Art. 17.
Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.
Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.