Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6162/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6162/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Manzo Annarita, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024 [nato a [...] Parte_1
(SA) in data 17.08.1948 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 21.08.2019 in Battipaglia (SA) con [nata a CP_1
Loulad (MAROCCO) in data 01.01.1974 (C.F. )] e che dalla C.F._2
1
loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
restava contumace nonostante la regolare notifica. CP_1
All'udienza del 07.01.2025 sentito il ricorrente che rinunciava espressamente alla domanda di addebito, il G.D. invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473- bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dal ricorrente e dal disinteresse mostrato dalla resistente, la quale non ha ritenuto di partecipare al giudizio;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di addebito.
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta,
2 Proc. R.G. n. 6162/2024
così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato a [...] Parte_1 in data 17.08.1948 (CF. )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
(MAROCCO) in data 01.01.1974 (C.F. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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