CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1372 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
), con il patrocinio dell'avv. Caterina Gallo, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
Buiatti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E CONTRO
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Alessandro Spinella, Antonio Colavincenzo e Fabrizio Buttà, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1268/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data
20/06/2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Padova del 16.05.2023, Giudice dott. Raffaele Sannicandro, n. 1286/2023 depositata il
20.06.2023:
1) in via preliminare nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n.
1286/2023 del 16.05.2023, accogliere l'eccezione di decadenza ex art. 132, 2 comma, codice
consumo nel testo all'epoca vigente.
2) nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1286/2023 del
16.05.2023, respingere tutte le domande del sig. precisate all'udienza del Controparte_1
16.05.2023 per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
3) In via istruttoria: per l'ipotesi in cui venga ritenuto necessario approfondire le ipotesi prospettate dal CTU, si insiste che questi venga chiamato a chiarimenti su quanto segue:
- riferisca il CTU se, a seguito degli esami effettuati anche con microscopio, all'interno della pompa di alimentazione c'era morchia, come rilevato dal , e se la morchia è causa del Per_1
2 mancato raffreddamento e lubrificazione della pompa di alimentazione;
- riferisca sui tempi di rottura di una pompa di alimentazione dal momento dell'inizio del processo di degrado secondo le conoscenze tecniche attuali;
- riferisca se il filtro del carburante era un filtro originale;
- chiarisca se allo stato della tecnica esiste un sistema di filtraggio capace di evitare che sporcizia e morchia non causino il grippaggio dei componenti come rullo e camma all'interno della pompa alta pressione gasolio tipo common rail, e l'imbrattamento degli ugelli iniettori;
- chiarisca, ferma la contestazione da parte della convenuta dell'analisi prodotta, preso altresì atto che la verifica di Q8 è stata solo documentale, sulla base di quali fatti oggettivi abbia ritenuto buono il gasolio che è stato invece accertato “non a norma per il valore di impurità che sono leggermente superiori al limite” (doc. n. 21 attoreo). Come già richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, ammettere prova orale già formulata nella seconda memoria ex art 183, 6 co. c.p.c., sui capitoli e con i testi di seguito: 1) vero che nell'ottobre 2019, a seguito del ricevimento da parte di della lettera Parte_1 attorea del 28.10.2019, lei telefonava in modalità “viva voce”, presente anche il signor
[...]
, all'autofficina Auto 4R S.r.l.; Per_2
2) vero che lei in quell'occasione parlava con il responsabile tecnico di Auto 4R S.r.l.;
3) vero che in quell'occasione il responsabile tecnico le riferiva che la causa del danno era il carburante contaminato e che, pertanto, avevano effettuato, con l'accordo del signor CP_1
, il lavaggio dell'impianto di alimentazione dell'auto;
[...]
4) vero che lo stesso le riferiva che a seguito del lavaggio dell'impianto di alimentazione l'auto funzionava regolarmente, come da prova effettuata;
5) vero che lo stesso le riferiva che, all'esito dell'intervento di lavaggio, avevano avvisato il signor che l'auto era pronta per la riconsegna;
Controparte_1
6) vero che lo stesso le riferiva che il signor aveva cambiato idea e voleva che Controparte_1 venisse sostituito l'impianto di alimentazione della vettura in garanzia;
7) vero che lo stesso le riferiva che, conseguentemente, era stato predisposto un preventivo a pagamento per detta sostituzione;
8) vero che lo stesso le riferiva che il signor contestava il preventivo e Controparte_1 lasciava in officina l'auto; Si indica a teste il signor , responsabile Service di AB S.p.A. di Padova. Tes_1
9) vero che verso la fine del mese di ottobre 2019, lei era presente alla telefonata effettuata in modalità “viva voce” dal signor a Auto 4R S.r.l. Tes_1
Si indica a teste il signor , responsabile tecnico di di Padova, anche Persona_2 Parte_1 sui capitoli da n. 2) a n. 8) compresi. 10) vero che in data 9.06.2019 veniva ricoverata presso l'officina di Auto 4R S.r.l. l'auto VW Polo targata FN358KS in proprietà del signor perché in panne;
Controparte_1
3 11) vero che nella vostra officina veniva individuata quale causa della panne il carburante contaminato;
12) vero che, con il consenso del signor procedevate al lavaggio Controparte_1 dell'impianto di alimentazione del veicolo;
13) vero che, eseguito detto intervento, avete provato l'auto e accertato che funzionava;
14) vero che il signor , avvisato che l'auto era pronta per la riconsegna, Controparte_1 chiedeva invece la sostituzione dell'impianto di alimentazione in garanzia e lasciava lì il proprio veicolo;
15) vero che preparavate, di conseguenza, il preventivo per detta sostituzione;
16) dica il teste i motivi per cui il signor contestava il preventivo;
Controparte_1
17) vero che verso la fine del mese di ottobre 2019 in persona del signor Parte_1 Tes_1 le telefonava per avere notizie in merito alla vicenda dell'auto del signor;
Controparte_1
18) vero che nella telefonata riferiva alla che l'auto si era fermata a causa di Parte_1 carburante contaminato e che il lavaggio dell'impianto era stato risolutivo della panne dell'auto. Si indica a teste il signor responsabile tecnico di Auto 4R S.r.l. di Mestre- Testimone_2
Venezia.
Per parte appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- confermare la sentenza n. 1286/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui dichiara la
carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
- per l'effetto, rigettare le domande avanzate nei riguardi dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: per quanto in narrativa, dichiarare l'appello proposto da Parte_1
inammissibile e/o manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito: respingere l'appello proposto da e tutte le domande ivi avanzate Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la Sentenza n. 1286/2023,
4 nel procedimento RG n. 2083/2020, emessa dal Tribunale di Padova in data 20/06/2023;
In via subordinata: respingere l'appello proposto da e condannare l'appellante Parte_1
a ricevere in restituzione l'autovettura de quo, a spese del venditore medesimo.
In via istruttoria: si richiamano le istanze formulate in sede di precisazione delle conclusioni.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze, nella formulazione da intendersi preceduta dalla locuzione vero che: 1) In data 08.06.2019, verso le ore 23.40, il sig. partiva da Padova per recarsi a Venezia CP_1
Mestre; 2) In data 09.06.2019, verso le ore 00.30, il veicolo Volkswagen Polo tg. FN358KS, di proprietà e condotto dal sig. si fermava in avaria in località Marghera, alla via F.lli Bandiera e che CP_1 il sig. provvedeva a chiamare il soccorso stradale;
CP_1
3) In data 09.06.2019, verso le ore 1.00, giungeva il carro attrezzi che ricoverava il veicolo nei locali della carrozzeria Trieste S.r.l. in Spinea;
4) Nelle circostanze di tempo di cui ai punti 2 e 3 il sig. chiamava il servizio clienti CP_1
Volkswagen chiedendo che fosse attivata la assistenza contrattuale e, in particolare, che fosse resa disponibile una vettura sostitutiva;
5) La vettura Polo del sig. veniva condotta, il giorno 10.06.2019, presso Officina 4R CP_1 identificata dal soccorso stradale quale prima officina autorizzata utile per ragioni CP_2 di prossimità;
6) Il sig. si recava nei locali di Auto 4R il giorno 10.06.2019 chiedendo al personale CP_1 responsabile cosa avesse la vettura;
7) Auto 4R comunicava la diagnosi in data 11.06.2019, dapprima a mezzo telefono, indicando la causa dell'avaria nella rottura dell'impianto di iniezione;
8) Auto 4R redigeva, in data 11.06.2019, il preventivo per la riparazione – come da doc. n. 16 che si rammostra – e indicava l'esigenza di sostituire l'impianto di iniezione e la pompa del gasolio;
9) Auto 4R, a seguito del preventivo di cui al punto 8, rappresentava l'esigenza che il carburante fosse sottoposto ad analisi chimica;
10) I signori e di Auto 4R infomavano il sig. di avere contatti con Pt_2 Pt_3 CP_1 laboratori di analisi e che il relativo costo, indicato in circa € 800,00 avrebbe dovuto essere anticipato dal cliente;
11) Il sig. nella prima metà di luglio, si recava da Auto 4R per ritirare il carburante già CP_1 estratto dal serbatoio da parte del personale dell'officina;
12) Auto 4R consegnava, in una tanica, parte del gasolio estratto dalla vettura Polo al sig. CP_1
5 trattenendone un campione in altra tanica;
13) Auto 4R tratteneva la tanica di gasolio di cui al punto 12 in concerto con il sig. CP_1
14) Il gasolio preso in consegna da Auto 4R veniva consegnato allo Studio Tecnico Biemme di Albignasego per essere sottoposto ad analisi chimica;
15) Il dott. , dello Studio Tecnico Biemme, comunicava l'esito delle analisi Persona_3
– effettuate con il contributo di Centro Analisi Chimiche S.r.l. nel mese di ottobre 2019 e gli esiti erano ritirati il giorno 05.11.2019; 16) Il dott. riferiva che i valori emersi dall'analisi chimica consentivano di ritenere Per_3 conforme all'uso il carburante;
Si indicano a testi sui sopra indicati capitoli i signori di Padova e la sig.ra Testimone_3 di Padova;
sui capitoli da 12 a 16 si indica quale teste il dott. Testimone_4 Tes_5
di Studio Tecnico Biemme;
[...]
17) In data 11.06.2019 veniva comunicata al sig. la rottura dell'impianto di iniezione e CP_1 della pompa del gasolio;
18) In data 11.06.2019 veniva rappresentato al sig. che l'intervento di riparazione sulla CP_1 vettura Polo ammontava ad almeno € 5.286,00;
19) Auto 4R provvedeva in autonomia ad estrarre il gasolio dal serbatoio della vettura Polo del sig. CP_1
20) Auto 4R contattava AB per essere informata degli interventi svolti in occasione del tagliando del giorno 07.06.2020;
21) Auto 4R comunicava, nel novembre 2019, che i lavori di riparazione venivano posti a carico del sig. in quanto riteneva inoperante la garanzia legale di conformità; CP_1 CP_2
22) Auto 4R comunicava al sig. nel novembre 2019, che per ritirare la macchina CP_1 dall'officina era necessario provvedere al saldo dei lavori da svolgersi secondo il preventivo;
Si indicano a testi sui capitoli da 17 a 22, i signori e di Auto Testimone_6 Testimone_7
4R, sui capitoli 20 e 21 anche la sig.ra Testimone_4
23) Il sig. contattava il personale di in data 12.06.2019, per rappresentare la CP_1 Pt_1 problematica inerente la vettura e per ricevere la copia del foglio di intervento del tagliando;
24) Il personale di anche nell'ottobre del 2019, consigliava di trattenere la vettura Pt_1 presso Auto 4R, quale officina autorizzata;
CP_2
25) Il personale di anche nel novembre 2019, manifestava al sig. l'opportunità Pt_1 CP_1 che la vettura permanesse nella disponibilità di Auto 4R che aveva già avuto contatti con
e che aveva visionato la vettura;
Controparte_2
Si indicano quali testi i signori e di Tes_8 Tes_1 Pt_1
26) Il carburante/gasolio distribuito dalla stazione di servizio Q8 di via Buonarroti era idoneo all'uso; Si indica a teste il responsabile tecnico di Alco Gestione Rischi S.r.l. a Socio Unico di Roma,
6 nella persona che verrà indicata dalla sede di Roma. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alle parti convenute l'esibizione del carteggio, riferito alla posizione del sig. intercorso tra , Auto 4R e Controparte_1 Controparte_2
. Parte_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli formulati dalle controparti, e ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, per entrambi i gradi attesi gli esiti della
soccombenza.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 marzo 2020, Controparte_1
conveniva in giudizio e e, previo accertamento del Parte_1 Controparte_2
difetto di conformità dell'automobile VW Polo da lui acquistata presso proponeva in Pt_1
via principale domanda (che in questa sede viene riportata già come modificata con la prima memoria istruttoria) di risoluzione del contratto di vendita con conseguente condanna alla restituzione del prezzo di € 18.400,00 oltre interessi legali, chiedendo invece in via subordinata la manutenzione o la sostituzione del bene. In ogni caso, domandava la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da valutarsi in via equitativa e forfettaria e comunque in misura non inferiore a € 7.000,00, oltre a interessi.
Deduceva in fatto: - che aveva acquistato il 22 febbraio 2018 presso la convenuta la Pt_1
vettura, accendendo inoltre un prestito presso Findomestic;
- che nel primo anno di vita il veicolo era stato oggetto di interventi nonché di diverse “azioni di richiamo” da parte della stessa casa automobilistica;
- che in data 7 giugno 2019 aveva effettuato il tagliando di 30.000 chilometri;
-
che il giorno successivo aveva effettuato rifornimento di gasolio presso stazione Q8; - che in data
7 9 giugno 2019 il veicolo si era fermato in panne;
che in data 10 giugno 2019 l'auto veniva depositata presso l'autofficina autorizzata Auto 4R, la quale rilevava la rottura della pompa del gasolio e altri guasti connessi, imputando la causa del guasto a carburante inquinato, rilasciando poi preventivo per riparazioni pari a € 5.286,00; - che IT LE, cui era stato denunciato il guasto, aveva contestato in data 7 agosto 2019, ogni irregolarità/contaminazione del prodotto rifornito;
- che aveva affidato le analisi del carburante prelevato dal proprio veicolo a laboratorio
Centro Analisi Chimiche s.r.l.; - che le analisi avevano dimostrato la presenza di impurità
leggermente superiori al limite normativo ma che gli veniva riferito che l'entità delle stesse non fosse tale da compromettere il motore, danneggiandolo nei termini evidenziati dall'officina; - che in data 28 ottobre 2019 aveva mandato raccomandata a e al rivenditore Controparte_2
AB imputando quindi il verificarsi del danno a difetto del motore stesso e richiedendo, in attuazione dei precetti del codice del consumo, che venissero corrisposti gli oneri per la riparazione;
- che in data 6 novembre 2019, durante un incontro presso l'officina, CP_2
aveva contestato la bontà delle analisi effettuate perché non svolte secondo la procedura
[...]
ufficiale, rifiutandosi di sostenere gli oneri di riparazione;
- che in detta occasione aveva appreso che Auto 4R non aveva più la disponibilità del carburante prelevato dal veicolo;
che aveva mandato, senza successo, a intimazione a provvedere alla riparazione/sostituzione CP_2
del bene in garanzia.
2. Con comparsa di risposta del 26 maggio 2020 si costituiva la quale Parte_1
preliminarmente eccepiva la decadenza dai diritti ex art. 130 codice del consumo per difetto di tempestiva denuncia del vizio da parte dell'attore. Nel merito, in sintesi, contestava la sussistenza dell'asserito difetto di conformità del veicolo e deduceva che le valutazioni e le
8 prove eseguite senza alcun contraddittorio dal fornitore del carburante e dal laboratorio analisi incaricato dall'attore non dimostravano che la causa dell'arresto del veicolo fosse riconducibile ad un difetto di conformità del veicolo come lamentato dall'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande sollevate dall'attrice, chiedendo in via subordinata di accertarsi il grado di responsabilità dei soggetti convenuti.
3. Si costituiva in data 4 agosto 2020 che eccepiva Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non essere la venditrice del bene ma solo la distributrice in dei veicoli a marchio . Nel merito, CP_2 CP_2
contestava le pretese attoree, chiedendone il rigetto.
4. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di due consulenze tecniche, la prima disposta per accertare la sussistenza del lamentato vizio, la seconda volta a stabilire il deprezzamento subito dall'autovettura dalla data di consegna fino al guasto.
5. Il Tribunale di Padova, con sentenza qui impugnata, preliminarmente accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a , accoglieva le domande attoree. Posto che la CP_2
CTU da un lato aveva individuato tre possibili cause del guasto, di cui una riferibile all'utilizzo di carburante contaminato e le rimanenti invece riconducibili a difetti di conformità o del sistema di filtraggio o della pompa ad iniezione e, dall'altro, aveva confermato che, sulla base delle analisi chimiche prodotte dall'attore effettuate su consiglio dell'officina, il grado di contaminazione del carburante presente nel serbatoio della Polo non era tale da determinare la rottura della pompa ad alta pressione, il Giudice accertava la sussistenza del difetto di conformità
relativo al sistema di filtraggio o della pompa iniezione esistente al momento di consegna del bene, con conseguente responsabilità della venditrice ex artt. 129 e 130 codice del Pt_1
9 consumo e, appurato il rifiuto del venditore di procedere con la riparazione, pronunciava la risoluzione del contratto. Condannava, per l'effetto, al pagamento di complessivi € Pt_1
19.438,50, oltre interessi legali dalla data di acquisto del bene al saldo, di cui €15.840,00 a titolo di restituzione di quanto versato dall'attore detratto il deprezzamento del bene per come valutato con perizia tecnica, e € 3.598,50 a titolo di risarcimento riconosciuto per: (a) i costi sostenuti dall'attore per l'analisi del carburante, (b) il finanziamento acceso e (c) il noleggio dell'auto sostitutiva. Condannava, infine, la convenuta soccombente al pagamento della CTU e delle spese di lite sostenute dall'attore, mentre compensava le spese tra il e , non CP_1 Controparte_2
avendo quest'ultima mai prospettato al consumatore il proprio difetto di legittimazione passiva in fase stragiudiziale.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 18 luglio 2023 impugnava la Parte_1
predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo, lamentava l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di decadenza formulata sul rilievo della tardività della denuncia del 28 ottobre 2019, dovendosi in sua tesi farsi risalire la scoperta del vizio alla data del guasto (9 giugno 2019) o, in subordine, alla data in cui
IT LE aveva comunicato all'attore l'esito delle indagini svolte escludendo la presenza di contaminazioni nel carburante oggetto di rifornimento (7 agosto 2019).
6.2 Con il secondo motivo, denunciava l'erroneità del capo di pronuncia con cui era stato risolto il contratto di acquisto, eccependo che non era stata provata l'esistenza di alcun difetto di conformità del veicolo, essendo a suo dire la qualità del gasolio l'unica causa della panne dell'auto. Sul punto, deduceva: - che non erano opponibili le analisi chimiche del carburante
10 commissionate dal ad un laboratorio non autorizzato;
- che non poteva attribuirsi valore CP_1
prescrittivo all'indicazione contenuta nel preventivo rilasciato dall'officina per cui “si consiglia analisi chimica del carburante”, come invece prospettato nella sentenza impugnata;
- che non era da ritenersi pacifico che il campione di gasolio fatto analizzare dal fosse quello CP_1
effettivamente in uso dal veicolo al momento del guasto;
- che in ogni caso, anche tenendo conto dell'esito delle analisi, queste riferivano che “il gasolio non è a norma per il valore di impurità
che sono leggermente superiori al limite”; - che non era stato considerato che l'arresto del veicolo si era verificato in momento immediatamente successivo al rifornimento;
- che nell'elaborato peritale era stata individuata quale prima causa del guasto il carburante inquinato;
- che il CTU non aveva in ogni caso spiegato il motivo per cui, sulla base delle analisi prodotte dal il gasolio esaminato fosse da ritenersi comunque sostanzialmente integro nonostante la CP_1
presenza di valori fuori norma;
che il CTU aveva ipotizzato le ulteriori due possibili cause del guasto senza effettive evidenze e riscontri;
- che il Giudice aveva erroneamente ritenuto sussistenti i difetti di conformità del veicolo sulla base delle ipotesi ulteriori avanzate dal CTU in totale assenza di prove e riscontri.
6.3 Con il terzo motivo chiedeva, in via subordinata, che fosse disposta la decorrenza degli interessi a far data dal giorno dell'arresto del veicolo, avendo l'acquirente goduto del bene fino al guasto. Eccepiva, poi, che con la gravata sentenza non era stato indicato l'obbligo in capo al di restituire la vettura. CP_1
6.4 Chiedeva la riforma della pronuncia in punto di condanna alle spese di lite, ivi comprese quelle della CTU, in ragione dell'auspicato accoglimento dell'appello.
6.5 Formulava altresì domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
11 7. In data 9 novembre 2023 si costituiva he chiedeva la Controparte_2
conferma della pronuncia laddove era stato accertato il proprio difetto di legittimazione passiva e riproponeva le difese nel merito svolte in primo grado in contestazione delle domande del CP_1
8. In data 10 novembre 2023 si costituiva che, eccepita Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, instava per il rigetto integrale dell'impugnazione, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado. In riferimento al primo motivo di appello, deduceva che il difetto veniva scoperto solo all'esito delle analisi chimiche ricevute in data 21 ottobre 2019, sicché la denuncia comunicata il giorno 28 ottobre
2019 doveva considerarsi tempestiva. Quanto al secondo motivo di gravame, sosteneva: - che non era stato edotto di dover procedere al campionamento secondo procedura ufficiale;
- che le contestazioni circa l'indicazione contenuta nel preventivo rilasciato dall'officina erano state formulate per la prima volta con l'appello; - che l'eccezione dell'appellante secondo cui non era da ritenersi pacifico che il carburante oggetto di analisi fosse quello in uso dalla vettura al momento del guasto era deduzione nuova;
- che le conclusioni del CTU erano state adeguatamente considerate dal Tribunale. Rispetto al terzo motivo di gravame, deduceva la correttezza della determinazione degli interessi legali prospettata con la sentenza gravata.
Chiedeva infine di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
9. All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 4 dicembre 2023, il
Collegio, ritenuta la sussistenza del fumus bonis iuris all'esito di un esame sommario, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come riportate in epigrafe, e depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 12 maggio
12 2025, la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio. Con la comparsa conclusionale depositata il 10 aprile 2025, l'appellante dava atto di essere venuto a conoscenza in data 3 aprile
2025 dell'esistenza di un fermo amministrativo gravante sul veicolo dal 01 febbraio 2019 (data antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado) per un importo pari ad € 5.709,20,
sicché chiedeva, in via subordinata, di disporsi la restituzione del veicolo libero dal fermo amministrativo, con oneri a carico del Con la memoria di replica del 24 aprile 2025, CP_1
quest'ultimo eccepiva l'irrilevanza del fermo ai fini della trasmissibilità del bene vincolato,
nonché la tardività dell'avversa deduzione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12. Preliminarmente, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui è
stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a non Controparte_2
avendo le parti specificamente impugnato tale statuizione.
13. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis formulata dal con la comparsa di costituzione in giudizio e reiterata nelle rassegnate CP_1
conclusioni, in quanto è stato ravvisato al contrario un fumus di fondatezza fin dalla prima udienza.
14. Passando al merito, il primo motivo di impugnazione è infondato. Premesso che ai sensi dell'art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, secondo la versione vigente ratione temporis,
il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, e posto altresì che, secondo ormai consolidata
13 giurisprudenza di legittimità, per “scoperta” debba intendersi l'acquisizione, da parte del compratore, di una certezza obiettiva e completa dell'esistenza del difetto, sì da consentire una sua consapevole e non avventata denuncia (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2023), deve concludersi che nel caso di specie il dies a quo decorresse a partire dal conseguimento dei risultati delle analisi del carburante (21 ottobre 2019) sicché la denuncia del 28 ottobre 2019 è da considerarsi tempestiva. Ciò in quanto, secondo la prospettazione attorea, solo a seguito della ricezione del risultato dell'esame di laboratorio l'attore ha maturato la convinzione per cui la causa del guasto non fosse riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato, bensì ad un difetto di conformità
congenito del motore, come peraltro espressamente riportato nella stessa denuncia dal medesimo formulata. Non si condivide, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui il termine di due mesi era da computarsi a partire dal ricevimento della comunicazione con cui IT negava la presenza di impurità del prodotto, giacché tale, generica, contestazione da parte del fornitore,
resa all'esito di verifiche solo documentali (doc. 19) e senza analisi alcuna del prodotto, non poteva permettere all'acquirente di escludere in maniera sufficientemente fondata l'imputabilità
del guasto al carburante inquinato.
15. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, meritevole di accoglimento. Rammentato
che in materia di tutela del consumatore, decorsi sei mesi dalla consegna del bene e, quindi,
superato il termine per beneficiare della presunzione legale relativa di preesistenza del difetto (in base al testo dell'art. 135 del codice del consumo applicabile ratione temporis), l'acquirente che agisce in giudizio non ha solamente l'onere di dimostrare i vizi di conformità di cui si deduce l'esistenza, ma è altresì tenuto “a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel
bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente
14 da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto” (cfr. Cass. civ. n.
28827/2023), si rileva che nel caso di specie l'istruttoria svolta nel corso del giudizio e, in particolare, gli esiti della perizia disposta in primo grado, non hanno permesso di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza del difetto di conformità che ha determinato il fermo e la rottura del veicolo. Infatti, il consulente tecnico dell'ufficio concludeva nei seguenti termini: “Le cause
dell'anomalia in cui si può essere trovata a funzionare l'alimentazione del veicolo vanno
ricondotte primariamente, e nell'ordine di rilevanza, a:
1. Cattiva qualità del carburante
(impuro o con grado lubrificante insufficiente);
2. Insufficiente filtraggio delle impurità con
rilascio anomalo nel circuito (filtro o filtraggio gasolio insufficiente e/o non efficiente); 3.
Difettosità del prodotto, nella fattispecie dei componenti della pompa iniezione (grado di
durezza o tolleranza di lavorazione/accoppiamento fra materiali)”. Essendo queste le conclusioni del CTU, la sentenza non è condivisibile nella parte in cui ha escluso che il guasto fosse riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato (prima ipotesi avanzata dal perito) in ragione delle analisi di laboratorio prodotte dall'attore in primo cure, e ciò in quanto tale documento, proprio perché formatosi al di fuori del contraddittorio tra le parti, non può assurgere a prova piena ma deve essere valutato alla stregua di un'allegazione dal valore meramente indiziario (analogamente ad una perizia di parte), tanto più in considerazione delle contestazioni alla bontà delle indagini effettuate, mosse dalle convenute in prime cure fin dalla fase stragiudiziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere superabile detta questione, quindi anche ritenendo che la causa del guasto non fosse da ricondursi esclusivamente all'utilizzo del carburante impuro,
assume valore dirimente il rilievo per cui, nella perizia effettuata dal consulente, la seconda e la
15 terza causa del guasto al veicolo indicate nelle conclusioni, entrambe poste acriticamente dal primo Giudice a fondamento del positivo accertamento della sussistenza del vizio, sono state in realtà formulate senza che vi fosse alcun riscontro effettivo sul piano materiale. Da un lato,
infatti, l'esame necessario per accertare la difettosità dei componenti della pompa iniezione
(grado di durezza o tolleranza di lavorazione/accoppiamento fra materiali), non è stato eseguito per concorde volontà delle parti (“Le prove tecnologiche di durezza dei materiali in esame sui
vari componenti sono state, allo stato, escluse per l'elevato loro costo in rapporto all'entità del
contendere”, cfr. CTU, pag. 14), dall'altro, anche per l'ipotesi che individuava quale causa del guasto un sistema di filtraggio difettoso, il consulente non ha indicato gli elementi in concreto sulla cui base ha ritenuto possibile che il vizio riguardasse l'insufficienza o poca efficienza del sistema, essendosi questi limitato ad assumere, in via del tutto ipotetica, che “Sull'ipotesi 2,
permane la possibilità di un apparato di filtraggio gasolio insufficiente e ciò può essere dovuto
ad una scarsa qualità del filtro ancorché originale e/o ad una effettiva mancata sostituzione nei
tempi utili ancorché non previsto dal costruttore […]”
In altre parole, non sono stati concretamente attestati né difetti riconducibili al sistema di filtraggio né al sistema della pompa iniezione, con la conseguenza che la responsabilità del venditore è stata inammissibilmente affermata sulla base di ipotesi non dimostrate e ciò in evidente contrasto con i principi relativi all'onere probatorio sopra richiamati.
Da ultimo, va rilevato che nemmeno dall'analisi della documentazione versata in atti emergono elementi idonei a suffragare le ipotesi congetturali del consulente o da cui, eventualmente, poter acclarare autonomamente le cause dell'ipotizzato difetto di conformità, atteso che tutti gli interventi effettuati sul veicolo nel corso del primo anno di vita della macchina, per come riferiti
16 e certificati dall'attore, non erano ascrivibili a problemi legati al sistema di filtraggio o al sistema della pompa iniezione. Ciò si deduce direttamente dall'esposizione dei fatti prospettata dal CP_1
il quale ha prodotto documentazione relativa ad interventi concernenti: (a) sostituzione antenna,
rg funzione guidata, antenna, ricarica a induzione non funzionante (doc. 3 e 4); (b) blocchetto di aggancio doppio della cintura (doc. 5); (c) frizione, grembialina insonorizzante, cambio (doc. 6);
(d) tre ulteriori interventi su blocchetto aggancio doppio (doc. 7, 8, 9); (e) freno di stazionamento
(doc. 10). Ad ogni buon conto, l'estraneità tra le problematiche precedentemente occorse e il guasto (rottura della pompa gasolio e sistema iniezione) è stata confermata anche dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del CT di parte (“[il CTP] Sottolinea che i precedenti eventi
ed anomalie interessanti il veicolo non avevano nulla a che vedere con il sistema di iniezione
gasolio ad alta pressione: Si conferma, agli atti l'unica anomalia riconducibile alla rumorosità
dell'impianto iniezione è il doc. allegato 31 di citazione al quale però non corrisponde alcuna
specifica comunicazione formale alla convenuta”, pag. 15).
In conclusione, il mancato conseguimento della prova del presupposto sostanziale per ottenere la tutela della risoluzione contrattuale disposta dal codice del consumo, ossia il difetto originario del veicolo, determina la necessità di riformare la sentenza di prime cure e di rigettare integralmente le domande attoree.
16. Restano assorbiti tutti i rimanenti profili di gravame.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite nei termini che seguono:
17 - Per i rapporti tra esse devono essere poste per Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate in dispositivo per il primo grado come liquidate dal Tribunale, per il presente grado secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum,
esclusa per la fase di appello la fase istruttoria non tenutasi.
- Per i rapporti tra e visto Controparte_2 Controparte_1
che la notificazione dell'impugnazione al gruppo è stata effettuata dall'appellante, CP_2
correttamente, ai soli fini della litis denuntiatio, attesa l'assenza di gravame in punto di accertamento del difetto di legittimazione passiva del distributore, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite per il presente grado. Nulla invece va disposto sulle spese di lite per il primo grado, stante la mancata impugnazione della sentenza laddove ha disposto la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Rigetta integralmente le domande formulate in primo grado da Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva.
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte Controparte_1
appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1
liquida per il primo grado in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per
18 rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
3) Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
4) Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in primo grado, con condanna dello stesso alla rifusione alle altre parti di quanto dalle medesime versato a tale titolo.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1372 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
), con il patrocinio dell'avv. Caterina Gallo, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Controparte_1 C.F._1
Buiatti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E CONTRO
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Alessandro Spinella, Antonio Colavincenzo e Fabrizio Buttà, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1268/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data
20/06/2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Padova del 16.05.2023, Giudice dott. Raffaele Sannicandro, n. 1286/2023 depositata il
20.06.2023:
1) in via preliminare nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n.
1286/2023 del 16.05.2023, accogliere l'eccezione di decadenza ex art. 132, 2 comma, codice
consumo nel testo all'epoca vigente.
2) nel merito: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1286/2023 del
16.05.2023, respingere tutte le domande del sig. precisate all'udienza del Controparte_1
16.05.2023 per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
3) In via istruttoria: per l'ipotesi in cui venga ritenuto necessario approfondire le ipotesi prospettate dal CTU, si insiste che questi venga chiamato a chiarimenti su quanto segue:
- riferisca il CTU se, a seguito degli esami effettuati anche con microscopio, all'interno della pompa di alimentazione c'era morchia, come rilevato dal , e se la morchia è causa del Per_1
2 mancato raffreddamento e lubrificazione della pompa di alimentazione;
- riferisca sui tempi di rottura di una pompa di alimentazione dal momento dell'inizio del processo di degrado secondo le conoscenze tecniche attuali;
- riferisca se il filtro del carburante era un filtro originale;
- chiarisca se allo stato della tecnica esiste un sistema di filtraggio capace di evitare che sporcizia e morchia non causino il grippaggio dei componenti come rullo e camma all'interno della pompa alta pressione gasolio tipo common rail, e l'imbrattamento degli ugelli iniettori;
- chiarisca, ferma la contestazione da parte della convenuta dell'analisi prodotta, preso altresì atto che la verifica di Q8 è stata solo documentale, sulla base di quali fatti oggettivi abbia ritenuto buono il gasolio che è stato invece accertato “non a norma per il valore di impurità che sono leggermente superiori al limite” (doc. n. 21 attoreo). Come già richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, ammettere prova orale già formulata nella seconda memoria ex art 183, 6 co. c.p.c., sui capitoli e con i testi di seguito: 1) vero che nell'ottobre 2019, a seguito del ricevimento da parte di della lettera Parte_1 attorea del 28.10.2019, lei telefonava in modalità “viva voce”, presente anche il signor
[...]
, all'autofficina Auto 4R S.r.l.; Per_2
2) vero che lei in quell'occasione parlava con il responsabile tecnico di Auto 4R S.r.l.;
3) vero che in quell'occasione il responsabile tecnico le riferiva che la causa del danno era il carburante contaminato e che, pertanto, avevano effettuato, con l'accordo del signor CP_1
, il lavaggio dell'impianto di alimentazione dell'auto;
[...]
4) vero che lo stesso le riferiva che a seguito del lavaggio dell'impianto di alimentazione l'auto funzionava regolarmente, come da prova effettuata;
5) vero che lo stesso le riferiva che, all'esito dell'intervento di lavaggio, avevano avvisato il signor che l'auto era pronta per la riconsegna;
Controparte_1
6) vero che lo stesso le riferiva che il signor aveva cambiato idea e voleva che Controparte_1 venisse sostituito l'impianto di alimentazione della vettura in garanzia;
7) vero che lo stesso le riferiva che, conseguentemente, era stato predisposto un preventivo a pagamento per detta sostituzione;
8) vero che lo stesso le riferiva che il signor contestava il preventivo e Controparte_1 lasciava in officina l'auto; Si indica a teste il signor , responsabile Service di AB S.p.A. di Padova. Tes_1
9) vero che verso la fine del mese di ottobre 2019, lei era presente alla telefonata effettuata in modalità “viva voce” dal signor a Auto 4R S.r.l. Tes_1
Si indica a teste il signor , responsabile tecnico di di Padova, anche Persona_2 Parte_1 sui capitoli da n. 2) a n. 8) compresi. 10) vero che in data 9.06.2019 veniva ricoverata presso l'officina di Auto 4R S.r.l. l'auto VW Polo targata FN358KS in proprietà del signor perché in panne;
Controparte_1
3 11) vero che nella vostra officina veniva individuata quale causa della panne il carburante contaminato;
12) vero che, con il consenso del signor procedevate al lavaggio Controparte_1 dell'impianto di alimentazione del veicolo;
13) vero che, eseguito detto intervento, avete provato l'auto e accertato che funzionava;
14) vero che il signor , avvisato che l'auto era pronta per la riconsegna, Controparte_1 chiedeva invece la sostituzione dell'impianto di alimentazione in garanzia e lasciava lì il proprio veicolo;
15) vero che preparavate, di conseguenza, il preventivo per detta sostituzione;
16) dica il teste i motivi per cui il signor contestava il preventivo;
Controparte_1
17) vero che verso la fine del mese di ottobre 2019 in persona del signor Parte_1 Tes_1 le telefonava per avere notizie in merito alla vicenda dell'auto del signor;
Controparte_1
18) vero che nella telefonata riferiva alla che l'auto si era fermata a causa di Parte_1 carburante contaminato e che il lavaggio dell'impianto era stato risolutivo della panne dell'auto. Si indica a teste il signor responsabile tecnico di Auto 4R S.r.l. di Mestre- Testimone_2
Venezia.
Per parte appellata Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
- confermare la sentenza n. 1286/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui dichiara la
carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
- per l'effetto, rigettare le domande avanzate nei riguardi dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: per quanto in narrativa, dichiarare l'appello proposto da Parte_1
inammissibile e/o manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito: respingere l'appello proposto da e tutte le domande ivi avanzate Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la Sentenza n. 1286/2023,
4 nel procedimento RG n. 2083/2020, emessa dal Tribunale di Padova in data 20/06/2023;
In via subordinata: respingere l'appello proposto da e condannare l'appellante Parte_1
a ricevere in restituzione l'autovettura de quo, a spese del venditore medesimo.
In via istruttoria: si richiamano le istanze formulate in sede di precisazione delle conclusioni.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze, nella formulazione da intendersi preceduta dalla locuzione vero che: 1) In data 08.06.2019, verso le ore 23.40, il sig. partiva da Padova per recarsi a Venezia CP_1
Mestre; 2) In data 09.06.2019, verso le ore 00.30, il veicolo Volkswagen Polo tg. FN358KS, di proprietà e condotto dal sig. si fermava in avaria in località Marghera, alla via F.lli Bandiera e che CP_1 il sig. provvedeva a chiamare il soccorso stradale;
CP_1
3) In data 09.06.2019, verso le ore 1.00, giungeva il carro attrezzi che ricoverava il veicolo nei locali della carrozzeria Trieste S.r.l. in Spinea;
4) Nelle circostanze di tempo di cui ai punti 2 e 3 il sig. chiamava il servizio clienti CP_1
Volkswagen chiedendo che fosse attivata la assistenza contrattuale e, in particolare, che fosse resa disponibile una vettura sostitutiva;
5) La vettura Polo del sig. veniva condotta, il giorno 10.06.2019, presso Officina 4R CP_1 identificata dal soccorso stradale quale prima officina autorizzata utile per ragioni CP_2 di prossimità;
6) Il sig. si recava nei locali di Auto 4R il giorno 10.06.2019 chiedendo al personale CP_1 responsabile cosa avesse la vettura;
7) Auto 4R comunicava la diagnosi in data 11.06.2019, dapprima a mezzo telefono, indicando la causa dell'avaria nella rottura dell'impianto di iniezione;
8) Auto 4R redigeva, in data 11.06.2019, il preventivo per la riparazione – come da doc. n. 16 che si rammostra – e indicava l'esigenza di sostituire l'impianto di iniezione e la pompa del gasolio;
9) Auto 4R, a seguito del preventivo di cui al punto 8, rappresentava l'esigenza che il carburante fosse sottoposto ad analisi chimica;
10) I signori e di Auto 4R infomavano il sig. di avere contatti con Pt_2 Pt_3 CP_1 laboratori di analisi e che il relativo costo, indicato in circa € 800,00 avrebbe dovuto essere anticipato dal cliente;
11) Il sig. nella prima metà di luglio, si recava da Auto 4R per ritirare il carburante già CP_1 estratto dal serbatoio da parte del personale dell'officina;
12) Auto 4R consegnava, in una tanica, parte del gasolio estratto dalla vettura Polo al sig. CP_1
5 trattenendone un campione in altra tanica;
13) Auto 4R tratteneva la tanica di gasolio di cui al punto 12 in concerto con il sig. CP_1
14) Il gasolio preso in consegna da Auto 4R veniva consegnato allo Studio Tecnico Biemme di Albignasego per essere sottoposto ad analisi chimica;
15) Il dott. , dello Studio Tecnico Biemme, comunicava l'esito delle analisi Persona_3
– effettuate con il contributo di Centro Analisi Chimiche S.r.l. nel mese di ottobre 2019 e gli esiti erano ritirati il giorno 05.11.2019; 16) Il dott. riferiva che i valori emersi dall'analisi chimica consentivano di ritenere Per_3 conforme all'uso il carburante;
Si indicano a testi sui sopra indicati capitoli i signori di Padova e la sig.ra Testimone_3 di Padova;
sui capitoli da 12 a 16 si indica quale teste il dott. Testimone_4 Tes_5
di Studio Tecnico Biemme;
[...]
17) In data 11.06.2019 veniva comunicata al sig. la rottura dell'impianto di iniezione e CP_1 della pompa del gasolio;
18) In data 11.06.2019 veniva rappresentato al sig. che l'intervento di riparazione sulla CP_1 vettura Polo ammontava ad almeno € 5.286,00;
19) Auto 4R provvedeva in autonomia ad estrarre il gasolio dal serbatoio della vettura Polo del sig. CP_1
20) Auto 4R contattava AB per essere informata degli interventi svolti in occasione del tagliando del giorno 07.06.2020;
21) Auto 4R comunicava, nel novembre 2019, che i lavori di riparazione venivano posti a carico del sig. in quanto riteneva inoperante la garanzia legale di conformità; CP_1 CP_2
22) Auto 4R comunicava al sig. nel novembre 2019, che per ritirare la macchina CP_1 dall'officina era necessario provvedere al saldo dei lavori da svolgersi secondo il preventivo;
Si indicano a testi sui capitoli da 17 a 22, i signori e di Auto Testimone_6 Testimone_7
4R, sui capitoli 20 e 21 anche la sig.ra Testimone_4
23) Il sig. contattava il personale di in data 12.06.2019, per rappresentare la CP_1 Pt_1 problematica inerente la vettura e per ricevere la copia del foglio di intervento del tagliando;
24) Il personale di anche nell'ottobre del 2019, consigliava di trattenere la vettura Pt_1 presso Auto 4R, quale officina autorizzata;
CP_2
25) Il personale di anche nel novembre 2019, manifestava al sig. l'opportunità Pt_1 CP_1 che la vettura permanesse nella disponibilità di Auto 4R che aveva già avuto contatti con
e che aveva visionato la vettura;
Controparte_2
Si indicano quali testi i signori e di Tes_8 Tes_1 Pt_1
26) Il carburante/gasolio distribuito dalla stazione di servizio Q8 di via Buonarroti era idoneo all'uso; Si indica a teste il responsabile tecnico di Alco Gestione Rischi S.r.l. a Socio Unico di Roma,
6 nella persona che verrà indicata dalla sede di Roma. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alle parti convenute l'esibizione del carteggio, riferito alla posizione del sig. intercorso tra , Auto 4R e Controparte_1 Controparte_2
. Parte_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli formulati dalle controparti, e ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, per entrambi i gradi attesi gli esiti della
soccombenza.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 marzo 2020, Controparte_1
conveniva in giudizio e e, previo accertamento del Parte_1 Controparte_2
difetto di conformità dell'automobile VW Polo da lui acquistata presso proponeva in Pt_1
via principale domanda (che in questa sede viene riportata già come modificata con la prima memoria istruttoria) di risoluzione del contratto di vendita con conseguente condanna alla restituzione del prezzo di € 18.400,00 oltre interessi legali, chiedendo invece in via subordinata la manutenzione o la sostituzione del bene. In ogni caso, domandava la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da valutarsi in via equitativa e forfettaria e comunque in misura non inferiore a € 7.000,00, oltre a interessi.
Deduceva in fatto: - che aveva acquistato il 22 febbraio 2018 presso la convenuta la Pt_1
vettura, accendendo inoltre un prestito presso Findomestic;
- che nel primo anno di vita il veicolo era stato oggetto di interventi nonché di diverse “azioni di richiamo” da parte della stessa casa automobilistica;
- che in data 7 giugno 2019 aveva effettuato il tagliando di 30.000 chilometri;
-
che il giorno successivo aveva effettuato rifornimento di gasolio presso stazione Q8; - che in data
7 9 giugno 2019 il veicolo si era fermato in panne;
che in data 10 giugno 2019 l'auto veniva depositata presso l'autofficina autorizzata Auto 4R, la quale rilevava la rottura della pompa del gasolio e altri guasti connessi, imputando la causa del guasto a carburante inquinato, rilasciando poi preventivo per riparazioni pari a € 5.286,00; - che IT LE, cui era stato denunciato il guasto, aveva contestato in data 7 agosto 2019, ogni irregolarità/contaminazione del prodotto rifornito;
- che aveva affidato le analisi del carburante prelevato dal proprio veicolo a laboratorio
Centro Analisi Chimiche s.r.l.; - che le analisi avevano dimostrato la presenza di impurità
leggermente superiori al limite normativo ma che gli veniva riferito che l'entità delle stesse non fosse tale da compromettere il motore, danneggiandolo nei termini evidenziati dall'officina; - che in data 28 ottobre 2019 aveva mandato raccomandata a e al rivenditore Controparte_2
AB imputando quindi il verificarsi del danno a difetto del motore stesso e richiedendo, in attuazione dei precetti del codice del consumo, che venissero corrisposti gli oneri per la riparazione;
- che in data 6 novembre 2019, durante un incontro presso l'officina, CP_2
aveva contestato la bontà delle analisi effettuate perché non svolte secondo la procedura
[...]
ufficiale, rifiutandosi di sostenere gli oneri di riparazione;
- che in detta occasione aveva appreso che Auto 4R non aveva più la disponibilità del carburante prelevato dal veicolo;
che aveva mandato, senza successo, a intimazione a provvedere alla riparazione/sostituzione CP_2
del bene in garanzia.
2. Con comparsa di risposta del 26 maggio 2020 si costituiva la quale Parte_1
preliminarmente eccepiva la decadenza dai diritti ex art. 130 codice del consumo per difetto di tempestiva denuncia del vizio da parte dell'attore. Nel merito, in sintesi, contestava la sussistenza dell'asserito difetto di conformità del veicolo e deduceva che le valutazioni e le
8 prove eseguite senza alcun contraddittorio dal fornitore del carburante e dal laboratorio analisi incaricato dall'attore non dimostravano che la causa dell'arresto del veicolo fosse riconducibile ad un difetto di conformità del veicolo come lamentato dall'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande sollevate dall'attrice, chiedendo in via subordinata di accertarsi il grado di responsabilità dei soggetti convenuti.
3. Si costituiva in data 4 agosto 2020 che eccepiva Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non essere la venditrice del bene ma solo la distributrice in dei veicoli a marchio . Nel merito, CP_2 CP_2
contestava le pretese attoree, chiedendone il rigetto.
4. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di due consulenze tecniche, la prima disposta per accertare la sussistenza del lamentato vizio, la seconda volta a stabilire il deprezzamento subito dall'autovettura dalla data di consegna fino al guasto.
5. Il Tribunale di Padova, con sentenza qui impugnata, preliminarmente accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a , accoglieva le domande attoree. Posto che la CP_2
CTU da un lato aveva individuato tre possibili cause del guasto, di cui una riferibile all'utilizzo di carburante contaminato e le rimanenti invece riconducibili a difetti di conformità o del sistema di filtraggio o della pompa ad iniezione e, dall'altro, aveva confermato che, sulla base delle analisi chimiche prodotte dall'attore effettuate su consiglio dell'officina, il grado di contaminazione del carburante presente nel serbatoio della Polo non era tale da determinare la rottura della pompa ad alta pressione, il Giudice accertava la sussistenza del difetto di conformità
relativo al sistema di filtraggio o della pompa iniezione esistente al momento di consegna del bene, con conseguente responsabilità della venditrice ex artt. 129 e 130 codice del Pt_1
9 consumo e, appurato il rifiuto del venditore di procedere con la riparazione, pronunciava la risoluzione del contratto. Condannava, per l'effetto, al pagamento di complessivi € Pt_1
19.438,50, oltre interessi legali dalla data di acquisto del bene al saldo, di cui €15.840,00 a titolo di restituzione di quanto versato dall'attore detratto il deprezzamento del bene per come valutato con perizia tecnica, e € 3.598,50 a titolo di risarcimento riconosciuto per: (a) i costi sostenuti dall'attore per l'analisi del carburante, (b) il finanziamento acceso e (c) il noleggio dell'auto sostitutiva. Condannava, infine, la convenuta soccombente al pagamento della CTU e delle spese di lite sostenute dall'attore, mentre compensava le spese tra il e , non CP_1 Controparte_2
avendo quest'ultima mai prospettato al consumatore il proprio difetto di legittimazione passiva in fase stragiudiziale.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 18 luglio 2023 impugnava la Parte_1
predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo, lamentava l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di decadenza formulata sul rilievo della tardività della denuncia del 28 ottobre 2019, dovendosi in sua tesi farsi risalire la scoperta del vizio alla data del guasto (9 giugno 2019) o, in subordine, alla data in cui
IT LE aveva comunicato all'attore l'esito delle indagini svolte escludendo la presenza di contaminazioni nel carburante oggetto di rifornimento (7 agosto 2019).
6.2 Con il secondo motivo, denunciava l'erroneità del capo di pronuncia con cui era stato risolto il contratto di acquisto, eccependo che non era stata provata l'esistenza di alcun difetto di conformità del veicolo, essendo a suo dire la qualità del gasolio l'unica causa della panne dell'auto. Sul punto, deduceva: - che non erano opponibili le analisi chimiche del carburante
10 commissionate dal ad un laboratorio non autorizzato;
- che non poteva attribuirsi valore CP_1
prescrittivo all'indicazione contenuta nel preventivo rilasciato dall'officina per cui “si consiglia analisi chimica del carburante”, come invece prospettato nella sentenza impugnata;
- che non era da ritenersi pacifico che il campione di gasolio fatto analizzare dal fosse quello CP_1
effettivamente in uso dal veicolo al momento del guasto;
- che in ogni caso, anche tenendo conto dell'esito delle analisi, queste riferivano che “il gasolio non è a norma per il valore di impurità
che sono leggermente superiori al limite”; - che non era stato considerato che l'arresto del veicolo si era verificato in momento immediatamente successivo al rifornimento;
- che nell'elaborato peritale era stata individuata quale prima causa del guasto il carburante inquinato;
- che il CTU non aveva in ogni caso spiegato il motivo per cui, sulla base delle analisi prodotte dal il gasolio esaminato fosse da ritenersi comunque sostanzialmente integro nonostante la CP_1
presenza di valori fuori norma;
che il CTU aveva ipotizzato le ulteriori due possibili cause del guasto senza effettive evidenze e riscontri;
- che il Giudice aveva erroneamente ritenuto sussistenti i difetti di conformità del veicolo sulla base delle ipotesi ulteriori avanzate dal CTU in totale assenza di prove e riscontri.
6.3 Con il terzo motivo chiedeva, in via subordinata, che fosse disposta la decorrenza degli interessi a far data dal giorno dell'arresto del veicolo, avendo l'acquirente goduto del bene fino al guasto. Eccepiva, poi, che con la gravata sentenza non era stato indicato l'obbligo in capo al di restituire la vettura. CP_1
6.4 Chiedeva la riforma della pronuncia in punto di condanna alle spese di lite, ivi comprese quelle della CTU, in ragione dell'auspicato accoglimento dell'appello.
6.5 Formulava altresì domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
11 7. In data 9 novembre 2023 si costituiva he chiedeva la Controparte_2
conferma della pronuncia laddove era stato accertato il proprio difetto di legittimazione passiva e riproponeva le difese nel merito svolte in primo grado in contestazione delle domande del CP_1
8. In data 10 novembre 2023 si costituiva che, eccepita Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, instava per il rigetto integrale dell'impugnazione, riproponendo tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado. In riferimento al primo motivo di appello, deduceva che il difetto veniva scoperto solo all'esito delle analisi chimiche ricevute in data 21 ottobre 2019, sicché la denuncia comunicata il giorno 28 ottobre
2019 doveva considerarsi tempestiva. Quanto al secondo motivo di gravame, sosteneva: - che non era stato edotto di dover procedere al campionamento secondo procedura ufficiale;
- che le contestazioni circa l'indicazione contenuta nel preventivo rilasciato dall'officina erano state formulate per la prima volta con l'appello; - che l'eccezione dell'appellante secondo cui non era da ritenersi pacifico che il carburante oggetto di analisi fosse quello in uso dalla vettura al momento del guasto era deduzione nuova;
- che le conclusioni del CTU erano state adeguatamente considerate dal Tribunale. Rispetto al terzo motivo di gravame, deduceva la correttezza della determinazione degli interessi legali prospettata con la sentenza gravata.
Chiedeva infine di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
9. All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 4 dicembre 2023, il
Collegio, ritenuta la sussistenza del fumus bonis iuris all'esito di un esame sommario, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come riportate in epigrafe, e depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 12 maggio
12 2025, la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio. Con la comparsa conclusionale depositata il 10 aprile 2025, l'appellante dava atto di essere venuto a conoscenza in data 3 aprile
2025 dell'esistenza di un fermo amministrativo gravante sul veicolo dal 01 febbraio 2019 (data antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado) per un importo pari ad € 5.709,20,
sicché chiedeva, in via subordinata, di disporsi la restituzione del veicolo libero dal fermo amministrativo, con oneri a carico del Con la memoria di replica del 24 aprile 2025, CP_1
quest'ultimo eccepiva l'irrilevanza del fermo ai fini della trasmissibilità del bene vincolato,
nonché la tardività dell'avversa deduzione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12. Preliminarmente, va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui è
stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a non Controparte_2
avendo le parti specificamente impugnato tale statuizione.
13. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis formulata dal con la comparsa di costituzione in giudizio e reiterata nelle rassegnate CP_1
conclusioni, in quanto è stato ravvisato al contrario un fumus di fondatezza fin dalla prima udienza.
14. Passando al merito, il primo motivo di impugnazione è infondato. Premesso che ai sensi dell'art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, secondo la versione vigente ratione temporis,
il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, e posto altresì che, secondo ormai consolidata
13 giurisprudenza di legittimità, per “scoperta” debba intendersi l'acquisizione, da parte del compratore, di una certezza obiettiva e completa dell'esistenza del difetto, sì da consentire una sua consapevole e non avventata denuncia (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2023), deve concludersi che nel caso di specie il dies a quo decorresse a partire dal conseguimento dei risultati delle analisi del carburante (21 ottobre 2019) sicché la denuncia del 28 ottobre 2019 è da considerarsi tempestiva. Ciò in quanto, secondo la prospettazione attorea, solo a seguito della ricezione del risultato dell'esame di laboratorio l'attore ha maturato la convinzione per cui la causa del guasto non fosse riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato, bensì ad un difetto di conformità
congenito del motore, come peraltro espressamente riportato nella stessa denuncia dal medesimo formulata. Non si condivide, poi, l'assunto dell'appellante, secondo cui il termine di due mesi era da computarsi a partire dal ricevimento della comunicazione con cui IT negava la presenza di impurità del prodotto, giacché tale, generica, contestazione da parte del fornitore,
resa all'esito di verifiche solo documentali (doc. 19) e senza analisi alcuna del prodotto, non poteva permettere all'acquirente di escludere in maniera sufficientemente fondata l'imputabilità
del guasto al carburante inquinato.
15. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, meritevole di accoglimento. Rammentato
che in materia di tutela del consumatore, decorsi sei mesi dalla consegna del bene e, quindi,
superato il termine per beneficiare della presunzione legale relativa di preesistenza del difetto (in base al testo dell'art. 135 del codice del consumo applicabile ratione temporis), l'acquirente che agisce in giudizio non ha solamente l'onere di dimostrare i vizi di conformità di cui si deduce l'esistenza, ma è altresì tenuto “a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel
bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente
14 da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto” (cfr. Cass. civ. n.
28827/2023), si rileva che nel caso di specie l'istruttoria svolta nel corso del giudizio e, in particolare, gli esiti della perizia disposta in primo grado, non hanno permesso di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza del difetto di conformità che ha determinato il fermo e la rottura del veicolo. Infatti, il consulente tecnico dell'ufficio concludeva nei seguenti termini: “Le cause
dell'anomalia in cui si può essere trovata a funzionare l'alimentazione del veicolo vanno
ricondotte primariamente, e nell'ordine di rilevanza, a:
1. Cattiva qualità del carburante
(impuro o con grado lubrificante insufficiente);
2. Insufficiente filtraggio delle impurità con
rilascio anomalo nel circuito (filtro o filtraggio gasolio insufficiente e/o non efficiente); 3.
Difettosità del prodotto, nella fattispecie dei componenti della pompa iniezione (grado di
durezza o tolleranza di lavorazione/accoppiamento fra materiali)”. Essendo queste le conclusioni del CTU, la sentenza non è condivisibile nella parte in cui ha escluso che il guasto fosse riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato (prima ipotesi avanzata dal perito) in ragione delle analisi di laboratorio prodotte dall'attore in primo cure, e ciò in quanto tale documento, proprio perché formatosi al di fuori del contraddittorio tra le parti, non può assurgere a prova piena ma deve essere valutato alla stregua di un'allegazione dal valore meramente indiziario (analogamente ad una perizia di parte), tanto più in considerazione delle contestazioni alla bontà delle indagini effettuate, mosse dalle convenute in prime cure fin dalla fase stragiudiziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere superabile detta questione, quindi anche ritenendo che la causa del guasto non fosse da ricondursi esclusivamente all'utilizzo del carburante impuro,
assume valore dirimente il rilievo per cui, nella perizia effettuata dal consulente, la seconda e la
15 terza causa del guasto al veicolo indicate nelle conclusioni, entrambe poste acriticamente dal primo Giudice a fondamento del positivo accertamento della sussistenza del vizio, sono state in realtà formulate senza che vi fosse alcun riscontro effettivo sul piano materiale. Da un lato,
infatti, l'esame necessario per accertare la difettosità dei componenti della pompa iniezione
(grado di durezza o tolleranza di lavorazione/accoppiamento fra materiali), non è stato eseguito per concorde volontà delle parti (“Le prove tecnologiche di durezza dei materiali in esame sui
vari componenti sono state, allo stato, escluse per l'elevato loro costo in rapporto all'entità del
contendere”, cfr. CTU, pag. 14), dall'altro, anche per l'ipotesi che individuava quale causa del guasto un sistema di filtraggio difettoso, il consulente non ha indicato gli elementi in concreto sulla cui base ha ritenuto possibile che il vizio riguardasse l'insufficienza o poca efficienza del sistema, essendosi questi limitato ad assumere, in via del tutto ipotetica, che “Sull'ipotesi 2,
permane la possibilità di un apparato di filtraggio gasolio insufficiente e ciò può essere dovuto
ad una scarsa qualità del filtro ancorché originale e/o ad una effettiva mancata sostituzione nei
tempi utili ancorché non previsto dal costruttore […]”
In altre parole, non sono stati concretamente attestati né difetti riconducibili al sistema di filtraggio né al sistema della pompa iniezione, con la conseguenza che la responsabilità del venditore è stata inammissibilmente affermata sulla base di ipotesi non dimostrate e ciò in evidente contrasto con i principi relativi all'onere probatorio sopra richiamati.
Da ultimo, va rilevato che nemmeno dall'analisi della documentazione versata in atti emergono elementi idonei a suffragare le ipotesi congetturali del consulente o da cui, eventualmente, poter acclarare autonomamente le cause dell'ipotizzato difetto di conformità, atteso che tutti gli interventi effettuati sul veicolo nel corso del primo anno di vita della macchina, per come riferiti
16 e certificati dall'attore, non erano ascrivibili a problemi legati al sistema di filtraggio o al sistema della pompa iniezione. Ciò si deduce direttamente dall'esposizione dei fatti prospettata dal CP_1
il quale ha prodotto documentazione relativa ad interventi concernenti: (a) sostituzione antenna,
rg funzione guidata, antenna, ricarica a induzione non funzionante (doc. 3 e 4); (b) blocchetto di aggancio doppio della cintura (doc. 5); (c) frizione, grembialina insonorizzante, cambio (doc. 6);
(d) tre ulteriori interventi su blocchetto aggancio doppio (doc. 7, 8, 9); (e) freno di stazionamento
(doc. 10). Ad ogni buon conto, l'estraneità tra le problematiche precedentemente occorse e il guasto (rottura della pompa gasolio e sistema iniezione) è stata confermata anche dal consulente in sede di risposta alle osservazioni del CT di parte (“[il CTP] Sottolinea che i precedenti eventi
ed anomalie interessanti il veicolo non avevano nulla a che vedere con il sistema di iniezione
gasolio ad alta pressione: Si conferma, agli atti l'unica anomalia riconducibile alla rumorosità
dell'impianto iniezione è il doc. allegato 31 di citazione al quale però non corrisponde alcuna
specifica comunicazione formale alla convenuta”, pag. 15).
In conclusione, il mancato conseguimento della prova del presupposto sostanziale per ottenere la tutela della risoluzione contrattuale disposta dal codice del consumo, ossia il difetto originario del veicolo, determina la necessità di riformare la sentenza di prime cure e di rigettare integralmente le domande attoree.
16. Restano assorbiti tutti i rimanenti profili di gravame.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite nei termini che seguono:
17 - Per i rapporti tra esse devono essere poste per Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi a carico dell'appellato soccombente e vengono liquidate in dispositivo per il primo grado come liquidate dal Tribunale, per il presente grado secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum,
esclusa per la fase di appello la fase istruttoria non tenutasi.
- Per i rapporti tra e visto Controparte_2 Controparte_1
che la notificazione dell'impugnazione al gruppo è stata effettuata dall'appellante, CP_2
correttamente, ai soli fini della litis denuntiatio, attesa l'assenza di gravame in punto di accertamento del difetto di legittimazione passiva del distributore, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite per il presente grado. Nulla invece va disposto sulle spese di lite per il primo grado, stante la mancata impugnazione della sentenza laddove ha disposto la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Rigetta integralmente le domande formulate in primo grado da Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva.
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte Controparte_1
appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1
liquida per il primo grado in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per
18 rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
3) Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
4) Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in primo grado, con condanna dello stesso alla rifusione alle altre parti di quanto dalle medesime versato a tale titolo.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
19