Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1578 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia” e vertente TRA
C.F. , parte nata a LONGOBUCCO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
19.01.57, rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
C.F. parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
04.12.52, rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANO MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 22.05.2017,
ha convenuto in giudizio . La difesa della parte attrice ha Parte_1 Controparte_1 dedotto che:
- In data 05.05.2009 , mediante denuncia - querela, segnalava ai CC il Parte_1 mancato versamento dell'assegno mensile di mantenimento da parte dell'ex coniuge
[...]
; Controparte_1
- , nello specifico, disattendeva l'ordinanza, resa nel procedimento di Controparte_1 separazione giudiziale iscritto al n. 875/2008 R.G.A.C. del Tribunale di Rossano, in cui il giudice istruttore disponeva l'obbligo a carico dello stesso di versare alla SI.ra Parte_1 la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed onerava altresì il medesimo a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- Nelle more del giudizio di separazione, il si rendeva inadempiente anche a CP_1 fronte di un bonario accordo, in virtù del quale lo stesso si impegnava a versare € 300,00
a titolo di contributo per le necessità ed i bisogni della famiglia;
- A causa dell'inadempienza agli obblighi di solidarietà familiare da parte del CP_1 l'attrice si vedeva costretta a ricorrere all'aiuto dei propri familiari al fine di ovviare alla sua indigente situazione economica.
- A seguito di tali comportamenti, la SI.ra si costituiva parte civile nel Parte_1 procedimento penale n. 1703/09 R.G.N.R. e n. 1564/10 R.G., a carico dell'ex marito, scaturito a seguito della sopraddetta denuncia.
- All'udienza del 06.07.11 veniva escussa la parte civile SI.ra , la quale Parte_1 riferiva che all'epoca dei fatti il figlio più piccolo ancora minorenne, Persona_1
incorreva in problemi di salute psicofisici, quale depressione, anoressia, dovuti CP_1 al disinteresse affettivo da parte del padre.
- Il inoltre, non corrispondeva mai la somma assegnata dal giudice istruttore CP_1 né tantomeno aveva premura nel collaborare alle spese per le bollette, nonostante svolgesse dei lavori come potatore e lavoratore agricolo, mentre la stessa era Parte_1 costretta a lavorare come bracciante agricola al fine di poter mantenere i suoi figli;
la stessa in particolari momenti di precarietà economica ricorreva alla al fine di CP_2 poter aver un sostentamento alimentare per sé stessa e i suoi figli.
- Con sentenza n. 540/14, il Giudice dibattimentale del Tribunale Ordinario di Castrovillari accertava e dichiarava la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Il Giudice adito condannava, altresì, al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore della costituita parte civile, rimettendo la stessa dinanzi al giudice civile per la quantificazione dei medesimi e disponendo il pagamento di una provvisionale di € 5.000,00 in favore della SI.ra da intendersi provvisoriamente esecutiva, nonché Parte_1 alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate per grado in € 900.00 oltre iva e cap, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 co 3 del D.P.R. n. 115/2002 qualora la parte civile risultasse ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato.
- Avverso detta statuizione non veniva proposto alcun mezzo di gravame e, pertanto, in data 21.10.14, veniva attestata l'irrevocabilità della sentenza con passaggio in giudicato.
Tanto premesso, la parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. accertare la responsabilità di per i fatti esposti in narrativa e per Controparte_1
l'effetto, condannarlo al risarcimento, in favore dell'attrice, nella predetta qualità, dei danni patrimoniali e non, ovvero dei danni morali, nella misura di € 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione o giustizia e accertata e determinata in corso di giudizio, oltre interessi e altri accessori di legge dal dovuto al saldo;
b. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.05.2018, si è costituito
[...]
, deducendo che: Controparte_1
- Non è dato comprendere se la SI.ra agisca nel proprio interesse o anche Parte_1 nell'interesse dei figli oramai maggiorenni, che tra l'altro avrebbero dovuto essere i legittimati attivi;
- La condotta tenuta dal non era quella di agire con la precisa volontà di CP_1 sottrarsi ai propri doveri di mantenimento, essendosi trovato nella impossibilità oggettiva di corrispondere all'attrice l'assegno stabilito in sentenza;
- Dopo il licenziamento dall'attività lavorativa nell'anno 2008, non riusciva a trovare un lavoro stabile e iniziò ad avere una diminuzione di guadagni notevole, tanto da portarlo ad un vero e proprio stato di indigenza, da non riuscire ad ottemperare a quanto stabilito dal Giudice in ordine al mantenimento dei propri figli.
- Tale situazione di difficoltà economica del SI. era conosciuta dalla SI.ra CP_1
la quale nonostante tutto infieriva sullo stesso, con una noncuranza degli esiti Parte_1 negativi che sarebbero derivati anche nel rapporto del genitore con i figli.
- A nulla sono valsi i tentativi di far desistere la nell'intraprendere azioni che Parte_1 potessero nuocere ancor di più la situazione già difficile del SI. con la CP_1 promessa che pian piano avrebbe ristabilito la frequenza dei pagamenti secondo la propria capacità economica.
- La viceversa, perseverava nelle azioni contro lo stesso, intraprendendo anche Parte_1 una procedura esecutiva da cui ne è conseguito il pignoramento dell'abitazione dove dimorava e domiciliava il convenuto. R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 3 di 8
- Nonostante il presentasse istanza per continuare a dimorare nell'abitazione CP_1 pignorata, stante il proprio stato di indigenza sino all'esito della procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione rigettava tale istanza ordinando di abbandonare l'abitazione.
- Da tale data il SI. viene ospitato da un fratello non avendo la possibilità di CP_1 sostenere il costo di una locazione.
- Ancor prima dell'estinzione della procedura esecutiva, il convenuto avanzava una proposta transattiva alla controparte, dichiarando di voler cedere la proprietà dell'abitazione e del terreno ai propri figli con l'accollo delle spese notarili, tuttavia, a seguito di tale proposta la rimaneva inerte. Parte_1
- Infondata e sproporzionata appare la quantificazione dei danni richiesta dall'attrice in quanto non è dato comprendere il calcolo di una tale esosa somma.
- Il risarcimento di tale danno non è in re ipsa, tuttavia, dal tenore dell'atto non è dato comprendere la prova del pregiudizio subito.
Ciò posto, il ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: “rigettare la Controparte_1 domanda di risarcimento danni avanzata dalla SI.ra per come richiesta. In ogni Parte_1 caso con vittoria di spese e competenze difensive da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante l'escussione dell'unico testimone richiesto dalla parte attrice. All'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
2. In ordine ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale
Prima di procedere ad analizzare gli evocati profili relativi al merito, pare opportuno formulare alcune precisazioni in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, alla luce della sentenza depositata in atti. 2.1.Orbene, l'art. 651 c.p.p., comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
2.2. Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso. L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015).
Nella specie è incontestato e risulta in via documentale che l'attrice si sia costituita parte civile nel giudizio penale. Nei suoi confronti, pertanto, si estende il vincolo del giudicato, in quanto il è stato condannato con sentenza passata in giudicato. CP_1 Sul punto, infatti, va condiviso il principio secondo il quale “nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale” (v., tra le tante, Cass. civ. Sent. n. 12115 del 2016). 2.3. Tuttavia - al fine di completare il quadro di riferimento – la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 4 di 8
ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. n. 5660 del
2018; Cass. Civ. 4318 del 2019). All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con l'effetto che, in sede civile, è onere del danneggiato che avanza la richiesta risarcitoria fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato [cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n. 8477 del 2020, la quale precisa che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto- reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere
è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno)”]. L'accertamento del fatto storico da cui si fa derivare il reato e la conseguente responsabilità penale, quindi, non implicano, automaticamente, il sorgere della obbligazione risarcitoria a carico dell'autore del reato, la quale deve essere provata, anche attraverso elementi presuntivi, nei suoi elementi costitutivi, ossia l'esistenza del danno e il nesso causale, cioè la diretta discendenza delle conseguenze pregiudizievoli evocate all'evento dannoso accertato (v. Cass. Civ. 18668 del 2022). 2.4. Tali approdi consentono, quindi, di meglio delimitare il thema decidendum in relazione alla efficacia nel presente giudizio della sentenza penale del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, relativa all'accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto.
3. Nel merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Come si evince agevolmente dal petitum e dalla causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, l'attrice ha esperito una domanda volta al risarcimento dei danni, asseritamente sofferti per effetto delle condotte del convenuto, relative al mancato versamento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli, come previsto dai provvedimenti resi nel giudizio di separazione giudiziale iscritto al n. 875 del 2008. E' opportuno precisare che la domanda è stata esperita dalla sola che agisce in Parte_1 proprio e non già anche per conto dei figli, ormai maggiorenni. Si tratta, quindi, di una domanda risarcitoria da illecito aquiliano, c.d. endofamiliare.
Come precisato dalla giurisprudenza, il c.d. danno endofamiliare è un genus di danno sviluppatosi negli ultimi decenni tramite il dovuto superamento della concezione della famiglia come istituto pubblicistico sostanzialmente intangibile dalla tutela risarcitoria aquiliana: l'immunità di cui veniva pertanto investita la condotta di determinati suoi membri nei confronti degli altri - ancora, seppur tacitamente, impregnata della tradizionale impostazione gerarchica - derivava dal suo essere, come suggestivamente ma infondatamente veniva intesa dagli interpreti, una sorta di isola che l'oceano normativo soltanto poteva lambire, giammai inondare.
Dismessa siffatta peculiarità, si è ormai pienamente riconosciuto che sotto l'aspetto del diritto i rapporti familiari sono relazioni interpersonali, ove, come in tutte le altre relazioni sociali, ben può accadere che uno dei soggetti coinvolti le conduca in maniera giuridicamente non corretta, id est può accadere che commetta fatti illeciti. R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 5 di 8
Tali condotte illecite trovano sanzione non solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, integrando gli estremi dell'illecito civile, ove cagionino la lesione di diritti costituzionalmente protetti, anche nella tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. e all'art. 2059 c.c.
3.2. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.).
Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza.
Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito.
Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità).
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 6 di 8
Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno.
Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, si comprendono appieno anche le conclusioni della giurisprudenza suindicata in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, precisamente coerenti con la moderna impostazione della responsabilità civile: anche in presenza di una sentenza di condanna generica resa in sede penale e passata in giudicato, resta ferma la competenza del giudice civile in ordine all'accertamento del danno conseguenza, con la necessità del danneggiato, pur costituitosi parte civile nel giudizio penale, di provare ex art. 2697
c.c. i pregiudizi effettivamente subiti ed il nesso di causalità (immediata e diretta ex art. 1223 c.c.) con l'evento dannoso che assurge anche a reato. 3.3. Con specifico riferimento alla domanda volta al risarcimento dei danni patrimoniali, la domanda è generica già sotto un profilo assertivo, dal momento che non specifica il concreto detrimento patrimoniale subito dalla parte attrice per effetto della condotta del convenuto (v. Cass. Civ. n. 691 del 2012, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”). Peraltro, è utile precisare che, in assenza di pregiudizi patrimoniali ulteriori dedotti in maniera specifica, che superino l'ammontare della mancata corresponsione del mantenimento non versato, le statuizioni giudiziali che fissato il contributo al mantenimento dei minori – sia ove fissate con ordinanza presidenziale, sia ove fissate con la sentenza definitiva – hanno natura di titolo giudiziale, anche ai fini della iscrizione di ipoteca a norma dell'art. 1988 c.c. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento è legittimato ad azionare direttamente il titolo giudiziale di cui già gode e che, quindi, non ha un interesse, giuridicamente rilevante, a reclamare una decisione di condanna, per l'ammontare dello stesso importo non versato, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode (v. in motivazione Cass. civ. n. 9393 del 1994).
3.4. Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno. In particolare, non è stato fornito, alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il pregiudizio subito dall'attrice. Del resto, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 7 di 8
domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa
è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi).
In particolare, la ha allegato in maniera del tutto generica di aver subito un danno Parte_1 non patrimoniale, in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto, senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state realmente le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto. Gli unici riferimenti specifici, sotto il profilo assertivo, concernono, invero, il disinteresse patito dai figli, che sarebbero, quindi, gli unici legittimati a dolersi del danno subito.
Sotto il profilo probatorio, poi, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici.
Accanto alle già evocate carenze assertive, nessun elemento probatorio, neppure documentale, è stato fornito per suffragare la fondatezza della domanda attorea.
Il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall'attrice risulta, quindi, del tutto sfornito di prova. La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, pertanto, non può essere accolta.
4. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla escussione di un solo teste;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
h) che ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002 “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 1578 del 2017 - Pag. 8 di 8
A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto Parte_1 elle spese di giudizio che si liquidano, quanto agli esborsi vivi, Controparte_1 negli importi prenotati a debito e, quanti ai compensi professionali forensi, in complessivi €
2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, e DISPONE che il pagamento avvenga in favore dello
Stato; C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 21 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia