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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Lecce
Sezione Immigrazione
Il Giudice;
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 290/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 18.3.2025, nei confronti di P_
, nato in [...] il [...];
[...] visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le conclusioni formulate dall'assistente capo e dall'avv. Ventola;
CP_2 letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da al solo fine di ritardare l'espulsione disposta P_ con decreto del Prefetto di Verona il 3.1.2025 ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che il richiedente ha fatto ingresso in Italia sin dal 1996, ed ha presentato tale istanza solo dopo la convalida del trattenimento finalizzato all'esecuzione del detto decreto di espulsione, nonostante le varie occasioni che ha avuto di interloquire con la P.A.; valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, in quanto vi è rischio di fuga, stante pure il pregresso inadempimento dei provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di immigrazione, i numerosi precedenti penali, la mancanza di fissa dimora e la indisponibilità di documenti di identità e del passaporto;
P.Q.M.
convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Brindisi il
17.3.2025 nei confronti di , nato in [...] il [...]. P_
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Carolina Elia
Sezione Immigrazione
Il Giudice;
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 290/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 18.3.2025, nei confronti di P_
, nato in [...] il [...];
[...] visto il verbale dell'udienza di convalida;
considerate le conclusioni formulate dall'assistente capo e dall'avv. Ventola;
CP_2 letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da al solo fine di ritardare l'espulsione disposta P_ con decreto del Prefetto di Verona il 3.1.2025 ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che il richiedente ha fatto ingresso in Italia sin dal 1996, ed ha presentato tale istanza solo dopo la convalida del trattenimento finalizzato all'esecuzione del detto decreto di espulsione, nonostante le varie occasioni che ha avuto di interloquire con la P.A.; valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, in quanto vi è rischio di fuga, stante pure il pregresso inadempimento dei provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di immigrazione, i numerosi precedenti penali, la mancanza di fissa dimora e la indisponibilità di documenti di identità e del passaporto;
P.Q.M.
convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Brindisi il
17.3.2025 nei confronti di , nato in [...] il [...]. P_
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Carolina Elia