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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°546 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Adriana Giovanna Rizzo e Maraia Grazia Sparacino. Appellante
CONTRO
, elett.te dom.ta in Palermo, Via Empedocle Restivo Controparte_1
n.174, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà, dal quale è rapp.ta e difesa, Appellata
All'udienza di discussione del 22 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 settembre 2020, innanzi il Tribunale G.L. di
Palermo, aveva impugnato il provvedimento del 25.03.2020, con il Controparte_1 quale l le aveva chiesto la ripetizione delle somme pagate in più sulla Pt_1 pensione cat. AS n.04015110, di cui era titolare il defunto coniuge , Persona_1 nel periodo 01/01/2011 – 31/10/2012, per € 4.276,31, e nel periodo 01/01/2013 –
31/11/2013, per € 1.167,65, lamentando l'illegittimità di detto provvedimento ai sensi dell'art. art 52 della legge n. 88 del 09/03/1989 e dell'art. 13 della legge n. 412 del 30/12/1991.
1 L' aveva contestato la domanda, precisando di avere sollecitato la Pt_1 restituzione di somme relative ad indebito derivante dalla ricostituzione reddituale sulla pensione in godimento, per effetto del cumulo dei redditi del , con Per_1 riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, quale conseguenza della revoca della prestazione, ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c) l. 122/2010. Deduceva, in particolare, l' che la richiesta era fondata sulla Pt_1 contestazione di due indebiti, assegnati alla ricorrente n.q. di erede : il primo indebito,
R.I. n. 5061537, è sorto dalla ricostituzione reddituale elaborata dalla Direzione
Generale su AS n. 04015110, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/10/2012, a seguito della comunicazione dei redditi per il 2010 ed ha comportato la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) sulla prestazione per gli anni 2011 e 2012;
- il secondo indebito R.I. n. 10375054, è sorto dalla ricostituzione reddituale elaborata dalla Direzione Generale su AS n. 04015110, per il periodo dal
01/01/2013 al 30/11/2013, a seguito della comunicazione dei redditi per il 2012, ed ha comportato la rideterminazione dell'Assegno Sociale per il 2013. Con sentenza n. 1575/2023, emessa il 9 maggio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che la ricorrente avesse adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, circa la sussistenza del suo diritto a godere della prestazione.
Ha ritenuto, altresì, che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal procedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Ha, quindi, escluso il diritto dell'Ente previdenziale di ripetere le somme richieste, mancando qualsiasi prova circa il dolo della percipiente che aveva regolarmente comunicato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2010 e 2012, con la conseguente necessità di tutelarne l'affidamento. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 9 giugno 2023, il quale contesta l'applicazione dei principi normativi in materia di indebito assistenziale, ribadendo che la richiesta di ripetizione derivava dalla trasmissione dei dati reddituali del coniuge della ricorrente, in Persona_1 base ai quali l'Istituto aveva rideterminato l'importo della prestazione assistenziale AS n. 04015110, per i due periodi suddetti, nel termine di cui all'art.13 c.2 della
L.n.412/1991; eccepiva la carenza del requisito reddituale in quanto, in virtù del reddito percepito dal coniuge della ricorrente negli anni 2010 e 2011, i redditi da casellario pensione avevano superato il limite reddituale previsto per il diritto alla prestazione assistenziale in godimento per gli anni 2011-31.10.2012 e 1.01. 2013-
30.11.2013.
2 Ha resistito , con memoria del 9 maggio 2025, per il rigetto Controparte_1 del gravame.
All'udienza del 22 maggio 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è solo in parte fondato. L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico che deve permanere durante l'erogazione della prestazione, pertanto, un mutamento della situazione reddituale del titolare e del coniuge è idoneo ad incidere sull'importo e sul diritto alla prestazione medesima;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
In proposito, con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha sottolineato che: “Va anzitutto 3 chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché, infatti, attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”; aggiungendo, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Pt_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di Pt_1 quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte, comunque, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Difatti, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva
4 diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilitàdell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass.
SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, alla ricorrente, che non ha, invece, specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione categoria AS erogata al coniuge, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla buona fede e sulla conseguente applicabilità delle regole in materia di indebito assistenziale.
Il Giudice, ricostruendo i principi - qui ribaditi - in materia di indebito assistenziale ha ritenuto che non vi fosse prova del dolo del pensionato, in quanto l' erogatore delle prestazioni era a conoscenza dei dati reddituali. Pt_1
Ha, invece, dedotto e documentato l' la carenza del requisito reddituale in Pt_1 quanto, attraverso i modelli reddituali era emerso che il aveva superato il Per_1 limite reddituale previsto per il godimento della prestazione assistenziale relativamente agli ann1 2011, 2012 e 2013.
Dunque, con ricostituzione reddituale elaborata in data 11.10.2012 (notificata il
22.10.2012) e il 7.11.2013 (notificata il 25.11.2023), sulla pensione del coniuge della ricorrente – per effetto del riconoscimento della maggiorazione sociale e dell'attribuzione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) - si era determinato un debito pari ad €
4.276,31 (dall'1/01/2011 al 31/10/2012) e di € 1.167,65 (dall'1.01.2013 al 30.11.2013) (v. modelli TE08 con cartolina A.R.)
In altri termini l'importo del reddito del coniuge, rilevante ai fini dei limiti di reddito del nucleo familiare per la misura dell'assegno sociale medesimo, il cui ammontare si riduce, ha imposto la riliquidazione della misura della pensione in seguito all'accertamento del superamento dei limiti reddituali (v. art.3 c.6
L.n.335/1995, su cit.: Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
5 misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
)
Risulta dagli atti che nel caso di specie, il primo indebito è sorto a seguito di ricostituzione reddituale elaborata dalla Direzione Generale dell' sull' AS n. Pt_1
04015110, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/10/2012, ed ha comportato la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione).
In particolare, l'indebito è derivato dalla comunicazione dei redditi per il 2010 ed ha comportato la rideterminazione della prestazione per gli anni 2011 e 2012.
Difatti, il pensionato ha comunicato all' i redditi per il 2010 con Per_1 Pt_1 la trasmissione della dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, avvenuta nel 2011 e l' ha notificato l'indebito con raccomandata del 11/10/2012 (notificata Pt_1 il 22.10.2012 e una seconda nota raccomandata è stata inviata in data 08/02/2013).
In seguito, la richiesta di restituzione è stata notificata all'erede , con CP_1 raccomandata del 25/03/2020 (notificata il 9.04.2020), entro il termine di prescrizione decennale.
Il secondo indebito è, invece, sorto a seguito di ricostituzione reddituale elaborata dalla Direzione Generale dell' sull' AS n. 04015110, per il periodo dal Pt_1
01/01/2013 al 30/11/2013, ed ha comportato la rideterminazione dell'Assegno medesimo per il 2013.
Più precisamente, l'indebito è sorto a seguito della comunicazione dei redditi per il 2011 (e non per il 2012, come erroneamente dedotto dall' ed ha comportato la Pt_1 rideterminazione della prestazione per il 2013.
Il pensionato ha, infatti, comunicato all'Istituto i redditi per il 2012 con la trasmissione della dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, avvenuta nel 2013 e l' ha notificato l'indebito con raccomandata del 07/11/2013 (notificata il Pt_1
20.11.2013 e una seconda raccomandata è stata inviata in data 08/04/2015).
Quindi, la richiesta di restituzione è stata notificato all'erede, con lettera raccomandata del 25/03/2020 (notificata il 9.04.2020), entro il termine di prescrizione decennale
L'azione di recupero è stata, quindi, tempestivamente adottata dall' solo Pt_1 con riguardo ai ratei relativi all'anno 2012. Sebbene, difatti, come sopra anticipato, e contrariamente all'asserto dell' Pt_1 non si applichi all'indebito assistenziale, quale quello in esame, il termine di decadenza di cui all'art.13 c. 2 della L.n.412/1991, tuttavia, la nota dell'11 ottobre
2012 è stata notificata nei termine previsto dal citato art. 3 legge n. 335/1995, solo
6 rispetto all'indebito accertato per detto anno 2012 (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. )
Si applica, difatti, la peculiare disciplina di liquidazione dell'indebito assistenziale per assegno sociale composta da due fasi, la prima, di erogazione provvisoria e la seconda, di successivo conguaglio, all'esito delle verifiche reddituali
(v. da ultimo Cassazione sez. lavoro, ordinanza n.3522 del 7 febbraio 2024).
L' difatti, di anno in anno, liquida l'assegno, calcolando i redditi in via Pt_1 presuntiva, salvo verificarli a consuntivo.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui, a seguito dell'erogazione della maggiorazione, essendo aumentati i redditi percepiti dal coniuge della , CP_1
l' ha rielaborato l'importo della prestazione dovuta, tenendo conto di tale Pt_1 aumento.
L'azione dell' non è, invece, tempestiva con riguardo ai ratei relativi Pt_1 all'annualità del 2011, tardivamente richiesti, rispetto alla dichiarazione dei redditi per il 2010, con la nota dell'11.10.2012, ossia oltre il 31 luglio 2012 e nemmeno per l'annualità 2013, rispetto alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 (pervenuta nel
2012) reclamati, oltre il luglio 2013, ossia con la nota di novembre 2013.
In parziale riforma della sentenza va, quindi, dichiarato ripetibile solo l'indebito relativo al periodo gennaio- ottobre 2012 pari ad € 1.879,70 (v. Mod TE08 dell'11.10.12) L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1575/2023 emessa il 9 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di
Palermo, dichiara ripetibili i ratei della pensione cat.AS n.04015110, erogati a
[...]
per le mensilità da gennaio a ottobre 2012. CP_1
Compensa nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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