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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2058/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4.11.2025 sostituita dalla trattazione, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti DA Pattumelli e DA Di Bella
-Appellante-
E
CP_1
Avv. Simonetta Zannini Quiriti
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°1716/2024 del Tribunale di
Roma pubblicata il 12.2.2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 1716/2024 emessa dal
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 28449/2023
R.G., nella parte in cui ha disposto la condanna dell' alla refusione CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.170,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE E
DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE
l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad CP_1 euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A”. ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che la domanda di accertamento della
“illegittimità della compensazione delle spese di lite” non è pertinente 2 rispetto alla pronuncia impugnata, dal momento che il giudice di primo grado non ha disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali, poste integralmente a carico dell' CP_1
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla violazione dei minimi tabellari, l'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato le spese di lite in un importo inferiore a quello minimo, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), senza peraltro considerare la fase istruttoria e/o di trattazione, nonché l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014, dovuto in caso di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (€. 13.088,46), ai sensi dell'art.13, co. 1, c.p.c., i compensi nei valori minimi corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia, € 465,00; fase introduttiva del giudizio €
389,00; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, €. 1.011,00.
Non può essere liquidato nessun compenso per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) DM 55/2014.
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. In tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M.
n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
3 fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n.
19028/2023).
Il Collegio rileva che dall'esame dei documenti del giudizio di primo grado - nel quale non si è costituito ed è rimasto contumace - non CP_1
è stato pronunciato alcun provvedimento teso all'istruzione della causa.
Come si evince dal verbale, la causa si è svolta con un'unica udienza in cui il procuratore del ricorrente si è riportato al ricorso e alla quale è seguita la decisione.
Non è fondata la richiesta dell'appellante per il maggior compenso di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014. Sulla medesima questione questo
Collegio si è già pronunciato (v. sent. 1990/2024).
La norma precede che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
L'appellante non considera che è rimasta contumace in primo CP_1 grado;
la stessa disposizione precisa che la suindicata maggiorazione
“può” essere riconosciuta – e quindi l'aumento è sottoposto al vaglio discrezionale del giudice - nella sola ipotesi di liquidazione delle spese a carico del “soccombente costituito”.
Per i motivi sopra espressi le attività difensive effettivamente svolte e meritevoli di liquidazione sono la fase di studio, la fase introduttiva e quella decisionale.
La liquidazione dei compensi per l'importo di € 1.170,00 è errata e nettamente inferiore ai compensi minimi previsti dallo scaglione di riferimento della controversia.
Peraltro, la liquidazione è in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte sul divieto di liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri minimi (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
4 L'importo delle spese del giudizio di primo grado va quindi rideterminato nella somma di € 1.865,00 per compenso professionale
(€ 465,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 1.011,00 per fase decisionale).
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata, secondo il principio della soccombenza sostanziale.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2, Ordinanza n.
35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
1.170,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel
5 presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1.865,00- 1.170,00= 695,00), sicché lo scaglione di riferimento è quello previsto per l'importo sino ad
€. 1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 247,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 247,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
AT CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2058/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4.11.2025 sostituita dalla trattazione, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti DA Pattumelli e DA Di Bella
-Appellante-
E
CP_1
Avv. Simonetta Zannini Quiriti
-Appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n°1716/2024 del Tribunale di
Roma pubblicata il 12.2.2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 1716/2024 emessa dal
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 28449/2023
R.G., nella parte in cui ha disposto la condanna dell' alla refusione CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.170,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ACCERTARE E
DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE
l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad CP_1 euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A”. ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che la domanda di accertamento della
“illegittimità della compensazione delle spese di lite” non è pertinente 2 rispetto alla pronuncia impugnata, dal momento che il giudice di primo grado non ha disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali, poste integralmente a carico dell' CP_1
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla violazione dei minimi tabellari, l'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato le spese di lite in un importo inferiore a quello minimo, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), senza peraltro considerare la fase istruttoria e/o di trattazione, nonché l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014, dovuto in caso di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (€. 13.088,46), ai sensi dell'art.13, co. 1, c.p.c., i compensi nei valori minimi corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia, € 465,00; fase introduttiva del giudizio €
389,00; fase istruttoria, € 832,00; fase decisoria, €. 1.011,00.
Non può essere liquidato nessun compenso per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) DM 55/2014.
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. In tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M.
n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
3 fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n.
19028/2023).
Il Collegio rileva che dall'esame dei documenti del giudizio di primo grado - nel quale non si è costituito ed è rimasto contumace - non CP_1
è stato pronunciato alcun provvedimento teso all'istruzione della causa.
Come si evince dal verbale, la causa si è svolta con un'unica udienza in cui il procuratore del ricorrente si è riportato al ricorso e alla quale è seguita la decisione.
Non è fondata la richiesta dell'appellante per il maggior compenso di cui all'art. 4, comma 8 DM 55/2014. Sulla medesima questione questo
Collegio si è già pronunciato (v. sent. 1990/2024).
La norma precede che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
L'appellante non considera che è rimasta contumace in primo CP_1 grado;
la stessa disposizione precisa che la suindicata maggiorazione
“può” essere riconosciuta – e quindi l'aumento è sottoposto al vaglio discrezionale del giudice - nella sola ipotesi di liquidazione delle spese a carico del “soccombente costituito”.
Per i motivi sopra espressi le attività difensive effettivamente svolte e meritevoli di liquidazione sono la fase di studio, la fase introduttiva e quella decisionale.
La liquidazione dei compensi per l'importo di € 1.170,00 è errata e nettamente inferiore ai compensi minimi previsti dallo scaglione di riferimento della controversia.
Peraltro, la liquidazione è in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte sul divieto di liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri minimi (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
4 L'importo delle spese del giudizio di primo grado va quindi rideterminato nella somma di € 1.865,00 per compenso professionale
(€ 465,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 1.011,00 per fase decisionale).
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata, secondo il principio della soccombenza sostanziale.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2, Ordinanza n.
35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
1.170,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel
5 presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1.865,00- 1.170,00= 695,00), sicché lo scaglione di riferimento è quello previsto per l'importo sino ad
€. 1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 247,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 247,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
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