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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 21.3.2025 e notificato il 10.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1049/2025, pubblicata il 05/02/2025,
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'Amministratore di sostegno Avv. ON EN, con il patrocinio dell'Avv. DONDI
MIRIAM, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'AMBROGIO 1 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv. BUZZONI ELSA CATERINA e FIGINI DANIELA, elettivamente domiciliato presso lo
Studio dell'Avv. FIGINI DANIELA VIA TOLSTOI N. 11 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1049/2025, pubblicata il
05/02/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: pagina 1 di 13 IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1049/2025, emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, R.G.
n. 8701/2024, pubblicata il 05.02.2025, notificata in data 20.02.2025 per tutti i motivi esposti nel presente atto, versando in ipotesi di grave ed irreparabile pregiudizio.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti nel presente atto il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza numero n. 1049/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, R.G. n. 8701/2024, pubblicata il
05.02.2025, notificata in data 20.02.2025, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dell'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, conseguentemente,:
- accertato e dichiarato che il rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio non costituisce contratto di comodato “cd. precario”, ma “di scopo”, ovvero attuato in esecuzione
e adempimento dell'obbligo di mantenimento a carico di nei confronti Controparte_1 dell'appellato, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
- accertato e dichiarato che le condotte addebitate ad , in violazione del dovere Parte_1
di custodia ex art. 1804 c.c., sono prive di rilevanza giuridica nonché sfornite di qualsiasi riscontro probatorio, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
- accertato e dichiarato che la condotta di allacciamento abusivo al contatore condominiale dell'energia elettrica posta in essere da non è al medesimo imputabile Parte_1
inquanto posta in essere in stato di necessità ed essendo eziologicamente riconducibile e, pertanto imputabile, all'inadempimento di ai propri obblighi di Controparte_1
mantenimento nei confronti del figlio, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adìta ritenga di confermare la sentenza di primo grado ordinando il rilascio dell'immobile di Via Lomazzo 21 da parte di
, fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile, almeno al Parte_1
31.12.2025, considerata l'insussistenza di un bisogno urgente di utilizzo del medesimo da parte del comodatario e condizionandone il rilascio all'individuazione di altra soluzione abitativa da parte di;
Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 13 - Si producono, oltre alla copia della sentenza impugnata, al fascicolo di primo grado di parte resistente ed alla procura alle liti rilasciata al difensore per il presente grado di giudizio i seguenti documenti: Procura alle liti. Sentenza n. 1049/2025 del Tribunale di Milano con
Contr relazione di notifica in data 20.02.2025. Nomina dell' Richiesta ed autorizzazione Giudice
Tutelare. 1) relazione del 9.12.2024 ASST Fatebenefratelli – . 2) ordine di esecuzione Per_1 notificato il 10.12.2023.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 1049/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2025, richiamando le conclusioni del primo grado qui ritrascritte
- Accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato a seguito dei gravi inadempimenti del Signor come sopra descritti e della formale Parte_1 richiesta, in data 15 settembre 2023, di restituzione dell'immobile sito in Milano Via P.
Lomazzo 31 e per l'effetto
- Condannare il Signor all'immediato rilascio dell'immobile. Con vittoria di Parte_1
spese e compensi professionali per mediazione e presente giudizio.
In via Istruttoria
Pur ritenendo che i fatti di cui in narrativa siano stati provati documentalmente, qualora la
S.V. lo ritenesse opportuno disporre l'istruttoria, si richiede la prova per testi sui capitoli di seguito formulati, riservandosi di richiedere la prova contraria in esito alle richieste istruttorie che controparte, costituendosi avesse a formulare:
1. “Vero che il Signor mese di settembre 2023 si è allacciato Parte_2 abusivamente alla rete elettrica condominiale”, come si evince dalle delibere condominiali del
18 settembre 2023 e del successivo 26 ottobre e dalla fattura TD01 n. 3713 del 13 settembre
2023 emessa da ASG Manutenzioni Snc di CH EA e;
Parte_3
2. “Vero che il Signor lascia i propri gatti liberi di sporcare nelle parti Parte_1
comuni condominiali;
e vero che i gatti del Signor hanno utilizzato come Parte_1 lettiera i vasi condominiali” come si evince dalle delibere condominiali del 18 settembre 2023
e del successivo 26 ottobre 2023. Si indicano quali testi:
Dott. con studio in Milano, Viale dei Mille 35, in qualità Amministratore del Testimone_1
Condominio P. Lomazzo 31, Milano;
Signori EA CH e c/o ASG Manutenzioni Snc di CH Parte_3
EA e .” Parte_3
pagina 3 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2024, ha chiesto al Tribunale di Milano Controparte_1
di accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato, a seguito dei gravi inadempimenti del figlio e della formale richiesta, in data Parte_1
15 settembre 2023, di restituzione dell'immobile sito in Milano Via P. Lomazzo 31, e per l'effetto di condannare all'immediato rilascio dell'immobile. Parte_1
Il ricorrente ha precisato a sostegno della domanda: - di essere proprietario di un appartamento sito in via Lomazzo 31, concesso in comodato verbale al figlio - che nel 2023 il Pt_1
Condominio ha segnalato gravi problemi legati alle condotte di tanto che Parte_1 veniva convocata un'assemblea straordinaria per discutere di tali condotte, della necessità di sporgere querela e delle contromisure da adottare;
- che, in data 15 settembre 2023, CP_1
richiedeva al figlio la restituzione dell'unità immobiliare entro 30 giorni dal
[...] Pt_1
ricevimento della missiva alla luce delle gravi violazioni contestate dall'amministratore di
Condominio, come da convocazione dell'assemblea straordinaria del 18.9.2023; - che tra le condotte contestate vi era l'allaccio abusivo da parte del comodatario alla rete elettrica condominiale, nonché un nuovo tentativo di allaccio (pochi giorni dopo l'intervento dell'elettricista), con forzatura della serratura della porta delle cantine (in questa occasione, i
Carabinieri intervenuti avevano sorpreso lo in flagranza di reato); - che il Condominio Pt_1
aveva deciso di sporgere querela contro per furto aggravato e di segnalarlo Parte_1
quale soggetto pericoloso, stante la dipendenza da sostanze stupefacenti;
- che il Condominio aveva posto tutte le spese connesse alle condotte del comodatario a carico del proprietario dell'immobile, e aveva altresì deciso di dotarsi di un servizio di vigilanza e Controparte_1 di guardiania notturna, posto che si aggiravano presso l'edificio condominiale soggetti poco raccomandabili, ospiti di - che il comodatario era uso lasciare girare liberi i Parte_1
suoi numerosi gatti, che avevano imbrattato parti comuni e proprietà individuali, tanto che l'assemblea condominiale aveva deliberato un intervento di pulizia straordinaria, sempre a spese di - che non rilasciava l'immobile, nonostante l'invio Controparte_1 Parte_1
da parte del comodante della richiesta di restituzione;
- che a ottobre 2023 l'amministratore del
Condominio segnalava nuovamente a il persistere di condotte stigmatizzabili Controparte_1
del figlio (che lasciava ancora circolare i gatti, dava ospitalità a diversi individui, tra cui pregiudicati, che mettevano a rischio la sicurezza dei condomini); - che aveva Controparte_1
instaurato procedimento di mediazione nei confronti del figlio e del Condominio, Pt_1 avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari relative alle condotte del comodatario.
pagina 4 di 13 asserendo di avere diritto all'immediata restituzione dell'unità immobiliare, Controparte_1
sia perché occupata ormai senza titolo dal figlio, sia perché il figlio aveva violato quanto disposto dall'art. 1804 c.c., non avendo provveduto a custodire la cosa oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, insisteva nelle domande formulate.
Si costituiva in giudizio in persona del suo Amministratore di Sostegno Parte_1
(all'epoca il ), eccependo la nullità del ricorso e l'inesistenza della notifica. Controparte_3
Nel merito, rilevava che il padre gli aveva concesso l'immobile in comodato per adempiere all'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, come da condizioni di divorzio tra CP_1
e la moglie, risalenti al 2001, e successivo decreto di modifica, non essendo
[...] [...]
economicamente autonomo, a causa dei gravi problemi di salute che lo affliggevano. Pt_1
Dopo il divorzio dei genitori, il figlio era andato a vivere presso il padre, ma difficoltà relazionali tra padre e figlio, e soprattutto tra il figlio e la nuova compagna del padre, non dovute solo alla dipendenza da sostanze, avevano indotto il ricorrente a concedere in comodato l'appartamento di via Lomazzo 31 ad Il contratto tra le parti non poteva qualificarsi Pt_1
pertanto come comodato d'uso a tempo indeterminato, bensì quale diritto di abitazione concesso dal padre in adempimento delle obbligazioni di mantenimento sul medesimo gravanti in favore del figlio, sancite da titolo giudiziale.
In subordine, il convenuto rilevava che non gli si poteva contestare una violazione degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., avendo egli agito in stato di necessità, a causa dell'inadempimento del padre all'obbligo di provvedere al suo mantenimento. CP_1
, nonostante gli obblighi assunti in sede di divorzio e in sede di modifica delle
[...]
condizioni di divorzio, aveva infatti omesso di versare al figlio quanto necessario per vivere, tra cui la provvista per pagare le bollette delle utenze domestiche della casa di Via Lomazzo
31, limitandosi a fornirgli solamente 30 euro al giorno.
Il resistente, nell'inverno del 2023, era stato costretto a scaldarsi con stufe elettriche e con il condizionatore con pompa di calore poiché il padre, quando i caloriferi si erano rotti, anziché ripararli, li aveva fatti rimuovere, privando il figlio del servizio basilare di riscaldamento. Stante il distacco in più occasioni della fornitura di energia elettrica nel corso del 2023,
[...]
era stato costretto a compiere quale gesto estremo - prostrato dalle continue vessazioni Pt_1
paterne e dalle privazioni patite e al fine di salvare se stesso da un pregiudizio grave alla persona
- l'allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale, per poter avere la luce in casa e potersi riscaldare. Si trattava pertanto di una condotta a lui non imputabile, ma dettata dallo stato di necessità. Le altre condotte imputate al resistente non erano state adeguatamente provate, non pagina 5 di 13 costituendo prova il verbale di assemblea condominiale, avendo peraltro il ricorrente impugnato le relative delibere. chiedeva pertanto il rigetto delle domande avverse, non configurando il Parte_1
contratto inter partes un comodato, ma la concessione di un diritto di abitazione e, in subordine, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 1804 c.c., avendo il resistente agito in stato di necessità.
In via ulteriormente subordinata, il resistente chiedeva al Tribunale di fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile, fornendogli il tempo necessario a trovare un'altra soluzione abitativa, anche considerato che egli stava cercando di risolvere i suoi problemi di salute e di dipendenza dalle sostanze, frequentando con regolarità il CPS del Fatebenefratelli ed essendo stato preso in carico dal SERD. chiedeva poi al Tribunale, in via riconvenzionale, di determinare in € 3.000,00 Parte_1 mensili l'assegno di mantenimento a carico di oltre al costo delle utenze e Controparte_1 alle spese straordinarie concordate con l'Amministratore di Sostegno.
Nel caso di accoglimento della domanda di condanna al rilascio, chiedeva poi che il ricorrente fosse condannato a concedere al figlio diversa, idonea soluzione abitativa.
Il Tribunale, con sentenza n. 1049/2025 notificata il 20.2.2025, in accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarava che il contratto di comodato precario verbale stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Lomazzo 31, aveva cessato i propri effetti alla data del 15.09.2023 stante la legittima domanda di restituzione avanzata dal comodante e, per l'effetto, condannava al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose, Parte_1 fissando per l'esecuzione il 10.06.2025; rigettava le domande riconvenzionali formulate dal resistente, che condannava alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale qualificava il contratto tra le parti quale comodato verbale precario, in mancanza di prova da parte del resistente di un diverso titolo di godimento dell'immobile.
Se era vero che l'obbligo di mantenimento del figlio gravava in via esclusiva sul padre, sin dalla data della sentenza di divorzio (pronunciata allorquando era ancora Parte_1
minorenne), nessun capo della predetta sentenza, né del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio, prevedeva specificamente l'obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio una qualsivoglia abitazione, anche quale modalità alternativa al versamento di parte dell'assegno di mantenimento;
né risultava provato che il resistente, dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione del bene, avesse chiesto al padre l'equivalente monetario del godimento dell'immobile.
pagina 6 di 13 Il comodatario aveva poi violato l'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo emerso che aveva allacciato abusivamente l'immobile Parte_1
all'utenza elettrica condominiale e aveva dato rifugio a numerosi felini, lasciati liberi di imbrattare proprietà private e parti comuni dell'edificio; le condotte del figlio erano state contestate al padre, quale proprietario dell'immobile, e questi ne aveva subito le conseguenze economiche.
Doveva inoltre escludersi, ad avviso del Tribunale, la sussistenza di un “diritto di abitazione” in capo al resistente, stante l'evidente carenza dei requisiti formali previsti, posto che il predetto diritto reale può essere costituito solo mediante atto mortis causa o inter vivos che possegga le caratteristiche di cui all'art. 1350 n. 4 c.c. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale, per i Parte_1
seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la richiesta di restituzione dell'immobile da parte del comodante e nella parte in cui non ha ritenuto provata la natura di comodato di scopo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c.
Ad avviso dell'appellante, risultava documentalmente provato solo il fatto che il 15.09.2023
l'avv. Figini aveva inviato a mezzo posta raccomandata una comunicazione indirizzata ad presso l'abitazione di Via Lomazzo 31, contenente la richiesta di riconsegna Parte_1
del bene immobile entro trenta giorni dalla sua ricezione (doc. 3), ma il documento depositato da controparte non conteneva l'avviso di ricevimento con la prova dell'avvenuta ricezione della missiva da parte del comodatario o di un suo delegato. Da ciò derivava la mancata idonea prova del fatto che il comodante avesse validamente richiesto la restituzione dell'immobile, sin dal
15.09.2023.
Il comodante non aveva inoltre fornito prova dell'invio della missiva del 15.9.2023 all'Amministratore di Sostegno del comodatario, che era -all'epoca- il . Controparte_3
Non era del resto nelle facoltà di rivolgere personalmente al padre una Parte_1 richiesta di denaro alternativa alla messa a disposizione dell'immobile di Via Lomazzo, quale componente del mantenimento integrale posto a carico di quest'ultimo; tale facoltà era attribuita ex lege al suo Amministratore di Sostegno, nominato dal Tribunale proprio in ragione del fatto che il beneficiario era incapace di provvedere da solo al soddisfacimento dei bisogni ordinari della vita quotidiana e, anche per questo, la richiesta di restituzione del bene doveva essere inoltrata anche al Comune di Milano.
pagina 7 di 13 Il Tribunale avrebbe poi errato nel considerare non provata la natura di comodato di scopo del contratto tra le parti.
persona multimilionaria e detentore di numerose proprietà immobiliari, Controparte_1 aveva assunto l'obbligo di mantenimento esclusivo del figlio in sede di divorzio dalla moglie, figlio affetto da gravi problematiche di salute psichica (disturbo della personalità complesso con tratti borderline, narcisistici, antisociali, dipendenti, acuiti dalla sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti e dall'alcool, per i quali era stato preso in carico dal SERD). Inizialmente, il padre aveva ospitato presso la sua dimora il figlio ma la convivenza era diventata Pt_1
difficile ed estremamente conflittuale, per cui il padre -sin dal 2010- aveva deciso di concedere in comodato al figlio l'immobile di via Lomazzo 31, quale modalità alternativa di mantenimento.
In sede di modifica delle condizioni di divorzio (procedimento incardinato nel 2021), implicitamente aveva ratificato e confermato le condizioni di mantenimento Controparte_1 sino ad allora attuate, assumendosi l'obbligo di mantenimento integrale del figlio in via diretta, sia in ordine alle spese ordinarie sia in ordine a quelle straordinarie, mantenimento che per pacifica giurisprudenza comprende vitto e alloggio.
Secondo l'appellante, qualora il genitore onerato faccia perdere la disponibilità dell'immobile concesso al figlio, egli è obbligato a reperire per lui un'altra abitazione oppure ad incrementare l'assegno di mantenimento, circostanze che nel caso di specie non si erano verificate. aveva inteso porre termine a un comodato c.d. “di scopo”, in quanto Controparte_1 finalizzato al soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento o alimentare gravante sul comodante, obbligo che lo stesso aveva di sua iniziativa inteso attuare, seppur parzialmente, mettendo a disposizione del figlio un immobile.
Ad avviso dell'appellante, non poteva poi attribuirsi rilevanza al fatto che non Parte_1
avesse richiesto al padre l'equivalente economico del diritto di godimento dell'immobile, non avendo svolto tale istanza a causa dei limiti alla sua capacità di agire e del fatto che il suo
Amministratore di Sostegno non era stato avvisato della richiesta di restituzione del bene e non aveva potuto attivarsi nell'interesse del beneficiario.
2) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione dell'art. 1804 c.c. da parte del comodatario e ha ritenuto il comodante legittimato a richiedere l'immediato rilascio del bene.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata la violazione dell'art. 1804 c.c., posto che: la condotta del comodatario di allaccio abusivo all'utenza di elettricità condominiale si era resa necessaria a causa della condotta inadempiente di Controparte_1
pagina 8 di 13 che aveva lasciato il figlio senza elettricità e senza riscaldamento;
le restanti condotte “moleste” contestate dal Condominio non erano state adeguatamente provate, non costituendo idonea prova né il verbale di assemblea condominiale (avente natura di mera scrittura privata idonea a fornire prova presuntiva dei soli fatti in essa verificatisi), né il verbale di mediazione con il
Condominio (sottoscritto dall'odierno appellato solo al fine di utilizzare tale documento nel presente giudizio).
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fissato il termine per il rilascio dell'immobile al 10.6.2025, considerata l'insussistenza di urgenti necessità di utilizzo del bene da parte del comodante e il pregiudizio grave e irreparabile per il comodatario.
Difetto di motivazione sul punto.
Il Tribunale aveva fissato un termine breve per il rilascio, senza tener conto del fatto che sul resistente - condannato dal Tribunale penale di Milano alla pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione (poi rideterminata in un anno e quattro mesi) - pendeva un ordine di carcerazione, sospeso in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova, depositata dall'odierno appellato in data 27.12.2023.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare, nella fissazione del termine per il rilascio, la necessità
Cont per di terminare il percorso terapeutico intrapreso preso il e il SERD, Parte_1
l'assenza di alternative abitative e di risorse economiche e l'impossibilità di reperirle, nonché la necessità di avere un'abitazione, per il tempo necessario all'espiazione delle sanzioni comminate dal Tribunale penale di Milano posto che, senza un alloggio ove vivere, non sarebbe attuabile alcuna misura alternativa alla detenzione, con la conseguenza irreparabile di dover espiare la pena in carcere.
Per queste ragioni, l'appellante ha insistito anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Quanto all'istanza di sospensiva, l'appellato rilevava che dalla relazione clinica dell'
[...]
del 9.12.2024 (doc. 1 del convenuto/appellante) risultava che a quella Controparte_5 data persistesse ancora “nell'abuso di alcol e sostanze” e ciò nonostante la già Parte_1
intervenuta richiesta di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/90, finalizzato alla disintossicazione. Inoltre, alla data dell'8.8.2024, il convenuto/appellante persisteva anche nei gravi comportamenti aggressivi contro il padre, nonostante il Tribunale penale di Milano lo avesse condannato per estorsione e maltrattamenti contro quest'ultimo.
pagina 9 di 13 Circa i motivi di appello, l'appellato rilevava che l'eccezione di mancata prova dell'inoltro della richiesta di restituzione del bene era stata formulata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ed era pertanto inammissibile. Depositava in ogni caso l'avviso di ricevimento della raccomandata del 15.9.2023, contenente richiesta di restituzione dell'immobile, non inviata all'Amministratore di Sostegno perché - all'epoca - non ancora nominato.
Quanto alla qualificazione del contratto quale comodato di scopo, l'appellato rilevava che nessuna clausola delle condizioni di divorzio o del decreto di modifica delle stesse prevedeva l'obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio un alloggio, quale modalità alternativa del mantenimento.
Con riferimento poi alle gravi condotte poste in essere da in violazione di Parte_1 quanto disposto dall'art. 1804 c.c., esse, in parte, non erano contestate (allaccio abusivo al contatore condominiale), in parte, erano adeguatamente provate dalla documentazione in atti
(raccomandate inviate dal Condominio, verbale di assemblea condominiale, verbale della procedura di mediazione).
Circa infine il termine per il rilascio, l'appellato rilevava che la data fissata dal Giudice del
10.6.2025 era del tutto congrua, considerato che la richiesta di restituzione del bene risaliva a settembre 2023, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado al
15.3.2024 e che già a dicembre 2023 il convenuto/appellante aveva depositato istanza di affidamento in prova.
All'udienza del 9.7.2025, le parti hanno discusso la causa e all'esito il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Quanto al primo motivo di appello, il contratto oggetto di causa, stipulato verbalmente tra le parti, deve essere qualificato come comodato precario e ha cessato i propri effetti a causa della domanda di restituzione del bene, inviata dal comodante il 15.9.2023.
La tesi dell'appellante secondo cui il contratto dovrebbe essere qualificato quale comodato di scopo, insuscettibile di essere sciolto prima della realizzazione dello scopo predetto, non può essere condivisa, non trovando supporto nella documentazione in atti.
Se è vero, infatti, che si è assunto sin dal 2001 (con la sentenza di divorzio) Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento in via esclusiva del figlio e se è vero che il mantenimento ordinario ricomprende il vitto e l'alloggio, nessuna clausola delle condizioni di divorzio del 2001, come nessuna clausola delle nuove condizioni, modificate con decreto del
23.9.2021, prevede un obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio un alloggio pagina 10 di 13 autonomo. Gli accordi di divorzio si limitano infatti a prevedere in capo al padre un obbligo di integrale mantenimento diretto del figlio (per i periodi di collocamento presso di sè) o con rimborso delle spese sostenute dalla madre (per i restanti periodi); gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio prevedono un obbligo di provvedere, in via esclusiva e direttamente, al mantenimento ordinario del figlio, in capo al padre, nonché l'obbligo di sostenere le spese straordinarie concordate con il figlio stesso o indispensabili.
Nessuna prova è stata fornita dall'appellante circa l'assunzione, da parte del padre, dell'obbligo di concedere al figlio la disponibilità di un immobile ove vivere.
Dovendosi qualificare il contratto tra le parti quale comodato verbale precario, il comodante ha legittimamente esercitato il diritto potestativo di chiedere la restituzione del bene ex art. 1810
c.c., inviando al comodatario la missiva del 15.9.2023.
La giurisprudenza ha chiarito che “il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum ius costituito dalle parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum, con la semplice richiesta di restituzione del bene” (ved. Cass. 15986/2010).
Quanto all'eccezione di mancata prova dell'invio della raccomandata del 15.9.2023, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della stessa, tale eccezione è stata sollevata per la prima volta solo in sede d'appello ed è pertanto inammissibile.
Parte appellata ha in ogni caso prodotto nel presente giudizio copia del predetto avviso, da cui risulta la ricezione della missiva da parte del portiere in data 18.9.2023.
E' poi irrilevante la mancata spedizione della lettera di richiesta di restituzione dell'immobile all'Amministratore di Sostegno di Amministratore nominato solo in data Parte_1
31.10.2023.
Premesso che il contratto tra le parti è un comodato precario, quand'anche si volesse qualificare il negozio quale comodato di scopo, come sostenuto dall'appellante, comunque CP_1
avrebbe fatto cessare gli effetti del vincolo negoziale e richiesto la restituzione del
[...] bene legittimamente ai sensi dell'art. 1804 c.c., stante il grave inadempimento da parte del comodatario dell'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Non è contestato ed è comprovato dalla documentazione in atti (fotografie, fattura dell'elettricista per “intervento per controllo di cavo anomalo transitante nell'anti centrale termica, seguito cavo riscontrato, cavo allacciato abusivamente dall'appartamento sig.
a presa condominiale”) che si è abusivamente allacciato all'utenza Pt_1 Parte_1 dell'elettricità condominiale, tentando, pochi giorni dopo l'intervento del tecnico, un secondo allaccio con forzatura della porta delle cantine.
pagina 11 di 13 Tale condotta è particolarmente grave e non può certo giustificarsi con l'esigenza di munire la casa di corrente elettrica per riscaldare gli ambienti con le pompe di calore (nessuna prova è stata fornita sul punto dal convenuto/appellante e, in ogni caso, l'allaccio abusivo è intervenuto all'inizio del mese di settembre, quando non c'è alcuna necessità di scaldare le abitazioni).
Quanto alle restanti condotte contestate ad la documentazione versata in atti Parte_1
(raccomandate dell'amministratore del condominio, verbale di assemblea condominiale, verbale di mediazione) fornisce, se non una piena prova, quantomeno un rilevante principio di prova del verificarsi delle stesse (in assenza di condotte atte a creare situazioni di pericolo e di danno all'immobile, il Condominio non avrebbe certamente convocato un'assemblea straordinaria relativa proprio ai comportamenti del comodatario dell'immobile di proprietà
e non avrebbe deliberato interventi drastici ed onerosi, quali l'adozione di un servizio Pt_1
di vigilanza e guardiania notturna).
Le gravi condotte del comodatario hanno giustificato, ai sensi dell'art. 1804 c.c., la richiesta da parte del comodante di immediata restituzione del bene.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto infondato.
Quanto all'ultimo motivo, esso è parimenti infondato.
Il Tribunale ha infatti concesso al comodatario un congruo termine di rilascio, proprio tenendo conto delle sue condizioni soggettive, termine che non può essere prorogato da questa Corte, considerato il tempo già trascorso dalla richiesta di restituzione del bene, senza che risulti che e il suo Amministratore di Sostegno si siano in alcun modo attivati per cercare Parte_1
una soluzione abitativa alternativa (anche, eventualmente, consistente nel ricovero presso una comunità di recupero dalle tossicodipendenze).
E' doveroso sottolineare che le condizioni personali di ormai trentasettenne, Parte_1
sono anche il frutto di sue scelte di vita e che la condanna penale dallo stesso subita trova origine nella commissione dei reati di maltrattamento ed estorsione proprio nei confronti del padre
, circostanza che ha evidentemente ostacolato il raggiungimento di un accordo CP_1
conciliativo tra le parti, in ordine a un eventuale differimento concordato del termine di rilascio del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, considerata la natura della causa e i rapporti di parentela tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv. Parte_1
pagina 12 di 13 ON EN, contro , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 1049/2025, pubblicata in data 5.2.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00 per compensi, di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012
Così deciso, in Milano il 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 21.3.2025 e notificato il 10.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1049/2025, pubblicata il 05/02/2025,
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 C.F._1 dell'Amministratore di sostegno Avv. ON EN, con il patrocinio dell'Avv. DONDI
MIRIAM, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'AMBROGIO 1 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv. BUZZONI ELSA CATERINA e FIGINI DANIELA, elettivamente domiciliato presso lo
Studio dell'Avv. FIGINI DANIELA VIA TOLSTOI N. 11 MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1049/2025, pubblicata il
05/02/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: pagina 1 di 13 IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1049/2025, emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, R.G.
n. 8701/2024, pubblicata il 05.02.2025, notificata in data 20.02.2025 per tutti i motivi esposti nel presente atto, versando in ipotesi di grave ed irreparabile pregiudizio.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti nel presente atto il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza numero n. 1049/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, R.G. n. 8701/2024, pubblicata il
05.02.2025, notificata in data 20.02.2025, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dell'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, conseguentemente,:
- accertato e dichiarato che il rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio non costituisce contratto di comodato “cd. precario”, ma “di scopo”, ovvero attuato in esecuzione
e adempimento dell'obbligo di mantenimento a carico di nei confronti Controparte_1 dell'appellato, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
- accertato e dichiarato che le condotte addebitate ad , in violazione del dovere Parte_1
di custodia ex art. 1804 c.c., sono prive di rilevanza giuridica nonché sfornite di qualsiasi riscontro probatorio, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
- accertato e dichiarato che la condotta di allacciamento abusivo al contatore condominiale dell'energia elettrica posta in essere da non è al medesimo imputabile Parte_1
inquanto posta in essere in stato di necessità ed essendo eziologicamente riconducibile e, pertanto imputabile, all'inadempimento di ai propri obblighi di Controparte_1
mantenimento nei confronti del figlio, rigettare la domanda di rilascio avversaria;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adìta ritenga di confermare la sentenza di primo grado ordinando il rilascio dell'immobile di Via Lomazzo 21 da parte di
, fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile, almeno al Parte_1
31.12.2025, considerata l'insussistenza di un bisogno urgente di utilizzo del medesimo da parte del comodatario e condizionandone il rilascio all'individuazione di altra soluzione abitativa da parte di;
Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 13 - Si producono, oltre alla copia della sentenza impugnata, al fascicolo di primo grado di parte resistente ed alla procura alle liti rilasciata al difensore per il presente grado di giudizio i seguenti documenti: Procura alle liti. Sentenza n. 1049/2025 del Tribunale di Milano con
Contr relazione di notifica in data 20.02.2025. Nomina dell' Richiesta ed autorizzazione Giudice
Tutelare. 1) relazione del 9.12.2024 ASST Fatebenefratelli – . 2) ordine di esecuzione Per_1 notificato il 10.12.2023.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza n. 1049/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2025, richiamando le conclusioni del primo grado qui ritrascritte
- Accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato a seguito dei gravi inadempimenti del Signor come sopra descritti e della formale Parte_1 richiesta, in data 15 settembre 2023, di restituzione dell'immobile sito in Milano Via P.
Lomazzo 31 e per l'effetto
- Condannare il Signor all'immediato rilascio dell'immobile. Con vittoria di Parte_1
spese e compensi professionali per mediazione e presente giudizio.
In via Istruttoria
Pur ritenendo che i fatti di cui in narrativa siano stati provati documentalmente, qualora la
S.V. lo ritenesse opportuno disporre l'istruttoria, si richiede la prova per testi sui capitoli di seguito formulati, riservandosi di richiedere la prova contraria in esito alle richieste istruttorie che controparte, costituendosi avesse a formulare:
1. “Vero che il Signor mese di settembre 2023 si è allacciato Parte_2 abusivamente alla rete elettrica condominiale”, come si evince dalle delibere condominiali del
18 settembre 2023 e del successivo 26 ottobre e dalla fattura TD01 n. 3713 del 13 settembre
2023 emessa da ASG Manutenzioni Snc di CH EA e;
Parte_3
2. “Vero che il Signor lascia i propri gatti liberi di sporcare nelle parti Parte_1
comuni condominiali;
e vero che i gatti del Signor hanno utilizzato come Parte_1 lettiera i vasi condominiali” come si evince dalle delibere condominiali del 18 settembre 2023
e del successivo 26 ottobre 2023. Si indicano quali testi:
Dott. con studio in Milano, Viale dei Mille 35, in qualità Amministratore del Testimone_1
Condominio P. Lomazzo 31, Milano;
Signori EA CH e c/o ASG Manutenzioni Snc di CH Parte_3
EA e .” Parte_3
pagina 3 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2024, ha chiesto al Tribunale di Milano Controparte_1
di accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti del contratto di comodato, a seguito dei gravi inadempimenti del figlio e della formale richiesta, in data Parte_1
15 settembre 2023, di restituzione dell'immobile sito in Milano Via P. Lomazzo 31, e per l'effetto di condannare all'immediato rilascio dell'immobile. Parte_1
Il ricorrente ha precisato a sostegno della domanda: - di essere proprietario di un appartamento sito in via Lomazzo 31, concesso in comodato verbale al figlio - che nel 2023 il Pt_1
Condominio ha segnalato gravi problemi legati alle condotte di tanto che Parte_1 veniva convocata un'assemblea straordinaria per discutere di tali condotte, della necessità di sporgere querela e delle contromisure da adottare;
- che, in data 15 settembre 2023, CP_1
richiedeva al figlio la restituzione dell'unità immobiliare entro 30 giorni dal
[...] Pt_1
ricevimento della missiva alla luce delle gravi violazioni contestate dall'amministratore di
Condominio, come da convocazione dell'assemblea straordinaria del 18.9.2023; - che tra le condotte contestate vi era l'allaccio abusivo da parte del comodatario alla rete elettrica condominiale, nonché un nuovo tentativo di allaccio (pochi giorni dopo l'intervento dell'elettricista), con forzatura della serratura della porta delle cantine (in questa occasione, i
Carabinieri intervenuti avevano sorpreso lo in flagranza di reato); - che il Condominio Pt_1
aveva deciso di sporgere querela contro per furto aggravato e di segnalarlo Parte_1
quale soggetto pericoloso, stante la dipendenza da sostanze stupefacenti;
- che il Condominio aveva posto tutte le spese connesse alle condotte del comodatario a carico del proprietario dell'immobile, e aveva altresì deciso di dotarsi di un servizio di vigilanza e Controparte_1 di guardiania notturna, posto che si aggiravano presso l'edificio condominiale soggetti poco raccomandabili, ospiti di - che il comodatario era uso lasciare girare liberi i Parte_1
suoi numerosi gatti, che avevano imbrattato parti comuni e proprietà individuali, tanto che l'assemblea condominiale aveva deliberato un intervento di pulizia straordinaria, sempre a spese di - che non rilasciava l'immobile, nonostante l'invio Controparte_1 Parte_1
da parte del comodante della richiesta di restituzione;
- che a ottobre 2023 l'amministratore del
Condominio segnalava nuovamente a il persistere di condotte stigmatizzabili Controparte_1
del figlio (che lasciava ancora circolare i gatti, dava ospitalità a diversi individui, tra cui pregiudicati, che mettevano a rischio la sicurezza dei condomini); - che aveva Controparte_1
instaurato procedimento di mediazione nei confronti del figlio e del Condominio, Pt_1 avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari relative alle condotte del comodatario.
pagina 4 di 13 asserendo di avere diritto all'immediata restituzione dell'unità immobiliare, Controparte_1
sia perché occupata ormai senza titolo dal figlio, sia perché il figlio aveva violato quanto disposto dall'art. 1804 c.c., non avendo provveduto a custodire la cosa oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, insisteva nelle domande formulate.
Si costituiva in giudizio in persona del suo Amministratore di Sostegno Parte_1
(all'epoca il ), eccependo la nullità del ricorso e l'inesistenza della notifica. Controparte_3
Nel merito, rilevava che il padre gli aveva concesso l'immobile in comodato per adempiere all'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, come da condizioni di divorzio tra CP_1
e la moglie, risalenti al 2001, e successivo decreto di modifica, non essendo
[...] [...]
economicamente autonomo, a causa dei gravi problemi di salute che lo affliggevano. Pt_1
Dopo il divorzio dei genitori, il figlio era andato a vivere presso il padre, ma difficoltà relazionali tra padre e figlio, e soprattutto tra il figlio e la nuova compagna del padre, non dovute solo alla dipendenza da sostanze, avevano indotto il ricorrente a concedere in comodato l'appartamento di via Lomazzo 31 ad Il contratto tra le parti non poteva qualificarsi Pt_1
pertanto come comodato d'uso a tempo indeterminato, bensì quale diritto di abitazione concesso dal padre in adempimento delle obbligazioni di mantenimento sul medesimo gravanti in favore del figlio, sancite da titolo giudiziale.
In subordine, il convenuto rilevava che non gli si poteva contestare una violazione degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., avendo egli agito in stato di necessità, a causa dell'inadempimento del padre all'obbligo di provvedere al suo mantenimento. CP_1
, nonostante gli obblighi assunti in sede di divorzio e in sede di modifica delle
[...]
condizioni di divorzio, aveva infatti omesso di versare al figlio quanto necessario per vivere, tra cui la provvista per pagare le bollette delle utenze domestiche della casa di Via Lomazzo
31, limitandosi a fornirgli solamente 30 euro al giorno.
Il resistente, nell'inverno del 2023, era stato costretto a scaldarsi con stufe elettriche e con il condizionatore con pompa di calore poiché il padre, quando i caloriferi si erano rotti, anziché ripararli, li aveva fatti rimuovere, privando il figlio del servizio basilare di riscaldamento. Stante il distacco in più occasioni della fornitura di energia elettrica nel corso del 2023,
[...]
era stato costretto a compiere quale gesto estremo - prostrato dalle continue vessazioni Pt_1
paterne e dalle privazioni patite e al fine di salvare se stesso da un pregiudizio grave alla persona
- l'allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale, per poter avere la luce in casa e potersi riscaldare. Si trattava pertanto di una condotta a lui non imputabile, ma dettata dallo stato di necessità. Le altre condotte imputate al resistente non erano state adeguatamente provate, non pagina 5 di 13 costituendo prova il verbale di assemblea condominiale, avendo peraltro il ricorrente impugnato le relative delibere. chiedeva pertanto il rigetto delle domande avverse, non configurando il Parte_1
contratto inter partes un comodato, ma la concessione di un diritto di abitazione e, in subordine, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 1804 c.c., avendo il resistente agito in stato di necessità.
In via ulteriormente subordinata, il resistente chiedeva al Tribunale di fissare un congruo termine per il rilascio dell'immobile, fornendogli il tempo necessario a trovare un'altra soluzione abitativa, anche considerato che egli stava cercando di risolvere i suoi problemi di salute e di dipendenza dalle sostanze, frequentando con regolarità il CPS del Fatebenefratelli ed essendo stato preso in carico dal SERD. chiedeva poi al Tribunale, in via riconvenzionale, di determinare in € 3.000,00 Parte_1 mensili l'assegno di mantenimento a carico di oltre al costo delle utenze e Controparte_1 alle spese straordinarie concordate con l'Amministratore di Sostegno.
Nel caso di accoglimento della domanda di condanna al rilascio, chiedeva poi che il ricorrente fosse condannato a concedere al figlio diversa, idonea soluzione abitativa.
Il Tribunale, con sentenza n. 1049/2025 notificata il 20.2.2025, in accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarava che il contratto di comodato precario verbale stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Lomazzo 31, aveva cessato i propri effetti alla data del 15.09.2023 stante la legittima domanda di restituzione avanzata dal comodante e, per l'effetto, condannava al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose, Parte_1 fissando per l'esecuzione il 10.06.2025; rigettava le domande riconvenzionali formulate dal resistente, che condannava alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale qualificava il contratto tra le parti quale comodato verbale precario, in mancanza di prova da parte del resistente di un diverso titolo di godimento dell'immobile.
Se era vero che l'obbligo di mantenimento del figlio gravava in via esclusiva sul padre, sin dalla data della sentenza di divorzio (pronunciata allorquando era ancora Parte_1
minorenne), nessun capo della predetta sentenza, né del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio, prevedeva specificamente l'obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio una qualsivoglia abitazione, anche quale modalità alternativa al versamento di parte dell'assegno di mantenimento;
né risultava provato che il resistente, dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione del bene, avesse chiesto al padre l'equivalente monetario del godimento dell'immobile.
pagina 6 di 13 Il comodatario aveva poi violato l'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo emerso che aveva allacciato abusivamente l'immobile Parte_1
all'utenza elettrica condominiale e aveva dato rifugio a numerosi felini, lasciati liberi di imbrattare proprietà private e parti comuni dell'edificio; le condotte del figlio erano state contestate al padre, quale proprietario dell'immobile, e questi ne aveva subito le conseguenze economiche.
Doveva inoltre escludersi, ad avviso del Tribunale, la sussistenza di un “diritto di abitazione” in capo al resistente, stante l'evidente carenza dei requisiti formali previsti, posto che il predetto diritto reale può essere costituito solo mediante atto mortis causa o inter vivos che possegga le caratteristiche di cui all'art. 1350 n. 4 c.c. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale, per i Parte_1
seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la richiesta di restituzione dell'immobile da parte del comodante e nella parte in cui non ha ritenuto provata la natura di comodato di scopo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c.
Ad avviso dell'appellante, risultava documentalmente provato solo il fatto che il 15.09.2023
l'avv. Figini aveva inviato a mezzo posta raccomandata una comunicazione indirizzata ad presso l'abitazione di Via Lomazzo 31, contenente la richiesta di riconsegna Parte_1
del bene immobile entro trenta giorni dalla sua ricezione (doc. 3), ma il documento depositato da controparte non conteneva l'avviso di ricevimento con la prova dell'avvenuta ricezione della missiva da parte del comodatario o di un suo delegato. Da ciò derivava la mancata idonea prova del fatto che il comodante avesse validamente richiesto la restituzione dell'immobile, sin dal
15.09.2023.
Il comodante non aveva inoltre fornito prova dell'invio della missiva del 15.9.2023 all'Amministratore di Sostegno del comodatario, che era -all'epoca- il . Controparte_3
Non era del resto nelle facoltà di rivolgere personalmente al padre una Parte_1 richiesta di denaro alternativa alla messa a disposizione dell'immobile di Via Lomazzo, quale componente del mantenimento integrale posto a carico di quest'ultimo; tale facoltà era attribuita ex lege al suo Amministratore di Sostegno, nominato dal Tribunale proprio in ragione del fatto che il beneficiario era incapace di provvedere da solo al soddisfacimento dei bisogni ordinari della vita quotidiana e, anche per questo, la richiesta di restituzione del bene doveva essere inoltrata anche al Comune di Milano.
pagina 7 di 13 Il Tribunale avrebbe poi errato nel considerare non provata la natura di comodato di scopo del contratto tra le parti.
persona multimilionaria e detentore di numerose proprietà immobiliari, Controparte_1 aveva assunto l'obbligo di mantenimento esclusivo del figlio in sede di divorzio dalla moglie, figlio affetto da gravi problematiche di salute psichica (disturbo della personalità complesso con tratti borderline, narcisistici, antisociali, dipendenti, acuiti dalla sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti e dall'alcool, per i quali era stato preso in carico dal SERD). Inizialmente, il padre aveva ospitato presso la sua dimora il figlio ma la convivenza era diventata Pt_1
difficile ed estremamente conflittuale, per cui il padre -sin dal 2010- aveva deciso di concedere in comodato al figlio l'immobile di via Lomazzo 31, quale modalità alternativa di mantenimento.
In sede di modifica delle condizioni di divorzio (procedimento incardinato nel 2021), implicitamente aveva ratificato e confermato le condizioni di mantenimento Controparte_1 sino ad allora attuate, assumendosi l'obbligo di mantenimento integrale del figlio in via diretta, sia in ordine alle spese ordinarie sia in ordine a quelle straordinarie, mantenimento che per pacifica giurisprudenza comprende vitto e alloggio.
Secondo l'appellante, qualora il genitore onerato faccia perdere la disponibilità dell'immobile concesso al figlio, egli è obbligato a reperire per lui un'altra abitazione oppure ad incrementare l'assegno di mantenimento, circostanze che nel caso di specie non si erano verificate. aveva inteso porre termine a un comodato c.d. “di scopo”, in quanto Controparte_1 finalizzato al soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento o alimentare gravante sul comodante, obbligo che lo stesso aveva di sua iniziativa inteso attuare, seppur parzialmente, mettendo a disposizione del figlio un immobile.
Ad avviso dell'appellante, non poteva poi attribuirsi rilevanza al fatto che non Parte_1
avesse richiesto al padre l'equivalente economico del diritto di godimento dell'immobile, non avendo svolto tale istanza a causa dei limiti alla sua capacità di agire e del fatto che il suo
Amministratore di Sostegno non era stato avvisato della richiesta di restituzione del bene e non aveva potuto attivarsi nell'interesse del beneficiario.
2) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione dell'art. 1804 c.c. da parte del comodatario e ha ritenuto il comodante legittimato a richiedere l'immediato rilascio del bene.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata la violazione dell'art. 1804 c.c., posto che: la condotta del comodatario di allaccio abusivo all'utenza di elettricità condominiale si era resa necessaria a causa della condotta inadempiente di Controparte_1
pagina 8 di 13 che aveva lasciato il figlio senza elettricità e senza riscaldamento;
le restanti condotte “moleste” contestate dal Condominio non erano state adeguatamente provate, non costituendo idonea prova né il verbale di assemblea condominiale (avente natura di mera scrittura privata idonea a fornire prova presuntiva dei soli fatti in essa verificatisi), né il verbale di mediazione con il
Condominio (sottoscritto dall'odierno appellato solo al fine di utilizzare tale documento nel presente giudizio).
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fissato il termine per il rilascio dell'immobile al 10.6.2025, considerata l'insussistenza di urgenti necessità di utilizzo del bene da parte del comodante e il pregiudizio grave e irreparabile per il comodatario.
Difetto di motivazione sul punto.
Il Tribunale aveva fissato un termine breve per il rilascio, senza tener conto del fatto che sul resistente - condannato dal Tribunale penale di Milano alla pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione (poi rideterminata in un anno e quattro mesi) - pendeva un ordine di carcerazione, sospeso in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla richiesta di affidamento in prova, depositata dall'odierno appellato in data 27.12.2023.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare, nella fissazione del termine per il rilascio, la necessità
Cont per di terminare il percorso terapeutico intrapreso preso il e il SERD, Parte_1
l'assenza di alternative abitative e di risorse economiche e l'impossibilità di reperirle, nonché la necessità di avere un'abitazione, per il tempo necessario all'espiazione delle sanzioni comminate dal Tribunale penale di Milano posto che, senza un alloggio ove vivere, non sarebbe attuabile alcuna misura alternativa alla detenzione, con la conseguenza irreparabile di dover espiare la pena in carcere.
Per queste ragioni, l'appellante ha insistito anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Quanto all'istanza di sospensiva, l'appellato rilevava che dalla relazione clinica dell'
[...]
del 9.12.2024 (doc. 1 del convenuto/appellante) risultava che a quella Controparte_5 data persistesse ancora “nell'abuso di alcol e sostanze” e ciò nonostante la già Parte_1
intervenuta richiesta di affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/90, finalizzato alla disintossicazione. Inoltre, alla data dell'8.8.2024, il convenuto/appellante persisteva anche nei gravi comportamenti aggressivi contro il padre, nonostante il Tribunale penale di Milano lo avesse condannato per estorsione e maltrattamenti contro quest'ultimo.
pagina 9 di 13 Circa i motivi di appello, l'appellato rilevava che l'eccezione di mancata prova dell'inoltro della richiesta di restituzione del bene era stata formulata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., ed era pertanto inammissibile. Depositava in ogni caso l'avviso di ricevimento della raccomandata del 15.9.2023, contenente richiesta di restituzione dell'immobile, non inviata all'Amministratore di Sostegno perché - all'epoca - non ancora nominato.
Quanto alla qualificazione del contratto quale comodato di scopo, l'appellato rilevava che nessuna clausola delle condizioni di divorzio o del decreto di modifica delle stesse prevedeva l'obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio un alloggio, quale modalità alternativa del mantenimento.
Con riferimento poi alle gravi condotte poste in essere da in violazione di Parte_1 quanto disposto dall'art. 1804 c.c., esse, in parte, non erano contestate (allaccio abusivo al contatore condominiale), in parte, erano adeguatamente provate dalla documentazione in atti
(raccomandate inviate dal Condominio, verbale di assemblea condominiale, verbale della procedura di mediazione).
Circa infine il termine per il rilascio, l'appellato rilevava che la data fissata dal Giudice del
10.6.2025 era del tutto congrua, considerato che la richiesta di restituzione del bene risaliva a settembre 2023, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado al
15.3.2024 e che già a dicembre 2023 il convenuto/appellante aveva depositato istanza di affidamento in prova.
All'udienza del 9.7.2025, le parti hanno discusso la causa e all'esito il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello proposto da è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Quanto al primo motivo di appello, il contratto oggetto di causa, stipulato verbalmente tra le parti, deve essere qualificato come comodato precario e ha cessato i propri effetti a causa della domanda di restituzione del bene, inviata dal comodante il 15.9.2023.
La tesi dell'appellante secondo cui il contratto dovrebbe essere qualificato quale comodato di scopo, insuscettibile di essere sciolto prima della realizzazione dello scopo predetto, non può essere condivisa, non trovando supporto nella documentazione in atti.
Se è vero, infatti, che si è assunto sin dal 2001 (con la sentenza di divorzio) Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento in via esclusiva del figlio e se è vero che il mantenimento ordinario ricomprende il vitto e l'alloggio, nessuna clausola delle condizioni di divorzio del 2001, come nessuna clausola delle nuove condizioni, modificate con decreto del
23.9.2021, prevede un obbligo in capo al padre di mettere a disposizione del figlio un alloggio pagina 10 di 13 autonomo. Gli accordi di divorzio si limitano infatti a prevedere in capo al padre un obbligo di integrale mantenimento diretto del figlio (per i periodi di collocamento presso di sè) o con rimborso delle spese sostenute dalla madre (per i restanti periodi); gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio prevedono un obbligo di provvedere, in via esclusiva e direttamente, al mantenimento ordinario del figlio, in capo al padre, nonché l'obbligo di sostenere le spese straordinarie concordate con il figlio stesso o indispensabili.
Nessuna prova è stata fornita dall'appellante circa l'assunzione, da parte del padre, dell'obbligo di concedere al figlio la disponibilità di un immobile ove vivere.
Dovendosi qualificare il contratto tra le parti quale comodato verbale precario, il comodante ha legittimamente esercitato il diritto potestativo di chiedere la restituzione del bene ex art. 1810
c.c., inviando al comodatario la missiva del 15.9.2023.
La giurisprudenza ha chiarito che “il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum ius costituito dalle parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum, con la semplice richiesta di restituzione del bene” (ved. Cass. 15986/2010).
Quanto all'eccezione di mancata prova dell'invio della raccomandata del 15.9.2023, stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della stessa, tale eccezione è stata sollevata per la prima volta solo in sede d'appello ed è pertanto inammissibile.
Parte appellata ha in ogni caso prodotto nel presente giudizio copia del predetto avviso, da cui risulta la ricezione della missiva da parte del portiere in data 18.9.2023.
E' poi irrilevante la mancata spedizione della lettera di richiesta di restituzione dell'immobile all'Amministratore di Sostegno di Amministratore nominato solo in data Parte_1
31.10.2023.
Premesso che il contratto tra le parti è un comodato precario, quand'anche si volesse qualificare il negozio quale comodato di scopo, come sostenuto dall'appellante, comunque CP_1
avrebbe fatto cessare gli effetti del vincolo negoziale e richiesto la restituzione del
[...] bene legittimamente ai sensi dell'art. 1804 c.c., stante il grave inadempimento da parte del comodatario dell'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Non è contestato ed è comprovato dalla documentazione in atti (fotografie, fattura dell'elettricista per “intervento per controllo di cavo anomalo transitante nell'anti centrale termica, seguito cavo riscontrato, cavo allacciato abusivamente dall'appartamento sig.
a presa condominiale”) che si è abusivamente allacciato all'utenza Pt_1 Parte_1 dell'elettricità condominiale, tentando, pochi giorni dopo l'intervento del tecnico, un secondo allaccio con forzatura della porta delle cantine.
pagina 11 di 13 Tale condotta è particolarmente grave e non può certo giustificarsi con l'esigenza di munire la casa di corrente elettrica per riscaldare gli ambienti con le pompe di calore (nessuna prova è stata fornita sul punto dal convenuto/appellante e, in ogni caso, l'allaccio abusivo è intervenuto all'inizio del mese di settembre, quando non c'è alcuna necessità di scaldare le abitazioni).
Quanto alle restanti condotte contestate ad la documentazione versata in atti Parte_1
(raccomandate dell'amministratore del condominio, verbale di assemblea condominiale, verbale di mediazione) fornisce, se non una piena prova, quantomeno un rilevante principio di prova del verificarsi delle stesse (in assenza di condotte atte a creare situazioni di pericolo e di danno all'immobile, il Condominio non avrebbe certamente convocato un'assemblea straordinaria relativa proprio ai comportamenti del comodatario dell'immobile di proprietà
e non avrebbe deliberato interventi drastici ed onerosi, quali l'adozione di un servizio Pt_1
di vigilanza e guardiania notturna).
Le gravi condotte del comodatario hanno giustificato, ai sensi dell'art. 1804 c.c., la richiesta da parte del comodante di immediata restituzione del bene.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto infondato.
Quanto all'ultimo motivo, esso è parimenti infondato.
Il Tribunale ha infatti concesso al comodatario un congruo termine di rilascio, proprio tenendo conto delle sue condizioni soggettive, termine che non può essere prorogato da questa Corte, considerato il tempo già trascorso dalla richiesta di restituzione del bene, senza che risulti che e il suo Amministratore di Sostegno si siano in alcun modo attivati per cercare Parte_1
una soluzione abitativa alternativa (anche, eventualmente, consistente nel ricovero presso una comunità di recupero dalle tossicodipendenze).
E' doveroso sottolineare che le condizioni personali di ormai trentasettenne, Parte_1
sono anche il frutto di sue scelte di vita e che la condanna penale dallo stesso subita trova origine nella commissione dei reati di maltrattamento ed estorsione proprio nei confronti del padre
, circostanza che ha evidentemente ostacolato il raggiungimento di un accordo CP_1
conciliativo tra le parti, in ordine a un eventuale differimento concordato del termine di rilascio del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, considerata la natura della causa e i rapporti di parentela tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv. Parte_1
pagina 12 di 13 ON EN, contro , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 1049/2025, pubblicata in data 5.2.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00 per compensi, di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012
Così deciso, in Milano il 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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