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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 722/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Alfredo Cortesi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma Via
Olimpia n. 10;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Parma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Strasburgo n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Salvatore
Guaglianone del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Bologna, Via Amendola n. 17;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 07.07.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
1.accertare e dichiarare il licenziamento così come comminato nullo, illegittimo e, comunque, inefficace per essere lo stesso privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo od oggettivo;
2. per l'effetto, vertendosi in ipotesi di cui all'art. 8 Legge n. 604/1966 e successive modifiche, disporre la condanna di al risarcimento del Controparte_1
danno subito dal sig. , da liquidarsi in ragione di sei mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente sulla scorta del corretto inquadramento applicabile alle mansioni effettivamente svolte, ovvero nella misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia
3) Ai sensi degli artt. 29 d.lgs n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare Controparte_1
al pagamento al ricorrente delle maggiori retribuzioni, rispetto a quelle percepite,
[...]
calcolate con riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello D2 (o in quello diverso meglio visto dal Giudice) ai sensi del CCNL Metalmeccanica –Industria, nonché al lavoro prestato come in premesse, dovendosi determinare anche tutto quanto spettantegli per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, integrazione dei trattamenti di malattia ed infortunio, in tutte le loro forme, nonché per ferie, rol e permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte che non sia fruita, oltre che per ogni ulteriore indennità di qualsiasi genere e specie (nonché, se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e per TFR), ecc…, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettategli a qualsiasi titolo, all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; con condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto
a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5) Condannare all'immediato pagamento del TFR maturato e non Controparte_1
pagato, al netto del maggior TFR dovuto dalla resistente all'esito del conteggio effettuato dal CTU.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 05.09.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale:
Accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al Sig. in data 28.02.2025 e, per l'effetto, rigettare Parte_1
integralmente il ricorso e tutte le domande in esso contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso contenere
l'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- In ogni caso:
Rigettare la domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento e le conseguenti domande di pagamento delle differenze retributive, in quanto infondate.
Dichiarare che la società è tenuta al pagamento del TFR calcolato sull'inquadramento al livello D1 CCNL Metalmeccanica - Industria.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”;
- che, con nota depositata in data 12.11.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuta conciliazione della lite in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, producendo il relativo verbale sottoscritto in sede sindacale in data
11.11.2025;
- che, all'udienza del 25.11.2025, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
(Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia”
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 722/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Alfredo Cortesi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma Via
Olimpia n. 10;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Parma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Strasburgo n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Salvatore
Guaglianone del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Bologna, Via Amendola n. 17;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 07.07.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente:
1.accertare e dichiarare il licenziamento così come comminato nullo, illegittimo e, comunque, inefficace per essere lo stesso privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo od oggettivo;
2. per l'effetto, vertendosi in ipotesi di cui all'art. 8 Legge n. 604/1966 e successive modifiche, disporre la condanna di al risarcimento del Controparte_1
danno subito dal sig. , da liquidarsi in ragione di sei mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente sulla scorta del corretto inquadramento applicabile alle mansioni effettivamente svolte, ovvero nella misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia
3) Ai sensi degli artt. 29 d.lgs n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare Controparte_1
al pagamento al ricorrente delle maggiori retribuzioni, rispetto a quelle percepite,
[...]
calcolate con riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello D2 (o in quello diverso meglio visto dal Giudice) ai sensi del CCNL Metalmeccanica –Industria, nonché al lavoro prestato come in premesse, dovendosi determinare anche tutto quanto spettantegli per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, integrazione dei trattamenti di malattia ed infortunio, in tutte le loro forme, nonché per ferie, rol e permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte che non sia fruita, oltre che per ogni ulteriore indennità di qualsiasi genere e specie (nonché, se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e per TFR), ecc…, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettategli a qualsiasi titolo, all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; con condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto
a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5) Condannare all'immediato pagamento del TFR maturato e non Controparte_1
pagato, al netto del maggior TFR dovuto dalla resistente all'esito del conteggio effettuato dal CTU.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 05.09.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale:
Accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al Sig. in data 28.02.2025 e, per l'effetto, rigettare Parte_1
integralmente il ricorso e tutte le domande in esso contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso contenere
l'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- In ogni caso:
Rigettare la domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento e le conseguenti domande di pagamento delle differenze retributive, in quanto infondate.
Dichiarare che la società è tenuta al pagamento del TFR calcolato sull'inquadramento al livello D1 CCNL Metalmeccanica - Industria.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”;
- che, con nota depositata in data 12.11.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuta conciliazione della lite in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, producendo il relativo verbale sottoscritto in sede sindacale in data
11.11.2025;
- che, all'udienza del 25.11.2025, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
(Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia”