ulteriore elemento che l'assicuratore ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'indennizzo è individuato nelle condizioni delle chiavi restituite.
XIX. In primo luogo deve notarsi che la restituzione delle chiavi non è contrattualmente prevista come condizione di esercizio del diritto all'indennizzo, né quale onere a carico dell'assicurato, e non è stata contemplata nella richiesta de 13/1/22 con cui chiede CP_2
integrazione dei documenti;
esse risultano restituite solo il
20/07/2022 insieme alla procura a vendere il mezzo.
XX. La rileva il ridotto o assente stato di usura delle due chiavi CP_2 ricevute, e argomenta che questo stato d'uso non è compatibile con un mezzo di età come quello oggetto del furto, che si tratta di chiavi non codificate facilmente reperibili in commercio, e che da questo deve dedursi che le chiavi riconsegnate non sono effettivamente quelle che appartenevano al mezzo. Il passaggio logico successivo non viene articolato espressamente, ma pare confluire nel dover ritenere che l'attore si sarebbe procurato queste chiavi in libero commercio per potere adempiere alla richiesta di restituzione di in correlazione col fatto che le chiavi di originale dotazione CP_2
del mezzo fossero state colpevolmente relitte sul mezzo.
XXI. Questa prospettazione non convince.
XXII. Sul punto assume rilievo marginale il deposto dell'addetto al mezzo d'opera ( , il quale ha riferito che era sua abitudine riporre le Tes_1 chiavi del mezzo d'opera nel magazzino della al termine Pt_1
della giornata lavorativa, deposto che non viene smentito da altre risultanze istruttorie contrastanti, pur dovendosi considerare che proviene dal soggetto cui il mezzo era affidato, e quindi merita una valutazione più prudente.
pagina7 di 10 XXIII. Assume invece rilievo preponderante la circostanza che le chiavi in questione, contrassegnate dalla sigla K250 - siano chiavi non codificate, quindi chiavi del tutto fungibili, e genericamente destinate al modello di pala gommata oggetto di furto. L'attore al riguardo ha allegato una dichiarazione della casa produttrice deponente in tali sensi.
XXIV. In effetti, oltre alla deduzione dell'attore, lo dice la stessa convenuta in comparsa, e poi lo confermano tutti i testi escussi sul punto.
XXV. La convenuta ha presentato il teste , accertatore Tes_2 CP_2
il quale ha confermato di avere svolto degli accertamenti sulle chiavi. Egli non ha esaminato fisicamente le chiavi ma ha esaminato le foto rappresentative delle chiavi inviategli dal liquidatore e prodotte dalla convenuta, e le ha raffrontate CP_2
con la stessa tipologia di chiavi reperita sulla rete telematica, anch'essa oggetto di documentazione fotografica prodotta.
XXVI. Il ha dapprima dichiarato che le chiavi viste in foto si Tes_2
presentavano nuove, ma poi, a chiarimenti, ha confermato la presenza di tracce di usura su una delle chiavi, pur dicendo che potrebbe essere una imperfezione della foto;
questo sconfessa la sua affermazione precedente e non permette di confermare l'assunto della che le chiavi fossero prive di segni di usura e CP_2 che quindi non fossero compatibili con l'uso del mezzo e ad esso non riconducibili.
XXVII. La differente colorazione di una delle due chiavi è evidente nella foto doc. 6 di parte convenuta, e la chiave si presenta usurata.
XXVIII. Le chiavi riconsegnate dalla presentano inoltre intaglio Pt_1 uguale a quello delle chiavi che l'accertatore ha Tes_2
rinvenuto in rete, e riprodotte nelle foto allegate che possono valutarsi come elemento di raffronto
. Questo rende incontestato che il tipo di chiave recante la sigla K Pt_5
250 sia idoneo all'uso per il modello della pala gommata oggetto di furto e che sia un tipo di chiave non codificata e liberamente reperibile in commercio.
pagina8 di 10 XXX. Ne deriva che l'argomento proposto dalla parte convenuta a fronte della fungibilità e reperibilità di queste chiavi non può convergere in direzione unica, perché può del pari argomentarsi in senso contrario che, pur se correttamente custodite dall'attore le chiavi in dotazione, chiunque avrebbe potuto procurarsene altro esemplare per azionare fraudolentemente il mezzo;
il che priva di efficacia determinante e pratica la restituzione delle chiavi e la loro condizione.
XXXI. Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la convenuta condannata a versare l'indennizzo previsto a termini di polizza
(valore del mezzo a nuovo, con decurtazione della franchigia del
10%, quindi nell'importo in domanda)
XXXII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
mediazione 500 giudizio
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 1800
Fase decisionale 2500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e condanna la convenuta Controparte_7 al pagamento in favore della dell'importo di Parte_1
€ 37.800,00, oltre interessi legali dalla domanda a titolo di indennizzo per il furto della modello New Holland Parte_3
Kobelko W191 tg AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772, rischio garantito dalla polizza annuale rischi diversi n.1/2731/135/163873526°
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 7.700,00 per compensi, oltre 15 %
pagina9 di 10 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 24 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 857/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. , con il patrocinio dell'Avv. DI COLA Parte_2
GIANLUCA, e dell'Avv. DI COLA MASSIMO ( con C.F._1
domicilio eletto in Castelraimondo via XX Settembre n.3, presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
FEMMINELLA MARCO, con domicilio eletto in VICO DEI GERMANESI, 2
CHIETI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanciano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
pagina1 di 10 favore della dell'importo di € 37.800,00 Parte_1
(trentasettemilaottocento) o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora del 26/01/2023, a titolo di indennizzo per il furto della modello New Holland Kobelko Parte_3
W191 tg AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772, rischio garantito dalla polizza annuale rischi diversi n.1/2731/135/163873526
[...]
del 26/11/2021 e scadente il 26/11/2022, con Controparte_1
condanna altresì della convenuta che non ha partecipato alla mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 4/05/2010 n.28 come modificato con D. Lgs.10 ottobre 2022 n.149, al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione cui non ha partecipato, con vittoria di spese di lite e sentenza immediatamente esecutiva come per legge
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, per tutto quanto esposto, contestato ed eccepito, voglia rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e competenze professionali o, in subordine, con compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La soc ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
per sentirle accogliere nei suoi confronti la domanda riportata in punto di conclusioni, premettendo:
di essere proprietaria della modello New Holland Parte_3
Kobelko W191 tg. AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772:
di avere subito il furto del mezzo ra il 20/12/2021 ed il 11/01/2022, periodo in cui esso era impiegato nell'esecuzione per conto dell' in Pt_4
Serranella di Altino (CH), dei lavori di ripulitura dei canali di captazione dell'acqua; in particolare, i lavori in questione venivano interrotti il
20/12/2021 per le festività natalizie, il mezzo era stato ricoverato all'interno pagina2 di 10 dell'area recintata in cui venivano svolti i lavori ed in data 11/01/2022 nell'apprestarsi a riprendere lavori si era constatato che il cancello era stato aperto tagliando una maglia dalla catena che teneva il lucchetto e che la non era presente in loco, e non era in seguito Parte_3
rinvenuta.
Il mezzo era assicurato contro il furto con Controparte_1
con polizza rischi diversi n.1/2731/135/163873526; la compagnia aveva dato riscontro negativo alla richiesta di indennizzo e non era comparsa nella successiva procedura di mediazione, determinando la alla Pt_1
presente azione.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_3
della domanda, e richiamando gli elementi rilevati, residenti nella inidoneità del luogo di custodia e nell'avere restituito delle chiavi nuove, pur se in relazione a mezzo del 2007, ritenendo l'elemento sintomatico del fatto che il mezzo non fosse chiuso a chiave. Vi erano inoltre discrepanze seguito della denuncia/querela, vengono indicati, nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto, i seguenti reati: l'424 c.p. con la dicitura che è stato accertato in data anteriore o prossima al 6.1.2022 in Casoli, gli artt. 624 e 625 c.p. con la dicitura che sono stati accertati in epoca anteriore o prossima all'11.1.22 in Altino e l'art. 640 con la dicitura che è stato commesso in data 7.1.22, da sconosciuto.
All'esito della costituzione è stato disposto il prosieguo nelle forme del rito ordinario, e sono stati concessi i termini per le memorie di cui all'art. 171ter cpc;
La causa è stata istruita mediante le istanze di prova oreale e con i documenti allegati dalle parti. All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda della parte attrice trae fondamento dalla polizza n.12371135163873526 mediante la quale il mezzo d'opera di proprietà è stato assicurato contro furto e incendio per Parte_1
pagina3 di 10 l'importo di € 42000,00 con scoperto del 10%
II. Non è in contestazione la validità della polizza, ma l'assicuratore ritiene non sussistenti presupposti per procedere all'indennizzo.
III. I rilevi a base del diniego sono individuati:
• nella incertezza derivante dalla intervenuta iscrizione presso la
Procura della Repubblica di Lanciano, di un fascicolo contro ignoti per fatto ex art. 424 cp in Casoli n epoca anteriore e prossima al
06/01/2022; ex art. 624 cp in Altino in epoca anteriore o prossima al
11/01/2022 ed ex ar 640 CO in data 7/1/2022, luogo sconosciuto
(così risultante dalla produzione nr. 8 in allegato alla comparsa);
• dalla ritenuta inidoneità delle modalità di custodia del mezzo;
• dalla intervenuta restituzione delle chiavi del mezzo in condizioni di usura che la convenuta non ha ritenuto compatibili con l'età del mezzo, immatricolato nel 2007 derivandone da ciò l'ipotesi che le chiavi restituite non siano quelle del mezzo sottratto.
IV. Va dunque verificato se in ragione delle sollevate eccezioni si configurino ipotesi di perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato.
V. In primo luogo va rilevato che a termini di polizza (punto c.
9.1 delle condizioni prodotte dall'assicuratore) l'assicurato è tenuto alla tempestiva denuncia dell'evento ed alla produzione della denuncia all'autorità competente;
La tempestiva denuncia risulta dalla circostanza che la con lettera del 13/1/22 , quindi 2 giorni CP_2
dopo la denuncia di furto, ha chiesto a di integrare la Pt_1 documentazione, e non viene contestata l'ottemperanza a tale invito. In atti ha allegato la fattura d'acquisto del mezzo al Pt_1 prezzo di € 42.000,00 valore netto iva corrispondente al valore assicurato.
VI. La discrepanza attinente l'iscrizione nel reg. mod 44 di varie ipotesi di reato ha formato oggetto di accertamento mediante produzioni di documenti ed esame del LGT Comparelli Comandante della
Stazione di Casoli.
pagina4 di 10 VII. Ne è emerso che la denuncia del furto oggi in disquisizione era stata trasmessa con tutti i relativi allegati, insieme all'elenco dei reati commessi nel mese di gennaio 2022, come risultante dal doc
10 prodotto dall'attore, di cui il redattore, ha dato CP_4
conferma.
VIII. Il rilievo mosso dalla convenuta si sostanzia quindi nel ritenere inidonea alla inequivoca istruttoria della pratica, la circostanza che il fascicolo iscritto per l'episodio denunciato da recasse altre Pt_1
ipotesi di reato occorsi in altra data.
IX. Deve però notarsi che il doc. 8 di parte convenuta (estratto del fascicolo PM) contiene solo documenti riferibili alla denuncia oggetto di causa, compresa l'informativa di reato che associa la denuncia del 11.1.22 al furto occorso tra il 20/12 ed il 11/1, associazione che il non ha potuto confermare in Controparte_5 sede di escussione, non avendo a disposizione l'informativa.
X. La convenuta, però, oltre a richiamare la pluralità delle fattispecie iscritte, non indica nello specifico da cosa sia derivata la sua incertezza, in particolare, pur dimostrando di avere preso visione del fascicolo, non indica quali in concreto le discrepanze da cui porre in dubbio la prospettazione dell'attore e per quale motivo tutta la documentazione allegata dai CC di Casoli non sia stata utile a chiarire gli eventi, né, per converso, in che modo e quale la documentazione riferibile alle altre ipotesi di reato abbia ostato alle sue corrette valutazioni.
XI. Si tratta comunque di un rilievo non imputabile all'assicurato (il cui onere a termini di polizza è quello – adempiuto - di allegare la denuncia presentata all'autorità), dato che la formazione del fascicolo è dipesa dalle modalità di trasmissione delle notizie di reato da parte della Stazione CC di Casoli, e dai successivi adempimenti dell'ufficio procedente, quindi non può costituire elemento idoneo a legittimare il diniego.
XII. Quanto alle modalità di custodia del mezzo, si è confermato a mezzo dei testi dell'attore che esso era stato lasciato all'interno del pagina5 di 10 cantiere in Altino, che il cantiere fosse recintato e chiuso.
XIII. Il ha confermato che al momento del suo CP_4
sopralluogo ha rilevato che la catena di chiusura del cancello di recinzione aveva un anello reciso, e questo risulta anche dal verbale di sopralluogo.
XIV. In sede di escussione ha precisato che l'area all'interno della quale,
a detta del denunciante, era rimessa la pala gommata, era di appartenenza dell era recintata e al suo interno sono ubicati Pt_4
dei depuratori.
XV. Da questi elementi, e tenuto conto del fatto che la polizza non prevede a carico dell'assicurato particolari modalità di conservazione del mezzo emerge l'impossibilità di ritenere che il mezzo non fosse adeguatamente custodito: risulta infatti che fosse rimesso in area chiusa, e destinata all'accesso da parte solo degli addetti alle opere da svolgere in situ. Su questo aspetto sono coerenti tra di loro le deposizioni del teste laddove riferisce Tes_1 che all'area avevano accesso anche i mezzi del che CP_6
caricavano i fanghi, e del che riferisce della CP_4
presenza in loco dei depuratori Pt_4
XVI. Benché si tratti di area isolata, la presenza in loco di impianti destinati ad attività di importante rilevanza ambientale, con le connesse cautele da parte dell'ente proprietario, non permette di configurare colpa dell'attore nell'avere lasciato il mezzo all'interno dell'area medesima perché va considerato che si tratta di area chiusa, il cui accesso va per tutta evidenza ritenuto riservato ai soli addetti alle lavorazioni nel sito;
inoltre non può darsi rilievo alla circostanza che i lavori commessi alla siano rimasti sospesi Pt_1
per le festività natalizie, perché a ciò non corrisponde il disuso degli impianti ivi presenti per corrispondente periodo, e quindi che l'area di ubicazione del mezzo fosse comunque frequentata da addetti diversi dal personale Pt_1
XVII. Queste valutazioni circa la non configurabilità di colpa dell'assicurato restano comunque assorbite dalla previsione di cui pagina6 di 10 al punto c.2 che estende la copertura dell'assicurazione anche all'ipotesi di colpa grave dell'assicurato (p.6/76 delle condizioni), e dall'assenza di prescrizioni particolari imposte al contraente per la custodia del mezzo, che nel caso in esame risulta confacente alla sua destinazione d'uso, trattandosi di un mezzo da cantiere.
XVIII. Ulteriore elemento che l'assicuratore ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'indennizzo è individuato nelle condizioni delle chiavi restituite.
XIX. In primo luogo deve notarsi che la restituzione delle chiavi non è contrattualmente prevista come condizione di esercizio del diritto all'indennizzo, né quale onere a carico dell'assicurato, e non è stata contemplata nella richiesta de 13/1/22 con cui chiede CP_2
integrazione dei documenti;
esse risultano restituite solo il
20/07/2022 insieme alla procura a vendere il mezzo.
XX. La rileva il ridotto o assente stato di usura delle due chiavi CP_2 ricevute, e argomenta che questo stato d'uso non è compatibile con un mezzo di età come quello oggetto del furto, che si tratta di chiavi non codificate facilmente reperibili in commercio, e che da questo deve dedursi che le chiavi riconsegnate non sono effettivamente quelle che appartenevano al mezzo. Il passaggio logico successivo non viene articolato espressamente, ma pare confluire nel dover ritenere che l'attore si sarebbe procurato queste chiavi in libero commercio per potere adempiere alla richiesta di restituzione di in correlazione col fatto che le chiavi di originale dotazione CP_2
del mezzo fossero state colpevolmente relitte sul mezzo.
XXI. Questa prospettazione non convince.
XXII. Sul punto assume rilievo marginale il deposto dell'addetto al mezzo d'opera ( , il quale ha riferito che era sua abitudine riporre le Tes_1 chiavi del mezzo d'opera nel magazzino della al termine Pt_1
della giornata lavorativa, deposto che non viene smentito da altre risultanze istruttorie contrastanti, pur dovendosi considerare che proviene dal soggetto cui il mezzo era affidato, e quindi merita una valutazione più prudente.
pagina7 di 10 XXIII. Assume invece rilievo preponderante la circostanza che le chiavi in questione, contrassegnate dalla sigla K250 - siano chiavi non codificate, quindi chiavi del tutto fungibili, e genericamente destinate al modello di pala gommata oggetto di furto. L'attore al riguardo ha allegato una dichiarazione della casa produttrice deponente in tali sensi.
XXIV. In effetti, oltre alla deduzione dell'attore, lo dice la stessa convenuta in comparsa, e poi lo confermano tutti i testi escussi sul punto.
XXV. La convenuta ha presentato il teste , accertatore Tes_2 CP_2
il quale ha confermato di avere svolto degli accertamenti sulle chiavi. Egli non ha esaminato fisicamente le chiavi ma ha esaminato le foto rappresentative delle chiavi inviategli dal liquidatore e prodotte dalla convenuta, e le ha raffrontate CP_2
con la stessa tipologia di chiavi reperita sulla rete telematica, anch'essa oggetto di documentazione fotografica prodotta.
XXVI. Il ha dapprima dichiarato che le chiavi viste in foto si Tes_2
presentavano nuove, ma poi, a chiarimenti, ha confermato la presenza di tracce di usura su una delle chiavi, pur dicendo che potrebbe essere una imperfezione della foto;
questo sconfessa la sua affermazione precedente e non permette di confermare l'assunto della che le chiavi fossero prive di segni di usura e CP_2 che quindi non fossero compatibili con l'uso del mezzo e ad esso non riconducibili.
XXVII. La differente colorazione di una delle due chiavi è evidente nella foto doc. 6 di parte convenuta, e la chiave si presenta usurata.
XXVIII. Le chiavi riconsegnate dalla presentano inoltre intaglio Pt_1 uguale a quello delle chiavi che l'accertatore ha Tes_2
rinvenuto in rete, e riprodotte nelle foto allegate che possono valutarsi come elemento di raffronto
. Questo rende incontestato che il tipo di chiave recante la sigla K Pt_5
250 sia idoneo all'uso per il modello della pala gommata oggetto di furto e che sia un tipo di chiave non codificata e liberamente reperibile in commercio.
pagina8 di 10 XXX. Ne deriva che l'argomento proposto dalla parte convenuta a fronte della fungibilità e reperibilità di queste chiavi non può convergere in direzione unica, perché può del pari argomentarsi in senso contrario che, pur se correttamente custodite dall'attore le chiavi in dotazione, chiunque avrebbe potuto procurarsene altro esemplare per azionare fraudolentemente il mezzo;
il che priva di efficacia determinante e pratica la restituzione delle chiavi e la loro condizione.
XXXI. Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la convenuta condannata a versare l'indennizzo previsto a termini di polizza
(valore del mezzo a nuovo, con decurtazione della franchigia del
10%, quindi nell'importo in domanda)
XXXII. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
mediazione 500 giudizio
Fase studio 1700
Fase introduttiva 1200
Fase istruttoria - trattazione 1800
Fase decisionale 2500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e condanna la convenuta Controparte_7 al pagamento in favore della dell'importo di Parte_1
€ 37.800,00, oltre interessi legali dalla domanda a titolo di indennizzo per il furto della modello New Holland Parte_3
Kobelko W191 tg AGJ960 con telaio n.ZEF00W19100940772, rischio garantito dalla polizza annuale rischi diversi n.1/2731/135/163873526°
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 7.700,00 per compensi, oltre 15 %
pagina9 di 10 per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 24 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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