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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 824 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.SA Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promoSA da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1
in Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar
Frattarelli (cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar. C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta in atti. Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Teramo, Circonvallazione Controparte_2
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di Teramo (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura allegata e delibera n. C.F._3
1808 del 23 settembre 2024
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
1 - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di Teramo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 27.897,54, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
4. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.4.2024, dipendente della Parte_1
, da ultimo con qualifica di infermiere senior livello DS3, ha adito l'intestato CP_1
Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla steSA ricoperto dal 1997, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 27.897,54.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
- di essere stata assunta dalla in data 18.07.1986 dapprima con rapporto di CP_1
lavoro interinale e poi di ruolo, in qualità di infermiera professionale, Categoria C del
Ccnl di comparto, presso il Presidio Ospedaliero di Teramo;
- che a far data dal 1997 le erano state assegnate le mansioni e le funzioni di
Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione ( dal 1997 al 2002 presso il servizio di Psichiatria;
dal 2002 al 2006 presso la UO di Pediatria-Nido-Neonatologia e Fibrosi Cistica;
dal 2006 al 2016 presso il DH di Medicina, il DH di Allergologia e presso il DH di Oncologia;
dal 2016 al 2022 presso la UOC di Oncologia) e a decorrere dal 01.09.2001 era confluita in Categoria D;
2 - che in virtù delle mansioni svolte e dell'esperienza acquisita, veniva inquadrata in
Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, con la qualifica di
“Infermiere Senior”;
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1
aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022, l' le Controparte_1
comunicava la ceSAzione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento, svolti per ben 25 anni;
- che, pertanto, tornava a svolgere, presso il DH della le semplici Parte_2 mansioni di infermiera, dispiegate all'inizio del rapporto di lavoro;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fiSA (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, come definite dal
CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di Teramo, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_3 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_3 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.SA Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla
Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il
3 superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che in virtù della dequalificazione subita da febbraio 2022, la ricorrente aveva richiesto
Cont alla la ceSAzione della condotta demansionante e l'assegnazione di mansioni e funzioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3);
- che l' con provvedimento del 07.12.2023, al fine di scongiurare ulteriori CP_1
contenziosi con i dipendenti, la assegnava alla Direzione delle Professioni Sanitarie della Area professionale di riferimento CP_1 Parte_4
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 al 07.12.2023 le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno subito, appariva congrua l'applicazione del
50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 15.11.2023, per l'importo complessivo di €
27.897,54.
Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1
in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva
Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la
4 ricorrente ceSAva dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata alla U.O.C. Parte_2
del Presidio Ospedaliero di Teramo, per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di infermiere.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo neceSArio (come previsto dal Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che dalla nuova assegnazione la ricorrente non aveva mai formalizzato alcuna
Cont lamentela inerente le mansioni, essendo stata, di converso, la di Teramo che, con nota del
20 ottobre 2023, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la medesima situazione della ricorrente, le ha richiesto di esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta. Aggiungeva che la ricorrente, con comunicazione del 26 ottobre successivo, aveva richiesto di essere assegnata alla Direzione delle Professioni Sanitarie, con mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario senior di cui all'allegato 1 del CCNL del 07.04.1999.
Da ultimo sottolineava che nel febbraio 2024 la ricorrente era stata posta in quiescenza.
Assumeva che le mansioni affidate al ricorrente a seguito della revoca delle funzioni di coordinamento erano confacenti al profilo professionale acquisito (infermiere), ma anche coerenti con l'esperienza professionale maturata nel tempo, non essendovi stato alcun mutamento peggiorativo delle mansioni con la conseguenza che nessuna comunicazione scritta era dovuta dal datore di lavoro.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la ceSAzione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fiSA dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di ceSAzione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo neceSArio e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
5 L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendo una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli infermieri, come la D.SA era stata costretta a seguire pedissequamente Pt_1
il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la steSA agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds senior), oltre alla parte fiSA dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 26.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, ex dipendenze della , in quiescenza dal febbraio 2024, e da CP_1 ultimo inquadrata nella Categoria DS3 con la qualifica di “Collaboratore Professionale sanitario Senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, quando, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla steSA svolto sin dal 1997, le venivano assegnate mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice infermiera di base, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
6 Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1
riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al contenzioso in esame, ha eccepito la omeSA allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato.
PremeSA fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con la qualifica di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl del Comparto Sanità presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, a far data dal 1.9.2001 è confluita nella categoria D ed è stata destinataria di funzioni di coordinamento, da ultimo dal 2016 al 2022, presso la
UOC di Oncologia.
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “Infermiere Senior”.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di Teramo del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 3 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la ceSAzione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
In conseguenza del citato provvedimento, con comunicazione del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la ceSAzione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla steSA assegnato (cfr. doc. n. 3 fas. ric.).
E' incontestato tra le parti che a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la ricorrente veniva assegnata alla U.O.C. di Oncologia del P.O. di Teramo, per svolgere le mansioni di infermiera di base.
Successivamente, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la
Cont medesima situazione della ricorrente, la i Teramo, con nota del 20 ottobre 2023 (cfr. doc.
5 fas. res.) chiedeva alla steSA se intendesse esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta. La dott.SA con Pt_1
comunicazione del 26 ottobre successivo (cfr. doc. n. 6 fas. res.), in riscontro a tale richiesta, rispondeva rappresentando la volontà di essere assegnata alla Direzione delle Professioni
7 Sanitarie, con mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario senior di cui all'allegato 1 del CCNL del 07.04.1999.
A quel punto, la , con l'ordine di servizio del 12 dicembre 2023 (cfr. doc. n. CP_1
7 fas. res.), ha provveduto ad attribuire alla ricorrente le funzioni ivi espreSAmente indicate;
mansioni, rispetto alle quali non vi è alcuna contestazione da parte della ricorrente che, di conseguenza, le ha ritenuto corrispondenti rispetto al livello di inquadramento assegnato.
