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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 224/2021
Promossa da: nato/a il 11/12/1957 c.f. rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1
Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORE/RICORRENTE/I Contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1 nato/a il C. F. n. IE LO CONVENUTO/I
E contro rapp.to dall'avv.to AMMENDOLA PASQUALE Controparte_2 P.IVA_1 BRUNO C.F._3
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento del danno alla persona 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Vd. Note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore ha chiamato in giudizio la società assicurata per ottenere Controparte_1 CP_3 la sua condanna al risarcimento del danno derivante da una caduta avvenuta in data 27 aprile 2029.
Ha precisato di essere un imprenditore che opera nel settore dell'organizzazione di spettacoli dal vivo. In particolare, è il Presidente dell'Associazione Nelson DE RU (già Associazione Palasport di Firenze) ed il cui scopo è quello di gestire l'omonimo Palazzetto dello Sport di Firenze, in viale Malta n. 6 e comprensivo di edificio, aree pertinenziali, impianti e attrezzature (doc. 1). Oltre a ciò il Sig. è anche consigliere delegato della Società Parte_1 [...] una società attiva dal 1° gennaio 1987 nell'ambito del marketing e della Controparte_4
Pagina 1 produzione di spettacoli artistici oltre che della produzione, dell'organizzazione, dell'allestimento, dell'acquisto e della vendita di spettacoli, di eventi e di manifestazioni di qualsiasi tipo (doc. 2). In ragione dell'attività che svolge, la PRG è stata la “local promoter” del concerto di Per_1 che si è tenuto presso il Nelson DE RU di Firenze il 26-27 aprile 2019 (doc. 3)
[...] (1), occasione nella quale il Signor si trovava nei locali di pertinenza del suddetto Pt_1 palazzetto al fine di svolgere il proprio duplice incarico che rende evidente, senza necessità di dilungarsi oltre, che il Signor in occasione del concerto sopra menzionato, potesse (e anzi, Pt_1 dovesse) essere libero di muoversi negli spazi del palazzetto, ivi inclusi gli spazi prossimi al palco e agli impianti del sonoro.
Quasi al termine della manifestazione musicale, alle ore 00.25 circa del 27 aprile 2019, il Sig. è rovinosamente caduto a terra con il corpo in avanti, protendendo la mano destra a Pt_1 difesa, su una canalina proteggi-cavo posta in una zona di passaggio tra il palco scenico ed il mixer ed installata dalla società (d'ora in poi soltanto ), a sua volta coinvolta Controparte_1 CP_1 nell'organizzazione dell'evento – da parte dell'organizzatore, la società “ Controparte_5
- perché specializzata nell'installazione di apparecchiature e palchi (doc. 4).
[...]
La caduta è stata determinata dal fatto che la canalina passacavo – che aveva un'altezza dal pavimento di circa 75 mm - era stata installata da senza le dovute precauzioni e CP_1 segnalazioni, in violazione di quanto previsto dalla legislazione in materia di anti- infortunistica ex D.lvo. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, la predetta canalina è stata installata da in violazione di quanto previsto CP_1 dall'all. 28 del suddetto decreto che detta le prescrizioni in materia di segnalazione di ostacoli e punti di pericolo a tutela della sicurezza delle persone nelle vie di circolazione. Questa infatti: anziché essere di colore giallo alternato al nero ovvero rosso alternato al bianco - vale a dire quei colori di sicurezza che devono per legge essere utilizzati per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta delle persone - era di colore verde: vale a dire di quel colore che, per legge, indica “situazioni di sicurezza – ritorno alla normalità” (2). Niente di più lontano nel caso di specie, considerato che la predetta canalina, a maggior ragione perché posta in una zona di passaggio delle persone, doveva essere adeguatamente segnalata al fine di evitare il pericolo di inciampo delle persone;
non era neppure dotata di adesivi catarifrangenti o di altri strumenti idonei a segnalarne la presenza (la necessità di segnalare adeguatamente la predetta canalina era ancora più marcata nel caso di specie, considerata anche la condizione di buio, qual è quella in cui si è svolto il concerto).
Ha dedotto che la responsabilità è esclusiva della che aveva foonrito e montato detta CP_1 canalina risultata difforme dalla normativa antinfortunistica di cui al decreto legislativo 81/2008, la quale si applica generaliter e dunque anche a contesti occasionali come quello del concerto di che trattasi e anche a prescindere da situazioni di rapporti di lavoro, come affermato da cass. 6182/2020.
ha dedotto che non sussiste alcuna sua responsabilità e che la deduzione difensiva di CP_1 secondo cui al momento della caduta stava parlando al telefono ed era distratto, è stata confutata dalle dichiarazioni testimoniali dei testi e dal video prodotto come documento n. 6.
quanto all'eccezione dii secondo cui la responsabilità dovrebbe essere accollata a soggetti CP_3 rimasti estranei al giudizio ha ribattuto: che detta eccezione di risulta formulata per la prima CP_2 volta solo con la memoria conclusiva;
che comunque la Signora a cui si contesta di non Pt_3 aver rilevato criticità rispetto alle caratteristiche e al montaggio della canalina passacavi (cfr. memoria conclusiva pp. 4-5) sentita come teste ha chiarito che la sua funzione CP_2 presupponeva un controllo solo della protezione dei cavi, e non della folla (“io non mi occupo della sicurezza della folla”, v. verbale udienza del 17 maggio 2023, pertanto verificare l'idoneità della canalina a non costituire una insidia o ostacolo non visibile per i partecipanti all'evento non
Pagina 2 rientrava tra i suoi compiti (e non è stata fornita prova del contrario) e pertanto la condotta di questa non esclude, nemmeno in parte, la responsabilità di rispetto al sinistro. CP_1 La quale organizzatrice dell'evento (cfr. memoria conclusiva pp. 6-7) Parte_4 CP_2 anch'essa indicata come responsabile nella memoria conclusiva di essa non aveva i CP_3 compiti indicati da che allega fatti non provati.. CP_3
La stessa non ha mai negato di essere il soggetto tenuto a garantire la conformità della CP_1 canaline passacavi alla normativa applicabile (tanto è vero che la convenuta ha continuato ad affermare, infondatamente, che quanto installato sarebbe stato perfettamente a norma), pertanto il tentativo della Compagnia di “scaricare” la responsabilità soggetti del tutto estranei alla fornitura e montaggio delle suddette canaline è del tutto pretestuoso e insostenibile. Dunque in conclusione l'attore ha domandato la condanna di al pagamento della somma di CP_1 euro 119.920,50 sulla base del 20% di IP stimata dal suo perito di parte dott. con incremento Per_2 del 36% a titolo di sofferenza soggettiva per i molteplici interventi chirurgici cui l'attore dovette sottoporsi per la frattura derivata dalla caduta, e incremento del 39% a titolo di massima personalizzazione del danno per vedersi stravolgere la vita con inabilità di 270 giorni Quanto al rimborso spese ha contestato la liquidazione del ctu limitata alle sole spese sostenute nell'epoca del fatto, senza conteggiare le spese successive documentate e causate sempre dal sinistro, ossia le spese di fisioterapia sostenute per ripristinare la mobilità e attenuare le conseguenze del sinistro. Ha dunque contestato il criterio liquidatorio che riconosce le spese fino al 0 dic. 2020 coincidente con la stabilizzazione dei postumi. Sulla personalizzazione ha rilevato che sono rimaste compromesse per un significativo lasso temporale delle facoltà esistenziali importanti avendo i testi riferito di come non potesse più guidare per lungo tempo e non potesse nemmeno sollevare pesi e proseguire la sua attività di organizzazione eventi. Quindi ha chiesto un terzo del biologico a titolo di danno morale e la massima personalizzazione del danno rilevando che ha dovuto subire vari interventi chirurgici a causa dell'evento. Ha chiesto anche un danno patrimoniale da mancato guadagno producendo la documentazione ai n. da 19 a 40 che dimostrerebbero come nel 2019 epoca della caduta e dell'inabilità temporanea vi sia stata sensibile riduzione die suoi guadagni rispetto agli anni precedenti, e stesso discorso è accaduto nel 2020. e hanno contrastato la domanda rilevando che l'attore, proprio per il suo CP_1 CP_6 ruolo svolto nel concerto, avrebbe potuto prevedere che nell'area mixer subito sotto il palco c'era la canaletta, e dunque avrebbe potuto prestare maggiore attenzione, come hanno fatto gli altri partecipanti all'evento, o evitare di impegnare quell'area che non era destinata al passaggio. Hanno contestato che le disposizioni sui colori e conformazione della prefata canaletta ricavabili dalla normativa citata del 2008 n. 81 decreto legislativo sia applicabile al caso di specie. Ha dunque concluso che l'evento si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o comunque per colpa è preponderante e in caso di concorso dovrebbe essere coinvolta la responsabile della sicurezza che ha mal controllato la posa della canaletta o la società che aveva organizzato l'evento. La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali e ctu medico legale e spedita in decisione in data 25.2.25 ai sensi del 281 quinquies comma 2 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso i testi escussi hanno confermato che l'attore è caduto a causa della canaletta rialzata nel pavimento. È stato anche confermato che il colore della canaletta era difforme dalla normativa tecnica prevenzionale, avendo un colore verde e nero invece che giallo che dunque non si percepiva nel semibuio del concerto dove c'erano solo le luci del palco. Il teste addetto alla sicurezza presso il Nelson DE RU, ha ad Testimone_1 es.dichiarato che la canalina era appunto verde e nera, era posta tra il palco e l'area mixer e che non si vedeva;
ha dichiarato di aver visto che l'attore aveva inciampato su tale canalina:
Pagina 3 Io non ho visto adesivi catarinfrangenti su questa canalina.”
Sul capo 3 risponde: “Si, ho visto il signor nciampare su questa canalina e poi Pt_1 cadere al suolo”
Sul capo 4: “Si, so che ha subito lesioni alla spalla e ha avuto difficolta nelle occupazioni quotidiane, e so, per riferito, che per un periodo è stato accompagnato in macchina perché impossibilitato a guidare lui stesso” capo 5: “Non so rispondere, non conosco bene Pt_1 Capo 6: “Sì, io per molto tempo non l'ho più visto sul luogo di lavoro, non so precisare i periodi di assenza” Interrogato in prova contraria sui capi articolati dalla parte convenuta , il teste risponde: CP_1 Capo 1: “Non so risponder” Capo 2: “Non so rispondere, come sopra”, Capo 3: “Si, la canalina era di colore verde e nera cosi come una di cui ho fatto la foto che rinvengo nel mio telefonino, preciso che la foto che mostro al giudice ed agli avvocati rappresenta quel tipo di canalina ma non è la foto di quella presente al concerto di cui si tratta” Capo 4: “La canalina era posta tra il palcoscenico ed il mixer, ma non era visibile” Capo5: “No, io l'ho visto cascare e non aveva il telefonino in mano.” Anche il dipendente di ha dichiarato che la canalina era verde e nera e CP_1 Testimone_2 non aveva catarifrangenti
Sul capo 1 risponde: “Si, io sono stato addetto al montaggio delle canaline passacavo.”
Sul capo 2 risponde: “Non so rispondere, non ho sottoscritto alcuna dichiarazione.”
Sul capo 3 risponde. “Si, confermo che il colore delle canaline è verde e nero.”
Sul capo 4 risponde: “Si, la canalina come detto era verde nella parte superiore e nera ai lati ma non vi erano adesivi, preciso che la canalina è la stessa che viene montata in tutti gli eventi.”
Sul capo 5 risponde. “Non so rispondere, non ero presente.” In prova contraria, sui capitoli indicati da parte attrice il teste risponde:
Sul capo 1: “Si, confermo come già detto.”
Sul capo 2: “Come detto sopra la canalina passacavi non ha adesivi catarinfrangenti ha confermato i colori della canalina verde e nero. Parte_5
Anche il teste ha dichiarato che la canalina era verde e nero mentre doveva essere giallo Tes_3 e nero e che non era segnalata, ha confermato la dinamica della caduta per avervi assistito a distanza di qualche metro. Anche il teste , nato a [...] il [...] e residente a[...], che dichiara di essere stato dipendente della ditta convenuta al CP_1 momento dei fatti. Il teste legge la formula di rito e si impegna. Interrogato sui capi di prova indicati dalla parte convenuta il teste risponde:
Sul capo 1 risponde: “Si, io sono stato addetto al montaggio delle canaline passacavo.”
Sul capo 2 risponde: “Non so rispondere, non ho sottoscritto alcuna dichiarazione.”
Sul capo 3 risponde. “Si, confermo che il colore delle canaline è verde e nero.”
Sul capo 4 risponde: “Si, la canalina come detto era verde nella parte superiore e nera ai lati ma non vi erano adesivi, preciso che la canalina è la stessa che viene montata in tutti gli eventi.”
Sul capo 5 risponde. “Non so rispondere, non ero presente.” In prova contraria, sui capitoli indicati da parte attrice il teste risponde:
Sul capo 1: “Si, confermo come già detto.”
Sul capo 2: “Come detto sopra la canalina passacavi non ha adesivi catarinfrangenti.
E' risultata fondata la deduzione dell'attore sulla generale applicabilità delle disposizioni tecniche antinfortunistiche ricavabili dal decreto legislativo n. 81/2008 atteso che ad es. la sent. Cass. 6182/2020 citata dall'attore effettivamente afferma che "le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i
Pagina 4 lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa" e "sempre che la presenza del soggetto passivo, estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità, tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante" (Cass. penale 2343/2013); questa stessa Corte, anche in sede civile, ha avuto occasione di evidenziare l'ampia portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza, nel senso che "le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro" (Cass. sez. lavoro 9870/2014).
Le responsabilità Pertanto, è risultata provata la colpa di ai sensi dell'art. 2043 c.c. avendo fornito e Controparte_1 posato tale canaletta in maniera da creare un'insidia sul pavimento nella zona a ridosso del palco. È pur vero però che c'è anche un concorso di colpa della parte attrice, sia pur minoritaria, avendo egli esperienza sui concerti in quanto Presidente del DE RU di Firenze e coinvolto in partecipazioni di altre società di produzione concerti e spettacoli per cui poteva quantomeno prevedere che a ridosso del palco in area mixer poteva incontrare la canaletta. Tuttavia, questo concorso di colpa è minimo perché i testi hanno riferito che la canalina non era visibile. Dunque si ritiene maggiore la concausa rappresentata dalla condotta di , soggetto CP_1 particolarmente qualificato per la sua specifica attività, alla quale dunque è maggiormente attribuibile causalmente l'evento lesivo sofferto dall'attore con l'elemento soggettivo della colpa in termini di imperizia e negligenza, per non aver fornito e posato una canaletta del tutto conforme alla normativa antinfortunistica dianzi richiamata, in tal modo creando un'insidia. Dunque si attribuisce un 30% di colpa all'attore e l'80% alla con manleva CP_1 CP_3
Quantificazione danno Utilizzando la ctu del dott. perché immune da vizi logici e convincente, si liquida Per_3 all'attore un danno commisurato alla percentuale di IP ivi prevista (16%) e idem la temporanea inabilità da lui conteggiata in gg. 300. Infatti l'attore ha subito ben tre interventi chirurgici, il primo di osteosintesi, il secondo di rimozione dei mezzi di sintesi e il terzo di capsulotomia, essendosi formata una capsulite adesiva che determinava il blocco della spalla ed essendo dunque stato necessario procedere a lisi delle aderenze e sblocco articolare in anestesia totale. Quindi il ctu ha conteggiato la malattia su tre periodi e riferito che comunque la funzionalità dell'omero e della spalla è compromessa in modo significati con forti impedimenti al movimento, e danno da cenestesi lavorativa.
Danno morale e personalizzazione Ecco che quindi sussistono le condizioni in base alla ctu (tre interventi chirurgici documentati, per ritenere sussistenti importanti limitazioni funzionali della spalla con compromissione di notevoli attività dell'esistenza; conformemente alle dichiarazioni testimoniali (preclusione della guida a lungo, impossibilità di sollevare pesi) è possibile attribuire la massima personalizzazione del danno e il danno morale come richiesto, quest'ultimo in applicazione di costante giurisprudenza sulla presunzione del danno morale in base alle traversie chirurgiche del danneggiato (vd. Fin dal 2003 cass. sez. 3, Sentenza n. 1937 del 10/02/2003 presume le sofferenze psichiche del traumatizzato in sinistro stradale costretto a farsi operare (Cassa con rinvio, App. Firenze, 7 luglio 2000): “Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono
Pagina 5 indennizzabili, ex art. 2059 cod. civ., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico”. Sull'autonomia liquidatoria vd.i più recente nello stesso senso ez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022. Sulla personalizzazione del danno si osserva che a parte le forti limitazioni funzionali all'omero che si traducono in forte compromissione delle attività esistenziali collegate alla portanza della spalla, va osservato che il ctu descrive la sussistenza di una cenestesi lavorativa e dunque trattasi di perdita di capacità lavorativa generica liquidabile come personalizzazione del danno tabellare (vd. Per tutte Cass. ordinanza n. 16628 del 12/06/2023). Spese mediche Quanto alle spese mediche si accorda la somma indicata dal ctu in euro 71.615,00, rilevando che, quanto alla spesa per ricovero priva di fattura e con notula, che il danneggiato non ha onere di anticipare le spese per cui per avere il rimborso basta che il ricovero vi sia stato e che la spesa sia ricollegata al sinistro causalmente. Da notare che il ctu effettivamente ammette il rimborso spese fino alla stabilizzazione dei postumi cioè fino al 2020 mentre l'attore ha fatto cure riabilitative e manipolative fino al 2.12.2022 tra cui agopuntura e trattamenti olistici. Da notare che il dott. ortopedico chirurgo aveva prescritto al in data 12.4.2021 Per_4 Pt_1 ulteriore riabilitazione manipolativa per cui appare accordabile il rimborso delle spese sostenute per tale riabilitazione della spalla anche se successive alla stabilizzazione dei postumi, considerato come l'attore a causa delle lesioni permanenti si ritrovi i movimenti di rotazione dell'omero fortemente limitati per cui le 713 fatture di fisioterapia per 1292 giorni fino al 2.12.2022 sono giustificate e causate dal sinistro e vanno liquidate, perchè funzionali a garantire una miglior qualità della vita, recuperando movimenti che altrimenti andrebbero a perdersi con blocco della spalla documentato in atti. A tal fine può richiamarsi la giurisprudenza sulla rimborsabilità delle spese future e la giurisprudenza sulla colpa medica in caso di cure che leniscono una malattia mortale dove appunto diviene rilevante il bene della vita perduto ossia le condizioni di vita più accettabili, e dunque anche in questa sede risarcitoria la “qualità della vita” diviene un bene-interesse tutelabile mediante la rimborsabilità delle spese di fisioterapia e anche di agopuntura.
Totali spese liquidabili nell'80% di euro 84.435,50 in luogo di euro71.615,00 riconosciute dal ctu che si è basato sulla data di guarigione clinica e sulle previsioni legge toscana che non tengono conto del caso concreto di un soggetto di 136 chili che ha avuto quelle complicanze, ma presuppongono un intervento di osteosintesi ordinario. Qui vi sono state le complicanze del blocco spalla della capsulite dell'ipotrofia di tutti i fasci muscolari ecc. Si liquida dunque la somma di euro 67.548,40 a titolo di rimborso spese.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86 Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 140,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 80
Pagina 6 Danno biologico risarcibile € 37.039,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 48.891,00 Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 64.818,00
Invalidità temporanea totale € 8.400,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.400,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.800,00 Totale danno biologico temporaneo € 25.200,00
Spese mediche € 84.435,50
Totale generale: € 158.526,50
Totale con personalizzazione massima € 174.453,50
Dunque si riconosce all'attore l'80% del totale con danno morale (un terzo del biologico) e massima personalizzazione in euro 139.562,00.
Sulla perdita di reddito La domanda è fondata con riferimento al reddito perduto durante la lunga malattia durata 300 giorni come documentato in atti. Non sussiste perdita di capacità lavorativa specifica e dunque una perdita di reddito proiettata anche in futuro. Esaminando il modello unico 2017 e 2018 in raffronto 2019 e 2020 effettivamente c'è una riduzione di euro 86 mila per l'anno della caduta (2019) e quello successivo (2020) due anni coincidenti con la malattia pertanto si liquida l'80% di euro 172 mila a titolo di danno patrimoniale, come richiesto, pari a d euro 137600,00. Sul danno non patrimoniale (obbligazione di valore) si procede alla aestimatio rei e taxatio rei e dunque si applica un danno da ritardo con i criteri cass. sez. un. 1712/1995, con devalutazione della somma al dì del fatto e successiva rivalutazione con indici istat e applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo. Sul danno da perdita di reddito essendo obbligazione pecuniaria e non di valore, si applicano gli interessi compensativi rapportati al tasso ddi legge di ciascun anno. Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale
Definitivamente pronunziando
1. Accertato un concorso di colpa del 20% a carico dell'attore, condanna con manleva CP_1
a risarcire all'attore i danni dell'evento liquidandoli in euro 139.562,00 per CP_3 danno non patrimoniale e rimborso spese mediche, da devalutare al dì del fatto e rivalutazione con interessi sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo, ed euro 137.600,00 per danno da perdita di reddito, oltre interessi al tasso di legge dall'anno della perdita (2019 e 2020) fino al soddisfo.
2. Condanna a rimborsare le spese legali sostenute dall'attore, che si liquidano in euro CP_1
14.103,00 per onorari, come da notula, oltre accessori di legge e oltre spese vive di contributo unificato e marche e spese di ctp.
3. Pone le spese di ctu a carico di con obbligo di rimborso in caso di Controparte_1 anticipazione dell'attore.
Pagina 7 4. Condanna CP_3 di polizza.
Firenze, 22 luglio 2025
Pagina 8
a garantire per capitale spese e interessi alle condizioni Parte_6
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 224/2021
Promossa da: nato/a il 11/12/1957 c.f. rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1
Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORE/RICORRENTE/I Contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1 nato/a il C. F. n. IE LO CONVENUTO/I
E contro rapp.to dall'avv.to AMMENDOLA PASQUALE Controparte_2 P.IVA_1 BRUNO C.F._3
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento del danno alla persona 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Vd. Note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore ha chiamato in giudizio la società assicurata per ottenere Controparte_1 CP_3 la sua condanna al risarcimento del danno derivante da una caduta avvenuta in data 27 aprile 2029.
Ha precisato di essere un imprenditore che opera nel settore dell'organizzazione di spettacoli dal vivo. In particolare, è il Presidente dell'Associazione Nelson DE RU (già Associazione Palasport di Firenze) ed il cui scopo è quello di gestire l'omonimo Palazzetto dello Sport di Firenze, in viale Malta n. 6 e comprensivo di edificio, aree pertinenziali, impianti e attrezzature (doc. 1). Oltre a ciò il Sig. è anche consigliere delegato della Società Parte_1 [...] una società attiva dal 1° gennaio 1987 nell'ambito del marketing e della Controparte_4
Pagina 1 produzione di spettacoli artistici oltre che della produzione, dell'organizzazione, dell'allestimento, dell'acquisto e della vendita di spettacoli, di eventi e di manifestazioni di qualsiasi tipo (doc. 2). In ragione dell'attività che svolge, la PRG è stata la “local promoter” del concerto di Per_1 che si è tenuto presso il Nelson DE RU di Firenze il 26-27 aprile 2019 (doc. 3)
[...] (1), occasione nella quale il Signor si trovava nei locali di pertinenza del suddetto Pt_1 palazzetto al fine di svolgere il proprio duplice incarico che rende evidente, senza necessità di dilungarsi oltre, che il Signor in occasione del concerto sopra menzionato, potesse (e anzi, Pt_1 dovesse) essere libero di muoversi negli spazi del palazzetto, ivi inclusi gli spazi prossimi al palco e agli impianti del sonoro.
Quasi al termine della manifestazione musicale, alle ore 00.25 circa del 27 aprile 2019, il Sig. è rovinosamente caduto a terra con il corpo in avanti, protendendo la mano destra a Pt_1 difesa, su una canalina proteggi-cavo posta in una zona di passaggio tra il palco scenico ed il mixer ed installata dalla società (d'ora in poi soltanto ), a sua volta coinvolta Controparte_1 CP_1 nell'organizzazione dell'evento – da parte dell'organizzatore, la società “ Controparte_5
- perché specializzata nell'installazione di apparecchiature e palchi (doc. 4).
[...]
La caduta è stata determinata dal fatto che la canalina passacavo – che aveva un'altezza dal pavimento di circa 75 mm - era stata installata da senza le dovute precauzioni e CP_1 segnalazioni, in violazione di quanto previsto dalla legislazione in materia di anti- infortunistica ex D.lvo. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, la predetta canalina è stata installata da in violazione di quanto previsto CP_1 dall'all. 28 del suddetto decreto che detta le prescrizioni in materia di segnalazione di ostacoli e punti di pericolo a tutela della sicurezza delle persone nelle vie di circolazione. Questa infatti: anziché essere di colore giallo alternato al nero ovvero rosso alternato al bianco - vale a dire quei colori di sicurezza che devono per legge essere utilizzati per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta delle persone - era di colore verde: vale a dire di quel colore che, per legge, indica “situazioni di sicurezza – ritorno alla normalità” (2). Niente di più lontano nel caso di specie, considerato che la predetta canalina, a maggior ragione perché posta in una zona di passaggio delle persone, doveva essere adeguatamente segnalata al fine di evitare il pericolo di inciampo delle persone;
non era neppure dotata di adesivi catarifrangenti o di altri strumenti idonei a segnalarne la presenza (la necessità di segnalare adeguatamente la predetta canalina era ancora più marcata nel caso di specie, considerata anche la condizione di buio, qual è quella in cui si è svolto il concerto).
Ha dedotto che la responsabilità è esclusiva della che aveva foonrito e montato detta CP_1 canalina risultata difforme dalla normativa antinfortunistica di cui al decreto legislativo 81/2008, la quale si applica generaliter e dunque anche a contesti occasionali come quello del concerto di che trattasi e anche a prescindere da situazioni di rapporti di lavoro, come affermato da cass. 6182/2020.
ha dedotto che non sussiste alcuna sua responsabilità e che la deduzione difensiva di CP_1 secondo cui al momento della caduta stava parlando al telefono ed era distratto, è stata confutata dalle dichiarazioni testimoniali dei testi e dal video prodotto come documento n. 6.
quanto all'eccezione dii secondo cui la responsabilità dovrebbe essere accollata a soggetti CP_3 rimasti estranei al giudizio ha ribattuto: che detta eccezione di risulta formulata per la prima CP_2 volta solo con la memoria conclusiva;
che comunque la Signora a cui si contesta di non Pt_3 aver rilevato criticità rispetto alle caratteristiche e al montaggio della canalina passacavi (cfr. memoria conclusiva pp. 4-5) sentita come teste ha chiarito che la sua funzione CP_2 presupponeva un controllo solo della protezione dei cavi, e non della folla (“io non mi occupo della sicurezza della folla”, v. verbale udienza del 17 maggio 2023, pertanto verificare l'idoneità della canalina a non costituire una insidia o ostacolo non visibile per i partecipanti all'evento non
Pagina 2 rientrava tra i suoi compiti (e non è stata fornita prova del contrario) e pertanto la condotta di questa non esclude, nemmeno in parte, la responsabilità di rispetto al sinistro. CP_1 La quale organizzatrice dell'evento (cfr. memoria conclusiva pp. 6-7) Parte_4 CP_2 anch'essa indicata come responsabile nella memoria conclusiva di essa non aveva i CP_3 compiti indicati da che allega fatti non provati.. CP_3
La stessa non ha mai negato di essere il soggetto tenuto a garantire la conformità della CP_1 canaline passacavi alla normativa applicabile (tanto è vero che la convenuta ha continuato ad affermare, infondatamente, che quanto installato sarebbe stato perfettamente a norma), pertanto il tentativo della Compagnia di “scaricare” la responsabilità soggetti del tutto estranei alla fornitura e montaggio delle suddette canaline è del tutto pretestuoso e insostenibile. Dunque in conclusione l'attore ha domandato la condanna di al pagamento della somma di CP_1 euro 119.920,50 sulla base del 20% di IP stimata dal suo perito di parte dott. con incremento Per_2 del 36% a titolo di sofferenza soggettiva per i molteplici interventi chirurgici cui l'attore dovette sottoporsi per la frattura derivata dalla caduta, e incremento del 39% a titolo di massima personalizzazione del danno per vedersi stravolgere la vita con inabilità di 270 giorni Quanto al rimborso spese ha contestato la liquidazione del ctu limitata alle sole spese sostenute nell'epoca del fatto, senza conteggiare le spese successive documentate e causate sempre dal sinistro, ossia le spese di fisioterapia sostenute per ripristinare la mobilità e attenuare le conseguenze del sinistro. Ha dunque contestato il criterio liquidatorio che riconosce le spese fino al 0 dic. 2020 coincidente con la stabilizzazione dei postumi. Sulla personalizzazione ha rilevato che sono rimaste compromesse per un significativo lasso temporale delle facoltà esistenziali importanti avendo i testi riferito di come non potesse più guidare per lungo tempo e non potesse nemmeno sollevare pesi e proseguire la sua attività di organizzazione eventi. Quindi ha chiesto un terzo del biologico a titolo di danno morale e la massima personalizzazione del danno rilevando che ha dovuto subire vari interventi chirurgici a causa dell'evento. Ha chiesto anche un danno patrimoniale da mancato guadagno producendo la documentazione ai n. da 19 a 40 che dimostrerebbero come nel 2019 epoca della caduta e dell'inabilità temporanea vi sia stata sensibile riduzione die suoi guadagni rispetto agli anni precedenti, e stesso discorso è accaduto nel 2020. e hanno contrastato la domanda rilevando che l'attore, proprio per il suo CP_1 CP_6 ruolo svolto nel concerto, avrebbe potuto prevedere che nell'area mixer subito sotto il palco c'era la canaletta, e dunque avrebbe potuto prestare maggiore attenzione, come hanno fatto gli altri partecipanti all'evento, o evitare di impegnare quell'area che non era destinata al passaggio. Hanno contestato che le disposizioni sui colori e conformazione della prefata canaletta ricavabili dalla normativa citata del 2008 n. 81 decreto legislativo sia applicabile al caso di specie. Ha dunque concluso che l'evento si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o comunque per colpa è preponderante e in caso di concorso dovrebbe essere coinvolta la responsabile della sicurezza che ha mal controllato la posa della canaletta o la società che aveva organizzato l'evento. La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali e ctu medico legale e spedita in decisione in data 25.2.25 ai sensi del 281 quinquies comma 2 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Tanto premesso i testi escussi hanno confermato che l'attore è caduto a causa della canaletta rialzata nel pavimento. È stato anche confermato che il colore della canaletta era difforme dalla normativa tecnica prevenzionale, avendo un colore verde e nero invece che giallo che dunque non si percepiva nel semibuio del concerto dove c'erano solo le luci del palco. Il teste addetto alla sicurezza presso il Nelson DE RU, ha ad Testimone_1 es.dichiarato che la canalina era appunto verde e nera, era posta tra il palco e l'area mixer e che non si vedeva;
ha dichiarato di aver visto che l'attore aveva inciampato su tale canalina:
Pagina 3 Io non ho visto adesivi catarinfrangenti su questa canalina.”
Sul capo 3 risponde: “Si, ho visto il signor nciampare su questa canalina e poi Pt_1 cadere al suolo”
Sul capo 4: “Si, so che ha subito lesioni alla spalla e ha avuto difficolta nelle occupazioni quotidiane, e so, per riferito, che per un periodo è stato accompagnato in macchina perché impossibilitato a guidare lui stesso” capo 5: “Non so rispondere, non conosco bene Pt_1 Capo 6: “Sì, io per molto tempo non l'ho più visto sul luogo di lavoro, non so precisare i periodi di assenza” Interrogato in prova contraria sui capi articolati dalla parte convenuta , il teste risponde: CP_1 Capo 1: “Non so risponder” Capo 2: “Non so rispondere, come sopra”, Capo 3: “Si, la canalina era di colore verde e nera cosi come una di cui ho fatto la foto che rinvengo nel mio telefonino, preciso che la foto che mostro al giudice ed agli avvocati rappresenta quel tipo di canalina ma non è la foto di quella presente al concerto di cui si tratta” Capo 4: “La canalina era posta tra il palcoscenico ed il mixer, ma non era visibile” Capo5: “No, io l'ho visto cascare e non aveva il telefonino in mano.” Anche il dipendente di ha dichiarato che la canalina era verde e nera e CP_1 Testimone_2 non aveva catarifrangenti
Sul capo 1 risponde: “Si, io sono stato addetto al montaggio delle canaline passacavo.”
Sul capo 2 risponde: “Non so rispondere, non ho sottoscritto alcuna dichiarazione.”
Sul capo 3 risponde. “Si, confermo che il colore delle canaline è verde e nero.”
Sul capo 4 risponde: “Si, la canalina come detto era verde nella parte superiore e nera ai lati ma non vi erano adesivi, preciso che la canalina è la stessa che viene montata in tutti gli eventi.”
Sul capo 5 risponde. “Non so rispondere, non ero presente.” In prova contraria, sui capitoli indicati da parte attrice il teste risponde:
Sul capo 1: “Si, confermo come già detto.”
Sul capo 2: “Come detto sopra la canalina passacavi non ha adesivi catarinfrangenti ha confermato i colori della canalina verde e nero. Parte_5
Anche il teste ha dichiarato che la canalina era verde e nero mentre doveva essere giallo Tes_3 e nero e che non era segnalata, ha confermato la dinamica della caduta per avervi assistito a distanza di qualche metro. Anche il teste , nato a [...] il [...] e residente a[...], che dichiara di essere stato dipendente della ditta convenuta al CP_1 momento dei fatti. Il teste legge la formula di rito e si impegna. Interrogato sui capi di prova indicati dalla parte convenuta il teste risponde:
Sul capo 1 risponde: “Si, io sono stato addetto al montaggio delle canaline passacavo.”
Sul capo 2 risponde: “Non so rispondere, non ho sottoscritto alcuna dichiarazione.”
Sul capo 3 risponde. “Si, confermo che il colore delle canaline è verde e nero.”
Sul capo 4 risponde: “Si, la canalina come detto era verde nella parte superiore e nera ai lati ma non vi erano adesivi, preciso che la canalina è la stessa che viene montata in tutti gli eventi.”
Sul capo 5 risponde. “Non so rispondere, non ero presente.” In prova contraria, sui capitoli indicati da parte attrice il teste risponde:
Sul capo 1: “Si, confermo come già detto.”
Sul capo 2: “Come detto sopra la canalina passacavi non ha adesivi catarinfrangenti.
E' risultata fondata la deduzione dell'attore sulla generale applicabilità delle disposizioni tecniche antinfortunistiche ricavabili dal decreto legislativo n. 81/2008 atteso che ad es. la sent. Cass. 6182/2020 citata dall'attore effettivamente afferma che "le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i
Pagina 4 lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa" e "sempre che la presenza del soggetto passivo, estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità, tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante" (Cass. penale 2343/2013); questa stessa Corte, anche in sede civile, ha avuto occasione di evidenziare l'ampia portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza, nel senso che "le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro" (Cass. sez. lavoro 9870/2014).
Le responsabilità Pertanto, è risultata provata la colpa di ai sensi dell'art. 2043 c.c. avendo fornito e Controparte_1 posato tale canaletta in maniera da creare un'insidia sul pavimento nella zona a ridosso del palco. È pur vero però che c'è anche un concorso di colpa della parte attrice, sia pur minoritaria, avendo egli esperienza sui concerti in quanto Presidente del DE RU di Firenze e coinvolto in partecipazioni di altre società di produzione concerti e spettacoli per cui poteva quantomeno prevedere che a ridosso del palco in area mixer poteva incontrare la canaletta. Tuttavia, questo concorso di colpa è minimo perché i testi hanno riferito che la canalina non era visibile. Dunque si ritiene maggiore la concausa rappresentata dalla condotta di , soggetto CP_1 particolarmente qualificato per la sua specifica attività, alla quale dunque è maggiormente attribuibile causalmente l'evento lesivo sofferto dall'attore con l'elemento soggettivo della colpa in termini di imperizia e negligenza, per non aver fornito e posato una canaletta del tutto conforme alla normativa antinfortunistica dianzi richiamata, in tal modo creando un'insidia. Dunque si attribuisce un 30% di colpa all'attore e l'80% alla con manleva CP_1 CP_3
Quantificazione danno Utilizzando la ctu del dott. perché immune da vizi logici e convincente, si liquida Per_3 all'attore un danno commisurato alla percentuale di IP ivi prevista (16%) e idem la temporanea inabilità da lui conteggiata in gg. 300. Infatti l'attore ha subito ben tre interventi chirurgici, il primo di osteosintesi, il secondo di rimozione dei mezzi di sintesi e il terzo di capsulotomia, essendosi formata una capsulite adesiva che determinava il blocco della spalla ed essendo dunque stato necessario procedere a lisi delle aderenze e sblocco articolare in anestesia totale. Quindi il ctu ha conteggiato la malattia su tre periodi e riferito che comunque la funzionalità dell'omero e della spalla è compromessa in modo significati con forti impedimenti al movimento, e danno da cenestesi lavorativa.
Danno morale e personalizzazione Ecco che quindi sussistono le condizioni in base alla ctu (tre interventi chirurgici documentati, per ritenere sussistenti importanti limitazioni funzionali della spalla con compromissione di notevoli attività dell'esistenza; conformemente alle dichiarazioni testimoniali (preclusione della guida a lungo, impossibilità di sollevare pesi) è possibile attribuire la massima personalizzazione del danno e il danno morale come richiesto, quest'ultimo in applicazione di costante giurisprudenza sulla presunzione del danno morale in base alle traversie chirurgiche del danneggiato (vd. Fin dal 2003 cass. sez. 3, Sentenza n. 1937 del 10/02/2003 presume le sofferenze psichiche del traumatizzato in sinistro stradale costretto a farsi operare (Cassa con rinvio, App. Firenze, 7 luglio 2000): “Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono
Pagina 5 indennizzabili, ex art. 2059 cod. civ., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico”. Sull'autonomia liquidatoria vd.i più recente nello stesso senso ez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022. Sulla personalizzazione del danno si osserva che a parte le forti limitazioni funzionali all'omero che si traducono in forte compromissione delle attività esistenziali collegate alla portanza della spalla, va osservato che il ctu descrive la sussistenza di una cenestesi lavorativa e dunque trattasi di perdita di capacità lavorativa generica liquidabile come personalizzazione del danno tabellare (vd. Per tutte Cass. ordinanza n. 16628 del 12/06/2023). Spese mediche Quanto alle spese mediche si accorda la somma indicata dal ctu in euro 71.615,00, rilevando che, quanto alla spesa per ricovero priva di fattura e con notula, che il danneggiato non ha onere di anticipare le spese per cui per avere il rimborso basta che il ricovero vi sia stato e che la spesa sia ricollegata al sinistro causalmente. Da notare che il ctu effettivamente ammette il rimborso spese fino alla stabilizzazione dei postumi cioè fino al 2020 mentre l'attore ha fatto cure riabilitative e manipolative fino al 2.12.2022 tra cui agopuntura e trattamenti olistici. Da notare che il dott. ortopedico chirurgo aveva prescritto al in data 12.4.2021 Per_4 Pt_1 ulteriore riabilitazione manipolativa per cui appare accordabile il rimborso delle spese sostenute per tale riabilitazione della spalla anche se successive alla stabilizzazione dei postumi, considerato come l'attore a causa delle lesioni permanenti si ritrovi i movimenti di rotazione dell'omero fortemente limitati per cui le 713 fatture di fisioterapia per 1292 giorni fino al 2.12.2022 sono giustificate e causate dal sinistro e vanno liquidate, perchè funzionali a garantire una miglior qualità della vita, recuperando movimenti che altrimenti andrebbero a perdersi con blocco della spalla documentato in atti. A tal fine può richiamarsi la giurisprudenza sulla rimborsabilità delle spese future e la giurisprudenza sulla colpa medica in caso di cure che leniscono una malattia mortale dove appunto diviene rilevante il bene della vita perduto ossia le condizioni di vita più accettabili, e dunque anche in questa sede risarcitoria la “qualità della vita” diviene un bene-interesse tutelabile mediante la rimborsabilità delle spese di fisioterapia e anche di agopuntura.
Totali spese liquidabili nell'80% di euro 84.435,50 in luogo di euro71.615,00 riconosciute dal ctu che si è basato sulla data di guarigione clinica e sulle previsioni legge toscana che non tengono conto del caso concreto di un soggetto di 136 chili che ha avuto quelle complicanze, ma presuppongono un intervento di osteosintesi ordinario. Qui vi sono state le complicanze del blocco spalla della capsulite dell'ipotrofia di tutti i fasci muscolari ecc. Si liquida dunque la somma di euro 67.548,40 a titolo di rimborso spese.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86 Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 140,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 80
Pagina 6 Danno biologico risarcibile € 37.039,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 48.891,00 Con personalizzazione massima (max 43% del danno biologico) € 64.818,00
Invalidità temporanea totale € 8.400,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.400,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.800,00 Totale danno biologico temporaneo € 25.200,00
Spese mediche € 84.435,50
Totale generale: € 158.526,50
Totale con personalizzazione massima € 174.453,50
Dunque si riconosce all'attore l'80% del totale con danno morale (un terzo del biologico) e massima personalizzazione in euro 139.562,00.
Sulla perdita di reddito La domanda è fondata con riferimento al reddito perduto durante la lunga malattia durata 300 giorni come documentato in atti. Non sussiste perdita di capacità lavorativa specifica e dunque una perdita di reddito proiettata anche in futuro. Esaminando il modello unico 2017 e 2018 in raffronto 2019 e 2020 effettivamente c'è una riduzione di euro 86 mila per l'anno della caduta (2019) e quello successivo (2020) due anni coincidenti con la malattia pertanto si liquida l'80% di euro 172 mila a titolo di danno patrimoniale, come richiesto, pari a d euro 137600,00. Sul danno non patrimoniale (obbligazione di valore) si procede alla aestimatio rei e taxatio rei e dunque si applica un danno da ritardo con i criteri cass. sez. un. 1712/1995, con devalutazione della somma al dì del fatto e successiva rivalutazione con indici istat e applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo. Sul danno da perdita di reddito essendo obbligazione pecuniaria e non di valore, si applicano gli interessi compensativi rapportati al tasso ddi legge di ciascun anno. Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale
Definitivamente pronunziando
1. Accertato un concorso di colpa del 20% a carico dell'attore, condanna con manleva CP_1
a risarcire all'attore i danni dell'evento liquidandoli in euro 139.562,00 per CP_3 danno non patrimoniale e rimborso spese mediche, da devalutare al dì del fatto e rivalutazione con interessi sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo, ed euro 137.600,00 per danno da perdita di reddito, oltre interessi al tasso di legge dall'anno della perdita (2019 e 2020) fino al soddisfo.
2. Condanna a rimborsare le spese legali sostenute dall'attore, che si liquidano in euro CP_1
14.103,00 per onorari, come da notula, oltre accessori di legge e oltre spese vive di contributo unificato e marche e spese di ctp.
3. Pone le spese di ctu a carico di con obbligo di rimborso in caso di Controparte_1 anticipazione dell'attore.
Pagina 7 4. Condanna CP_3 di polizza.
Firenze, 22 luglio 2025
Pagina 8
a garantire per capitale spese e interessi alle condizioni Parte_6
Il Giudice
dott. Susanna Zanda