Art. 2.
L'onere derivante dalla presente legge sara' fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dalla presente legge sara' fronteggiato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.