Successivamente, a febbraio 2024, la ricorrente è stata posta in quiescenza.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono all'arco temporale, dal 01.02.2022 al 07.12.2023, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la steSA è stata assegnata a svolgere le mansioni di infermiera di base, ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto.
E' bene sottolineare che, a dispetto di quanto assunto dalla , il fondamento CP_1 giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato. In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca steSA, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di Collaboratore Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
PremeSA di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui intereSA, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
8 inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli
9 infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla CaSAzione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
PaSAggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità neceSArie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della
10 categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al paSAggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Al riguardo, la Suprema Corte di CaSAzione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri
11 stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe neceSAriamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_4
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che eSA "si compone di una parte fiSA ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi neceSAri alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (CaSAzione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel paSAggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di paSAggio.
12 L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fiSAto ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è neceSArio il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_5 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_6
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregreSA normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è neceSArio il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di
13 esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fiSA – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella steSA misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1
coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
14 L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, ceSAto di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fiSAta nell'articolo 23.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
15 - per il personale del ruolo sanitario (per quanto intereSA in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso od CP_1
16 Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) ceSAno di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
17 Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di
CaSAzione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di CaSAzione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, CaSAzione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 25 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla steSA percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 15.11.2023, pari all'importo complessivo di €
27.897,54.
Tale dequalificazione si è protratta, in particolare, fino a quando la , senza CP_1
che la ricorrente contestasse alcunchè, con nota del 20 ottobre 2023, in ragione dei contenziosi azionati da colleghi nella medesima situazione della formulava una proposta Pt_1
di assegnazione di nuove mansioni presso la Direzione delle Professioni Sanitarie. Proposta
18 che, accettata dalla ricorrente, ha condotto all'ordine di servizio del 12 dicembre 2023 in atti
(cfr. doc. n. 7 fas. res.).
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Alla steSA categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espreSAmente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di
19 risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espreSAmente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espreSAmente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
CaSAzione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche CaSAzione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il
20 dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fiSA dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi taSAtivamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
Ne consegue che è rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla steSA aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, non è in contestazione nel caso di specie che la ricorrente, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, essendo tale circostanza non confutata dalla CP_1
ma anzi in qualche modo dalla steSA ammeSA.
[...]
Si ritiene, però, che tale deduzione non sia di per sé sufficiente a fondare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che da tale dequalificazione la ricorrente intende ottenere.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione subito si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha successivamente assunto e rispetto alle quali non solleva alcuna contestazione, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di
21 comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale ristretto (o comunque non estremamente ampio) e si è interrotto in conseguenza della condotta propositiva della . CP_1
E' stato, infatti, anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass.,
Sez. L, n. 21527 del 31 luglio 2024, CaSAzione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di CaSAzione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
22 Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre neceSArio individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché poSA configurarsi un danno e poSA poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
23 In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di CaSAzione dell'8 marzo 2024
n.6275, richiamata dalla steSA parte ricorrente in sede di note conclusionali, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni infermieristiche di base, in luogo di quelle proprie della figura dell'infermiere senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro ceSAnte, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento (22 mesi, in verità interrotto non per richiesta della dipendente, ma per iniziativa della CP_1
, della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla
[...] qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di infermiera. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale.
24 Assume, inoltre, rilievo sintomatico il fatto che la ricorrente, nell'arco temporale dell'asserito demansionamento, non abbia mai sollevato specifiche contestazioni alla CP_1
essendo stata quest'ultima a sollecitare una rimodulazione delle mansioni spettanti,
[...]
al fine di renderle confacenti con il livello di inquadramento assegnato.
Da tale omissione non può che discendere, per le ragioni di cui si é dato conto e che sono state ripetutamente ribadite dal giudice apicale, il rigetto della domanda, non potendo sopperirsi al difetto di allegazione e prova dell' "an" della pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale con il richiamo a criteri equitativi, la cui operatività ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone già dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, non meramente eventuale ed ipotetico, la cui precisa quantificazione risulti in concreto impossibile o estremamente difficile.
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che la ricorrente ha agito in giudizio al fine di far accertare il demansionamento subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, allo scopo di ottenere il conseguente risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 27.897,54, non avendo, di converso, interesse ad una pronuncia di mero accertamento del demansionamento, sia in quanto la condotta inadempiente è ceSAta in data 7.12.2023, sia in ragione della sopravvenuta ceSAzione del rapporto di lavoro per acquiescenza.
6. Considerato che la domanda è stata rigettata in punto di omeSA allegazione e prova del danno-conseguenza, considerata la particolarità della vicenda ed anche la sua unicità, nell'ambito del più ampio contenzioso che ha intereSAto la questione giuridica sottesa alla presente controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 824/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.SA Daniela Matalucci
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.SA Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promoSA da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1
in Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar
Frattarelli (cod. fisc. - fax 0861-715246 - pec: sigmar. C.F._2 [...]
che la rappresenta e difende giusta in atti. Email_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Teramo, Circonvallazione Controparte_2
Ragusa n. 1 (P.I. ed ivi elettivamente domiciliata alla Via del Castello n. 42, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avvocato Mauro Carnovale del Foro di Teramo (C.F.
che la rappresenta e difende giusta procura allegata e delibera n. C.F._3
1808 del 23 settembre 2024
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
1 - accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di demansionamento e di dequalificazione posta in essere nei confronti della ricorrente dalla nel CP_1 periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, come descritta in narrativa;
Con
- per l'effetto, condannare la di Teramo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente, ovvero del danno morale, del danno esistenziale e, comunque, dei danni non patrimoniali sotto tutti i profili descritti in narrativa, nella misura complessiva di € 27.897,54, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente: “1. in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto palesemente infondato - non essendo ravvisabile alcuna condotta di demansionamento o dequalificazione nei confronti della ricorrente ad opera dell resistente;
CP_1
2. sempre in via principale rigettare il ricorso avversario in quanto sfornito del presupposto della rigorosa prova ex lege richiesta sia del demansionamento e sia del danno;
3. in via subordinata rigettare la domanda avversaria dichiarando l'assegnazione della ricorrente - successivamente alla revoca dell'incarico coordinativo - alle mansioni di infermiera, un errore scusabile. Scaturente dal difficile coordinamento di tra le numerose nuove norme applicate (peraltro di formulazione incerta nonché sfornite di riferimenti giurisprudenziali) e l'organizzazione della pianta organica aziendale;
4. condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.4.2024, dipendente della Parte_1
, da ultimo con qualifica di infermiere senior livello DS3, ha adito l'intestato CP_1
Tribunale, in funzione del Giudice del lavoro, assumendo di aver subito un demansionamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, a seguito dell'assegnazione di mansioni inferiori in conseguenza della revoca dell'incarico di coordinamento dalla steSA ricoperto dal 1997, rivendicando il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, pari all'importo complessivo di € 27.897,54.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
- di essere stata assunta dalla in data 18.07.1986 dapprima con rapporto di CP_1
lavoro interinale e poi di ruolo, in qualità di infermiera professionale, Categoria C del
Ccnl di comparto, presso il Presidio Ospedaliero di Teramo;
- che a far data dal 1997 le erano state assegnate le mansioni e le funzioni di
Coordinamento del personale dei livelli del comparto dell'unità operativa di assegnazione ( dal 1997 al 2002 presso il servizio di Psichiatria;
dal 2002 al 2006 presso la UO di Pediatria-Nido-Neonatologia e Fibrosi Cistica;
dal 2006 al 2016 presso il DH di Medicina, il DH di Allergologia e presso il DH di Oncologia;
dal 2016 al 2022 presso la UOC di Oncologia) e a decorrere dal 01.09.2001 era confluita in Categoria D;
2 - che in virtù delle mansioni svolte e dell'esperienza acquisita, veniva inquadrata in
Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, con la qualifica di
“Infermiere Senior”;
- che in esecuzione della delibera n.0348 del 02.03.2020 con la quale la CP_1
aveva proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di Coordinamento ex art.10
Ccnl 20.09.2001, con nota prot.0005585/2022 del 13.01.2022, l' le Controparte_1
comunicava la ceSAzione a decorrere dal 01.02.2022 degli incarichi di funzione di coordinamento, svolti per ben 25 anni;
- che, pertanto, tornava a svolgere, presso il DH della le semplici Parte_2 mansioni di infermiera, dispiegate all'inizio del rapporto di lavoro;
- che pur conservando dal punto di vista economico l'indennità di coordinamento parte fiSA (art.21 Ccnl 2018), le mansioni svolte non corrispondevano al livello del
Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, come definite dal
CCNL 1998/20021 ed ulteriormente specificate dal CCNL Integrativo 2001, subendo pertanto un evidente demansionamento;
Cont
- che, le decisioni assunte dalla rappresentavano un ingiusto ed illegittimo demansionamento oltre che una dequalificazione, in quanto nella classificazione del
Ccnl sanità, tra la categoria D e la categoria DS (e tanto più con la posizione DS3) esisteva una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica, trattandosi di profili giuridici-professionali diversi, aventi una differenziazione di funzioni, ruoli e responsabilità;
- che il Tribunale di Teramo, si era in precedenza pronunciato sul demansionamento e sulla dequalificazione perpetrati da parte dell' nei Controparte_3 confronti di “Collaboratore Professionale sanitario Esperto”, Parte_3 inquadrato nella Categoria DS3 (Seniors), nell'ambito del procedimento rg 1527/2022, promosso dallo stesso con ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza;
- che, con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice dott.SA Silvia Codispoti, “accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, cui è attualmente adibito in concreto il ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla
Cont
)” aveva ritenuto che l'assegnazione allo svolgimento di mansioni inferiori si ponesse in contrasto con la declaratoria contrattuale propria del profilo DS di appartenenza del ricorrente, atteso che l'elemento distintivo tra la categoria D e il
3 superiore livello economico DS era costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento e, sebbene il CCNL comparto sanità 2019-2021 avesse fatto confluire nella nuova Area dei Professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D-livello economico DS, le declaratorie contrattuali non erano state in alcun modo mutate;
- che anche in sede di reclamo promosso dalla ed allibrato al numero Rg. CP_1
342/2023, il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, con ordinanza di rigetto del 19 maggio 2023, aveva seguito tale posizione;
- che in virtù della dequalificazione subita da febbraio 2022, la ricorrente aveva richiesto
Cont alla la ceSAzione della condotta demansionante e l'assegnazione di mansioni e funzioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza (DS3);
- che l' con provvedimento del 07.12.2023, al fine di scongiurare ulteriori CP_1
contenziosi con i dipendenti, la assegnava alla Direzione delle Professioni Sanitarie della Area professionale di riferimento CP_1 Parte_4
- che l'illegittimo demansionamento subito dal 01.02.2022 al 07.12.2023 le aveva causato un grave nocumento alla dignità personale ed al suo prestigio professionale e lavorativo ed il bagaglio professionale non aveva più trovato alcuna occasione di arricchimento e aggiornamento, andando inevitabilmente disperso;
- che in ordine alla quantificazione del danno subito, appariva congrua l'applicazione del
50% della retribuzione mensile lorda percepita per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 15.11.2023, per l'importo complessivo di €
27.897,54.
Cont
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso la carriera professionale della ricorrente, ha dedotto che nell'anno 2020, con la delibera n. 0348 del 2 marzo la aveva proceduto – CP_1
in ossequio al nuovo regolamento aziendale – alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento assegnati ex art. 10 CCNL 20.09.2001, confermando però – a causa dell'emergenza pandemica – agli originari incaricati i ruoli di coordinamento sino all'effettiva
Cont nomina dei titolari. Aggiungeva che a seguito della nomina poi effettuata con la delibera n. 33 dell'11 gennaio 2022, con decorrenza dell'incarico a far data dal 1° febbraio 2022, la
4 ricorrente ceSAva dall'incarico di coordinamento e veniva assegnata alla U.O.C. Parte_2
del Presidio Ospedaliero di Teramo, per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale posseduto e cioè quelle di infermiere.
Sottolineava che non era stato possibile confermare gli incarichi di coordinamento alla ricorrente poiché sfornita del titolo formativo neceSArio (come previsto dal Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto e richiesto dalla L. 43/2006 e dal CCNL del 21.05.2018), per la partecipazione alla selezione degli Incarichi di funzione organizzativa (ex coordinamenti).
Deduceva che dalla nuova assegnazione la ricorrente non aveva mai formalizzato alcuna
Cont lamentela inerente le mansioni, essendo stata, di converso, la di Teramo che, con nota del
20 ottobre 2023, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la medesima situazione della ricorrente, le ha richiesto di esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta. Aggiungeva che la ricorrente, con comunicazione del 26 ottobre successivo, aveva richiesto di essere assegnata alla Direzione delle Professioni Sanitarie, con mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario senior di cui all'allegato 1 del CCNL del 07.04.1999.
Da ultimo sottolineava che nel febbraio 2024 la ricorrente era stata posta in quiescenza.
Assumeva che le mansioni affidate al ricorrente a seguito della revoca delle funzioni di coordinamento erano confacenti al profilo professionale acquisito (infermiere), ma anche coerenti con l'esperienza professionale maturata nel tempo, non essendovi stato alcun mutamento peggiorativo delle mansioni con la conseguenza che nessuna comunicazione scritta era dovuta dal datore di lavoro.
In punto di diritto, contestava la mancanza di prova, a carico della ricorrente, delle reali mansioni assegnate dopo la ceSAzione dell'incarico di coordinamento e, dunque, la asserita natura inferiore delle stesse, sottolineando come l'assegnazione al profilo di appartenenza, post incarico coordinativo, non aveva comportato alcuna penalizzazione a livello economico, stante la conservazione della parte fiSA dell'indennità di coordinamento ex art. 21 CCNL
2018.
Dopo aver ricostruito il contesto fattuale e normativo di riferimento, rilevava che l'azienda resistente si era trovata a dover gestire una situazione non semplice, caratterizzata dal fatto che alla data di ceSAzione dell'incarico coordinativo, alcuni lavoratori – come la ricorrente – non erano risultati in possesso del titolo formativo neceSArio e cioè un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università (ex Regolamento aziendale sulla Disciplina del Conferimento degli Incarichi di Funzione del Comparto, art. 6
5 L. 43/2006 e CCNL del 21.05.2018), con la conseguenza che avendo coperto tutte le figure dei coordinatori con i nuovi titolari e non esistendo una figura intermedia tra i detti coordinatori e gli infermieri, come la D.SA era stata costretta a seguire pedissequamente Pt_1
il dettato del sopra richiamato art. 19 del CCNL 2016-2018, quindi riassegnare la steSA agli incarichi previsti dal suo profilo professionale e riconoscendogli il livello economico nelle more acquisito (Ds senior), oltre alla parte fiSA dell'indennità di coordinamento, senza alcuna finalità punitiva o penalizzante a livello economico.
Riteneva, infine, infondata la domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione del nocumento subito.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, non essendo stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata all'udienza del 26.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente, ex dipendenze della , in quiescenza dal febbraio 2024, e da CP_1 ultimo inquadrata nella Categoria DS3 con la qualifica di “Collaboratore Professionale sanitario Senior”, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, di natura professionale ed esistenziale, conseguente al demansionamento asseritamente subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, quando, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento dalla steSA svolto sin dal 1997, le venivano assegnate mansioni di base di infermiera che aveva svolto all'inizio del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda, pur non contestando la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, la dipendente lamenta di aver subito un demansionamento a seguito della retrocessione allo svolgimento di mansioni di semplice infermiera di base, poiché non corrispondenti, né alla qualifica, né al profilo professionale, né al livello di inquadramento del Collaboratore Professionale sanitario Esperto - Categoria DS3, richiamando, a supporto della propria prospettazione difensiva, alcuni precedenti assunti da questo Tribunale in situazioni simili a quella in oggetto.
6 Di converso, la , dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale di CP_1
riferimento, ed in particolare, dopo aver enucleato le ragioni che hanno dato vita al contenzioso in esame, ha eccepito la omeSA allegazione e prova, a carico della parte ricorrente, della natura dequalificante delle mansioni affidate a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sottolineando, altresì, la carenza deduttiva e probatoria anche sotto il profilo del quantum del risarcimento del danno invocato.
PremeSA fattuale
3. Tanto premesso, sotto il profilo fattuale, è incontestato che la ricorrente, dapprima assunta con la qualifica di infermiera professionale, Categoria C del Ccnl del Comparto Sanità presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, a far data dal 1.9.2001 è confluita nella categoria D ed è stata destinataria di funzioni di coordinamento, da ultimo dal 2016 al 2022, presso la
UOC di Oncologia.
Nel corso degli anni la ricorrente è stata inquadrata in Categoria DS (Senior) nella terza fascia economica DS3, avendo acquisito il ruolo e il livello di “Infermiere Senior”.
Con delibera n.0348 del 02.03.2020 la - preso atto della sentenza del CP_1
Tribunale di Teramo del 12.2.2019 n. 103, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 6/2020, con cui veniva dichiarata la illegittimità della proroga degli incarichi di coordinamento oltre il termine massimo di tre anni - ha proceduto alla revoca degli incarichi di funzione di coordinamento ivi indicati (cfr. doc. 3 fas. res.).
Con delibera n.0033 dell'11.1.2022 la ha proceduto al conferimento dei CP_1 nuovi incarichi di funzione ed ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 21.5.2018 ha disposto la ceSAzione degli ex incarichi di coordinamento a far data dall'1.2.2022.
In conseguenza del citato provvedimento, con comunicazione del 13.1.2022 veniva comunicato alla ricorrente la ceSAzione, a decorrere dal 01 febbraio 2022, dell'incarico di funzione di coordinamento alla steSA assegnato (cfr. doc. n. 3 fas. ric.).
E' incontestato tra le parti che a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la ricorrente veniva assegnata alla U.O.C. di Oncologia del P.O. di Teramo, per svolgere le mansioni di infermiera di base.
Successivamente, vista l'esistenza di alcuni contenziosi incardinati da lavoratori aventi la
Cont medesima situazione della ricorrente, la i Teramo, con nota del 20 ottobre 2023 (cfr. doc.
5 fas. res.) chiedeva alla steSA se intendesse esplicitare la propria volontà di essere adibita o meno a funzioni perfettamente corrispondenti alla qualifica posseduta. La dott.SA con Pt_1
comunicazione del 26 ottobre successivo (cfr. doc. n. 6 fas. res.), in riscontro a tale richiesta, rispondeva rappresentando la volontà di essere assegnata alla Direzione delle Professioni
7 Sanitarie, con mansioni corrispondenti alla qualifica di collaboratore professionale sanitario senior di cui all'allegato 1 del CCNL del 07.04.1999.
A quel punto, la , con l'ordine di servizio del 12 dicembre 2023 (cfr. doc. n. CP_1
7 fas. res.), ha provveduto ad attribuire alla ricorrente le funzioni ivi espreSAmente indicate;
mansioni, rispetto alle quali non vi è alcuna contestazione da parte della ricorrente che, di conseguenza, le ha ritenuto corrispondenti rispetto al livello di inquadramento assegnato.
Successivamente, a febbraio 2024, la ricorrente è stata posta in quiescenza.
Ebbene, le doglianze sollevate dalla ricorrente in termini di asserito demansionamento si riferiscono all'arco temporale, dal 01.02.2022 al 07.12.2023, nel corso del quale, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, la steSA è stata assegnata a svolgere le mansioni di infermiera di base, ritenute dequalificanti ed inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento posseduto.
E' bene sottolineare che, a dispetto di quanto assunto dalla , il fondamento CP_1 giuridico della domanda non si rinviene nella ritenuta illegittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma nella assegnazione di mansioni inferiori in comparazione con il livello di inquadramento assegnato. In altri termini, la ricorrente non rivendica il diritto ad ottenere l'incarico di coordinamento oggetto di revoca, ma assume di essere stata assegnata, a seguito della revoca steSA, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato. Detto ancora diversamente, il contestato demansionamento non viene evocato quale conseguenza della revoca delle funzioni di coordinamento (di per sé legittima e mai contestata), ma è fondato sull'assunto per cui dopo la revoca delle funzioni di coordinamento, la ricorrente avrebbe dovuto essere adibita allo svolgimento delle mansioni della sua qualifica di appartenenza, ovvero di Collaboratore Professionale Senior DS3, mentre invece è stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori, ovvero quelle di infermiera di base.
La diversità dei due profili di valutazione, presumibilmente legata alla diversità del contenzioso nato dalla vicenda in esame, rende opportuna una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
PremeSA di carattere normativo
4. Giova innanzitutto richiamare la normativa che regola la materia dello svolgimento di mansioni superiori nell'ambito della privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze della P.A., ovvero il d.lgs. 30 marzo 2001 n.156, il cui art. 52, nella parte che qui intereSA, così statuisce: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
8 inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) (…)”.
Tale dettato normativo va poi esaminato in combinato disposto con quanto stabilito dal
CCNL comparto sanità 1998/2001, quale fonte di regolazione dei rapporti di lavoro pubblico presso le strutture sanitarie che, con riguardo alle mansioni superiori, all'art. 28 stabilisce: “1.
Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art.
56 del d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
“mansioni immediatamente superiori”: a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1 del presente contratto;
b) all'interno delle categorie
A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C (…)”.
Ebbene, l'allegato 1 al contratto collettivo del 1999 del comparto (come modificato dagli allegati al contratto integrativo del 20 settembre 2001 e del contratto collettivo del 19 aprile
2004), inquadra nell'ambito della categoria D i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, "... oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Nell'ambito della categoria D, la posizione di livello economico DS è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono "... a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta".
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di 'collaboratore professionale sanitario esperto', il quale "programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli
9 infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli".
Di contro, il profilo di 'collaboratore professionale sanitario' rientrante nella categoria D è definito come quello proprio del lavoratore che "svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi".
È dunque corretto affermare - in sintonia con quanto ritenuto dalla CaSAzione nell'ordinanza n. 4039 del 2021 - che il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS risiede nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
PaSAggio da Categoria C a Categoria D.
Il CCNL 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario, nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità neceSArie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D.
L'art. 9 comma 2 del CCNL ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal settembre
2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di
"collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della
10 categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale assistente sociale" (come avvenuto per il ricorrente).
Indennità di coordinamento.
La realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento.
Si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del CCNL la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al paSAggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C.
L'art.10 citato prevede infatti una specifica indennità “per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”.
Al riguardo, la Suprema Corte di CaSAzione ha ripetutamente chiarito (v. tra le più recenti
Cass. n. 25408 del 2021 e Cass. n. 15477 del 2021) che la disciplina convenzionale dell'indennità di coordinamento non è unitaria, ma occorre distinguere tra:
A) una fase “di prima applicazione”, in relazione alla quale l'art. 10, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001, ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria
D (o, in casi eccezionali anche al personale di categoria C: v. il comma 7) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale (cfr. la già menzionata
Cass. n. 10009 del 2010, seguita da Cass. n. 18679 del 2015 e Cass. n. 14507 del 2019). Per il medesimo personale, tra l'altro, l'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 ha previsto il transito alla posizione DS;
B) una fase successiva alla prima applicazione, ovvero il sistema “a regime” per il restante personale, per il quale valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, del contratto integrativo nazionale del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri
11 stabiliti dalle aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (cfr.
Cass. n. 12339 del 2018).
In sostanza, la disciplina relativa alla prima applicazione ebbe neceSAriamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino (come evidenziato da
Cass. n. 10009 del 2010).
a regime. CP_4
Nel sistema a regime, quindi, è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che eSA "si compone di una parte fiSA ed una variabile".
Dunque, l'incarico 'a regime' richiede sempre un atto formale di conferimento, ma può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (cfr. Cass. n. 1339 del 2018 e Cass. n. 187 del 2021).
L'indennità di coordinamento è attribuibile, cioè, solo a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi neceSAri alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale. (CaSAzione civile sez. lav., 27/12/2021 ud. 12/10/2021, dep. 27/12/2021
n.41575).
L'articolo 19 comma 1 lett. c) del CCNL del 19 aprile 2004 ha poi previsto quanto segue:
“Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel paSAggio.”
In altri termini, per il personale in categoria D incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 lo sviluppo professionale alla categoria DS sarebbe potuta avvenire solo all'esito di una selezione interna, con precedenza di paSAggio.
12 L'art. 4 del CCNL del 10 aprile 2008 ha poi fiSAto ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006 ed al successivo accordo Stato-
Regioni: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è neceSArio il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del Controparte_5 regolamento di cui al Decreto del del Controparte_6
22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregreSA normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1”.
Successivamente, con il CCNL 2016/2018 del 21.5.2018, sono stati istituiti nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- incarico di organizzazione;
- incarico professionale.
L'articolo 16 ha definito i criteri e requisiti per il conferimento degli incarichi di funzione del personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior ed ai commi 2-3-4-5 ha previsto quanto segue:
“3. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è neceSArio il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di
13 esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.”
Ai sensi dell'articolo 19 gli incarichi di funzione sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività. L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.
Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede, ancora, che la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.
L'articolo 21 ha poi disciplinato l'indennità di coordinamento ad esaurimento prevedendo quanto segue:
“1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del
20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento – parte fiSA – in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
2. L'indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella steSA misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le ed Enti abbiano conferito analogo incarico di CP_1
coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al
31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell' art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L'indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita dall'indennità di incarico di cui all'art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.”
14 L'articolo 22 disciplinante la norma transitoria ha previsto, poi, che “gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione.”
Con l'entrata in vigore del capo II (incarichi funzionali), Titolo III del CCNL 2016/2018 hanno, dunque, ceSAto di avere efficacia gli articoli 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, 5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento” e per tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità, la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del suddetto capo e alle relative indennità con la decorrenza fiSAta nell'articolo 23.
In data 2.11.2022 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto sanità, concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica, con efficacia dal giorno successivo a quello di stipulazione (cfr. articolo 2 comma 2).
L'articolo 24 del Capo III ha previsto che il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica delle competenze.
Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
Il comma 3 dell'articolo 24 ha precisato che gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità ed al comma 4 ha previsto l'istituzione dei seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:
15 - per il personale del ruolo sanitario (per quanto intereSA in questa sede): la gestione dei processi clinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.
Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri CP_1
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 30, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
Ai sensi dell'articolo 28 comma 2 per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa (nel cui ambito è ricompresa la funzione di coordinamento), salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa),
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
- per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 (già richiesto sin dal
CCNL 2008).
Considerata la novità della previsione contrattuale circa la necessità del diploma di laurea ai fini del conferimento dell'incarico di funzione organizzativa (tra cui è ricompresa la funzione di coordinamento) l'articolo 35 ha introdotto la seguente norma transitoria:
“1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'Art. 28
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso od CP_1
16 Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le
Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)” e quindi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n.
43/2006.
Ai sensi dell'articolo 36, nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel CAPO
III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del
21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione del contratto collettivo o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7
(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 “Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36
(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall'1 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) ceSAno di avere efficacia:
- gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del CCNL del 21 maggio
2018, fatto salvo il richiamo all'articolo 21, commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2.018 nel presente
CAPO;
- l'art. 13 del CCNL 21.5.2018 ”Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”;
- l'art. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018.”
17 Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva in relazione alla funzione di coordinamento, oggi confluita nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa, è bene rilevare che, in giurisprudenza, la Corte di
CaSAzione ha avuto cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (cfr. Cass. n. 21258 del 2018
e Cass. n. 11162 del 2012); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (come previsto dall'art. 5 del c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19, lett. c), del c.c.n.l. del 19 aprile 2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 della l. n. 43 del 2006.
Anche da ultimo la Corte di CaSAzione ha ribadito che tra il diritto all'indennità di coordinamento ed il diritto all'inquadramento in categoria DS sussiste una "differenza
"ontologica", ove si consideri che il riconoscimento dell'indennità prescinde dall'inquadramento in D o DS e quindi non ha quale antecedente logico giuridico l'uno o l'altro inquadramento (cfr. Sentenza n. 5838 del 22/02/2022, CaSAzione civile sez. lav.,
11/04/2024, n.9864).
Fattispecie concreta
5. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, come sopra esposto, la ricorrente non contesta la legittimità della revoca dell'incarico di coordinamento, ma assume di essere stata assegnata, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento assegnato, ritenendo, in particolare che, dopo ben 25 anni di svolgimento di funzioni di coordinamento, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, con relativa dispersione del bagaglio professionale acquisito e con violazione della propria dignità personale. Ai fini della determinazione del quantum debeatur la ricorrente ha ritenuto di quantificare il danno professionale nella misura del 50% della retribuzione mensile lorda dalla steSA percepita, per tutto il periodo del demansionamento subito dal 01.02.2022 al 15.11.2023, pari all'importo complessivo di €
27.897,54.
Tale dequalificazione si è protratta, in particolare, fino a quando la , senza CP_1
che la ricorrente contestasse alcunchè, con nota del 20 ottobre 2023, in ragione dei contenziosi azionati da colleghi nella medesima situazione della formulava una proposta Pt_1
di assegnazione di nuove mansioni presso la Direzione delle Professioni Sanitarie. Proposta
18 che, accettata dalla ricorrente, ha condotto all'ordine di servizio del 12 dicembre 2023 in atti
(cfr. doc. n. 7 fas. res.).
Ciò premesso, in punto di diritto, il CCNL del 7 aprile 1999 ha istituito i seguenti profili, inserendo, nell'ambito della categoria D, il livello DS (super):
CATEGORIA D:
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario b) assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale c) collaboratore amministrativo = collaboratore amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello DS:
a) operatore professionale dirigente = collaboratore professionale sanitario esperto b) collaboratore coordinatore = collaboratore amministrativo-professionale esperto,
Inoltre, secondo la declaratoria contenuta nel CCNL, alla categoria D: “Appartengono (…)
i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Alla steSA categoria, ma al livello economico D super (DS), appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, dalla semplice lettura delle due declaratorie, emerge in modo evidente che, nell'ambito della categoria D livello S, rientrano senza dubbio mansioni “superiori” rispetto alla categoria D, come del resto espreSAmente previsto dall'art. 28 del CCNL 1998/2001, in quanto:
a) la autonomia e la responsabilità attengono anche ai risultati;
b) la discrezionalità operativa è ampia ed è estesa oltre alle strutture operative semplici;
c) le funzioni non sono solo di coordinamento, ma anche di direzione e, in più, vi sono delle mansioni aggiuntive rispetto alla categoria D, consistenti nella gestione e nel controllo di
19 risorse umane, nel coordinamento di attività didattica e in iniziative di programmazione e proposta.
Non solo, all'interno delle due categorie, D e DS, vi sono profili professionali differenti.
Ed infatti, il CCNL 1998/2001 distingue espreSAmente i “PROFILI PROFESSIONALI
DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Ds)”, di cui fa parte il Collaboratore professionale sanitario esperto che, come già sopra evidenziato: “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Appare evidente, alla luce di tale declaratoria contrattuale, che l'elemento distintivo tra la categoria D e il superiore livello economico DS è costituito dal maggior grado di responsabilità e dalla maggiore pregnanza sul piano professionale delle funzioni di gestione e coordinamento.
Queste ultime, infatti, nel livello D risultano di impegno inferiore rispetto al livello DS, in quanto limitate, così come espreSAmente indicato nella declaratoria contrattuale menzionata, ad unità operative semplici, mentre nel livello economico DS risultano invece di contenuto più ampio e caratterizzate da assunzione di responsabilità in ordine all'attività di unità organizzative più estese rispetto a quelle semplici proprie del livello inferiore (cfr. in tal senso
CaSAzione civile sez. lav., 27/12/2021, n.41573, ed indirettamente anche CaSAzione civile sez. lav., 05/09/2023, n.25825).
Del resto, se le mansioni nell'ambito della categoria D e del livello DS non fossero differenti, la diversità di trattamento economico non avrebbe ragion d'essere.
Né, d'altra parte, conduce ad una diversa conclusione il CCNL Comparto Sanità 2019-
2021, che ha fatto confluire nella nuova “Area dei professionisti della salute e dei funzionari” tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds, in quanto non sono state modificate le declaratorie contrattuali sopra esposte.
Di converso, come sopra ricordato, la revoca dell'incarico di coordinamento ex art. 10
CCNL è fattispecie diversa dal demansionamento, integrato per il fatto di essere, il
20 dipendente, adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, che nel caso di specie sono quelle riferite alla categoria DS.
L'assegnazione di un incarico temporaneo di funzione organizzativa (funzione di coordinamento) non determina, infatti, una variazione del profilo professionale, ma soltanto un mutamento delle funzioni e delle mansioni attribuite al dipendente, implicanti l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Ne consegue che il datore di lavoro pubblico ha la facoltà e non l'obbligo di rinnovare l'incarico, sicchè il mancato rinnovo non può dar luogo a demansionamento, fermo restando il diritto alla corresponsione della parte fiSA dell'indennità di coordinamento nelle ipotesi taSAtivamente previste (come nel caso di specie).
Il diverso obbligo che, invece, l' è tenuta a rispettare è quello di Controparte_1 ricollocare i dipendenti “ex coordinatori” in mansioni confacenti al livello di inquadramento formalmente assegnato che, come sopra riferito, è cosa ben diversa dall'incarico di coordinamento.
Ne consegue che è rispetto alla categoria di appartenenza (nel caso di specie categoria DS) che va effettuato un giudizio di possibile demansionamento e non rispetto all'incarico di coordinamento, essendo alla steSA aggiuntivo e distinto.
Ed è ciò che richiede la parte ricorrente che, appunto, non contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento.
Ed allora, accertata la diversità tra le mansioni proprie del livello DS e quelle proprie della categoria D, non è in contestazione nel caso di specie che la ricorrente, a seguito della revoca dell'incarico di coordinamento, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, sia tornata a svolgere le mansioni di infermiera di base, essendo tale circostanza non confutata dalla CP_1
ma anzi in qualche modo dalla steSA ammeSA.
[...]
Si ritiene, però, che tale deduzione non sia di per sé sufficiente a fondare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che da tale dequalificazione la ricorrente intende ottenere.
Al fine di comprendere a pieno il livello di dequalificazione subito si ritiene, in primo luogo, che la ricorrente avrebbe quantomeno dovuto meglio allegare e provare la natura delle mansioni svolte nel periodo in contestazione, e compararle con quelle che, invece, ha successivamente assunto e rispetto alle quali non solleva alcuna contestazione, e ciò sia al fine di meglio comprendere il livello di dequalificazione subito, ma soprattutto al fine di
21 comprendere quale tipo di bagaglio professionale sia stato disperso e quale tipologia di danno professionale sia stato asseritamente subito.
L'assunto da cui muove la ricorrente si fonda, invece, su una verità assiomatica priva, però, di supporto deduttivo, prima ancora che probatorio, non potendosi, certo, ritenere provato, ex sé, un danno professionale per il solo fatto che la dipendente sia stata assegnata a mansioni ritenute inferiori, soprattutto nel caso di specie, nel quale il ritenuto demansionamento si è protratto per un arco temporale ristretto (o comunque non estremamente ampio) e si è interrotto in conseguenza della condotta propositiva della . CP_1
E' stato, infatti, anche di recedente ribadito in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass.,
Sez. L, n. 21527 del 31 luglio 2024, CaSAzione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27867).
