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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5313/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri,
all'udienza del 18/09/2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5313/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall' Avv. VA Cozzolino, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano alla Piazza Margherita n.
38;
- APPELLANTE -
CONTRO
P.I.: ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Falanga, unitamente al quale elettivamente domicilia in Torre
Annunziata, al Corso Umberto I n. 148;
1
- APPELLATA –
NONCHÈ
(C.F.: CP_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 2914/2019 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 6 giugno 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier-
na udienza cartolare.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di pro- Parte_2
curatrice di , conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di No- Parte_1
la, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_3
[.
, al fine di sentire condannare ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 la compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento delle lesioni personali subite da Parte_3
, in relazione al sinistro verificatosi in Terzigno, alle ore 9:30 circa, alla via Zabatta,
[...]
tra il motociclo Honda, tg. DN42941, di proprietà di sul quale CP_2 [...]
si trovava in qualità di trasportato, e il veicolo Audi, tg. BJ773WM, di pro- Parte_4
prietà di Controparte_4
Resisteva alla domanda la mentre rimaneva contumace Controparte_5
CP_2
Con sentenza n. 2914/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda ritenendo,
alla luce delle risultanze testimoniali espletate, non sufficientemente provati i fatti de-
dotti in citazione.
2
Avverso tali statuizioni presentava tempestivamente appello , chie- Parte_1
dendo la nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione in quanto emessa dal Giudice di prime cure in violazione del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost..
Insisteva, dunque, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità Controparte_5
dell'appello, perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché carente delle condizioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello per-
ché infondato in fatto e in diritto.
Anche nel giudizio di appello, benché regolarmente citato, non si costituiva CP_6
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il procuratore della compagnia assicuratrice appellata, con le note di udienza depositate in data 20.02.2025, segnalava che la era stata incorporata dalla Controparte_7
la quale, a partire dal 1.01.2025, assumeva la denominazione di Controparte_8
Controparte_9
In ragione della sua natura prettamente documentale, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 13.03.2025 veniva rinviata alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
3
In via preliminare, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, contenendo lo stesso sia l'indicazione delle parti della sentenza che si intendo-
no appellare, sia le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiu-
ta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge.
È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non essendo emersa alla prima udienza fissata per la trattazione dell'appello l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
L'appellante, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto che la stessa difetti della carenza assoluta di motivazione, in vio-
lazione del disposto normativo di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma
6, Cost.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13733/2014, ha evidenziato che “Il
vizio di nullità della sentenza di prime cure per mancanza di motivazione (art. 132,
comma 2, n. 4, cpc) non rientra fra quelli, tassativamente contemplati, che, a mente
dell'art. 354 cpc, comportano la rimessione della causa al primo Giudice. In tali ipote-
si, quindi, il Giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, deve porvi rime-
dio, pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del dop-
pio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”.
Nel caso in esame, pur a voler ritenere sussistente la motivazione della sentenza impu-
gnata, la stessa risulta oltremodo succinta e lacunosa, in quanto non si rinviene alcun ri-
ferimento specifico né ai fatti di causa, né alle ragioni di diritto, o anche al ragionamen-
to logico – giuridico, che hanno condotto il giudice di prime cure ad addivenire alla so-
luzione adottata.
4
Ancora, in motivazione il Giudice di primo grado fa riferimento alla “società convenuta
”, che non risulta essere parte del giudizio (anche se presumibilmente Parte_5
si tratta di un refuso), oltre a presentare una discordanza tra la parte motiva e il disposi-
tivo in ordine alle spese di giudizio.
Dunque, alla luce di tali vizi e in virtù della richiamata giurisprudenza questo Giudice
ritiene di dover decidere il merito della controversia.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
ha impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che dove- Parte_1
vano ritenersi provati i fatti costitutivi della domanda.
L'attore/appellante, già in primo grado, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni, la cui norma consente al trasportato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e salvo il caso fortuito da intendere come fattore estraneo alla circolazione.
La norma disciplina l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia-
va.
In materia la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha sancito il principio di di-
ritto secondo cui l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo tra-
sportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
5
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato o danneggiato pre-
suppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo ne-
cessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità
di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del respon-
sabile civile. (cfr. Cass. SS. UU. n. 35318/2022).
E dunque, il danneggiato/trasportato, per poter ottenere il risarcimento, deve provare esclusivamente il rapporto di causalità tra sinistro e danni patiti, senza dimostrare l'effettiva responsabilità del sinistro;
sarà invece compito della compagnia assicuratrice del vettore dimostrare la presenza del caso fortuito, unico esimente per sottrarsi al risar-
cimento.
Passando all'esame della controversia, l'appellante ha ritenuto provata la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
Il teste dichiarava all'udienza del 20.04.2018: “Nel giugno del Testimone_1
2015, sarà stato verso metà del mese, di certo era di mattino, alle 9:30 circa, mi trova-
vo in Terzigno alla via Zabatta. Precisamente ero nei pressi della rivendita di auto Mo-
tor Point, ero fermo sul marciapiedi, in attesa di alcuni amici. Ho assistito all'incidente
per cui è causa, che ha visto coinvolti uno scooter, con due persone a bordo ed un'Audi
A3. È accaduto che lo scooter ha rallentato per via del traffico e l'Audi che lo seguiva,
lo ha tamponato. Il conducente della vettura ricordo che prima dell'impatto frenò, ma
non riuscì ad arrestare del tutto la sua marcia. Per via dell'impatto lo scooter è sban-
dato ed è, poi, finito a terra, unitamente ai suoi occupanti. Lo scooter viaggiava sulla
corsia di destra a circa un metro dal margine della strada. Lo scooter è caduto sulla
destra così come i suoi occupanti”. Ed ancora: “Il trasportato, a nome , ri- Parte_1
cordo che lamentava dolori alle parti destre del corpo, all'altezza della spalla, del gi-
6
nocchio e mi pare pure al polso sinistro. Quello che ricordo più vividamente è che pre-
sentava una fuoriuscita di sangue dalle labbra per aver sbattuto col volto sulla sede
stradale”. Aggiungeva: “Sia lo scooter che la vettura Audi viaggiavano in direzione
Torre Annunziata. Non sono intervenute autorità (…). Non pioveva. La strada teatro del
sinistro è a doppio senso di marcia ed è larga. Trafficata. Preciso che al momento
dell'impatto i veicoli erano in movimento”.
Il teste ha riferito con precisione sui fatti indicati nel libello introduttivo confermando la dinamica del sinistro e facendo riferimento ad elementi che non lasciano dubitare circa la veridicità dello stesso.
Infatti, il teste escusso ha dapprima confermato integralmente le circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione ed ha poi confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore.
Inoltre, le dichiarazioni rese circa le lesioni riportate da trovano con- Parte_1
ferma nel verbale di pronto soccorso, dove i sanitari refertavano “Trauma craniofaccia-
le con fl regione labiale con rottura dei canini superiore ed inferiore dx, contusione del-
la spalla e del ginocchio dx, contusione del polso sx, escoriazioni multiple”.
Non vi è alcun motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, non essendo emerse incon-
gruenze ed avendo questi narrato il fatto storico nei suoi aspetti fondamentali con dovu-
ta precisione ed accuratezza.
Di contro, la circostanza che, come da documentazione depositata da parte appellata, i soggetti protagonisti dell'evento per cui è causa siano stati coinvolti in precedenti sini-
stri, si osserva che tale elemento, di per sé ed in assenza di ulteriori emergenze istrutto-
rie capaci di corroborarne la rilevanza probatoria, non consente di escludere la credibili-
tà della deposizione testimoniale posta a base dell'impugnata sentenza.
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In definitiva, le risultanze della banca dati dei sinistri costituiscono un semplice argo-
mento di prova inidoneo, nel caso di specie, a privare di rilevanza probatoria la deposi-
zione resa dal teste in primo grado.
Quanto all'eccezione -sollevata dalla compagnia in primo grado e ribadita nel presente grado di giudizio- secondo cui i veicoli coinvolti sarebbero privi di deformazioni, va os-
servato che essa si rivela del tutto generica e non documentata (mancano in atti rilievi fotografici che ritraggono i veicoli “non deformati”). Peraltro, la mancanza di deforma-
zioni sui veicoli ed in corrispondenza dei punti di impatto è compatibile con la dinamica descritta dal teste, secondo cui la caduta del conducente del motoveicolo e del suo tra-
sportato sono state effetto di una perdita di controllo successiva al tamponamento subito dall'autovettura che aveva rallentato e cercato di frenare, non dell'impatto diretto.
Quest'ultimo, secondo quanto narrato dal teste è avvenuto a seguito del tentativo di fre-
nata operato dal conducente dell'autovettura; deve pertanto ritenersi che si sia trattato di un urto a bassa intensità, come tale inidoneo a determinare la deformazione dei veicoli,
senza che per ciò solo possa ritenersi escluso il concreto verificarsi del sinistro.
Tanto premesso, deve dunque ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il sini-
stro e le lesioni riportate dall'appellante, non avendo l'impresa assicuratrice convenuta dimostrato il caso fortuito, unico elemento idoneo ad escludere il diritto al risarcimento in favore del terzo trasportato.
Quanto alla quantificazione delle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa, de-
vono ritenersi corrette le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. il Persona_1
quale ha riscontrato che “a seguito del trauma subito…, ha riportato Parte_1
trauma contusivo di spalla dx e trauma distorsivo del rachide cervicale,…, compatibili
con la dinamica, i criteri cronologici, e le modalità del sinistro descritto…(nesso di
causalità)”.
8
Ciò posto, il consulente ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 2%, un'inabilità temporanea al 75% pari a 14 giorni, un'inabilità temporanea al 50% pari a 15 giorni e un'inabilità temporanea al 25% pari a 15 giorni.
Pertanto, in applicazione dei criteri predisposti dalle tabelle di Milano e considerando l'età del danneggiato (38 anni) all'epoca del sinistro, il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 1.792,29.
L'inabilità temporanea parziale al 75% viene liquidata nella misura di € 580,02
all'attualità, l'inabilità parziale al 50% viene liquidata nella misura di € 414,30
all'attualità e l'inabilità parziale al 25% viene liquidata nella misura di € 207,15
all'attualità.
La somma complessivamente risarcibile è di € 2.993,76; nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a cau-
sa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risar-
cimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ri-
cavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere cal-
colati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente ri-
valutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al
9
tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (19/06/2015)
sull'importo di € 2.993,76, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT
delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 19/06/2015 - quale momento in cui l'illecito si è pro-
dotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'evento dannoso (19/06/2015) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelle-
ria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata,
con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon-
sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri-
sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità
degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamenta-
zione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo,
determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versio-
ne ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore che va da 1.101,00 a 5.200,00
(così individuato in base al valore della somma effettivamente riconosciuta), rispettiva-
mente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale con esclu-
10
sione della non espletata fase istruttoria per quest'ultimo procedimento, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversie ed il tenore delle dife-
se.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, VA
Cozzolino, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicita-
mente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella spiegata qualità, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
[...]
2914/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
2.993,76 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, oltre agli INTERESSI LE-
GALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(19.06.2015) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 19.06.2015 e,
quindi, anno per anno, ed a partire dal (19.06.2015) e fino alla data della pubbli-
cazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla ri-
valutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PA-
GAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata,
dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
11
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pa- Controparte_1
gamento delle spese del giudizio, in favore dell'Avv. VA Cozzolino, liqui-
date quanto al primo grado in € 264,00 per esborsi, in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa co-
me per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in € 174,00 per esborsi,
oltre ad euro € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Nola, 18.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri,
all'udienza del 18/09/2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
5313/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello, dall' Avv. VA Cozzolino, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano alla Piazza Margherita n.
38;
- APPELLANTE -
CONTRO
P.I.: ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Falanga, unitamente al quale elettivamente domicilia in Torre
Annunziata, al Corso Umberto I n. 148;
1
- APPELLATA –
NONCHÈ
(C.F.: CP_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 2914/2019 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 6 giugno 2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier-
na udienza cartolare.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di pro- Parte_2
curatrice di , conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di No- Parte_1
la, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_3
[.
, al fine di sentire condannare ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 209/2005 la compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento delle lesioni personali subite da Parte_3
, in relazione al sinistro verificatosi in Terzigno, alle ore 9:30 circa, alla via Zabatta,
[...]
tra il motociclo Honda, tg. DN42941, di proprietà di sul quale CP_2 [...]
si trovava in qualità di trasportato, e il veicolo Audi, tg. BJ773WM, di pro- Parte_4
prietà di Controparte_4
Resisteva alla domanda la mentre rimaneva contumace Controparte_5
CP_2
Con sentenza n. 2914/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda ritenendo,
alla luce delle risultanze testimoniali espletate, non sufficientemente provati i fatti de-
dotti in citazione.
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Avverso tali statuizioni presentava tempestivamente appello , chie- Parte_1
dendo la nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione in quanto emessa dal Giudice di prime cure in violazione del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost..
Insisteva, dunque, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità Controparte_5
dell'appello, perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché carente delle condizioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello per-
ché infondato in fatto e in diritto.
Anche nel giudizio di appello, benché regolarmente citato, non si costituiva CP_6
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Il procuratore della compagnia assicuratrice appellata, con le note di udienza depositate in data 20.02.2025, segnalava che la era stata incorporata dalla Controparte_7
la quale, a partire dal 1.01.2025, assumeva la denominazione di Controparte_8
Controparte_9
In ragione della sua natura prettamente documentale, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 13.03.2025 veniva rinviata alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
3
In via preliminare, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, contenendo lo stesso sia l'indicazione delle parti della sentenza che si intendo-
no appellare, sia le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiu-
ta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge.
È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non essendo emersa alla prima udienza fissata per la trattazione dell'appello l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
L'appellante, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto che la stessa difetti della carenza assoluta di motivazione, in vio-
lazione del disposto normativo di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma
6, Cost.
Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13733/2014, ha evidenziato che “Il
vizio di nullità della sentenza di prime cure per mancanza di motivazione (art. 132,
comma 2, n. 4, cpc) non rientra fra quelli, tassativamente contemplati, che, a mente
dell'art. 354 cpc, comportano la rimessione della causa al primo Giudice. In tali ipote-
si, quindi, il Giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, deve porvi rime-
dio, pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del dop-
pio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”.
Nel caso in esame, pur a voler ritenere sussistente la motivazione della sentenza impu-
gnata, la stessa risulta oltremodo succinta e lacunosa, in quanto non si rinviene alcun ri-
ferimento specifico né ai fatti di causa, né alle ragioni di diritto, o anche al ragionamen-
to logico – giuridico, che hanno condotto il giudice di prime cure ad addivenire alla so-
luzione adottata.
4
Ancora, in motivazione il Giudice di primo grado fa riferimento alla “società convenuta
”, che non risulta essere parte del giudizio (anche se presumibilmente Parte_5
si tratta di un refuso), oltre a presentare una discordanza tra la parte motiva e il disposi-
tivo in ordine alle spese di giudizio.
Dunque, alla luce di tali vizi e in virtù della richiamata giurisprudenza questo Giudice
ritiene di dover decidere il merito della controversia.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
ha impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto che dove- Parte_1
vano ritenersi provati i fatti costitutivi della domanda.
L'attore/appellante, già in primo grado, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni, la cui norma consente al trasportato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e salvo il caso fortuito da intendere come fattore estraneo alla circolazione.
La norma disciplina l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia-
va.
In materia la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha sancito il principio di di-
ritto secondo cui l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo tra-
sportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
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La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato o danneggiato pre-
suppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo ne-
cessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità
di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del respon-
sabile civile. (cfr. Cass. SS. UU. n. 35318/2022).
E dunque, il danneggiato/trasportato, per poter ottenere il risarcimento, deve provare esclusivamente il rapporto di causalità tra sinistro e danni patiti, senza dimostrare l'effettiva responsabilità del sinistro;
sarà invece compito della compagnia assicuratrice del vettore dimostrare la presenza del caso fortuito, unico esimente per sottrarsi al risar-
cimento.
Passando all'esame della controversia, l'appellante ha ritenuto provata la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
Il teste dichiarava all'udienza del 20.04.2018: “Nel giugno del Testimone_1
2015, sarà stato verso metà del mese, di certo era di mattino, alle 9:30 circa, mi trova-
vo in Terzigno alla via Zabatta. Precisamente ero nei pressi della rivendita di auto Mo-
tor Point, ero fermo sul marciapiedi, in attesa di alcuni amici. Ho assistito all'incidente
per cui è causa, che ha visto coinvolti uno scooter, con due persone a bordo ed un'Audi
A3. È accaduto che lo scooter ha rallentato per via del traffico e l'Audi che lo seguiva,
lo ha tamponato. Il conducente della vettura ricordo che prima dell'impatto frenò, ma
non riuscì ad arrestare del tutto la sua marcia. Per via dell'impatto lo scooter è sban-
dato ed è, poi, finito a terra, unitamente ai suoi occupanti. Lo scooter viaggiava sulla
corsia di destra a circa un metro dal margine della strada. Lo scooter è caduto sulla
destra così come i suoi occupanti”. Ed ancora: “Il trasportato, a nome , ri- Parte_1
cordo che lamentava dolori alle parti destre del corpo, all'altezza della spalla, del gi-
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nocchio e mi pare pure al polso sinistro. Quello che ricordo più vividamente è che pre-
sentava una fuoriuscita di sangue dalle labbra per aver sbattuto col volto sulla sede
stradale”. Aggiungeva: “Sia lo scooter che la vettura Audi viaggiavano in direzione
Torre Annunziata. Non sono intervenute autorità (…). Non pioveva. La strada teatro del
sinistro è a doppio senso di marcia ed è larga. Trafficata. Preciso che al momento
dell'impatto i veicoli erano in movimento”.
Il teste ha riferito con precisione sui fatti indicati nel libello introduttivo confermando la dinamica del sinistro e facendo riferimento ad elementi che non lasciano dubitare circa la veridicità dello stesso.
Infatti, il teste escusso ha dapprima confermato integralmente le circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione ed ha poi confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore.
Inoltre, le dichiarazioni rese circa le lesioni riportate da trovano con- Parte_1
ferma nel verbale di pronto soccorso, dove i sanitari refertavano “Trauma craniofaccia-
le con fl regione labiale con rottura dei canini superiore ed inferiore dx, contusione del-
la spalla e del ginocchio dx, contusione del polso sx, escoriazioni multiple”.
Non vi è alcun motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, non essendo emerse incon-
gruenze ed avendo questi narrato il fatto storico nei suoi aspetti fondamentali con dovu-
ta precisione ed accuratezza.
Di contro, la circostanza che, come da documentazione depositata da parte appellata, i soggetti protagonisti dell'evento per cui è causa siano stati coinvolti in precedenti sini-
stri, si osserva che tale elemento, di per sé ed in assenza di ulteriori emergenze istrutto-
rie capaci di corroborarne la rilevanza probatoria, non consente di escludere la credibili-
tà della deposizione testimoniale posta a base dell'impugnata sentenza.
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In definitiva, le risultanze della banca dati dei sinistri costituiscono un semplice argo-
mento di prova inidoneo, nel caso di specie, a privare di rilevanza probatoria la deposi-
zione resa dal teste in primo grado.
Quanto all'eccezione -sollevata dalla compagnia in primo grado e ribadita nel presente grado di giudizio- secondo cui i veicoli coinvolti sarebbero privi di deformazioni, va os-
servato che essa si rivela del tutto generica e non documentata (mancano in atti rilievi fotografici che ritraggono i veicoli “non deformati”). Peraltro, la mancanza di deforma-
zioni sui veicoli ed in corrispondenza dei punti di impatto è compatibile con la dinamica descritta dal teste, secondo cui la caduta del conducente del motoveicolo e del suo tra-
sportato sono state effetto di una perdita di controllo successiva al tamponamento subito dall'autovettura che aveva rallentato e cercato di frenare, non dell'impatto diretto.
Quest'ultimo, secondo quanto narrato dal teste è avvenuto a seguito del tentativo di fre-
nata operato dal conducente dell'autovettura; deve pertanto ritenersi che si sia trattato di un urto a bassa intensità, come tale inidoneo a determinare la deformazione dei veicoli,
senza che per ciò solo possa ritenersi escluso il concreto verificarsi del sinistro.
Tanto premesso, deve dunque ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il sini-
stro e le lesioni riportate dall'appellante, non avendo l'impresa assicuratrice convenuta dimostrato il caso fortuito, unico elemento idoneo ad escludere il diritto al risarcimento in favore del terzo trasportato.
Quanto alla quantificazione delle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa, de-
vono ritenersi corrette le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. il Persona_1
quale ha riscontrato che “a seguito del trauma subito…, ha riportato Parte_1
trauma contusivo di spalla dx e trauma distorsivo del rachide cervicale,…, compatibili
con la dinamica, i criteri cronologici, e le modalità del sinistro descritto…(nesso di
causalità)”.
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Ciò posto, il consulente ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 2%, un'inabilità temporanea al 75% pari a 14 giorni, un'inabilità temporanea al 50% pari a 15 giorni e un'inabilità temporanea al 25% pari a 15 giorni.
Pertanto, in applicazione dei criteri predisposti dalle tabelle di Milano e considerando l'età del danneggiato (38 anni) all'epoca del sinistro, il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 1.792,29.
L'inabilità temporanea parziale al 75% viene liquidata nella misura di € 580,02
all'attualità, l'inabilità parziale al 50% viene liquidata nella misura di € 414,30
all'attualità e l'inabilità parziale al 25% viene liquidata nella misura di € 207,15
all'attualità.
La somma complessivamente risarcibile è di € 2.993,76; nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a cau-
sa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risar-
cimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ri-
cavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere cal-
colati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente ri-
valutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al
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tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (19/06/2015)
sull'importo di € 2.993,76, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT
delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 19/06/2015 - quale momento in cui l'illecito si è pro-
dotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'evento dannoso (19/06/2015) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelle-
ria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata,
con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon-
sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri-
sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità
degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamenta-
zione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo,
determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versio-
ne ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore che va da 1.101,00 a 5.200,00
(così individuato in base al valore della somma effettivamente riconosciuta), rispettiva-
mente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale con esclu-
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sione della non espletata fase istruttoria per quest'ultimo procedimento, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversie ed il tenore delle dife-
se.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, VA
Cozzolino, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicita-
mente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella spiegata qualità, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.
[...]
2914/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
2.993,76 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, oltre agli INTERESSI LE-
GALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(19.06.2015) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 19.06.2015 e,
quindi, anno per anno, ed a partire dal (19.06.2015) e fino alla data della pubbli-
cazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla ri-
valutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PA-
GAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata,
dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
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- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pa- Controparte_1
gamento delle spese del giudizio, in favore dell'Avv. VA Cozzolino, liqui-
date quanto al primo grado in € 264,00 per esborsi, in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa co-
me per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in € 174,00 per esborsi,
oltre ad euro € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Nola, 18.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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