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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
2. DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
3. DOTT.SSA ALESSIA DATTILO CONSIGLIERE REL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 203/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante P.T. , rappresentata e difesa, in forza di procura allegata Parte_2
al reclamo, dall'avv. Aurora Arone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via Alberto Serra, n. 22/A;
- RECLAMANTE–
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
- RECLAMATA CONTUMACE –
E
1 Controparte_2
in persona del Curatore, dott. autorizzato alla
[...] Controparte_3
costituzione in giudizio con decreto emesso il 26.03.2025 dal Giudice Delegato del
Tribunale di Cosenza Dott.ssa Francesca Familiari, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alfredo Stamile ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'avv. Stefano Leone sito in Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli, n.
32, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- RECLAMATA –
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 4/2025 dichiarativa di apertura della
Liquidazione Giudiziale della pubblicata in data Controparte_4
08/01/2025 dal Tribunale di Cosenza.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, rilevata la fondatezza del ricorso svolto e delle eccezioni sollevate, accogliere il reclamo proposto ex art. 51 CCII. così decidendo:
- In via cautelare: rilevata la estrema gravità dei motivi dedotti, disponga, in primis ai sensi dell'art. 52 CCII l'immediata sospensione della esecutività della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti della società nonché di ogni incombente afferente Controparte_4
la fase liquidatoria della procedura, ricorrendo il fumus quanto alla mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di convocazione della debitrice, nonché delle soglie previste dalla normativa per la fallibilità e quanto al periculum in mora, al fine di scongiurare i gravi pregiudizi a carico del sig. , legale rappresentante Parte_2
della società che si troverebbe, pur non ricorrendo i presupposti della liquidazione, a dover fronteggiare una liquidazione in attesa del merito e subire comunque un ingiusto procedimento con inevitabili e rovinose ripercussioni sulla sua persona, ma anche al fine di evitare inutili spese della procedura a carico dello Stato.
2 - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza della notifica in generale degli atti prodromici alla richiesta di liquidazione giudiziale ed anche degli atti da parte della Cancelleria del Tribunale di Cosenza nei confronti della
[...]
per aver omesso la notifica all'indirizzo di Posta Elettronica Controparte_4
Certificata e, per l'effetto, e per l'effetto revocare l'apertura della Liquidazione
Giudiziale emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti della società e/o comunque rimettere la Società reclamante, in questa ulteriore sede, nei termini per lo svolgimento di tutte le proprie attività difensive e di produzione documentale;
- previa immediata sospensione, ai sensi dell'art. 52 CCII della esecutività dell'apertura della Liquidazione Giudiziale e della formazione dello stato passivo emessa dal
Tribunale di Cosenza nei confronti della società nonché di Controparte_4
ogni incombente afferente la fase liquidatoria della aperta procedura;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di insolvenza ex art. 49, ultimo comma CC.II. per i motivi esposti in narrativa conseguentemente revocare l'apertura della Liquidazione Giudiziale emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti della società Controparte_4
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti dimensionali previsti dagli artt. 121 CCII e 2 CCII comma d)., e conseguentemente, per i motivi anzidetti, revocare l'apertura della Liquidazione Giudiziale emessa dal
Tribunale di Cosenza nei confronti della società Controparte_4
Con la rifusione delle spese e onorari di questo gravame.
Per la reclamata RA della Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'istanza di sospensione ex art.52 C.C.I.I., stante l'assenza di gravi e fondati motivi;
- rigettare il reclamo poiché infondato e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.4/2025 pubblicata in data 08.01.2025 del Tribunale di Cosenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_4
3 Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Controparte_5
nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4/2025, pubblicata in data 08.01.2025 e notificata dalla cancelleria in pari data, il Tribunale di Cosenza, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, a fronte del ricorso proposto in primo grado dalla ha dichiarato Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, . Parte_2
Avverso la predetta sentenza la società ha proposto reclamo Controparte_4
ex art. 51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), con ricorso depositato telematicamente, in data 08.02.2025.
Il fallito ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da gravi errori ed ha pertanto posto a fondamento del reclamo due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, parte reclamante ha rilevato la “nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti”.
Con il secondo motivo d'appello rubricato “assenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale”, parte reclamante ha contestato la sentenza laddove il
Tribunale ha statuito che la stessa ha omesso di depositare i bilanci a partire dal 2021.
Fissata l'udienza ed eseguite le notifiche previste dal codice della crisi, con memoria depositata il 28.03.2025 si è costituita in giudizio la reclamata
[...]
in persona del curatore. Controparte_6
Con la propria comparsa costitutiva ha evidenziato la correttezza della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza, chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 9.4.2025 fissata per la discussione e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'11.06.2025 al fine di acquisire dal Tribunale di Cosenza informazioni circa le ragioni della mancata notifica del ricorso tramite pec all'indirizzo di posta elettronica
4 certificata della al fine di valutare l'integrità del Controparte_4
contraddittorio.
All'udienza dell'11.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione, la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 10.09.2025 per permettere a parte ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza a nonché Controparte_1
per la decisione.
Anche tale ultima udienza, è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e benché la reclamante abbia provato di avere regolarmente notificato il reclamo ed il decreto alla la stessa è rimasta Controparte_1
contumace nel presente giudizio.
Solo la reclamata RA della Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
ha depositato le note scritte riportandosi ai propri scritti ed alle conclusioni ivi
[...]
indicate ed ha chiesto che la causa venisse decisa.
2. Tanto premesso il collegio deve evidenziare come il reclamo proposto sia da ritenersi inammissibile in quanto è stato depositato telematicamente in data 08.02.2025 e quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione telematica della sentenza, avvenuta in data 08.01.2025 a cura della Cancelleria preposta (cfr. ricevute di accettazione e consegna sul telematico d'ufficio di primo grado).
Ed invero, l'art. 51 del CCII al comma 1 prevede che “[…] Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di Appello nel termine di trenta giorni” ed al comma 3 stabilisce che “Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. […]”.
Il reclamo, dunque, stante la notificazione effettuata dalla Cancelleria in data8.01.2025
a tutte le parti, compreso il debitore fallito, si sarebbe dovuto depositare entro e non oltre il 7.02.2025, con la conseguenza che il deposito effettuato in data 8.02.2025 rende lo stesso tardivo e, quindi, inammissibile.
5 La circostanza della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 8.01.2025 risulta non solo provata dal telematico relativo al fascicolo di primo grado, ma è pure confermata dalla reclamata RA che nella propria comparsa costitutiva, depositata, nella presente fase parla espressamente di sentenza pubblicata in data
8.01.2025 (pag. 2 della comparsa).
Per contro l'assunto della reclamante secondo il quale la sentenza le sarebbe stata comunicata in data 9.01.2025 è del tutto sfornito di prova, mancando proprio quel documento 1 indicato nel ricorso come l'atto che avrebbe dovuto provare la data della comunicazione della sentenza a cura della cancelleria.
3.Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, stante il rilievo ufficioso della tardività del reclamo.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società CP_4
in persona del legale rappresentante, in data 8.02.2025 avverso la Controparte_4
sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 8.01.2025 e notificata dalla cancelleria in pari data, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità del reclamo per le ragioni chiarite in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti per le ragioni chiarite in parte motiva;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo Dott.ssa Silvana Ferriero
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