CA
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 720/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 4 aprile 2024 al n. 720 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 90 del 2024
promossa da
, rappresentato e difeso, sia Parte_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Matteo Baldacci e
Laura Deri, entrambi con studio in Bientina Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente ivi domiciliato, come da procura in atti - appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina CP_1
Caparra, con studio in Pisa v. L.L. Zamenhof n. 16 Pisa, elettivamente ivi domiciliata, come da procura in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
All'udienza in data 8 novembre 2024 i difensori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 il Sig. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pisa
n. 90/2024 che, pronunciando sulla domanda di modifica dei provvedimenti adottati in tema di affidamento di minori nati da unione di fatto - introdotta dalla Sig. con ricorso in data 8 settembre 2023 - fermo CP_1
l'affido condiviso dei figli minori della coppia ( e Per_1 [...]
, rispettivamente nati in data 21 maggio 2010 e in data 4 Persona_2
dicembre 2011), già collocati in modo prevalente presso il padre come da provvedimento del Tribunale di Pisa in data 20 ottobre 2020, ne disponeva:
- il collocamento presso l'abitazione della madre, in Crotone regolando la frequentazione padre/figli;
- poneva a carico del Sig. il versamento del contributo mensile Parte_1
di € 500,00 a titolo di mantenimento della prole (in ragione di € 250,00 per
2 ciascun figlio) con ripartizione paritaria delle spese straordinarie, da concordarsi previamente ove superiori ad € 100,00, ed attribuzione alla Sig.
dell'assegno unico;
CP_1
- con compensazione integrale delle spese del procedimento.
I.
1. La sentenza impugnata esaminava la questione relativa al collocamento dei minori richiamando, a sostegno della decisione adottata, la preferenza espressa dai figli e , in sede di ascolto, in termini coerenti Per_1 Per_2
con le loro specifiche esigenze di una costante attenzione e presenza genitoriale, ritenute meglio garantite dalla figura materna a causa degli impegni lavorativi del padre, tali da tenerlo impegnato lontano da casa fino al tardo pomeriggio;
regolava quindi la frequentazione padre/figli tenendo conto della distanza tra i rispettivi domicili, prevedendo le condizioni economiche sopra riportate per il mantenimento della prole.
Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la suddetta sentenza censurando la scelta domiciliativa adottata, rilevando in particolare che essa comporterebbe un sostanziale sradicamento dei minori dal proprio ambiente di vita non rispondendo al vero che il padre non possa garantire un sostanziale sostegno ai figli minori (egli, che sceglieva di non instaurare alcuna nuova convivenza dopo la cessazione della relazione con la , CP_1
occupandosi in maniera esclusiva dei minori, poteva fornire loro un adeguato supporto lavorando in una conceria posta a pochi chilometri dalla casa, ove rientra ogni pomeriggio alle 17,15, mentre i minori assolvono ai propri impegni scolastici fino alle ore 15,00).
Ha pertanto censurato la sentenza evidenziando che le eventuali preferenze espresse dal minore in sede di ascolto devono comunque trovare un adeguato vaglio mediante l'ausilio di psicologi o comunque attraverso apposita Ctu, in ragione dei fattori condizionanti tali indicazioni e della obiettiva incapacità del minore a valutare la soluzione più idonea alle proprie
3 esigenze;
ha pertanto concluso affinché, previa sospensione della esecutività della sentenza, sia disposto il rigetto del ricorso proposto ex adverso per insussistenza di circostanze sopravvenute tali da richiedere una modifica dei provvedimenti a tutela dei minori;
in via subordinata, ove confermata la domiciliazione dei minori presso la madre, ha chiesto la rideterminazione in misura inferiore del contributo per il mantenimento dei medesimi a carico del padre, alla luce di quanto sopra esposto e documentato in merito alle entrate ed alle uscite mensili dello stesso , con vittoria delle Parte_1
spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con comunicazione al Procuratore Generale e ordinati gli incombenti di cui all'art. 473 bis 31 c.p.c. e il deposito della documentazione reddituale aggiornata, si è costituita la parte appellata, contestando le deduzioni formulate ex adverso;
essa ha in particolare evidenziato che la decisione del
Tribunale era stata adottata alla stregua di una complessiva valutazione delle esigenze dei minori e non già sulla base del solo ascolto degli stessi;
ha inoltre rappresentato che, a seguito del trasferimento in Calabria, i minori si erano ben inseriti nel nuovo ambiente concludendo l'anno scolastico
2023/2024 con profitto e recuperando molte delle loro lacune;
ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 13 settembre 2024, acquisito il visto di intervento del
Procuratore Generale, le parti davano atto che i minori insieme alla madre erano rientrati a Pisa, essendo in corso di formazione gli accordi per la definizione del contenzioso, quanto meno in modo parziale;
la Corte disponeva pertanto rinvio con termine alle parti per il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi.
4 Con note rispettivamente depositate in data 3.10.2024, in prossimità dell'udienza di trattazione del 4.10.2024, le parti ponevano a conoscenza della Corte i fatti sopravvenuti nelle more del giudizio.
Parte appellante rappresentava che i figli minori, nuovamente rientrati in
Toscana, dalla data del 20 luglio 2024 si trovavano presso l'abitazione paterna chiedendo l'accertamento della suddetta situazione nonché del diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno unico Inps nonché di un contributo per il loro mantenimento a carico della madre, determinato nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, con condanna alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio (valutata la condotta di controparte che, dopo aver ottenuto l'accoglimento delle richieste formulate, aveva ricollocato autonomamente i minori in Toscana, con le criticità connesse alla ripresa dei relativi percorsi scolastici).
Parte appellata, premesso che ai primi di settembre 2024 la madre aveva deciso di ritrasferirsi con i minori in Toscana, al fine di semplificare la gestione dei rapporti tra i figli e il padre, sostenendo allo stato integralmente il mantenimento della prole, chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la propria abitazione, con conferma dei provvedimenti economici già emessi con il provvedimento oggetto di gravame.
Infine, all'udienza in data 8 novembre 2024, sentite le parti personalmente,
e raccolte le conclusioni da esse rassegnate come in epigrafe, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La domiciliazione dei minori
5 L'appellante ribadisce la propria richiesta di domiciliazione prevalente dei minori presso di sé anche a seguito del trasferimento dei due figli, al seguito della madre, dalla Calabria in Toscana, concludendo di contro la madre per la conferma sul punto del provvedimento impugnato, anche a seguito del proprio rientro in Toscana nel settembre 2024.
Rileva la Corte, in primo luogo, che l'audizione delle parti, all'udienza dell'8 novembre 2024, ha consentito di chiarire che i due figli minori si trovavano presso il padre dal luglio 2024 in coerenza con il calendario di frequentazione padre/figli, e comunque in attesa che la madre completasse le attività necessarie per la sistemazione della nuova abitazione, nella quale si trasferivano entrambi nel corso del settembre 2024; è pure emerso che il figlio maggiore, , frequenta l'Istituto Alberghiero a Pisa mentre Per_1
la scuola media in un Istituto in prossimità di Ponte a Egola, e che Per_2
entrambi si recano, seppure con diverse modalità e frequenza, presso il domicilio paterno.
A tale riguardo è in particolare emerso, in termini sostanzialmente incontroversi, che il figlio si trattiene con maggiore assiduità presso Per_1
l'abitazione paterna, ove talvolta pernotta utilizzando i mezzi pubblici ivi disponibili per raggiungere la scuola a Pisa, avendo peraltro conservato a
Santa Maria a Monte la propria rete amicale;
non risulta pure controverso che il figlio si reca in termini più sporadici dal padre (in proposito Per_2
la madre ha riferito che il ragazzo si mostra riluttante in tal senso, preferendo rimanere presso l'abitazione materna, per ragioni legate alla natura del rapporto, anche pregresso, tra e la figura paterna, Per_2
rispetto al quale non ha comunque segnalato specifiche criticità).
Tanto premesso, rileva la Corte che le aspirazioni manifestate dai minori in sede di ascolto ai fini della collocazione prevalente presso la madre, evidentemente volte a recuperare la pienezza del rapporto con tale figura
6 genitoriale, assumano rilievo determinante nella fattispecie, avuto riguardo all'età dei minori, entrambi alle soglie dell'adolescenza, e pertanto capaci di adeguata autodeterminazione e consapevolezza dei propri bisogni affettivi;
non emerge peraltro che le determinazioni così espresse costituiscano il risultato di condizionamenti non registrandosi, nella coppia genitoriale, comportamenti ostacolanti l'accesso all'altro genitore (la conflittualità tra le parti risulta, infatti, piuttosto incentrata sull'adozione delle scelte fondamentali per i figli e sui profili economici per il relativo mantenimento).
Risulta peraltro decisivo rilevare che la suddetta scelta collocativa, che pure risulta positivamente consolidata nelle more del giudizio, assume allo stato minor impatto negli equilibri endofamiliari a seguito del rientro in Toscana della madre insieme ai minori, garantendo comunque loro una adeguata frequentazione con il genitore non collocatario .
In tale contesto, rileva la Corte che, in assenza di alcuna regolamentazione legata all'attuale condizione collocativa dei minori, deve essere compiutamente disciplinata la frequentazione padre/figli, al fine di garantire in termini adeguati la continuità del rapporto anche tra il figlio e Per_2
il padre, agevolando il supporto reciproco proprio della relazione tra i fratelli;
in tal senso, ferma restando la possibilità per ciascun figlio di recarsi presso l'abitazione paterna anche nei giorni infrasettimanali
(indicativamente in due giorni infrasettimanali, eventualmente con pernottamento), previo accordo tra i genitori, deve inoltre disporsi che il padre possa tenere con sé entrambi i figli minori nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
quanto al periodo estivo i minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno;
quanto alle principali festività i figli trascorreranno, nel periodo natalizio, una settimana con ciascun
7 genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale, e tre giorni nel periodo pasquale comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua.
III. Il mantenimento dei minori.
Rileva la Corte che, alla luce della attuale situazione collocativa, deve procedersi alla determinazione del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento della prole, tenendo conto delle risorse disponibili per ciascun genitore nonché delle concrete esigenze della prole.
Nella fattispecie, risulta acquisita la percezione da parte del padre, quale lavoratore dipendente, di un reddito imponibile pari ad € 23.000 circa, nonché la proprietà dell'abitazione in cui risiede, con l'onere di rimborso del mutuo a tasso variabile acceso per il relativo acquisto (comportanti esborsi mensili pari a circa € 800/900 mensili- cfr. doc. 2 di parte appellante); quanto alla madre, titolare di partita Iva, risulta documentato un reddito per attività pari a € 16.000 circa per l'anno 2022 e ad € 14.861 per l'anno 2023, non risultando documentate spese per la propria sistemazione abitativa.
Ciò posto, deve essere valutata la migliore situazione reddituale del padre tenendo tuttavia conto dei significativi oneri sullo stesso gravanti e, comunque, dei tempi di mantenimento diretto della prole previsti secondo il regime di frequentazione padre/figli come sopra individuato.
Ne consegue la previsione del contributo per il mantenimento della prole posto a carico del padre nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ferma la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi ove superiori ad € 100,00; resta ferma la percezione dell'assegno unico per i figli da parte della madre.
Ne consegue, in riforma della impugnata sentenza, la pronuncia di cui in dispositivo.
8 V.1. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura e complessità delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 90/2024 emessa dal Tribunale di Pisa, così provvede:
1) dispone, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la domiciliazione prevalente dei minori presso la madre, nel suo attuale domicilio;
2) dispone che, ferma restando la possibilità per ciascun figlio, previo accordo tra i genitori, di recarsi presso l'abitazione paterna anche nei giorni infrasettimanali (indicativamente in due giorni infrasettimanali, eventualmente con pernottamento), il padre terrà con sé entrambi i figli minori nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
3) dispone che nel periodo estivo i figli minori trascorrano tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno e , quanto alle principali festività, nel periodo natalizio, una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di
Natale, e tre giorni nel periodo pasquale comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua;
4) pone a carico di il versamento a , Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, della somma complessiva di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie, da concordarsi tra le parti ove superiori a €
100,00, ferma restando la percezione dell'assegno unico per intero da parte della madre;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
9 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 8 novembre 2024
Il Presidente est.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 4 aprile 2024 al n. 720 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 90 del 2024
promossa da
, rappresentato e difeso, sia Parte_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Matteo Baldacci e
Laura Deri, entrambi con studio in Bientina Viale Vittorio Veneto 5, elettivamente ivi domiciliato, come da procura in atti - appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina CP_1
Caparra, con studio in Pisa v. L.L. Zamenhof n. 16 Pisa, elettivamente ivi domiciliata, come da procura in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
All'udienza in data 8 novembre 2024 i difensori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 il Sig. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pisa
n. 90/2024 che, pronunciando sulla domanda di modifica dei provvedimenti adottati in tema di affidamento di minori nati da unione di fatto - introdotta dalla Sig. con ricorso in data 8 settembre 2023 - fermo CP_1
l'affido condiviso dei figli minori della coppia ( e Per_1 [...]
, rispettivamente nati in data 21 maggio 2010 e in data 4 Persona_2
dicembre 2011), già collocati in modo prevalente presso il padre come da provvedimento del Tribunale di Pisa in data 20 ottobre 2020, ne disponeva:
- il collocamento presso l'abitazione della madre, in Crotone regolando la frequentazione padre/figli;
- poneva a carico del Sig. il versamento del contributo mensile Parte_1
di € 500,00 a titolo di mantenimento della prole (in ragione di € 250,00 per
2 ciascun figlio) con ripartizione paritaria delle spese straordinarie, da concordarsi previamente ove superiori ad € 100,00, ed attribuzione alla Sig.
dell'assegno unico;
CP_1
- con compensazione integrale delle spese del procedimento.
I.
1. La sentenza impugnata esaminava la questione relativa al collocamento dei minori richiamando, a sostegno della decisione adottata, la preferenza espressa dai figli e , in sede di ascolto, in termini coerenti Per_1 Per_2
con le loro specifiche esigenze di una costante attenzione e presenza genitoriale, ritenute meglio garantite dalla figura materna a causa degli impegni lavorativi del padre, tali da tenerlo impegnato lontano da casa fino al tardo pomeriggio;
regolava quindi la frequentazione padre/figli tenendo conto della distanza tra i rispettivi domicili, prevedendo le condizioni economiche sopra riportate per il mantenimento della prole.
Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la suddetta sentenza censurando la scelta domiciliativa adottata, rilevando in particolare che essa comporterebbe un sostanziale sradicamento dei minori dal proprio ambiente di vita non rispondendo al vero che il padre non possa garantire un sostanziale sostegno ai figli minori (egli, che sceglieva di non instaurare alcuna nuova convivenza dopo la cessazione della relazione con la , CP_1
occupandosi in maniera esclusiva dei minori, poteva fornire loro un adeguato supporto lavorando in una conceria posta a pochi chilometri dalla casa, ove rientra ogni pomeriggio alle 17,15, mentre i minori assolvono ai propri impegni scolastici fino alle ore 15,00).
Ha pertanto censurato la sentenza evidenziando che le eventuali preferenze espresse dal minore in sede di ascolto devono comunque trovare un adeguato vaglio mediante l'ausilio di psicologi o comunque attraverso apposita Ctu, in ragione dei fattori condizionanti tali indicazioni e della obiettiva incapacità del minore a valutare la soluzione più idonea alle proprie
3 esigenze;
ha pertanto concluso affinché, previa sospensione della esecutività della sentenza, sia disposto il rigetto del ricorso proposto ex adverso per insussistenza di circostanze sopravvenute tali da richiedere una modifica dei provvedimenti a tutela dei minori;
in via subordinata, ove confermata la domiciliazione dei minori presso la madre, ha chiesto la rideterminazione in misura inferiore del contributo per il mantenimento dei medesimi a carico del padre, alla luce di quanto sopra esposto e documentato in merito alle entrate ed alle uscite mensili dello stesso , con vittoria delle Parte_1
spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con comunicazione al Procuratore Generale e ordinati gli incombenti di cui all'art. 473 bis 31 c.p.c. e il deposito della documentazione reddituale aggiornata, si è costituita la parte appellata, contestando le deduzioni formulate ex adverso;
essa ha in particolare evidenziato che la decisione del
Tribunale era stata adottata alla stregua di una complessiva valutazione delle esigenze dei minori e non già sulla base del solo ascolto degli stessi;
ha inoltre rappresentato che, a seguito del trasferimento in Calabria, i minori si erano ben inseriti nel nuovo ambiente concludendo l'anno scolastico
2023/2024 con profitto e recuperando molte delle loro lacune;
ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza del 13 settembre 2024, acquisito il visto di intervento del
Procuratore Generale, le parti davano atto che i minori insieme alla madre erano rientrati a Pisa, essendo in corso di formazione gli accordi per la definizione del contenzioso, quanto meno in modo parziale;
la Corte disponeva pertanto rinvio con termine alle parti per il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi.
4 Con note rispettivamente depositate in data 3.10.2024, in prossimità dell'udienza di trattazione del 4.10.2024, le parti ponevano a conoscenza della Corte i fatti sopravvenuti nelle more del giudizio.
Parte appellante rappresentava che i figli minori, nuovamente rientrati in
Toscana, dalla data del 20 luglio 2024 si trovavano presso l'abitazione paterna chiedendo l'accertamento della suddetta situazione nonché del diritto dell'appellante alla percezione dell'assegno unico Inps nonché di un contributo per il loro mantenimento a carico della madre, determinato nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, con condanna alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio (valutata la condotta di controparte che, dopo aver ottenuto l'accoglimento delle richieste formulate, aveva ricollocato autonomamente i minori in Toscana, con le criticità connesse alla ripresa dei relativi percorsi scolastici).
Parte appellata, premesso che ai primi di settembre 2024 la madre aveva deciso di ritrasferirsi con i minori in Toscana, al fine di semplificare la gestione dei rapporti tra i figli e il padre, sostenendo allo stato integralmente il mantenimento della prole, chiedeva di confermare l'affidamento condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la propria abitazione, con conferma dei provvedimenti economici già emessi con il provvedimento oggetto di gravame.
Infine, all'udienza in data 8 novembre 2024, sentite le parti personalmente,
e raccolte le conclusioni da esse rassegnate come in epigrafe, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La domiciliazione dei minori
5 L'appellante ribadisce la propria richiesta di domiciliazione prevalente dei minori presso di sé anche a seguito del trasferimento dei due figli, al seguito della madre, dalla Calabria in Toscana, concludendo di contro la madre per la conferma sul punto del provvedimento impugnato, anche a seguito del proprio rientro in Toscana nel settembre 2024.
Rileva la Corte, in primo luogo, che l'audizione delle parti, all'udienza dell'8 novembre 2024, ha consentito di chiarire che i due figli minori si trovavano presso il padre dal luglio 2024 in coerenza con il calendario di frequentazione padre/figli, e comunque in attesa che la madre completasse le attività necessarie per la sistemazione della nuova abitazione, nella quale si trasferivano entrambi nel corso del settembre 2024; è pure emerso che il figlio maggiore, , frequenta l'Istituto Alberghiero a Pisa mentre Per_1
la scuola media in un Istituto in prossimità di Ponte a Egola, e che Per_2
entrambi si recano, seppure con diverse modalità e frequenza, presso il domicilio paterno.
A tale riguardo è in particolare emerso, in termini sostanzialmente incontroversi, che il figlio si trattiene con maggiore assiduità presso Per_1
l'abitazione paterna, ove talvolta pernotta utilizzando i mezzi pubblici ivi disponibili per raggiungere la scuola a Pisa, avendo peraltro conservato a
Santa Maria a Monte la propria rete amicale;
non risulta pure controverso che il figlio si reca in termini più sporadici dal padre (in proposito Per_2
la madre ha riferito che il ragazzo si mostra riluttante in tal senso, preferendo rimanere presso l'abitazione materna, per ragioni legate alla natura del rapporto, anche pregresso, tra e la figura paterna, Per_2
rispetto al quale non ha comunque segnalato specifiche criticità).
Tanto premesso, rileva la Corte che le aspirazioni manifestate dai minori in sede di ascolto ai fini della collocazione prevalente presso la madre, evidentemente volte a recuperare la pienezza del rapporto con tale figura
6 genitoriale, assumano rilievo determinante nella fattispecie, avuto riguardo all'età dei minori, entrambi alle soglie dell'adolescenza, e pertanto capaci di adeguata autodeterminazione e consapevolezza dei propri bisogni affettivi;
non emerge peraltro che le determinazioni così espresse costituiscano il risultato di condizionamenti non registrandosi, nella coppia genitoriale, comportamenti ostacolanti l'accesso all'altro genitore (la conflittualità tra le parti risulta, infatti, piuttosto incentrata sull'adozione delle scelte fondamentali per i figli e sui profili economici per il relativo mantenimento).
Risulta peraltro decisivo rilevare che la suddetta scelta collocativa, che pure risulta positivamente consolidata nelle more del giudizio, assume allo stato minor impatto negli equilibri endofamiliari a seguito del rientro in Toscana della madre insieme ai minori, garantendo comunque loro una adeguata frequentazione con il genitore non collocatario .
In tale contesto, rileva la Corte che, in assenza di alcuna regolamentazione legata all'attuale condizione collocativa dei minori, deve essere compiutamente disciplinata la frequentazione padre/figli, al fine di garantire in termini adeguati la continuità del rapporto anche tra il figlio e Per_2
il padre, agevolando il supporto reciproco proprio della relazione tra i fratelli;
in tal senso, ferma restando la possibilità per ciascun figlio di recarsi presso l'abitazione paterna anche nei giorni infrasettimanali
(indicativamente in due giorni infrasettimanali, eventualmente con pernottamento), previo accordo tra i genitori, deve inoltre disporsi che il padre possa tenere con sé entrambi i figli minori nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
quanto al periodo estivo i minori trascorreranno tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno;
quanto alle principali festività i figli trascorreranno, nel periodo natalizio, una settimana con ciascun
7 genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale, e tre giorni nel periodo pasquale comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua.
III. Il mantenimento dei minori.
Rileva la Corte che, alla luce della attuale situazione collocativa, deve procedersi alla determinazione del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento della prole, tenendo conto delle risorse disponibili per ciascun genitore nonché delle concrete esigenze della prole.
Nella fattispecie, risulta acquisita la percezione da parte del padre, quale lavoratore dipendente, di un reddito imponibile pari ad € 23.000 circa, nonché la proprietà dell'abitazione in cui risiede, con l'onere di rimborso del mutuo a tasso variabile acceso per il relativo acquisto (comportanti esborsi mensili pari a circa € 800/900 mensili- cfr. doc. 2 di parte appellante); quanto alla madre, titolare di partita Iva, risulta documentato un reddito per attività pari a € 16.000 circa per l'anno 2022 e ad € 14.861 per l'anno 2023, non risultando documentate spese per la propria sistemazione abitativa.
Ciò posto, deve essere valutata la migliore situazione reddituale del padre tenendo tuttavia conto dei significativi oneri sullo stesso gravanti e, comunque, dei tempi di mantenimento diretto della prole previsti secondo il regime di frequentazione padre/figli come sopra individuato.
Ne consegue la previsione del contributo per il mantenimento della prole posto a carico del padre nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ferma la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi ove superiori ad € 100,00; resta ferma la percezione dell'assegno unico per i figli da parte della madre.
Ne consegue, in riforma della impugnata sentenza, la pronuncia di cui in dispositivo.
8 V.1. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura e complessità delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 90/2024 emessa dal Tribunale di Pisa, così provvede:
1) dispone, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la domiciliazione prevalente dei minori presso la madre, nel suo attuale domicilio;
2) dispone che, ferma restando la possibilità per ciascun figlio, previo accordo tra i genitori, di recarsi presso l'abitazione paterna anche nei giorni infrasettimanali (indicativamente in due giorni infrasettimanali, eventualmente con pernottamento), il padre terrà con sé entrambi i figli minori nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
3) dispone che nel periodo estivo i figli minori trascorrano tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il maggio di ogni anno e , quanto alle principali festività, nel periodo natalizio, una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di
Natale, e tre giorni nel periodo pasquale comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua;
4) pone a carico di il versamento a , Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, della somma complessiva di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie, da concordarsi tra le parti ove superiori a €
100,00, ferma restando la percezione dell'assegno unico per intero da parte della madre;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
9 4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 8 novembre 2024
Il Presidente est.
10