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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1141/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1141/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] negli USA;
Parte_1
, nata il [...] negli USA;
Controparte_1
, nato il [...] negli USA;
Persona_1
, nata il [...] negli USA;
Parte_2
, nato il [...] negli USA;
Parte_3
pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei
Mellini n. 44
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti cittadini statunitensi, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata nel Persona_2
Comune di Montecilfone (CB) il 10.06.1892; costei emigrava successivamente in Canada, dove, in data 23.01.1907, sposava e dalla loro unione, il 26.08.1928, Persona_3 nasceva in data 5.09.1949, Persona_4 Persona_4 sposava e dalla loro unione nasceva, il 5.06.1955, Parte_1 Parte_1
; in data 27.05.1978, sposava , e dalla loro
[...] Parte_1 Persona_5 unione, il 13.03.1982, nasceva;
successivamente, Controparte_1 Parte_1
, in data 2.11.1990, sposava e dalla loro unione nascevano
[...] Persona_6
il 6.03.1990, , il 7.09.1991, e Persona_1 Persona_7 [...]
, il 30.12.1992; Parte_3
- l'ava non si era mai naturalizzata cittadina canadese, Persona_2 mantenendo la cittadinanza italiana fino al decesso e trasmettendola pertanto iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, alla propria discendenza;
- trattandosi di un caso di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante 1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del pagina 2 di 8 2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, e, in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato – quale ava da cui far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente , cittadina italiana Persona_2 nata il [...] nel Comune di Montecilfone (CB).
Costei, dopo essersi trasferita in Canada, il 23.01.1907 sposava e, Persona_3 dall'unione dei due, il 26.08.1928 nasceva dando inizio alla Persona_4 linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_2 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
Dunque, l'unica modalità con la quale – anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 – si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o pagina 3 di 8 al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a
Sezioni unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che non ha mai richiesto né Persona_2 ottenuto la cittadinanza statunitense, così mantenendo la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione versato in atti.
5. La predetta ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale – come risulta dai documenti in atti – è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1 Parte_1
- da a , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 [...]
e Persona_7 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a sulla quale trova Persona_2 Persona_4 applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, né in relazione alla successiva trasmissione da pagina 5 di 8 a trattandosi di trasmissione avvenuta Persona_4 Parte_1 in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione, benché da parte di madre, né con riferimento alle trasmissioni paterne da ai suoi figli. Parte_1
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti abbia perso la propria cittadinanza italiana per essersi sposata, il 23.01.1907, dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione e all'applicazione dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino straniero, Persona_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo, questo, che in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta – da quanto risulta dagli atti di causa – non ha posto in essere atti volontari ed espressi finalizzati alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ava il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, lo status civitatis potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma operata dalla
Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione resa dalla Corte di cassazione nel
2009, che ha sottolineato il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni in cui permanga una discriminazione, anche in relazione a fattispecie – come quella in esame – antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, ma i cui effetti negativi si protraggono sino ad oggi.
Si evidenzia poi che le pronunce di incostituzionalità innanzi richiamate, nn. 87/1975 e
30/1983, retroagiscono naturalmente i loro effetti fino alla data del 1° gennaio 1948, e pertanto risultano pienamente applicabili alla trasmissione da e Persona_2
Persona_4
In ultimo, non si pongono questioni in merito alle ulteriori trasmissioni da Parte_1
ai figli e
[...] Controparte_1 Persona_1 Persona_7
trattandosi di trasmissioni per via paterna, oltre che successive al Parte_3
1948.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani. pagina 6 di 8
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con cittadino presumibilmente naturalizzatosi straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, circostanze che avrebbero verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
pagina 7 di 8 trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, i ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana dei ricorrenti elencati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_2 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1141/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_2
2) dichiara che i ricorrenti elencati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1141/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato il [...] negli USA;
Parte_1
, nata il [...] negli USA;
Controparte_1
, nato il [...] negli USA;
Persona_1
, nata il [...] negli USA;
Parte_2
, nato il [...] negli USA;
Parte_3
pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. Arturo Grasso ed elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei
Mellini n. 44
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti cittadini statunitensi, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava , cittadina italiana nata nel Persona_2
Comune di Montecilfone (CB) il 10.06.1892; costei emigrava successivamente in Canada, dove, in data 23.01.1907, sposava e dalla loro unione, il 26.08.1928, Persona_3 nasceva in data 5.09.1949, Persona_4 Persona_4 sposava e dalla loro unione nasceva, il 5.06.1955, Parte_1 Parte_1
; in data 27.05.1978, sposava , e dalla loro
[...] Parte_1 Persona_5 unione, il 13.03.1982, nasceva;
successivamente, Controparte_1 Parte_1
, in data 2.11.1990, sposava e dalla loro unione nascevano
[...] Persona_6
il 6.03.1990, , il 7.09.1991, e Persona_1 Persona_7 [...]
, il 30.12.1992; Parte_3
- l'ava non si era mai naturalizzata cittadina canadese, Persona_2 mantenendo la cittadinanza italiana fino al decesso e trasmettendola pertanto iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, alla propria discendenza;
- trattandosi di un caso di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per parte di madre ante 1948, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del pagina 2 di 8 2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, e, in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato – quale ava da cui far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente , cittadina italiana Persona_2 nata il [...] nel Comune di Montecilfone (CB).
Costei, dopo essersi trasferita in Canada, il 23.01.1907 sposava e, Persona_3 dall'unione dei due, il 26.08.1928 nasceva dando inizio alla Persona_4 linea di discendenza in esame.
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua Persona_2 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
Dunque, l'unica modalità con la quale – anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 – si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o pagina 3 di 8 al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a
Sezioni unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che non ha mai richiesto né Persona_2 ottenuto la cittadinanza statunitense, così mantenendo la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione versato in atti.
5. La predetta ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale – come risulta dai documenti in atti – è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_2 Persona_4
- da a;
Persona_4 Parte_1 Parte_1
- da a , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 [...]
e Persona_7 Parte_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava a sulla quale trova Persona_2 Persona_4 applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, né in relazione alla successiva trasmissione da pagina 5 di 8 a trattandosi di trasmissione avvenuta Persona_4 Parte_1 in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione, benché da parte di madre, né con riferimento alle trasmissioni paterne da ai suoi figli. Parte_1
In particolare, non può intendersi che l'ava indicata dai ricorrenti abbia perso la propria cittadinanza italiana per essersi sposata, il 23.01.1907, dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione e all'applicazione dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino straniero, Persona_3
Tale articolo, si ricorda, comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Automatismo, questo, che in ragione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta – da quanto risulta dagli atti di causa – non ha posto in essere atti volontari ed espressi finalizzati alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ava il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, lo status civitatis potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma operata dalla
Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione resa dalla Corte di cassazione nel
2009, che ha sottolineato il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni in cui permanga una discriminazione, anche in relazione a fattispecie – come quella in esame – antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, ma i cui effetti negativi si protraggono sino ad oggi.
Si evidenzia poi che le pronunce di incostituzionalità innanzi richiamate, nn. 87/1975 e
30/1983, retroagiscono naturalmente i loro effetti fino alla data del 1° gennaio 1948, e pertanto risultano pienamente applicabili alla trasmissione da e Persona_2
Persona_4
In ultimo, non si pongono questioni in merito alle ulteriori trasmissioni da Parte_1
ai figli e
[...] Controparte_1 Persona_1 Persona_7
trattandosi di trasmissioni per via paterna, oltre che successive al Parte_3
1948.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani. pagina 6 di 8
6. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dai ricorrenti direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con cittadino presumibilmente naturalizzatosi straniero in data anteriore al 1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge
555/1912, circostanze che avrebbero verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
pagina 7 di 8 trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, i ricorrenti hanno legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana dei ricorrenti elencati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, Controparte_2 del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1141/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_2
2) dichiara che i ricorrenti elencati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 30 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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