Requisito ineludibile per accedere alla tutela risarcitoria da dequalificazione professionale
è, dunque, la specifica allegazione e la relativa prova, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c., delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi della sfera del lavoratore demansionato, non potendo le stesse ritenersi in re ipsa, quale danno-evento identificantesi con il demansionamento stesso.
In una fattispecie in cui il lavoratore lamentava il demansionamento subito in quanto, pur avendo acquisito una professionalità da tecnico, era stato destinato dal datore di lavoro a svolgere mansioni di carattere amministrativo, la Corte di CaSAzione (Cass. civ. sez. lav. n.
10405/2020), confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha dato continuità al proprio precedente orientamento in merito all'onere a carico del lavoratore di provare, fornendo adeguati elementi delibatori a sostegno, i danni conseguenti alla dequalificazione professionale.
22 Si é persuasivamente osservato che, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore dal demansionamento e dalla dequalificazione professionale subiti, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr. anche, ex multis, Cass. civ. n. 5237/2011).
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre neceSArio individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché poSA configurarsi un danno e poSA poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
Nei medesimi termini appena esposti si era pronunciata anche Cass. civ. sez. lav. n.
29047/2017, la quale, in una vicenda in cui il lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni da demansionamento, ha censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante un collegamento in via automatica tra pregiudizio risarcibile e fatti di dequalificazione, ritenendo erroneamente che "il danno subito dal ricorrente altro non é che
l'innegabile pregiudizio attinente alla vita professionale e come tale da risarcire risolvendosi nella compromissione della professionalità del lavoratore e delle aspettative di sviluppo di quest'ultima" e che "che la privazione di talune funzioni si rifletta sulla capacità e sull'esperienza professionale collegata alle più qualificate funzioni che, se non più esercitate, va a detrimento del patrimonio professionale del lavoratore, del suo curriculum professionale
e degli sviluppi futuri di carriera".
23 In tale fattispecie, dunque, é stato censurato dal giudice di legittimità l'error iuris commesso dal giudice di seconda istanza, consistito nell'avere ritenuto sussistente in re ipsa il danno alla professionalità del lavoratore demansionato.
Nella controversia di cui alla pronuncia della Corte di CaSAzione dell'8 marzo 2024
n.6275, richiamata dalla steSA parte ricorrente in sede di note conclusionali, il giudice di legittimità, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata dell'adibizione alle mansioni di produzione (da comparare a quelle precedentemente ricoperte), la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo il corso di formazione ricevuto, i solleciti rivolti ai superiori per lo spostamento a mansioni più consone, tutte caratteristiche specifiche dell'attività svolta dalla lavoratrice allegate nel ricorso introduttivo del giudizio e suscettibili di valutazione ai fini dell'accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita, sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale.
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, invece, sull'implicito presupposto che il danno alla professionalità fosse intrinsecamente connaturato all'affidamento di mansioni infermieristiche di base, in luogo di quelle proprie della figura dell'infermiere senior acquisite, ha omesso di allegare e di descrivere (prima ancora che di provare) le specifiche ricadute pregiudizievoli che tale mutamento di mansioni avesse determinato sul proprio bagaglio professionale, oltre ad omettere di allegare e dedurre la natura di tali pregiudizi ed i concreti profili in cui si sarebbe oggettivato il depauperamento del proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze lavorative, sia in termini di danno emergente, che di lucro ceSAnte, ad esempio come perdita di chance di crescita professionale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver subito un danno professionale di natura non patrimoniale, in ragione della professionalità svuotata, della durata del depauperamento (22 mesi, in verità interrotto non per richiesta della dipendente, ma per iniziativa della CP_1
, della diversa collocazione lavorativa drasticamente peggiorativa rispetto alla
[...] qualifica posseduta, sottolineando, altresì, l'umiliazione sofferta per essere tornata a svolgere, dopo anni di coordinamento, le semplici mansioni di infermiera. Tali allegazioni, però, si ritengono estremamente generiche, indeterminate ed apodittiche sotto il profilo deduttivo, oltre che essere prive di supporto probatorio, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria diversa dalla produzione documentale.
24 Assume, inoltre, rilievo sintomatico il fatto che la ricorrente, nell'arco temporale dell'asserito demansionamento, non abbia mai sollevato specifiche contestazioni alla CP_1
essendo stata quest'ultima a sollecitare una rimodulazione delle mansioni spettanti,
[...]
al fine di renderle confacenti con il livello di inquadramento assegnato.
Da tale omissione non può che discendere, per le ragioni di cui si é dato conto e che sono state ripetutamente ribadite dal giudice apicale, il rigetto della domanda, non potendo sopperirsi al difetto di allegazione e prova dell' "an" della pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale con il richiamo a criteri equitativi, la cui operatività ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone già dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo, non meramente eventuale ed ipotetico, la cui precisa quantificazione risulti in concreto impossibile o estremamente difficile.
In definitiva sintesi, la domanda non può trovare accoglimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che la ricorrente ha agito in giudizio al fine di far accertare il demansionamento subito, nel periodo dal 01.02.2022 al 07.12.2023, allo scopo di ottenere il conseguente risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 27.897,54, non avendo, di converso, interesse ad una pronuncia di mero accertamento del demansionamento, sia in quanto la condotta inadempiente è ceSAta in data 7.12.2023, sia in ragione della sopravvenuta ceSAzione del rapporto di lavoro per acquiescenza.
6. Considerato che la domanda è stata rigettata in punto di omeSA allegazione e prova del danno-conseguenza, considerata la particolarità della vicenda ed anche la sua unicità, nell'ambito del più ampio contenzioso che ha intereSAto la questione giuridica sottesa alla presente controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 824/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.SA Daniela Matalucci
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