Ordinanza 18 novembre 2024
Massime • 1
In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).
Commentario • 1
- 1. Insidie stradali e responsabilità della PA: quando si può chiedere il risarcimento?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29632 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
Rilevato che il giorno 16 maggio 2016, alle ore 22.15 circa, l’autovettura Audi A3 tg. EY505ES, di proprietà di EN NT, mentre percorreva AR DA DA COSE IN CUSTODIA Civile Ord. Sez. 3 Num. 29632 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 18/11/2024 r.g. n. 12298/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2 l’autostrada A1 sulla terza corsia di marcia, impattò contro un detrito (precisamente, parte degli scalini in plastica di accesso alla cabina di un trattore stradale) presente sulla carreggiata e riportò danni;
EN NT domandò giudizialmente la condanna al ristoro degli stessi nei confronti della società Autostrade per l’Italia S.p.A., invocandone la responsabilità quale custode ex art. 2051 cod. civ.; la domanda, accolta in prime cure dall’adito giudice di pace di Teramo, è stata poi disattesa, a seguito di appello interposto dalla società convenuta, dalla decisione in epigrafe indicata;
per quanto qui d’interesse, il Tribunale di Teramo ha ritenuto fornita la prova «del fatto del terzo, quale elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno evento», in specie evidenziando come l’appellante avesse «documentato, attraverso la produzione del giornale di sala radio e del “report” eventi relativi agli “incidenti/ostacoli/strutture” l’assenza di segnalazioni in ordine alla presenza di detriti sulla sede stradale e, dunque, in termini presuntivi, l’imprevedibilità/inevitabilità del fattore esterno, da ritenersi verosimilmente intervenuto in uno spazio temporale prossimo alla verificazione del sinistro»; ricorre per cassazione EN NT, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Autostrade per l’Italia S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051 cod. civ., lamenta l’inversione dell’onere probatorio, con esonero della società convenuta, gestrice della rete autostradale, dalla dimostrazione di «un’attività positiva di controllo, vigilanza e manutenzione [della strada] svolta in tempo prossimo all’evento»; il motivo è fondato;
r.g. n. 12298/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 3 in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria su questi gravante per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa;
in questa seconda ipotesi, l’esonero da responsabilità dell’ente richiede la dimostrazione che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass. 16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n. 11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480); di queste regulae iuris - patrimonio acquisito del diritto vivente in materia - non ha fatto buon governo il giudice territoriale;
la gravata sentenza ha inferito, in via presuntiva, l’imprevedibilità del fattore esterno causa del danno (segnatamente la sua prossimità temporale al sinistro) dall’assenza di segnalazioni da parte degli utenti circa la presenza di detriti sulla sede stradale;
ma l’esonero da responsabilità dell’ente custode richiede, come detto, una prova rigorosa della repentinità dell’insorgenza del fattore r.g. n. 12298/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 4 di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza dell’ente custode volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo: attività che certo non può dirsi idoneamente esplicata affidandosi unicamente alle segnalazioni degli utenti della strada, mera - e, per di più, soltanto eventuale o episodica - espressione di senso civico;
per contro, il giudice territoriale avrebbe dovuto accertare, onde escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che l’alterazione della sede stradale, cioè a dire la presenza su di essa del detrito causa del danno, fosse stata così instantanea ed improvvisa da non rendere possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere dal custode un concreto intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode;
a questi accertamenti provvederà il Tribunale di Teramo, in persona di diverso magistrato, al quale la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Teramo, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione