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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 196 /2024 R.G.L. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
11 ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e Massimo
Sibona , che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente fra loro, per procura in data 2/12/2021 allegata alla busta contenente il ricorso di primo grado e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.
APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, già RT Controparte_2
Co (di seguito la “ o la “ ” o la “ ”), in persona
[...] CP_4 CP_1
del liquidatore, Dott. , con sede in Milano, Via Carlo CP_5
Pisacane, n. 34, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria difensiva di primo grado, dagli
Avv.ti Andrea Fortunat, Miriana Ranieri e Maurizio De la Forest ed
1 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino, Via Mazzini,
n. 31.
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellato in via incidentale: come da ricorso depositato in data 29.04.2024
Per l'appellata/appellante in via incidentale: come da memoria depositata in data 07.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/12/2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
-di lavorare dal 1°/4/2014 alle dipendenze di Controparte_2
(già e oggi
[...] Controparte_6 CP_1
liquidazione), impresa esercente servizi di vigilanza,
[...]
guardiania e portierato presso esercizi commerciali, operando fino al
2016 quale addetto al controllo in barriera casse presso i punti vendita ad insegna “Carrefour” di IN, Orbassano e Rivalta T.se, ed in seguito nell'ambito del servizio di portierato e “reception” presso la Ilmed Logistics di None;
-di essersi visto applicare sin dall'assunzione, quanto al trattamento economico, il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari e corresponsione del relativo minimo tabellare;
di aver svolto continuativamente lavoro supplementare, prestando attività oltre le 24 ore settimanali pattuite all'atto dell'assunzione, senza che fino ad agosto 2019 gli venisse erogata la maggiorazione del 15% all'uopo prevista dall'art. 6, comma 2 del
D.Lgs. n. 81/2015.
2 Rilevava che il CCNL applicatogli dalla società convenuta, sottoscritto nel 2013 da e CP_7 CP_8
prevede livelli retributivi, per la stessa mansione, inferiori in misura compresa fra 1/4 ed un 1/3 rispetto ai minimi tabellari contemplati da altri contratti collettivi del medesimo settore e firmati dalle stesse, identiche oo.ss., quali: il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il
CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, e pure dal CCNL
Multiservizi Cooperative dall'UNCI e dal CCNL per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, siglato da e UGL. CP_9
Osservava, quindi, che la retribuzione erogatogli in virtù dell'applicazione della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi CP_2
non poteva ritenersi proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, proprio per la sproporzione nel confronto con quanto previsto per lo stesso lavoro da altri CCNL applicati nel medesimo settore, sottoscritti dalle stesse oo.ss; né poteva ritenersi sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto che il trattamento economico netto erogatogli dalla convenuta (ossia €
687,38, mensili ragguagliati al tempo pieno) risultava di gran lunga inferiore al tasso soglia di povertà assoluta elaborato dall'IS
(ossia € 753,87 mensili), non consentendogli quindi di soddisfare per intero neppure le spese essenziali – per il vitto, l'alloggio, la salute e il vestiario – necessarie al mero sostentamento vitale.
Sulla base delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto il ricorrente denunziava la non conformità all'art. 36 Cost. del trattamento salariale erogatogli dalla cooperativa convenuta, corrispondente al minimo tabellare previsto per il livello D della
3 sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e del 1°/2/2013, e ne Controparte_2 chiedeva l'adeguamento alla retribuzione contemplata dal 'meno vantaggioso' (per i lavoratori) dei contratti collettivi di riferimento nel settore, fra quelli stipulati dalle oo.ss. maggiormente rappresentative, ossia dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, e ragguagliata al livello D1 dello stesso pari ad € 1.271,17 (anziché €
930,00 come invece dal CCNL servizi fiduciari)”.
Chiedeva quindi che la società convenuta venisse condannata a pagargli le conseguenti differenze retributive, da quantificarsi mediante CTU contabile, e venisse altresì condannata a corrispondergli la maggiorazione del 15% della retribuzione oraria sulle ore di lavoro supplementare svolte fra luglio 2015 e luglio 2019, nonché a risarcirgli il danno per non essere stata determinata nel contratto di lavoro l'esatta collocazione temporale dell'orario lavorativo a tempo parziale.
Si costituiva in giudizio, con memoria dell'11/4/2022, la
[...]
instando per la reiezione della domanda di Controparte_2
adeguamento ex art. 36 Cost. proposta dal ricorrente, affermando che il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata
e Servizi del 1°/2/2013 è il contratto “leader” nel settore CP_2
degli istituti di vigilanza, sottoscritto dalle oo.ss. di maggiore rappresentatività, dovendosi dunque presumere per ciò stesso la conformità della retribuzione da esso prevista ai principi di proporzionalità e sufficienza di matrice costituzionale, senza poter pervenire a diverso convincimento attraverso il raffronto con altri
CCNL.
Quanto al pagamento della maggiorazione del 15% per le ore di lavoro supplementare svolte, ne eccepiva l'infondatezza anche in ragione dello stato di crisi deliberato dall'assemblea dei soci nel
4 2017, opponendovi in subordine la compensazione con un preteso controcredito a titolo di rimborso di spese legali.
Con riguardo, infine, alla domanda di risarcimento del danno, produceva atto scritto a suo tempo allegato alla lettera di assunzione, in cui veniva indicata la precisa collocazione oraria dell'attività lavorativa, e ne chiedeva quindi il rigetto.
In ultimo, eccepiva ad ogni buon conto il decorso della prescrizione quinquennale in corso di rapporto e quindi l'estinzione dei crediti del ricorrente maturati in data antecedente al 4/1/2017.
All'udienza del 20/5/2022 veniva prodotto in causa l'analitico conteggio delle differenze retributive rivendicate dal ricorrente da aprile 2014 a dicembre 2021.
Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva discussa all'udienza del 2/2/2024.
All'esito della discussione orale, con sentenza n. 290/2024, il
Tribunale di Torino, dopo aver ripercorso e fatti propri i principi affermati dalle note sentenze della Corte di Cassazione nn. 27711,
27713 e 27769 del 2/10/2023 e nn. 28320, 28321 e 28323 del
10/10/2023, ritenuta la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato al sig. , per Parte_1
difetto dei requisiti di proporzionalità e sufficienza, accertava il suo diritto “a percepire trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per il livello II dal CCNL Multiservizi” e condannava la società convenuta “alla corresponsione delle differenze retributive dovute in ragione dell'applicazione del livello retributivo di cui al punto precedente, dall'inizio del rapporto al 6/12/2021, oltre a rivalutazione e interessi;
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio”. Condannava altresì la convenuta “al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle maggiorazioni del 15% sulle ore di lavoro supplementare prestate dal luglio del 2015 a tutto il mese di
5 aprile del 2017, oltre a rivalutazione e interessi;
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio”.
Rigettava per il resto il ricorso, condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha Parte_1
interposto appello chiedendone la parziale riforma ed assumendo le seguenti conclusioni:
“In parziale riforma della sentenza n. 290/2024 resa inter-partes dal
Tribunale di Torino in data 2/4/2024,
Accertare e dichiarare che la retribuzione da riconoscere ex art. 36
Cost. in favore del sig. , corrispondente al minimo Parte_1 tabellare del 2° livello del CCNL Multiservizi, è pari ad € 1.183,50 mensili, corrispondenti ad € 6,841 orari, per tredici mensilità all'anno,
e per l'effetto
Condannare la cooperativa appellata al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto risultante dall'applicazione di tale parametro retributivo, dal 1°/4/2014 al 6/12/2021.
Ferme le restanti statuizioni.
Con vittoria di onorari e spese del presente grado, compreso il rimborso forfettario”.
Resiste la , già RT RT0
[...
(d'ora in avanti la ) proponendo appello in via CP_4
incidentale ed assumendo le seguenti conclusioni:
“Previe tutte le declaratorie del caso, voglia Codesto Ill.mo Collegio
1. rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza impugnata, mandando assolta RT
, già già
[...] Controparte_2 Controparte_6
da qualsivoglia pretesa;
[...]
2. in parziale riforma della stessa sentenza e in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto con la presente
6 memoria e per le ragioni ivi esposte, accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dal sig. sin dall'inizio del rapporto è Pt_1 sempre stata conforme e rispettosa dell'art. 36 Cost.;
3. sempre in parziale riforma della stessa sentenza e in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto con la presente memoria e per le ragioni ivi esposte, accertare e dichiarare che tutti gli eventuali crediti del sig. maturati antecedentemente al 4 Pt_1
gennaio 2017 sono prescritti;
4. in ogni caso con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
5. Qualora codesta Corte ritenga non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata con riguardo all'art. 2934
c.c. interpretato nel senso di cui al capo della sentenza qui appellata incidentalmente, voglia sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla
Corte Costituzionale per consentire alla stessa di valutare la compatibilità con gli artt. 3, 24, 41 e 45 Cost. della norma così interpretata.
6. Nel non creduto caso in cui si ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità, voglia codesta ill.ma Corte sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia europea a norma dell'art. 267 TFUE per incompatibilità dell'art. 2934 c.c. interpretato nel senso di cui al capo della sentenza di primo grado qui appellata incidentalmente, con i principi di diritto europeo posti a garanzia della libertà di impresa, della corretta concorrenza tra le imprese e a tutela del diritto di difesa dell'imprenditore in sede giudiziale”.
All'udienza del 17.10.2024 la Corte, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Ritiene il Collegio, per ragioni di ordine sistematico, di iniziare ad esaminare i motivi posti a fondamento dell'appello in via incidentale, anche perché l'eventuale accoglimento del primo definirebbe la causa senza la necessità di esaminare i restanti.
Preliminarmente si deve evidenziare che la difesa dell'appellante principale, in sede di discussione, all'udienza del 17.10.2024, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo poiché notificato in data 08.10.2024.
Non ritiene il Collegio di condividere tale eccezione poiché la memoria di costituzione dell'appellata contenente l'appello incidentale è comunque stata depositata tempestivamente in data
07.10.2024.
1.
Con il primo motivo posto a fondamento dell'appello incidentale viene sostenuta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto l'insufficienza del trattamento retributivo applicato al Signor ex art 36 Cost. Pt_1
Secondo la Difesa della cooperativa il primo Giudice si era soffermato solo sulla retribuzione tabellare, in difformità da quanto affermato dalla Corte Costituzionale sentenza n° 470/2002 secondo cui, “per giudicare della legittimità costituzionale della retribuzione bisogna fare riferimento al trattamento complessivamente percepito”
e, quindi, non alla sola retribuzione tabellare.
Ne consegue, secondo l'appellante incidentale, la rilevanza a tal fine di ogni singolo emolumento avente carattere retributivo, ivi inclusi, ad esempio, la quota di tredicesima mensilità, il TFR, gli scatti di anzianità, il fasiv o l'AFAC e, nel caso del lavoratore, all'importo a titolo di indennità di lavoro ordinario notturno, la cui percezione non è mai stata contestata dallo stesso.
Sempre secondo la Difesa della Cooperativa doveva inoltre considerarsi non già il salario lordo “che non si riferisce ad un
8 importo interamente spendibile da un lavoratore”, ma il salario netto che comprende dunque anche eventuali bonus fiscali, come quello previsto fino al 2020 dal D.L. n° 66/2014 (cd. bonus Per_1 dell'importo di € 81,53 mensili) e dalla Legge n° 21/2020 che ha portato tale beneficio fiscale alla somma mensile di € 101,08.
Pertanto, se il primo Giudice avesse in concreto tenuto conto di tutto quanto sin qui esposto, come del resto già evidenziato anche in sede di costituzione in primo grado, avrebbe potuto agevolmente apprezzare che la retribuzione netta e lorda del sig. , nel Pt_1 corso dell'intero rapporto di lavoro oggetto di causa, era sempre stata superiore a tali indicatori e, in particolare, alla soglia di povertà
IS identificata dal Giudice stesso in euro 753,87 mensili.
Ha evidenziato che la retribuzione lorda mensile del sig. sin Pt_1 dalla sua assunzione è sempre stata pari ad € 1.157,76, alla quale corrisponde – considerando il divisore orario di 173 previsto dal
CCNL SEFI – una retribuzione oraria di € 6,69 (1.157,76: 173); il netto in busta percepito era poi essere pari a € 917,11 comprensivo del c.d. Bonus Renzi, senz'altro maggiore del tasso soglia di povertà individuato dal primo Giudice.
Per effetto dell'incremento della propria retribuzione a decorrere dall'anno 20211, in ragione degli scatti di anzianità, la retribuzione lorda mensile era pari ad € 1.175,22, alla quale corrispondeva – considerando il divisore orario di 173 previsto dal CCNL – una retribuzione oraria di € 6,79 e un netto, con l'aggiunta del bonus
Renzi di euro 929,40.
Secondo la difesa della cooperativa, pertanto, la retribuzione in concreto percepita dal sig. era sempre stata rispettosa del Pt_1
precetto costituzionale
1.1
Non ritiene tuttavia la Corte di condividere tale motivo di appello.
9 Si rammenta che non può il Collegio che fare riferimento ai citati recenti precedenti della Corte di Cassazione (Sentenze Cass. Civ.
n.27711 del 2 ottobre 2023, n.27713/2023 e Cass. Civ.
n.27769/2023).
In particolare, nella sentenza n.2771/2023 (ove è stata cassata questa Corte territoriale) è affermato che:
“17. Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, è opportuno rilevare che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento.
Al lavoratore spetta soltanto l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002)”.
Ora, il Giudice di prime cure, alla luce delle doglianze del ricorrente in primo grado, ha evidenziato che:
“Pacifici sono i seguenti elementi indicati nel ricorso in ordine alla retribuzione prevista per il livello contrattuale del ricorrente, ovvero il livello D del CCNL dipendenti di istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari – sezione servizi fiduciari:
a) la retribuzione lorda oraria iniziale (anno 2014) è stata pari ad euro
5,14451 orari;
il che comporta che la retribuzione mensile lorda è stata pari ad euro 890,00 per un rapporto full-time (utilizzando il
10 parametro 173 ore mensili, come da CCNL vigilanza e servizi fiduciari);
b) tale retribuzione, dal febbraio 2015, è stata incrementata ad euro
5,37572 orari;
il che porta la retribuzione mensile lorda (utilizzando il parametro 173 ore mensili) ad euro 930,00 mensili;
il che porta, secondo il calcolo operato dalla difesa dello in ricorso Pt_1
(calcolo e suo risultato non contestati dalla parte convenuta, e pertanto pienamente utilizzabili in giudizio, ai sensi dell'art. 115
c.p.c.) ad un netto mensile di euro 690,00 circa (comprensivi della quota di 13sima mensilità);
c) da aprile 2017 (in forza di scatti di anzianità) è divenuta pari ad euro 5,46242 orari, e dall'aprile del 2020 pari ad euro 5,54912 orari;
utilizzando il medesimo criterio di calcolo del mensile lordo e del netto adottato da parte ricorrente (prima sottrazione delle ritenute previdenziali con aliquota del 9.49%, determinazione quindi dell'imponibile fiscale, e sottrazione dell'IRPEF, con aliquota complessiva, al lordo di addizionali regionali e comunali, pari al
24,62%; poi suddivisione della retribuzione annua di 13 mensilità per
i 12 mesi) si perviene ad una retribuzione lorda di 945,00 mensili, pari a poco meno di euro 700,00 netti, per il periodo che va da aprile
2017; per il periodo che va dall'aprile del 2020, si ottiene un lordo mensile di euro 960,00, che corrisponde ad un netto di circa 710,00 euro (lo si ribadisce, già comprensivi di rateo di 13sima mensilità).
Considerando che lo è soggetto mono-reddito senza figli a Pt_1
carico (doc. 8 ricorrente) e che vive in area da ritenersi non metropolitana del Nord Italia (IN; comune con meno di 50.000 abitanti), si deve raffrontare tale disponibilità economica mensile con la soglia di povertà assoluta che risulta dal doc. 26 di parte ricorrente
(soglia che è comunque una delle più alte disponibili in relazione al periodo di raffronto, in quanto indicizzata, in tale documento, al 2020,
11 laddove si vanno però a raffrontare redditi netti da lavoro percepiti a partire dal 2014). Tale soglia è stata fissata dall'IS, per i comuni di aree non metropolitane del Nord Italia, per le persone sotto i 59 anni senza conviventi, in euro 753,87 mensili.
Una prima verifica permette pertanto di affermare che la retribuzione risultante dal CCNL vigilanza e servizi fiduciari – sezione servizi fiduciari, per gli operatori di livello D, non risulta sufficiente per garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore (essendo addirittura al di sotto della soglia media di mera sopravvivenza). -pg
28-29 della citata sentenza-.
Si tratta di dati contabili (come rilevato dal Giudice di prime cure) non contestati nello specifico in sede di costituzione dalla CP_11
.
[...]
Si ritiene opportuno richiamare un precedente identico deciso da questa Corte Territoriale (sentenza n.219/2024).
Si trattava appunto di un lavoratore che aveva convenuto in giudizio la (già ) RT Controparte_2 ritenendo non conforme ai parametri dell'art 36 Cost. il trattamento retributivo applicatogli, corrispondente appunto a quello previsto per il livello D della Sezione Servizi Fiduciari per i dipendenti delle imprese di vigilanza e servizi fiduciari dell'1.2.2013.
Il Tribunale di Torino (in quel caso) aveva accertato il diritto del lavoratore a percepire un trattamento retributivo di base non inferiore a quello previsto per il livello D1 del CCNL per i dipendenti dei proprietari di fabbricati.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 20.7.2022 (n.
407/2022) aveva accolto l'appello proposto dalla Parte_2
e aveva riformato la sentenza impugnata rigettando la
[...]
domanda del lavoratore (per quello che qui interessa in relazione ai motivi posti a fondamento dell'appello incidentale) ritenendo di dover
12 escludere dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost. quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Secondo il Collegio la retribuzione stabilita dalla norma collettiva acquista, pur se solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche del collettivo riverberando anche nei rapporti interni fra le singole retribuzioni.
Con detta pronuncia la Corte aveva ritenuto che la valutazione di adeguatezza della retribuzione operata dal Tribunale con esclusivo riferimento alla retribuzione-base non apparisse conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza consolida, dovendosi far riferimento al trattamento economico globale comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, come riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 470/2022).
Da ciò era conseguito il rilievo per il quale la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non potesse essere vagliata in base alla singola clausola retributiva, ma dovesse essere considerato il complessivo assetto della retribuzione, ossia della globalità della stessa e non delle singole componenti (Cass. n. 16272009; Id. Cass.
6962/2016; id. 23696/2016).
Da ultimo la Corte territoriale aveva rilevato l'improprietà del riferimento al valore soglia di povertà assoluta indicato dall'Istat per vagliare la sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., trattandosi di valore monetario riguardante la spesa per consumi sostenuta da ciascuna famiglia che, essendo determinato in base a diverse variabili, non sarebbe stato utile allo scopo.
Avverso detta sentenza il lavoratore aveva proposto ricorso per
Cassazione che aveva trovato accoglimento con la sentenza
13 n.27711/23 (uno degli arresti posti dal primo Giudice a fondamento della sua decisione).
In sede di giudizio di riassunzione con la sentenza citata (n
219/2024) questa Corte territoriale aveva rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado con la seguente motivazione che si richiama:
“La fattispecie discussa in questo giudizio, come rilevato dalla
Suprema Corte, concerne la valutazione di un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore ha dedotto essere in contrasto con l'art. 36 Cost. …Anche in questo caso, secondo la S.C., non muta la regola di giudizio affermatasi in sede di legittimità, per la quale si deve applicare comunque l'orientamento per il quale, pur essendo individuati in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è esclusa la necessità di assoggettarli a controllo e di disapplicarli allorquando l'esito del giudizio di conformità ex art. 36 Cost. si riveli negativo in base al motivato giudizio discrezionale del giudice.
Nella specie, il primo giudice ha motivato sulla modestia del trattamento retributivo ricevuto dal (omissis), progressivamente sempre più ridotto, al passaggio da un contratto all'altro, pur svolgendo il ricorrente sempre le stesse mansioni.
La difesa ha contestato l'indicazione dell'importo mensile CP_1 lorda di € 930,00 fornita dal lavoratore, assumendo che il (omissis) avrebbe percepito una somma pari a € 965,00 mensili lordi che, comprensivi del rateo di tredicesima, avrebbero portato l'importo della retribuzione mensile lorda a € 1.122,86, tale da ridurre il differenziale con le retribuzioni degli altri contratti collettivi messe a confronto e tale da superare anche la soglia minima di povertà stabilita dagli indici Istat. Appare opportuno ricordare che l'ampia discrezionalità attribuita al giudice di merito ai fini della
14 determinazione della giusta retribuzione, in applicazione dell'art. 36
Cost. con riguardo all'art. 2099 cod. civ. (v. sopra, p. 10), consente di discostarsi dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e di far riferimento ad altri contratti collettivi, parimenti sottoscritti dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative e applicati dalle imprese esercenti l'attività di vigilanza non armata e servizi fiduciari.
La retribuzione su base conglobata per il livello D della sezione
Servizi Fiduciari del CCNL in cui era inquadrato il (omissis) (cfr. docc.
7 e 9 fasc. I grado) è risultata pari a € 930,00 lordi per tredici mensilità e quindi a € 12.090,00 annui (doc. 8).
Anche a voler considerare corretta l'indicazione della retribuzione lorda da parte della Mission, il divario tra la stessa e gli altri contratti collettivi è, in ogni caso, marcato perché la retribuzione annua lorda, in tal caso, sarebbe pari a € 13.474,32; per contro, il CCNL
Multiservizi (per il livello 2, di portieri e custodi) prevede una retribuzione annua lorda di € 16.569,00; il CCNL per il personale cui
è applicato il CCNL Proprietari di Fabbricati può fruire di una retribuzione annua lorda di € 16.525,21; il CCNL del Terziario
(applicato a guardiani, portieri e custodi inquadrati nel 6° livello) prevede l'erogazione di una retribuzione annua lorda di € 19.711,16.
Il divario di cui si tratta è tanto più significativo e rilevante, quanto più si consideri che si tratta di retribuzioni non elevate e che, quindi, il differenziale tra la prima e le altre – anche se si esprime in cifre non elevate, ma forse proprio per questo – risulta ancora più pesante perché colloca la retribuzione del (omissis) in posizione più prossima alla soglia di povertà rispetto a tutte le altre – che invece se ne allontanano.
Né vale l'argomento della difesa della Cooperativa, secondo il quale gli emolumenti corrisposti al ricorrente in base al CCNL SEFI sarebbero conformi all'art. 36 Cost, per il fatto di superare sia la
15 soglia di povertà assoluta di cui all'indice Istat, sia il controvalore del reddito di cittadinanza.
Giova osservare, al riguardo, che il tasso soglia di povertà assoluta elaborato dall'Istat per l'anno 2019 e pari, per un adulto senza familiari di grande area metropolitana com'è a € 839,75 Per_2
mensili (doc. 22, fasc. I grado) è già indicativo di una condizione di difficoltà anche per un reddito lordo di € 1.122,86 che, tuttavia, al netto (- 9,19% rit. prev e -23% rit. fisc.), scenderebbe a € 785,14. Ma quand'anche si volesse ritenere che il trattamento netto mensile percepito dal (omissis) fosse quello di € 866,67, il raffronto dello stesso con la soglia di povertà (di € 839,75) e con il reddito di cittadinanza (€ 858,00) non sarebbe corretto. Così come già esplicitato dalle plurime valenze dell'art. 36 Cost., la tutela della libertà dal bisogno e della dignità del lavoratore impongono il rispetto di una soglia retributiva che non può essere appiattita sugli indici di povertà assoluta (idonei a determinare la capacità di acquisto immediata di un paniere di beni essenziali) e sul controvalore del reddito di cittadinanza (che, essendo concepito come misura di contrasto alla povertà, non può essere comparato al diritto alla giusta
o equa retribuzione).
Così come già evidenziato dalla sentenza rescindente, «i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva
UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.
28: “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)» (punto 13). In base alle osservazioni
16 svolte, tutte le obiezioni mosse dalla resistente in CP_4 riassunzione devono essere respinte”
Come si vede si trattava di un caso perfettamente sovrapponibile al nostro (livello CCNL applicato-retribuzione corrisposta praticamente identica), a ciò si devono aggiungere solo ulteriori brevi considerazioni e cioè che la circostanza per la quale, nel giudizio di congruità della retribuzione, sia invalso l'utilizzo, come parametro di riferimento, “in linea generale e prioritaria”, dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi è espressione del fatto che essi rappresentano l'unico criterio oggettivamente disponibile diretto ad assicurare la corrispondenza al precetto costituzionale con una presunzione iuris tantum (essendo, ad esempio, le maggiorazioni per lavoro: notturno-supplementare-domenicale eventuali)
La portata precettiva e cogente dell'art. 36 Cost. impone che
“nessuna tipologia contrattuale possa ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità dei requisiti sostanziali stabiliti dalla
Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento” (cfr. punto 32 sentenza 27711 cit.).
Quanto alla osservazione relativa alle quote di TFR, si rammenta che le stesse vengono accantonate dal datore e da corrispondersi non prima della cessazione del rapporto, le stesse non valgono pertanto a comporre il «complessivo trattamento percepito dal lavoratore» nel senso inteso dalla stessa società appellante (nonché da Cass. n.
27711/23 cit.).
Quanto poi alla questione se l'importo netto corrispondente al suesposto importo lordo vada integrato con il bonus fiscale e con i benefici derivanti dalla c.d. no tax area merita risposta negativa: sia perché si fonda, in rito, su rilievi inammissibili ex art. 437, co. 2, c.p.c.
(in quanto mai tematizzati dalla società convenuta nelle scritture di primo grado ma solo, per la prima volta, nel presente appello), sia
17 perché riguarda, nel merito, interventi contingenziali di politica fiscale estemporanei e non ordinari rispetto al lavoro svolto.
Il motivo deve, pertanto, essere disatteso.
2.
Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza ove ha disatteso l'eccezione (avanzata in via subordinata) di prescrizione dei pretesi crediti maturati dallo Pt_1
antecedentemente al 4 gennaio 2017, data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
2.1
Il primo Giudice ha rigettato l'eccezione richiamando sul punto la sentenza della S.C. n.26246/2022 secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma degli artt. 2948 n. 44 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In adesione a tale orientamento il Giudice si è pertanto proposto di esaminare se la possibilità (per i soci di cooperativa) di caducare l'eventuale delibera di esclusione per ottenere la tutela reintegratoria rappresenti per questa categoria di lavoratori la “predeterminazione certa” di accedere a questa tutela “in caso di evoluzione patologica del rapporto che sfoci in recesso datoriale”.
Al fine di tale esame il primo Giudice ha operato dapprima una ricognizione della “giurisprudenza di legittimità formatasi in merito alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 142 del
2001”, per verificare se nonostante l'espressa previsione ivi
18 contenuta di esclusione dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. “ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo vi sia o meno spazio, comunque, per l'applicazione di tutela caratteristica non del rapporto sociale ma di quello giuslavoristico”.
Una prima risposta affermativa in tal senso il Giudice ha ritenuto di ravvisarla nelle sentenze della S.C. n. 1259/2015 e n. 11548/2015.
In entrambe le suddette statuizioni al socio lavoratore escluso dalla cooperativa era stata accordata la tutela reintegratoria dell'art. 18 St.
Lav. Nel primo caso sul presupposto che alla risoluzione del rapporto si era addivenuti non per ragioni attinenti al rapporto societario ma per ragioni disciplinari, nel secondo caso per essere stato rimosso il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del socio medesimo.
Il Giudice ha preso poi in considerazione la nota sentenza della
Cass. SS.UU. n. 27436/2017 che ha definito “di segno parzialmente diverso”. Dopo un breve excursus delle argomentazioni svolte dalla
S.C. sul collegamento necessario dei due rapporti, associativo e di lavoro e sul carattere unidirezionale di detto collegamento “nel senso che la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro”, il Tribunale ha concluso che, alla luce di tale statuizione, lo spazio residuo per l'applicazione della tutela lavoristica “obbligatoria o reale” ricorre “ nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di esclusione (pag. 50, lett. b)” e pertanto “ben possono verificarsi ipotesi nelle quali il socio lavoratore debba invocare la tutela ex art. 18 con conseguente non piena determinazione di accedere a una tutela adeguata della propria posizione lavorativa (pag. 52)”.
19 L'appellante incidentale censura la “lettura” data del primo Giudice evidenziando che è in realtà un'ipotesi del tutto inusuale e perfino fantasiosa quella del lavoratore licenziato per motivi disciplinari che conservi la qualità di socio a dispetto della rilevanza dell'intuitus personae che contraddistingue qualsiasi patto associativo.
Evidenzia che si tratti di una “ipotesi invero teorica” e lo conferma la stessa Suprema Corte nella sentenza n. 3567/2021, la quale, per il resto, è totalmente adesiva ai principi sanciti dalla SS.UU nella precedente decisione del 2017.
Fonda così il suo motivo proprio sul citato arresto della Suprema
Corte che ha fatto seguito a precedenti dello stesso segno (es
Cass.civ sez.lav.09 luglio 2018 n.17989).
Precedenti che in tema di prescrizione dei diritti nell'ambito del lavoro cooperativo avevano ripetutamente affermato che:
“Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità poiché, in caso di licenziamento la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria legata, oltre che all'impugnativa de licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione non può, di per se, definirsi equivalente ad una condizione di “metus” caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro, ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto” (Cassazione civile sez. lav., 09 luglio 2018 n.
17989);
- Deve affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione ai fini della tutela restitutoria non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude
20 il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (Cassazione 22 settembre 2022 n. 27783).
2.2
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato, sul punto si richiama un precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.329/22) che, in materia di differenze retributive del socio lavoratore di cooperativa, ha affermato che la prescrizione decorre durante il rapporto (proprio con riferimento alla citata Cass.17989/18).
Nella parte motiva è affermato che:
“Con il primo motivo di appello (omissis) impugna la sentenza sostenendo che il Tribunale non abbia compreso la sentenza di
Cassazione da esso citata (Cass. 17989/18).
Secondo l'appellante detta pronuncia della S.C. avrebbe in primo luogo negato l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70 alle cooperative ed avrebbe stabilito che in esse può esistere la stabilità (assimilabile a quella “reale” ex art. 18 cit.) ma soltanto in presenza di alcune precise condizioni, che devono essere provate dalla cooperativa, ma insussistenti nel caso di specie.
L'appellante deduce l'irrilevanza dell'aspetto dimensionale della cooperativa e sostiene che quest'ultima non abbia provato (come era suo onere) l'esistenza di una tipologia di stabilità, diversa da quella di cui all'art. 18 l. 300/70 ma ad essa assimilabile. Una simile stabilità nel caso di specie deve, secondo l'appellante, anzi ritenersi esclusa in quanto lo statuto della cooperativa prodotto in giudizio, peraltro temporalmente inapplicabile in quanto relativo al 2013 e non al periodo per cui è causa (2000-2012), prevede cause di esclusione dalla cooperativa non oggettive e predeterminate, bensì vaghe e non sindacabili davanti al giudice ma davanti ad arbitri, di tal ché il lavoratore, non essendo sicuro di poter esperire vittoriosamente un giudizio contro il datore di lavoro, ha timore di agire giudizialmente
21 nei confronti di questo e ciò costituisce causa di sospensione della prescrizione durante la vigenza del rapporto………
Il primo motivo di appello principale è infondato.
Il Tribunale ha infatti correttamente applicato il principio formulato dalla Cassazione nella sentenza, da esso citata, n. 17989/18.
In detta sentenza la S.C. ha in primo luogo richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza 27436/17 (resa sulla medesima controversia) secondo cui, considerata la disciplina relativa al rapporto del socio di cooperativa, che prevede l'espressa esclusione (ex art. 2 L. 142/01) della tutela di cui all'art. 18 L. 300/70 ove venga a cessare con il rapporto di lavoro anche il vincolo associativo, costituendo quindi un collegamento unidirezionale tra il rapporto associativo e quello di lavoro, sono individuabili due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria, che consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario che dell'ulteriore rapporto di lavoro, e quella risarcitoria, per l'ipotesi di omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro.
La S.C. ha quindi richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui deve ritenersi assistito dalla garanzia di stabilità il rapporto di lavoro regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che, in via generale, va riconosciuto allorquando il posto di lavoro possa essere oggetto di una tutela cd. “reale”, che consenta cioè specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18 L.
22 300/70 ma che può anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili altre disposizioni che comunque garantiscono la stabilità, ciò che va verificato in base al concreto atteggiarsi del rapporto. La S.C. ha quindi ritenuto che nel rapporto di lavoro di socio di cooperativa la tutela “restitutoria” prevista dalla legge assicuri la stabilità: “Pur dando atto delle peculiarità impresse al rapporto del socio lavoratore di cooperativa dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo col rapporto di lavoro, deve tuttavia rilevarsi come la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti è legato il rapporto di lavoro, sia subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile (art. 2533 c.c. e disposizioni ivi richiamate) e dall'atto costitutivo (art. 2521, n. 7 c.c.), integranti
"circostanze oggettive e predeterminate" di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, a conoscenza del socio lavoratore fin dall'inizio del rapporto, e come tali idonee a garantire il predetto contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e del rapporto di lavoro.
Sul piano processuale, il diritto alla tutela restitutoria, affermato dalle
Sezioni Unite, consente di superare le obiezioni alla operatività del decorso della prescrizione in costanza di rapporto basate sulla inapplicabilità dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, in quanto conferma
l'esistenza del potere assegnato al giudice di sindacare i provvedimenti di risoluzione e di rimuoverne gli effetti ove ritenuti illegittimi, con ricostituzione insieme al vincolo associativo, del rapporto di lavoro, e ciò peraltro a prescindere dai requisiti occupazionali a cui era subordinata la cd. tutela reale.
La maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla tempestiva opposizione alla delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante
23 lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto” (conforme Cass.
6947/19). Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, lo statuto della cooperativa non limita l'impugnabilità davanti al giudice della delibera di esclusione (v. art. 10 dello statuto:
“Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”), la pronuncia della S.C. è comunque chiara nello stabilire che il rapporto del socio lavoratore di cooperativa sia assistito dalla garanzia di stabilità, dovendosi escludere che la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria
(legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione) possa essere considerata equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.
La S. C., sulla base delle caratteristiche del rapporto del socio lavoratore di cooperativa e della disciplina ad esso applicabile (in particolare le disposizioni del Codice civile sui requisiti del provvedimento di esclusione), ha dunque ritenuto che esso sia assistito da una stabilità idonea ad escludere la sospensione della prescrizione nel corso del rapporto, senza invece rimettere al
24 giudice, come sostenuto da parte appellante, l'indagine relativa al singolo caso concreto.
È dunque condivisibile la conclusione del Tribunale sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto”.
Devono, pertanto, essere dichiarati prescritti i crediti dell'appellante principale maturati antecedentemente al 4 gennaio 2017.
3.
La difesa dell'appellante principale ha chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado con esclusivo riferimento ad una enunciazione contenuta nella sua motivazione, non ripetuta nel dispositivo, suscettibile però di fare stato fra le parti e aventi causa, innanzitutto nel separato giudizio a cui il Tribunale ha affidato la quantificazione delle differenze retributive derivanti dalla doppia condanna generica pronunciata.
L'enunciato in questione si sostanzia nell'affermazione secondo cui la retribuzione oraria del 2° livello del CCNL Multiservizi – ossia del
“contratto collettivo parametro” da applicare al contratto individuale in questione, trovando in esso espressione la “retribuzione minima costituzionale” (così a pag. 33 della sentenza, ultimo periodo) – pacificamente pari ad € 1.183,50 per tutto il periodo di causa - andrebbe calcolata dividendo l'importo mensile per tutto il periodo di causa, per il divisore 195 anziché 173, posto che il citato CCNL prevederebbe, a detta del primo Giudice, l'osservanza di un orario settimanale ordinario di 45 ore anziché 40; di guisa che la retribuzione da riconoscere in favore del sig. , ai sensi Pt_1 dell'art. 36 Cost., ammonterebbe ad € 6,06923 orari (€ 1.049,00 ove ragguagliata a 40 ore settimanali) invece che € 6,841 (€1183,50).
L'appellante evidenzia l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure rammentando che il CCNL Multiservizi, individuato dal primo Giudice come il contratto collettivo a cui adeguare nella fattispecie la
25 retribuzione ex art. 36 Cost., dispone in via generale, all'art. 30 comma 2, che “la durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali”; ed all'art. 19 che “la retribuzione mensile [è] il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali” ed
“ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173” (v. doc. 16 nel fascicolo di primo grado).
Rammenta che solo in via di eccezione alla suddetta regola generale delle 40 ore, l'art. 32 dello stesso CCNL dispone che sono da considerarsi ad orario discontinuo, e per essi l'orario di lavoro contrattuale è fissato in 45 ore settimanali, i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni: “1. Custodi o guardiani diurni notturni agli ingressi carrabili;
2. Custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali e altri edifici;
3. Personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4. Personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5. Personale addetto al controllo degli impianti e delle aree” (v. doc. 16 nel fascicolo di primo grado).
In quanto addetto al controllo in barriera casse presso esercizi commerciali “Carrefour”, dapprima, ed in seguito adibito al servizio di portierato e “reception” presso la Ilmed Logistics, le mansioni disimpegnate dall'odierno appellante non rientrano affatto fra quelle a contenuto discontinuo tassativamente elencate dal menzionato art. 32 – ciò che invero non è neppure stato allegato ex adverso-.
3.1
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato, posto che il ccnl
Multiservizi prevede generalmente un orario settimanale di 40 ore, essendo quello di 45 ore, come previsto dal suo art. 32, valevole soltanto per i lavoratori assunti con contratto a tempo pieno che svolgono mansioni ben specificate, mentre l'attuale appellato, pacificamente, è lavoratore a tempo parziale (quale addetto al controllo barriere casse presso punti vendita Carrefour).
26 Pertanto, la domanda merita accoglimento.
4.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere dichiarato che la retribuzione da riconoscere ex art. 36 Cost. in favore del sig.
[...]
, corrispondente al minimo tabellare del 2° livello del CCNL Parte_1
Multiservizi, è pari ad € 1.183,50 mensili, corrispondenti ad € 6,841 orari, per tredici mensilità all'anno, e per l'effetto deve essere condannata la cooperativa appellata al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto risultante dall'applicazione di tale parametro retributivo, dal 4/1/2017 al 6/12/2021 (nei limiti della prescrizione quinquennale).
Tenuto conto dell'esito della causa appare equo compensare nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per l'intero, per il primo come da sentenza e per il presente in €
6946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellata principale.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento delll'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere dichiarato che la retribuzione da riconoscere ex art 36 Cost in favore di , Parte_1
corrispondente al minimo tabellare del 2° livello del CCNL
Multiservizi è pari ad € 1.183,50 mensili, corrispondenti ad € 6,841 orari per tredici mensilità all'anno, e per l'effetto deve essere condannata l'appellata in via principale al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto risultante dall'applicazione di tale parametro retributivo dal 4 gennaio 2017 al 6 dicembre 2021 ;
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per l'intero per il primo grado come da sentenza e per il
27 presente in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA, pone i restanti due erzi a carico dell'appellata principale.
Così deciso all'udienza del 17.10.2024
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
28