Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29632
CASS
Ordinanza 18 novembre 2024

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 2 ottobre 2024, con la quale si accoglie il ricorso di un privato contro la sentenza del Tribunale di Teramo. La parte ricorrente aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un detrito presente sulla carreggiata autostradale, invocando la responsabilità della società Autostrade per l'Italia S.p.A. quale custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. La questione centrale riguardava l'onere della prova e la dimostrazione da parte della società di aver adottato misure adeguate di vigilanza e manutenzione.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, aveva escluso la responsabilità della società, ritenendo che il danno fosse stato causato da un evento esterno imprevedibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per escludere la responsabilità del custode, è necessaria una prova rigorosa della repentina insorgenza del fattore di pericolo e dell'efficacia dell'attività di controllo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Teramo per ulteriori accertamenti, evidenziando che l'affidamento esclusivo sulle segnalazioni degli utenti non è sufficiente a dimostrare l'adeguatezza della vigilanza.

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Massime1

In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).

Commentario1

  • 1Insidie stradali e responsabilità della PA: quando si può chiedere il risarcimento?Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29632
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo