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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 17.02.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2846 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Favara (AG) ed elettivamente domiciliato in Porto Empedocle (AG), via Agrigento n.
14, presso lo studio dell'avv. Zaira Picone che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Daniele Vitello, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ), già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte in sostituzione di udienza depositate il
17.02.2025, parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese”.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 01 dicembre 2020, ha avviato Parte_1 azione di “accertamento negativo del credito discendente e/o comunque connesso ai contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e 2015” di cui alle iscrizioni a ruolo degli “avvisi n. CP_3
59120140002374656 e n. 59120150000668901”, deducendo la “inesistenza del credito … per mancata notifica dell'atto e/o per intervenuta prescrizione del credito”.
1 Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “preliminarmente sospendere l'esecuzione …; - nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali relativi all' per l'anno 2014 e 2015, per mancata CP_3
notifica degli avvisi n. 59120140002374656 e n. 59120150000668901, incorporante il titolo esecutivo, ovvero per intervenuta prescrizione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento degli interessi, degli interessi di mora, delle somme aggiuntive e dei compensi di riscossione relative e/o comunque connesse ai contributi previdenziali relativi all' per l'anno 2014 e 2015, per intervenuta autonoma CP_3
prescrizione; - con vittoria di spese da distrarre in favore degli avvocati”.
Con decreto depositato il 30 gennaio 2021 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte convenuta.
L'udienza per la discussione veniva più volte differita per l'eccessivo carico di ruolo del
Giudice assegnatario del fascicolo.
Con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 04 dicembre 2024, depositate il
02.12.2024, parte ricorrente rappresentava (depositando documentazione a supporto) di avere
“aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, versando le prime sei rate del piano” e ritenendo essere “venuta meno la materia del contendere e l'interesse da agire” chiedeva al Tribunale di “dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese”.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato da ultimo all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 18.02.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
17.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia di oggi Controparte_2
, non costituitasi in giudizio, seppure ritualmente evocata dal Controparte_1
ricorrente in data 10 febbraio 2021, con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza (v. documentazione depositata in data 01.03.2021).
3. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, sulla scorta di quanto espressamente precisato dai difensori del Parte_1
con le “note di trattazione scritta”, depositate in data 02 dicembre 2024 (ribadito con le
[...]
2 “note di trattazione scritta” depositate il 17.02.2025), e alla luce della documentazione versata agli atti del procedimento de quo, è possibile constatare che l'odierno ricorrente in data 19 giugno
2023 ha presentato la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - “rottamazione-quater” -
(Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022)”, avente ad oggetto, tra gli altri carichi iscritti a ruolo, anche gli avvisi di addebito n. 59120140002374656000 e n. 59120150000668901000 oggetto del presente giudizio (cfr. progressivi nn. 11 e 12 dell'istanza), e che l
[...]
ha riscontrato detta istanza (presa in carico con il n. identificativo: W- Controparte_1
2023061907382298), inviando al la “Comunicazione delle somme dovute” datata 28 Parte_1
luglio 2023 (Documento rif. AT - 29190202301283730180) con allegati i moduli per il pagamento delle previste 18 rate.
ha, altresì, provveduto a documentare l'avvenuto pagamento delle sei Parte_1
rate ad oggi scadute, depositando le relative quietanze (v. produzione del 02.12.2024).
In conseguenza dell'avvenuta presentazione della detta istanza e dell'effettuazione di tali pagamenti, compiuti durante la pendenza del presente giudizio, viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la controversia sottoposta a disamina, tant'è vero che, in seno alle richiamate note di trattazione scritta, il procuratore del ha chiesto Parte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere.
In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n.
1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010).
D'altronde, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, che si ritiene in questa sede condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino, 10/05/2013 n.
3165).
3 Orbene, nel caso di specie, il fatto che durante la pendenza del procedimento de quo il ricorrente non solo ha aderito alla richiamata definizione agevolata ma, soprattutto, ha provveduto a corrispondere le rate ad oggi scadute, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto è venuto meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della vertenza processuale in esame.
Peraltro, come sopra evidenziato, la circostanza che nella fattispecie è cessata la materia oggetto del contendere è stata debitamente rilevata dall'istante nell'ambito delle menzionate note di trattazione scritta. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di lite.
4. In considerazione della mancata costituzione in giudizio della resistente Controparte_2
, oggi , le spese del giudizio devono essere dichiarate
[...] Controparte_1
irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 17.02.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2846 dell'anno 2020 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Favara (AG) ed elettivamente domiciliato in Porto Empedocle (AG), via Agrigento n.
14, presso lo studio dell'avv. Zaira Picone che lo rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Daniele Vitello, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f./p.iva: ), già Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte in sostituzione di udienza depositate il
17.02.2025, parte ricorrente ha chiesto “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese”.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 01 dicembre 2020, ha avviato Parte_1 azione di “accertamento negativo del credito discendente e/o comunque connesso ai contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e 2015” di cui alle iscrizioni a ruolo degli “avvisi n. CP_3
59120140002374656 e n. 59120150000668901”, deducendo la “inesistenza del credito … per mancata notifica dell'atto e/o per intervenuta prescrizione del credito”.
1 Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “preliminarmente sospendere l'esecuzione …; - nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali relativi all' per l'anno 2014 e 2015, per mancata CP_3
notifica degli avvisi n. 59120140002374656 e n. 59120150000668901, incorporante il titolo esecutivo, ovvero per intervenuta prescrizione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento degli interessi, degli interessi di mora, delle somme aggiuntive e dei compensi di riscossione relative e/o comunque connesse ai contributi previdenziali relativi all' per l'anno 2014 e 2015, per intervenuta autonoma CP_3
prescrizione; - con vittoria di spese da distrarre in favore degli avvocati”.
Con decreto depositato il 30 gennaio 2021 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso alla parte convenuta.
L'udienza per la discussione veniva più volte differita per l'eccessivo carico di ruolo del
Giudice assegnatario del fascicolo.
Con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 04 dicembre 2024, depositate il
02.12.2024, parte ricorrente rappresentava (depositando documentazione a supporto) di avere
“aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, versando le prime sei rate del piano” e ritenendo essere “venuta meno la materia del contendere e l'interesse da agire” chiedeva al Tribunale di “dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese”.
In data 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato da ultimo all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 18.02.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
17.02.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia di oggi Controparte_2
, non costituitasi in giudizio, seppure ritualmente evocata dal Controparte_1
ricorrente in data 10 febbraio 2021, con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza (v. documentazione depositata in data 01.03.2021).
3. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, sulla scorta di quanto espressamente precisato dai difensori del Parte_1
con le “note di trattazione scritta”, depositate in data 02 dicembre 2024 (ribadito con le
[...]
2 “note di trattazione scritta” depositate il 17.02.2025), e alla luce della documentazione versata agli atti del procedimento de quo, è possibile constatare che l'odierno ricorrente in data 19 giugno
2023 ha presentato la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - “rottamazione-quater” -
(Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022)”, avente ad oggetto, tra gli altri carichi iscritti a ruolo, anche gli avvisi di addebito n. 59120140002374656000 e n. 59120150000668901000 oggetto del presente giudizio (cfr. progressivi nn. 11 e 12 dell'istanza), e che l
[...]
ha riscontrato detta istanza (presa in carico con il n. identificativo: W- Controparte_1
2023061907382298), inviando al la “Comunicazione delle somme dovute” datata 28 Parte_1
luglio 2023 (Documento rif. AT - 29190202301283730180) con allegati i moduli per il pagamento delle previste 18 rate.
ha, altresì, provveduto a documentare l'avvenuto pagamento delle sei Parte_1
rate ad oggi scadute, depositando le relative quietanze (v. produzione del 02.12.2024).
In conseguenza dell'avvenuta presentazione della detta istanza e dell'effettuazione di tali pagamenti, compiuti durante la pendenza del presente giudizio, viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la controversia sottoposta a disamina, tant'è vero che, in seno alle richiamate note di trattazione scritta, il procuratore del ha chiesto Parte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere.
In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n.
1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010).
D'altronde, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, che si ritiene in questa sede condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino, 10/05/2013 n.
3165).
3 Orbene, nel caso di specie, il fatto che durante la pendenza del procedimento de quo il ricorrente non solo ha aderito alla richiamata definizione agevolata ma, soprattutto, ha provveduto a corrispondere le rate ad oggi scadute, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto è venuto meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della vertenza processuale in esame.
Peraltro, come sopra evidenziato, la circostanza che nella fattispecie è cessata la materia oggetto del contendere è stata debitamente rilevata dall'istante nell'ambito delle menzionate note di trattazione scritta. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di lite.
4. In considerazione della mancata costituzione in giudizio della resistente Controparte_2
, oggi , le spese del giudizio devono essere dichiarate
[...] Controparte_1
irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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