CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1110/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Mauro Mocchegiani;
reclamante
CONTRO
(c.f. , contumace;
CP_1 C.F._1
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea P.IVA_1
Giuliodori; reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “si chiede che la sentenza reclamata venga riformata in quanto infondata ed errata e la domanda di liquidazione giudiziale della respinta in quanto Parte_1
infondata”;
1 reclamata costituita: “rigettare il reclamo ex adverso proposto e conseguentemente confermare la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Macerata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Macerata ha dichiarato il CP_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, di seguito esaminato.
Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale che, nel contestare le ragioni di grave, oltre a spendere difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato l'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I. anche in ragione dell'ammontare dell'attivo risultante dal bilancio relativo all'esercizio del 2021, rientrante nel triennio sensibile, e dell'ammontare dei debiti scaduti, così come emergente dallo stato passivo dichiarato esecutivo.
Con atto depositato in data 13.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nel 2021 ha conseguito ricavi per un ammontare complessivo di euro Parte_1
248.992,00, come emergente dal bilancio relativo a tale esercizio, sì da rigettare l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere la questione dei ricavi, vi è che il bilancio relativo all'esercizio 2021 riferisce, altresì la sussistenza di un attivo patrimoniale pari ad euro 337.957,00 e, dunque, sopra soglia.
La circostanza non sfugge alla difesa reclamante che, al riguardo, rappresenta che, anche in parte qua, il bilancio redatto da deve essere rettificato tramite Parte_1
eliminazione dall'attivo circolante della somma iscritta tra i crediti ed a titolo di “imposte anticipate”, poiché, come si legge nella succinta relazione del consulente di parte, “il valore originario delle imposte anticipate ammonta ad euro 42.317,00 relativo a perdite fiscali
2 accumulate tra il 2008 e il 2014. Negli anni successivi, dal 2015 al 2019, tali perdite sono state parzialmente utilizzate per compensare i redditi imponibili”.
Tali deduzioni, tuttavia, risultano sprovviste di ogni sostegno probatorio, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, atteso che ha omesso il deposito delle Parte_1
scritture contabili dalle quali potersi desumere la necessità di rettificare il bilancio nei termini da essa indicati, tanto più che la somma di euro 42.317,00 è appostata anche nel bilancio del
2020, ciò che stride con l'assunto dell'avvenuta compensazione del credito vantato nei confronti dell'erario in epoca anteriore al 2019.
Dunque, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto rappresentato dal bilancio del 2021.
Altresì, la difesa della curatela della procedura concorsuale ha depositato lo stato passivo dichiarato esecutivo dal quale emerge che i debiti di ammontano ad Parte_1
euro 927.821,47.
La difesa reclamante non ha provato, ed invero nemmeno allegato, di aver proposto tempestiva apposizione allo stato passivo.
Vi è, pertanto, che anche l'entità dell'esposizione debitoria impedisce l'accoglimento dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. e, dunque, incentrata sul mancato superamento delle soglie dimensionali delineate della lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Parte_1
della curatela della liquidazione giudiziale di delle spese del Pt_1 Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1110/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Mauro Mocchegiani;
reclamante
CONTRO
(c.f. , contumace;
CP_1 C.F._1
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea P.IVA_1
Giuliodori; reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “si chiede che la sentenza reclamata venga riformata in quanto infondata ed errata e la domanda di liquidazione giudiziale della respinta in quanto Parte_1
infondata”;
1 reclamata costituita: “rigettare il reclamo ex adverso proposto e conseguentemente confermare la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Macerata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Macerata ha dichiarato il CP_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, di seguito esaminato.
Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale che, nel contestare le ragioni di grave, oltre a spendere difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato l'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I. anche in ragione dell'ammontare dell'attivo risultante dal bilancio relativo all'esercizio del 2021, rientrante nel triennio sensibile, e dell'ammontare dei debiti scaduti, così come emergente dallo stato passivo dichiarato esecutivo.
Con atto depositato in data 13.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nel 2021 ha conseguito ricavi per un ammontare complessivo di euro Parte_1
248.992,00, come emergente dal bilancio relativo a tale esercizio, sì da rigettare l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere la questione dei ricavi, vi è che il bilancio relativo all'esercizio 2021 riferisce, altresì la sussistenza di un attivo patrimoniale pari ad euro 337.957,00 e, dunque, sopra soglia.
La circostanza non sfugge alla difesa reclamante che, al riguardo, rappresenta che, anche in parte qua, il bilancio redatto da deve essere rettificato tramite Parte_1
eliminazione dall'attivo circolante della somma iscritta tra i crediti ed a titolo di “imposte anticipate”, poiché, come si legge nella succinta relazione del consulente di parte, “il valore originario delle imposte anticipate ammonta ad euro 42.317,00 relativo a perdite fiscali
2 accumulate tra il 2008 e il 2014. Negli anni successivi, dal 2015 al 2019, tali perdite sono state parzialmente utilizzate per compensare i redditi imponibili”.
Tali deduzioni, tuttavia, risultano sprovviste di ogni sostegno probatorio, nemmeno di adeguata consistenza presuntiva, atteso che ha omesso il deposito delle Parte_1
scritture contabili dalle quali potersi desumere la necessità di rettificare il bilancio nei termini da essa indicati, tanto più che la somma di euro 42.317,00 è appostata anche nel bilancio del
2020, ciò che stride con l'assunto dell'avvenuta compensazione del credito vantato nei confronti dell'erario in epoca anteriore al 2019.
Dunque, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto rappresentato dal bilancio del 2021.
Altresì, la difesa della curatela della procedura concorsuale ha depositato lo stato passivo dichiarato esecutivo dal quale emerge che i debiti di ammontano ad Parte_1
euro 927.821,47.
La difesa reclamante non ha provato, ed invero nemmeno allegato, di aver proposto tempestiva apposizione allo stato passivo.
Vi è, pertanto, che anche l'entità dell'esposizione debitoria impedisce l'accoglimento dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. e, dunque, incentrata sul mancato superamento delle soglie dimensionali delineate della lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore Parte_1
della curatela della liquidazione giudiziale di delle spese del Pt_1 Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
4