CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 125/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 15.05.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 125/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.01.2023 all'esito del giudizio n. 1246/2021 R.G. avente ad oggetto: “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”, vertente tra
c.f. in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, v. Luigi Guercio n.387, presso lo studio dell'avv.to Luciano Sica che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e , c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso, v. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Campania n.249, presso lo studio dell'avv.to Carmine de Benedittis che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 15.05.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proponeva Parte_2
opposizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2021 emesso dal
Tribunale di Campobasso in favore dell'arch. , con il quale veniva ingiunto Controparte_1
alla opponente il pagamento della somma di € 65.000,00, oltre interessi e spese, per le attività
professionali svolte dall'ingiungente e riconosciute dall'ingiunta con scrittura privata sottoscritta il 1.09.2016.
La Cooperativa, ritenuti sussistenti i presupposti per la proposizione di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, eccepiva l'estraneità al rapporto contrattuale azionato da controparte per non aver mai sottoscritto la citata scrittura, la nullità del decreto ingiuntivo e delle pattuizioni contenute nella stessa, concludendo per l'accoglimento della spiegata opposizione.
Si costituiva l'opposto, eccependo la tardività dell'opposizione, in quanto proposta . oltre i quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento monitorio, opponendosi alla integrazione del contradditorio nei confronti del terzo e resistendo, in ogni caso, anche nel merito all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita sulla base della sola produzione documentale delle parti. All'esito del giudizio, ritenuti insussistenti i requisiti di cui all'art. 650 c.p.c., il Tribunale di
Campobasso, con sentenza n. 43/2023, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva e condannava l'opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito precisati, la soccombente ha proposto appello con citazione del 30.03.2023, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa del 25.07.2023 si è costituito l'appellato resistendo al gravame Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alle spese processuali e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, primo comma
,c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, rubricato: ”Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.
– Violazione del litisconsorzio necessario”, l'appellante deduce la violazione del principio del litisconsorzio necessario da parte del Tribunale e la nullità della sentenza poiché il provvedimento impugnato, limitandosi a stabilire la inammissibilità dell'opposizione, sarebbe stato emesso in assenza del litisconsorte necessario presunta obbligata in forza della Parte_3
scrittura privata in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il motivo è privo di pregio.
Innanzitutto va osservato che il contenuto della scrittura del 1.09.2016 che è alla base dell'emissione del provvedimento monitorio è un riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante delle due società, , e riguarda distinte obbligazioni nei confronti Controparte_2
dell'arch. , e, cioè, l'una, afferente la che è quella Controparte_1 Parte_1
riferibile al n. 2 del punto 1 oggetto del decreto ingiuntivo n. 313/2021, e le altre sono invece riferibili alla cooperativa La sottoscrizione del documento di riconoscimento del Parte_4
debito e la sua validità sono fuori discussione poiché avveniva a firma del legale rappresentante di entrambe le cooperative. L'appellante asserisce che “non si comprende poi come delle presunte obbligazioni che si
assumono assunte da un terzo, la in virtù di una scrittura privata, Pt_1 Parte_3
priva peraltro di riconoscimento giudiziale e riguardante un contratto transattivo che sarebbe
intercorso esclusivamente con l'odierno opposto, possa esserne chiamato a risponderne un terzo
autonomo soggetto giuridico, la che non ha mai partecipato alla Parte_1
stipula del contratto da cui si pretendono far discendere i diritti azionati in giudizio”.
Orbene, oltre a non tenere conto del fatto che il documento di riconoscimento di debito si riferisce ad entrambe le cooperative e non solo alla cooperativa l'appellante confonde Pt_3
giuridicamente il riconoscimento del debito, qual'è quello sottoscritto dal sig. , Controparte_2
con un atto di transazione, che è tutt'altra cosa.
Con sentenza n. 38941 del 7.12.2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è
intervenuta in tema di interpretazione – ricostruzione della volontà della parte dichiarante, e qualificazione della medesima. ”La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma
dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione
mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito e, per così dire,
astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il
riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. civ.
2251/1978”. Sebbene erroneamente veniva indicata nel frontespizio del testo della scrittura in esame la sola Cooperativa D.A., mentre avrebbero dovuto essere nominate entrambe le due Pt_5
cooperative, è fuor di dubbio che l'intervento di cui al n.2) del punto 1 della scrittura privata riguardasse esclusivamente la e non anche la cooperativa e nei Parte_1 Pt_3
confronti della quale l'arch. chiedeva il pagamento delle proprie spettanze CP_1
professionali a seguito del realizzarsi dell'obbligazione assunta.
Nel caso specifico, quindi, non ricorreva alcuna necessità da parte del giudice di primo grado di integrare il contraddittorio, dal momento che l'obbligazione contenuta nel riconoscimento di debito di cui al punto n. 2) del punto 1 è sorta solo nei confronti della e Parte_1 riguardava esclusivamente quest'ultima. La sentenza impugnata quindi non è affetta da alcuna nullità e non sussiste alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 102 c.p.c.
Il Tribunale non aveva alcun obbligo di esaminare anche d'ufficio la questione sollevata dall'opponente circa la necessità del litisconsorzio necessario, così come sostiene l'appellante, e quindi di integrare la domanda anche nei confronti della e questo perchè Parte_3
l'obbligazione contenuta nel documento di riconoscimento del debito di cui al n. 2) del punto 1
non è un'obbligazione inscindibile, e quindi comune ad entrambe le cooperative, ma riguarda solamente una di esse.
La stessa giurisprudenza di legittimità stabilisce che: “Al di fuori dei casi in cui la legge
espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno
di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla
modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione
inscindibile comune a più soggetti (Cass. 26.07.2006, n. 17027).
Inoltre, sempre in tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contradittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in ius, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. (Cass. 6.03.2006, n. 5880; conforme Cass. SS.UU., 4.12.2001, n.
15289).
Non si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia errato nel non ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario tale da dover disporre l'integrazione del contradittorio nei confronti di soggetti che necessariamente avrebbero dovuto partecipare al giudizio, pena l'inutilità della sentenza, visto il chiaro contenuto della scrittura privata del 1.09.2016.
Difatti, l'esercizio del potere - dovere da parte del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, postulando che abbia esito positivo la preliminare indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessaria l'integrazione, comporta che siffatta indagine deve essere svolta con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall'attore e ciò a prescindere dalla sua reale dimensione, posto che, iscrivendosi la figura del litisconsorzio necessario del quadro della
“legitimatio ad causam”, solo alla domanda può farsi riferimento per la individuazione dei soggetti coinvolti e per accertare di conseguenza la regolarità del contraddittorio.
La necessità o meno di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia (Cass. 1°.06.2010, n. 13435).
Con il secondo motivo di appello, “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia”, l'appellante deduce il vizio della sentenza impugnata per omessa pronuncia poiché, a suo dire, il giudice, nel dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva, avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di opposizione nel merito riguardante la necessità di integrare il litisconsorzio necessario della cooperativa che Pt_3
sarebbe rimasto privo di pronuncia, con violazione delle norme indicate nel primo motivo di impugnazione. A conferma di ciò l'appellante trae spunto anche dal fatto che il giudice del monitorio nell'indicare nel decreto ingiuntivo la quale soggetto Parte_1
ingiunto avrebbe menzionato il codice fiscale della Cooperativa attribuendolo alla Pt_3
prima, e ciò costituirebbe la prova che il decreto ingiuntivo era in realtà indirizzato alla cooperativa e non alla Pt_3 Pt_1
Ciò posto, risulta che nel giudizio monitorio il ricorrente aveva depositato sia le visure camerali della Cooperativa e sia quelle della C,I,D,A,, che riportavano esattamente Pt_1 Parte_3
il codice fiscale di ciascuna cooperativa. Il giudice del monitorio, nell'emettere il decreto ingiuntivo nei confronti della cooperativa per puro errore materiale indicava il Parte_1
codice fiscale della tant'è che il ricorrente in data 13.09.2021 presentava ai sensi Pt_3
dell'art. 476 c.p.c. istanza di correzione dell'errore materiale. Poiché a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo nei quaranta giorni dalla notifica il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo e, poiché, nel frattempo, era stata proposta l'opposizione tardiva, il giudice,
con provvedimento del 17.09.2021, così disponeva: ”Il Giudice, provvedendo sull'istanza
depositata in data 13.09.2021 dal ricorrente, con la quale ha chiesto correggersi l'errore
materiale consistente nell'indicazione di altro codice fiscale e numero REA relativo alla parte
ingiunta, in quanto diversi da quelli risultanti sulla visura in atti;
rilevato che è stato emesso
decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato e tardivamente opposto, con la
conseguenza per cui detto decreto deve considerarsi non più modificabile, se non in sede di
giudizio di opposizione;
rilevato, altresì, che, sebbene in maniera difforme da quanto risultante
dalla visura camerale, il decreto è stato pur sempre emesso in base ai dati così come indicati nel
ricorso monitorio;
rigetta, allo stato, l'istanza”.
Quindi, poiché l'errore materiale del codice fiscale indicato nel decreto ingiuntivo poteva essere corretto solo dal giudice dell'opposizione tardiva, nella comparsa di costituzione l'opposto chiedeva che il Tribunale procedesse alla conseguente correzione. Difatti, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 43/2023 che decideva sull'opposizione, l'opposto presentava istanza di correzione allo stesso giudice affinchè nel decreto ingiuntivo n. 313/2021 e nel successivo decreto di esecutorietà, nella parte in cui si indicava:”…Il Giudice…INGIUNGE A
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Parte_1
TEMPORE SIG. (C.F. )” venisse corretto nel seguente: Controparte_2 P.IVA_1
”…Il Giudice…INGIUNGE A IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SIG. (C.F. - Controparte_2 P.IVA_2
Numero REA IS – 19338).Indi, con provvedimento del 23.02.2023, il Tribunale disponeva la correzione come richiesta. E' quindi evidente che il decreto ingiuntivo ha individuato esattamente il soggetto debitore nella e non nella tant'è che anche il giudice del monitorio, nel Parte_1 Pt_3
rispingere l'istanza di correzione rilevava che “sebbene in maniera difforme da quanto risultante
dalla visura camerale, il decreto è stato pur sempre emesso in base ai dati così come indicati nel
ricorso monitorio”.
Quindi, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario, per le motivazioni in precedenza illustrate, in quanto la scrittura privata di riconoscimento del debito alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo individua esattamente le attività svolte dall'arch. nell'interesse CP_1
della cooperativa ed essendo privo di pregio anche l'assunto difensivo Parte_1
dell'appellante con riferimento al diverso codice fiscale indicato erroneamente dal giudice del monitorio, che secondo l'appellante avvalorerebbe in proprio favore la deduzione che il decreto ingiuntivo fosse diretto alla e non alla che, a suo dire sarebbe stata estranea, Pt_3 Pt_1
anche il secondo motivo di appello va respinto.
Nel terzo motivo di appello si critica la sentenza per “Nullità per violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 – bis, comma 1 della L. 53/1994, per omessa motivazione su un punto decisivo e per
violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c.”.
L'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe deciso l'opposizione ritenendola inammissibile per la carenza dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c., esaminando solamente la questione relativa alla regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec del decreto ingiuntivo opposto tardivamente, senza esaminare anche l'altra circostanza del caso fortuito o forza maggiore dovuta all'emergenza Covid ed allo stato di invalidità del legale rappresentante dell'opponente.
Secondo l'appellante, in primo luogo il giudice non avrebbe considerato l'irregolarità della notifica in quanto avvenuta presso l'indirizzo pec ricavato dalla visura della Camera di
Commercio di Isernia e non dai pubblici registri;
in secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato l'emergenza Covid e lo stato di invalidità del legale rappresentante della cooperativa quali cause di allontanamento dalla propria residenza o domicilio rilevanti ai sensi e per Pt_1
gli effetti dell'art. 650 c.p.c..
È da respingersi la censura basata sull'assunto che la notifica del decreto ingiuntivo non sarebbe stata valida poiché l'indirizzo di posta certificata non sarebbe riconducibile alla Parte_1
per aver l'appellato tratto l'indirizzo dalla visura camerale della Camera di Commercio
[...]
e non dai pubblici registri.
L'indirizzo di posta certificata si ricava digitando il codice fiscale del soggetto per il quale si chiede di conoscere la PEC, e l'appellato, prima di notificare il decreto ingiuntivo, ha accertato con sicurezza tramite INIPEC l'indirizzo di posta elettronica certificata che corrisponde esattamente a quello indicato dalla Camera di Commercio di Isernia.
In ogni caso, per fugare qualsiasi dubbio sull'argomento, si segnala la pronuncia della S.C.,
Cass. civ. Sez. VI -2, Ordinanza 30.05.2022, n. 17464, con la quale la Corte, nell'esaminare una fattispecie analoga ha rigettato la doglianza: “Con l'unico motivo di ricorso (rubricato come
violazione o falsa applicazione degli artt. 650 e 326 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, la parte ricorrente censura la sentenza d'appello per avere erroneamente dichiarato
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e per non aver rilevato la nullità
della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel (OMISSIS); - il ricorrente cita,
a sostegno della domanda, la giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 24160 del 2019, Cass. n.
13224 del 2018, id. n. 30139 del 2017); - il motivo è infondato sotto entrambi i profili;
- per
quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della
notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio
emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata
all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, essendo per giurisprudenza consolidata
di questa Corte, di cui il giudice d'appello ha fatto puntuale indicazione, il suddetto indirizzo
assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass. n. 31/2017; id. n. 16365 del 2018, id. n. 5652 del
2019); - infatti, ai fini del domicilio digitale il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – ter, conv. con mod. dalla L.n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla L. n. 114
del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che << A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale,
si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12,
dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 – bis, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia>>; - tra questi pubblici elenchi era
quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art.
16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009, con la conseguenza che l'indirizzo (OMISSIS), risultante
dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato;
- né l'omessa
indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro dal quale è stato attinto
l'indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la
nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso
l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. 7665 del 2016; Cass n. 30927
del 2018); – quanto al profilo relativo all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il motivo è
infondato perché, essendo stata la notifica validamente eseguita all'indirizzo PEC costituente il
domicilio digitale della Alfa s.r.l., correttamente la Corte territoriale ha dichiarato insussistenti
i presupposti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c….”.
Per quel che concerne l'altro assunto dell'appellante, e cioè che il Tribunale non avrebbe valutato l'emergenza Covid e lo stato di salute del legale rappresentante dell'opponente quale motivo di caso fortuito o forza maggiore richiesto quale secondo requisito dell'opposizione tardiva, per giustificare la mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ritualmente a mezzo posta certificata, non ricorre alcun caso di forza maggiore o caso fortuito che possa addurre il mancato ricevimento dell'atto, visto che l'atto è stato regolarmente notificato presso l'indirizzo pec del destinatario, e non tramite ufficiale giudiziario, anche nel caso in cui questi, all'indirizzo della sede legale non avesse potuto reperire il legale rappresentante della cooperativa per consegnargli l'atto a mani proprie, in ogni caso ne avrebbe comunque curato il deposito ai sensi dell'art. 140
c.p.c.
Né può aver impedito all'appellante la consultazione della pec il fatto che il legale rappresentante della cooperativa, adducendo di essere in Pandemia da Covid 19, in quel periodo non potesse recarsi personalmente presso la sede legale della cooperativa in Pietrabbondante per consultarla,
visto che la posta certificata può essere visionata in qualsiasi momento e luogo, tramite un semplice computer o anche attraverso un normale cellulare. Neanche può avere impedito la consultazione della pec il fatto che il legale rappresentante della cooperativa fosse ricoverato per qualche giorno in ospedale per accertamenti, quale motivo ritenuto dall'opponente sufficiente per dimostrare la forza maggiore, avendo avuto egli ben quaranta giorni per farlo. Inoltre, la notifica del decreto ingiuntivo, essendo avvenuta tramite posta certificata elettronica, ben poteva essere consultata in via sostitutiva anche dal vice presidente della cooperativa, se il legale rappresentante fosse stato impossibilitato in quel momento perchè ricoverato.
Si riporta a tal proposito una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 24253/20169 che chiarisce la portata del caso fortuito o della forza maggiore ai fini dell'opposizione tardiva.”Ai fini
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod, proc. civ., la forza
maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza estera ostativa in modo
assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento
per causa propria;
dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di
mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi
l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di
cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel
periodo di assenza”.
E' quindi evidente che tutti i motivi di opposizione reiterati in secondo grado dall'appellante a sostegno della mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo posta certificata, così come il caso fortuito o la forza maggiore, per giustificare la rimessione in termini prevista dall'art. 650, non rientrano nel paradigma normativo, motivo per cui l'opposizione correttamente
è stata dichiarata inammissibile.
Nel quarto motivo di appello, “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., 118 disp.
att. c.p.c. e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sul merito dei motivi di opposizione”, l'appellante lamenta il fatto che il primo giudice si sarebbe limitato a dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione, senza esaminarne il merito, l'omesso esame della nullità delle pattuizioni della scrittura privata del 1.09.2016, la infondatezza ed il mancato esame dell'assenza di prove della domanda dell'opposto, incorrendo appunto nel vizio di omessa pronuncia.
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
La presenza dei requisiti richiesti dall'art. 650 c.p.c., perché l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo promossa oltre i 40 giorni possa essere valida, è un accertamento preliminare che deve essere effettuato dal giudice prima di qualsiasi altra pronuncia sul merito. Il Tribunale, pertanto,
avendo giustamente accertato il difetto dei requisiti richiesti dalla norma per proporre l'opposizione tardiva, ne ha dichiarato l'inammissibilità, ciò dispensando il giudicante dal vaglio del merito della domanda. L'inammissibilità si verifica allorquando la domanda difetta di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua proposizione. Si tratta quindi di un vizio originario che tuttavia non impedisce di proporre la domanda, ma al giudice di pronunciarsi sul merito. Di
conseguenza, tutte le alte questioni di merito sollevate dall'opponente sono rimaste assorbite dall'accertamento della inammissibilità della domanda, che ne ha impedito l' esame.
Per tali ragioni l'appello va disatteso.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
Non risulta che la parte soccombente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui va respinta la domanda avanzata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 125/2023 R.G. sull'appello proposto dalla con citazione Parte_1
del 30.03.2023 nei confronti di , avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale Controparte_1
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.01.2023 all'esito del giudizio n. 1246/2021 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado,
liquidandole in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 15.05.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 125/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.01.2023 all'esito del giudizio n. 1246/2021 R.G. avente ad oggetto: “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”, vertente tra
c.f. in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, v. Luigi Guercio n.387, presso lo studio dell'avv.to Luciano Sica che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e , c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso, v. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Campania n.249, presso lo studio dell'avv.to Carmine de Benedittis che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 15.05.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proponeva Parte_2
opposizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2021 emesso dal
Tribunale di Campobasso in favore dell'arch. , con il quale veniva ingiunto Controparte_1
alla opponente il pagamento della somma di € 65.000,00, oltre interessi e spese, per le attività
professionali svolte dall'ingiungente e riconosciute dall'ingiunta con scrittura privata sottoscritta il 1.09.2016.
La Cooperativa, ritenuti sussistenti i presupposti per la proposizione di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, eccepiva l'estraneità al rapporto contrattuale azionato da controparte per non aver mai sottoscritto la citata scrittura, la nullità del decreto ingiuntivo e delle pattuizioni contenute nella stessa, concludendo per l'accoglimento della spiegata opposizione.
Si costituiva l'opposto, eccependo la tardività dell'opposizione, in quanto proposta . oltre i quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento monitorio, opponendosi alla integrazione del contradditorio nei confronti del terzo e resistendo, in ogni caso, anche nel merito all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita sulla base della sola produzione documentale delle parti. All'esito del giudizio, ritenuti insussistenti i requisiti di cui all'art. 650 c.p.c., il Tribunale di
Campobasso, con sentenza n. 43/2023, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva e condannava l'opponente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito precisati, la soccombente ha proposto appello con citazione del 30.03.2023, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa del 25.07.2023 si è costituito l'appellato resistendo al gravame Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alle spese processuali e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, primo comma
,c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello, rubricato: ”Nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.
– Violazione del litisconsorzio necessario”, l'appellante deduce la violazione del principio del litisconsorzio necessario da parte del Tribunale e la nullità della sentenza poiché il provvedimento impugnato, limitandosi a stabilire la inammissibilità dell'opposizione, sarebbe stato emesso in assenza del litisconsorte necessario presunta obbligata in forza della Parte_3
scrittura privata in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il motivo è privo di pregio.
Innanzitutto va osservato che il contenuto della scrittura del 1.09.2016 che è alla base dell'emissione del provvedimento monitorio è un riconoscimento di debito sottoscritto dal legale rappresentante delle due società, , e riguarda distinte obbligazioni nei confronti Controparte_2
dell'arch. , e, cioè, l'una, afferente la che è quella Controparte_1 Parte_1
riferibile al n. 2 del punto 1 oggetto del decreto ingiuntivo n. 313/2021, e le altre sono invece riferibili alla cooperativa La sottoscrizione del documento di riconoscimento del Parte_4
debito e la sua validità sono fuori discussione poiché avveniva a firma del legale rappresentante di entrambe le cooperative. L'appellante asserisce che “non si comprende poi come delle presunte obbligazioni che si
assumono assunte da un terzo, la in virtù di una scrittura privata, Pt_1 Parte_3
priva peraltro di riconoscimento giudiziale e riguardante un contratto transattivo che sarebbe
intercorso esclusivamente con l'odierno opposto, possa esserne chiamato a risponderne un terzo
autonomo soggetto giuridico, la che non ha mai partecipato alla Parte_1
stipula del contratto da cui si pretendono far discendere i diritti azionati in giudizio”.
Orbene, oltre a non tenere conto del fatto che il documento di riconoscimento di debito si riferisce ad entrambe le cooperative e non solo alla cooperativa l'appellante confonde Pt_3
giuridicamente il riconoscimento del debito, qual'è quello sottoscritto dal sig. , Controparte_2
con un atto di transazione, che è tutt'altra cosa.
Con sentenza n. 38941 del 7.12.2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è
intervenuta in tema di interpretazione – ricostruzione della volontà della parte dichiarante, e qualificazione della medesima. ”La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma
dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione
mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito e, per così dire,
astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il
riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. civ.
2251/1978”. Sebbene erroneamente veniva indicata nel frontespizio del testo della scrittura in esame la sola Cooperativa D.A., mentre avrebbero dovuto essere nominate entrambe le due Pt_5
cooperative, è fuor di dubbio che l'intervento di cui al n.2) del punto 1 della scrittura privata riguardasse esclusivamente la e non anche la cooperativa e nei Parte_1 Pt_3
confronti della quale l'arch. chiedeva il pagamento delle proprie spettanze CP_1
professionali a seguito del realizzarsi dell'obbligazione assunta.
Nel caso specifico, quindi, non ricorreva alcuna necessità da parte del giudice di primo grado di integrare il contraddittorio, dal momento che l'obbligazione contenuta nel riconoscimento di debito di cui al punto n. 2) del punto 1 è sorta solo nei confronti della e Parte_1 riguardava esclusivamente quest'ultima. La sentenza impugnata quindi non è affetta da alcuna nullità e non sussiste alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 102 c.p.c.
Il Tribunale non aveva alcun obbligo di esaminare anche d'ufficio la questione sollevata dall'opponente circa la necessità del litisconsorzio necessario, così come sostiene l'appellante, e quindi di integrare la domanda anche nei confronti della e questo perchè Parte_3
l'obbligazione contenuta nel documento di riconoscimento del debito di cui al n. 2) del punto 1
non è un'obbligazione inscindibile, e quindi comune ad entrambe le cooperative, ma riguarda solamente una di esse.
La stessa giurisprudenza di legittimità stabilisce che: “Al di fuori dei casi in cui la legge
espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno
di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla
modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione
inscindibile comune a più soggetti (Cass. 26.07.2006, n. 17027).
Inoltre, sempre in tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contradittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in ius, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. (Cass. 6.03.2006, n. 5880; conforme Cass. SS.UU., 4.12.2001, n.
15289).
Non si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia errato nel non ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario tale da dover disporre l'integrazione del contradittorio nei confronti di soggetti che necessariamente avrebbero dovuto partecipare al giudizio, pena l'inutilità della sentenza, visto il chiaro contenuto della scrittura privata del 1.09.2016.
Difatti, l'esercizio del potere - dovere da parte del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, postulando che abbia esito positivo la preliminare indagine circa la ricorrenza dei presupposti che rendono necessaria l'integrazione, comporta che siffatta indagine deve essere svolta con esclusivo riguardo al rapporto quale affermato dall'attore e ciò a prescindere dalla sua reale dimensione, posto che, iscrivendosi la figura del litisconsorzio necessario del quadro della
“legitimatio ad causam”, solo alla domanda può farsi riferimento per la individuazione dei soggetti coinvolti e per accertare di conseguenza la regolarità del contraddittorio.
La necessità o meno di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia (Cass. 1°.06.2010, n. 13435).
Con il secondo motivo di appello, “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia”, l'appellante deduce il vizio della sentenza impugnata per omessa pronuncia poiché, a suo dire, il giudice, nel dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva, avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di opposizione nel merito riguardante la necessità di integrare il litisconsorzio necessario della cooperativa che Pt_3
sarebbe rimasto privo di pronuncia, con violazione delle norme indicate nel primo motivo di impugnazione. A conferma di ciò l'appellante trae spunto anche dal fatto che il giudice del monitorio nell'indicare nel decreto ingiuntivo la quale soggetto Parte_1
ingiunto avrebbe menzionato il codice fiscale della Cooperativa attribuendolo alla Pt_3
prima, e ciò costituirebbe la prova che il decreto ingiuntivo era in realtà indirizzato alla cooperativa e non alla Pt_3 Pt_1
Ciò posto, risulta che nel giudizio monitorio il ricorrente aveva depositato sia le visure camerali della Cooperativa e sia quelle della C,I,D,A,, che riportavano esattamente Pt_1 Parte_3
il codice fiscale di ciascuna cooperativa. Il giudice del monitorio, nell'emettere il decreto ingiuntivo nei confronti della cooperativa per puro errore materiale indicava il Parte_1
codice fiscale della tant'è che il ricorrente in data 13.09.2021 presentava ai sensi Pt_3
dell'art. 476 c.p.c. istanza di correzione dell'errore materiale. Poiché a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo nei quaranta giorni dalla notifica il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo e, poiché, nel frattempo, era stata proposta l'opposizione tardiva, il giudice,
con provvedimento del 17.09.2021, così disponeva: ”Il Giudice, provvedendo sull'istanza
depositata in data 13.09.2021 dal ricorrente, con la quale ha chiesto correggersi l'errore
materiale consistente nell'indicazione di altro codice fiscale e numero REA relativo alla parte
ingiunta, in quanto diversi da quelli risultanti sulla visura in atti;
rilevato che è stato emesso
decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo notificato e tardivamente opposto, con la
conseguenza per cui detto decreto deve considerarsi non più modificabile, se non in sede di
giudizio di opposizione;
rilevato, altresì, che, sebbene in maniera difforme da quanto risultante
dalla visura camerale, il decreto è stato pur sempre emesso in base ai dati così come indicati nel
ricorso monitorio;
rigetta, allo stato, l'istanza”.
Quindi, poiché l'errore materiale del codice fiscale indicato nel decreto ingiuntivo poteva essere corretto solo dal giudice dell'opposizione tardiva, nella comparsa di costituzione l'opposto chiedeva che il Tribunale procedesse alla conseguente correzione. Difatti, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 43/2023 che decideva sull'opposizione, l'opposto presentava istanza di correzione allo stesso giudice affinchè nel decreto ingiuntivo n. 313/2021 e nel successivo decreto di esecutorietà, nella parte in cui si indicava:”…Il Giudice…INGIUNGE A
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Parte_1
TEMPORE SIG. (C.F. )” venisse corretto nel seguente: Controparte_2 P.IVA_1
”…Il Giudice…INGIUNGE A IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SIG. (C.F. - Controparte_2 P.IVA_2
Numero REA IS – 19338).Indi, con provvedimento del 23.02.2023, il Tribunale disponeva la correzione come richiesta. E' quindi evidente che il decreto ingiuntivo ha individuato esattamente il soggetto debitore nella e non nella tant'è che anche il giudice del monitorio, nel Parte_1 Pt_3
rispingere l'istanza di correzione rilevava che “sebbene in maniera difforme da quanto risultante
dalla visura camerale, il decreto è stato pur sempre emesso in base ai dati così come indicati nel
ricorso monitorio”.
Quindi, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario, per le motivazioni in precedenza illustrate, in quanto la scrittura privata di riconoscimento del debito alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo individua esattamente le attività svolte dall'arch. nell'interesse CP_1
della cooperativa ed essendo privo di pregio anche l'assunto difensivo Parte_1
dell'appellante con riferimento al diverso codice fiscale indicato erroneamente dal giudice del monitorio, che secondo l'appellante avvalorerebbe in proprio favore la deduzione che il decreto ingiuntivo fosse diretto alla e non alla che, a suo dire sarebbe stata estranea, Pt_3 Pt_1
anche il secondo motivo di appello va respinto.
Nel terzo motivo di appello si critica la sentenza per “Nullità per violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 – bis, comma 1 della L. 53/1994, per omessa motivazione su un punto decisivo e per
violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c.”.
L'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe deciso l'opposizione ritenendola inammissibile per la carenza dei requisiti di cui all'art. 650 c.p.c., esaminando solamente la questione relativa alla regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec del decreto ingiuntivo opposto tardivamente, senza esaminare anche l'altra circostanza del caso fortuito o forza maggiore dovuta all'emergenza Covid ed allo stato di invalidità del legale rappresentante dell'opponente.
Secondo l'appellante, in primo luogo il giudice non avrebbe considerato l'irregolarità della notifica in quanto avvenuta presso l'indirizzo pec ricavato dalla visura della Camera di
Commercio di Isernia e non dai pubblici registri;
in secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato l'emergenza Covid e lo stato di invalidità del legale rappresentante della cooperativa quali cause di allontanamento dalla propria residenza o domicilio rilevanti ai sensi e per Pt_1
gli effetti dell'art. 650 c.p.c..
È da respingersi la censura basata sull'assunto che la notifica del decreto ingiuntivo non sarebbe stata valida poiché l'indirizzo di posta certificata non sarebbe riconducibile alla Parte_1
per aver l'appellato tratto l'indirizzo dalla visura camerale della Camera di Commercio
[...]
e non dai pubblici registri.
L'indirizzo di posta certificata si ricava digitando il codice fiscale del soggetto per il quale si chiede di conoscere la PEC, e l'appellato, prima di notificare il decreto ingiuntivo, ha accertato con sicurezza tramite INIPEC l'indirizzo di posta elettronica certificata che corrisponde esattamente a quello indicato dalla Camera di Commercio di Isernia.
In ogni caso, per fugare qualsiasi dubbio sull'argomento, si segnala la pronuncia della S.C.,
Cass. civ. Sez. VI -2, Ordinanza 30.05.2022, n. 17464, con la quale la Corte, nell'esaminare una fattispecie analoga ha rigettato la doglianza: “Con l'unico motivo di ricorso (rubricato come
violazione o falsa applicazione degli artt. 650 e 326 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, la parte ricorrente censura la sentenza d'appello per avere erroneamente dichiarato
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e per non aver rilevato la nullità
della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel (OMISSIS); - il ricorrente cita,
a sostegno della domanda, la giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 24160 del 2019, Cass. n.
13224 del 2018, id. n. 30139 del 2017); - il motivo è infondato sotto entrambi i profili;
- per
quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della
notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio
emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata
all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese, essendo per giurisprudenza consolidata
di questa Corte, di cui il giudice d'appello ha fatto puntuale indicazione, il suddetto indirizzo
assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass. n. 31/2017; id. n. 16365 del 2018, id. n. 5652 del
2019); - infatti, ai fini del domicilio digitale il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – ter, conv. con mod. dalla L.n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla L. n. 114
del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che << A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale,
si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12,
dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 – bis, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia>>; - tra questi pubblici elenchi era
quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art.
16, comma 6, conv. con L. n. 2 del 2009, con la conseguenza che l'indirizzo (OMISSIS), risultante
dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato;
- né l'omessa
indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro dal quale è stato attinto
l'indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la
nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso
l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. 7665 del 2016; Cass n. 30927
del 2018); – quanto al profilo relativo all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il motivo è
infondato perché, essendo stata la notifica validamente eseguita all'indirizzo PEC costituente il
domicilio digitale della Alfa s.r.l., correttamente la Corte territoriale ha dichiarato insussistenti
i presupposti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c….”.
Per quel che concerne l'altro assunto dell'appellante, e cioè che il Tribunale non avrebbe valutato l'emergenza Covid e lo stato di salute del legale rappresentante dell'opponente quale motivo di caso fortuito o forza maggiore richiesto quale secondo requisito dell'opposizione tardiva, per giustificare la mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ritualmente a mezzo posta certificata, non ricorre alcun caso di forza maggiore o caso fortuito che possa addurre il mancato ricevimento dell'atto, visto che l'atto è stato regolarmente notificato presso l'indirizzo pec del destinatario, e non tramite ufficiale giudiziario, anche nel caso in cui questi, all'indirizzo della sede legale non avesse potuto reperire il legale rappresentante della cooperativa per consegnargli l'atto a mani proprie, in ogni caso ne avrebbe comunque curato il deposito ai sensi dell'art. 140
c.p.c.
Né può aver impedito all'appellante la consultazione della pec il fatto che il legale rappresentante della cooperativa, adducendo di essere in Pandemia da Covid 19, in quel periodo non potesse recarsi personalmente presso la sede legale della cooperativa in Pietrabbondante per consultarla,
visto che la posta certificata può essere visionata in qualsiasi momento e luogo, tramite un semplice computer o anche attraverso un normale cellulare. Neanche può avere impedito la consultazione della pec il fatto che il legale rappresentante della cooperativa fosse ricoverato per qualche giorno in ospedale per accertamenti, quale motivo ritenuto dall'opponente sufficiente per dimostrare la forza maggiore, avendo avuto egli ben quaranta giorni per farlo. Inoltre, la notifica del decreto ingiuntivo, essendo avvenuta tramite posta certificata elettronica, ben poteva essere consultata in via sostitutiva anche dal vice presidente della cooperativa, se il legale rappresentante fosse stato impossibilitato in quel momento perchè ricoverato.
Si riporta a tal proposito una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 24253/20169 che chiarisce la portata del caso fortuito o della forza maggiore ai fini dell'opposizione tardiva.”Ai fini
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod, proc. civ., la forza
maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza estera ostativa in modo
assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento
per causa propria;
dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di
mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi
l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di
cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel
periodo di assenza”.
E' quindi evidente che tutti i motivi di opposizione reiterati in secondo grado dall'appellante a sostegno della mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo posta certificata, così come il caso fortuito o la forza maggiore, per giustificare la rimessione in termini prevista dall'art. 650, non rientrano nel paradigma normativo, motivo per cui l'opposizione correttamente
è stata dichiarata inammissibile.
Nel quarto motivo di appello, “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., 118 disp.
att. c.p.c. e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sul merito dei motivi di opposizione”, l'appellante lamenta il fatto che il primo giudice si sarebbe limitato a dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione, senza esaminarne il merito, l'omesso esame della nullità delle pattuizioni della scrittura privata del 1.09.2016, la infondatezza ed il mancato esame dell'assenza di prove della domanda dell'opposto, incorrendo appunto nel vizio di omessa pronuncia.
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
La presenza dei requisiti richiesti dall'art. 650 c.p.c., perché l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo promossa oltre i 40 giorni possa essere valida, è un accertamento preliminare che deve essere effettuato dal giudice prima di qualsiasi altra pronuncia sul merito. Il Tribunale, pertanto,
avendo giustamente accertato il difetto dei requisiti richiesti dalla norma per proporre l'opposizione tardiva, ne ha dichiarato l'inammissibilità, ciò dispensando il giudicante dal vaglio del merito della domanda. L'inammissibilità si verifica allorquando la domanda difetta di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua proposizione. Si tratta quindi di un vizio originario che tuttavia non impedisce di proporre la domanda, ma al giudice di pronunciarsi sul merito. Di
conseguenza, tutte le alte questioni di merito sollevate dall'opponente sono rimaste assorbite dall'accertamento della inammissibilità della domanda, che ne ha impedito l' esame.
Per tali ragioni l'appello va disatteso.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
Non risulta che la parte soccombente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui va respinta la domanda avanzata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 125/2023 R.G. sull'appello proposto dalla con citazione Parte_1
del 30.03.2023 nei confronti di , avverso la sentenza n. 43/2023 del Tribunale Controparte_1
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 18.01.2023 all'esito del giudizio n. 1246/2021 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado,
liquidandole in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico