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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arcangelo Massari
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Filippucci
APPELLATA
1
E
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo
APPELLATA
E
nella qualità di società incorporante la Controparte_4 Controparte_5
(c.f.: )
[...] P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani
APPELLATA
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_6 P.IVA_6 Controparte_7
e nella qualità di curatore dell'eredità giacente di C.F._1 Controparte_8
Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche Parte_1 Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 540/2019 che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla soc. coop. I in per far Controparte_1 CP_1 accertare ai sensi dell'art. 44 l. fall. “l'inefficacia dei versamenti pervenuti e dei pagamenti eseguiti dalla [banca] resistente con la provvista di proprietà della Cooperativa”, condannando tuttavia la al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dai terzi ( Controparte_2 Controparte_6 [...]
Controparte_3 Controparte_9 Controparte_7 Persona_1
2 che la banca aveva chiamato in causa al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda proposta nei propri confronti dall'attrice.
L'appellante ha dedotto al riguardo di non aver formulato alcuna domanda diretta nei confronti dei terzi chiamati in causa ma una mera domanda subordinata dipendente (al fine di essere garantita/manlevata dai terzi in caso di accoglimento delle domande formulate nei propri confronti dalla soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a.), sì che le spese di lite sostenute dai terzi chiamati in causa avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attrice la cui domanda aveva giustificato l'esercizio della manleva.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata – la condanna della I alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 anche in favore dei terzi chiamati in causa dalla Parte_1
e – in via subordinata – la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra la
[...]
e i terzi chiamati in causa. Parte_2
Si è costituita in giudizio la soc. coop. I chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale, deducendo al riguardo che:
a) il tribunale avrebbe dovuto verificare se, nei rapporti tra la Controparte_1
e la (presso cui la cooperativa in bonis aveva aperto il conto
[...] Parte_2 corrente n. 1253), la banca fosse tenuta a restituire le somme affluite sul conto corrente dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che invece sono state utilizzate dalla banca per eseguire pagamenti di debiti della cooperativa;
b) a seguito dello scioglimento automatico del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 78 l. fall., infatti, la banca non poteva più disporre delle somme affluite sul conto corrente della cooperativa;
c) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la domanda formulata dalla soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. deve ritenersi ammissibile stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 44 l. fall. in quanto:
1) dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa (disposta con decreto del 13 giugno 2013), sul conto corrente n. 1253 intestato alla cooperativa sono affluiti versamenti per un importo complessivo di 34.250,30 €;
2) tali somme sono state utilizzate dalla banca per eseguire pagamenti di debiti della cooperativa, da ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 44, primo comma, l. fall.;
3) poiché la ha finora restituito soltanto la somma di 4.463,50 €, essa Parte_2 rimane debitrice della somma di 29.786,80 €.
La soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. ha concluso chiedendo – in accoglimento dell'appello incidentale – di “dichiarare, ai sensi dell'art. 44 l. fall., l'inefficacia dei versamenti pervenuti e dei pagamenti eseguiti dalla appellante con la provvista di proprietà Parte della Cooperativa” e - per l'effetto – la condanna della di Roma alla restituzione della somma di 29.786,80 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla
3 data di emanazione del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa) ovvero della minor somma di 23.590,30 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese), oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale e domandando nel merito il rigetto di entrambi.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello Controparte_3 proposto dalla e – in caso di suo accoglimento – la condanna della soc. coop. I Parte_2
Panificatori associati in l.c.a. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire nella qualità di Controparte_4 società incorporante la , chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello proposto dalla Parte_2
Con memoria depositata il 9 gennaio 2020, la Parte_1
– per l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale – ha chiesto che la
[...] condanna alla restituzione delle somme versate sul conto corrente sia limitata alle rimesse eseguite dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e ha riproposto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. nei confronti della della della Controparte_2 Controparte_6 [...] della di e di Controparte_3 Controparte_9 Controparte_7 Per_1 la domanda di manleva a suo tempo formulata nei loro confronti e dichiarata
[...] assorbita dal tribunale.
Interrotto a seguito del decesso di il giudizio è stato riassunto nei Persona_1 confronti di nella qualità di curatore dell'eredità giacente del Controparte_8 Per_1
La e n.q. non si sono Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 costituite in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare con carattere di priorità l'appello incidentale proposto dalla I l.c.a., in quanto il suo Parte_1 Controparte_1 accoglimento escluderebbe la possibilità di considerare la cooperativa soccombente nel giudizio di primo grado (con ogni conseguenza in punto di spese di lite).
Il tribunale ha qualificato la domanda proposta dal commissario liquidatore della cooperativa come “domanda di inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l'apertura della liquidazione coatta ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.f. (applicabile anche alla fattispecie in esame in considerazione del richiamo operato dall'art. 200 l.f.” (pag. 12 della sentenza) e l'ha dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di cui all'art. 44 l. fall., in quanto
“tale domanda è stata impropriamente proposta in relazione ai versamenti effettuati sul conto corrente della società in liquidazione in seguito all'apertura della procedura concorsuale e non avuto riguardo agli importi che sono stati oggetto di addebito sul conto corrente bancario facente capo alla società posta in liquidazione, potendo questi ultimi soltanto essere
4 qualificati come pagamenti inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.f.” (pag. 12 della sentenza).
In particolare, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda del commissario liquidatore della cooperativa in quanto non è stata chiesta “la revoca dei pagamenti effettuati
e la conseguente restituzione degli importi oggetto dei relativi addebiti” (come invece previsto dall'art. 44, primo comma, l. fall.), bensì la “dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate sul conto corrente” dopo l'emanazione del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa e la conseguente restituzione degli importi accreditati sul conto corrente (così a pag. 12 della sentenza).
La decisione del tribunale non può essere condivisa.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il commissario liquidatore della cooperativa ha chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1 Parte_2 della somma di 29.786,80 € (corrispondente all'importo delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 1253 a decorrere dal 13 giugno 2013, data del decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa) ovvero al pagamento della somma di
23.590,30 € (corrispondente all'importo delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 1253 a decorrere dal 12 luglio 2013, data in cui il decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa è stato iscritto nel registro delle imprese).
A fondamento della domanda il commissario liquidatore della cooperativa ha richiamato:
a) l'art. 78 l. fall. (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo operato dall'art. 201 l. fall.), il quale prevede lo scioglimento automatico dei contratti di conto corrente bancario in corso alla data di apertura della procedura concorsuale;
b) l'art. 44 l. fall. (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo operato dall'art. 200 l. fall.), il quale stabilisce che “Tutti gli atti compiuti dal IT
e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal IT dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il IT consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”.
A fondamento della domanda il commissario liquidatore della cooperativa ha inoltre allegato l'elenco dei versamenti effettuati sul conto corrente n. 1253 (per lo più in denaro contante e in minima parte mediante accredito di assegni bancari), dichiarando che tali somme sono state utilizzate dalla banca “per l'esecuzione di alcuni pagamenti” e di avere inutilmente chiesto in via stragiudiziale alla “la restituzione, ai sensi dell'art. 44 l. fall., di Parte_2 tutte le somme affluite sul c/c dopo lo scioglimento della ” (pag. 3 del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce di tali elementi, la domanda formulata dalla coop. I Pt_1 Controparte_1 in l.c.a. va correttamente qualificata come domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme versate sul conto corrente n. 1253 dopo l'avvio della procedura concorsuale,
5 trattandosi di somme di cui la cooperativa non poteva più disporre (art. 42, primo comma, l. fall., come richiamato dall'art. 200 l. fall.) e che la banca non poteva più utilizzare per eseguire pagamenti nell'interesse della cooperativa (essendo venuta meno, con lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente di corrispondenza, la convenzione accessoria di delegazione di pagamento).
Trovano al riguardo applicazione i princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante incidentale (Cass. 3086/2018), secondo cui:
a) l'art. 44 l. fall., laddove prevede l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal IT, dei pagamenti da lui eseguiti e di quelli ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento, stabilita dall'art. 42, primo comma, l. fall. al fine di assicurare la par condicio creditorum;
b) l'inefficacia ex art. 44 l. fall. che colpisce gli atti posti in essere dal IT o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita del diritto di disporre dei propri beni da parte del debitore dichiarato IT, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori (distinguendosi pertanto da quella accertabile con l'azione revocatoria), per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori;
c) è del tutto irrilevante accertare l'eventuale buona fede del terzo contraente (id est la non conoscenza o conoscibilità della situazione patrimoniale del IT), in quanto l'inefficacia ex art. 44 l. fall. degli atti compiuti dal IT e dei pagamenti da lui eseguiti (e ricevuti) dopo la dichiarazione di fallimento costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, dello stato d'insolvenza della sua controparte (in questo senso v. anche Cass. 377/2021 e la giur. ivi citata;
come chiarito da Corte Cost. 234/1998, questa disciplina costituisce una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e quindi non censurabile sul piano della legittimità costituzionale);
d) per effetto della dichiarazione di fallimento, il rapporto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal IT si scioglie ipso iure ai sensi dell'art. 78 l. fall. e quanto pervenuto su quel conto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento deve rifluire nella massa attiva fallimentare, mentre i pagamenti effettuati dopo quel momento con provvista del IT ivi esistente devono ritenersi inefficaci verso la curatela (nello stesso senso anche Cass.
16032/2000);
e) i prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista IT (così come i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto) sono inefficaci verso i creditori ai sensi dell'art. 44 l. fall., per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal IT a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione - nei limiti delle somme ricevute - i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del
6 IT (in questo senso v. anche Cass. 26501/2013).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale proposto dalla soc. coop. in l.c.a. deve essere accolto e – previa declaratoria di inefficacia Controparte_1 dei versamenti eseguiti dalla correntista sul conto corrente n. 1253 nel periodo in contestazione – la va condannata a restituire all'appellante incidentale la Parte_2 somma di 23.590,30 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e fino alla chiusura del conto), oltre interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti eseguiti sul conto corrente (Cass. 26501/2013).
All'accoglimento dell'appello incidentale segue il rigetto dell'appello principale sulle Parte spese di lite proposto dalla di Roma, in quanto:
a) le spese sostenute dai terzi chiamati in causa dalla banca non possono essere poste a carico della soc. coop. I Panificatori l.c.a. (parte attrice vittoriosa in primo grado); CP_1
b) non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Parte primo grado (come invece chiesto dalla di in via subordinata). Pt_2
Quanto alla domanda di manleva – già formulata dalla nel giudizio di Parte_2 primo grado e riproposta ex art. 346 c.p.c. con la memoria depositata il 9 gennaio 2020 - si osserva quanto segue.
La domanda di manleva si fonda su una presunta solidarietà passiva dei beneficiari degli assegni pagati dalla banca successivamente all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa (“il beneficiario di assegni emessi e pagati dalla banca successivamente all'apertura di procedure concorsuali nei confronti del traente è da ritenere obbligato in solido con la banca stessa e tenuto, sino alla concorrenza delle somme pagategli,
a restituirne l'ammontare alla curatela”: così nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.).
La domanda ex art. 44 l. fall. formulata dalla soc. coop. I in l.c.a. è Controparte_1 diretta tuttavia a far dichiarare – prima ancora dell'inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla banca - l'inefficacia dei versamenti eseguiti sul conto corrente n. 1253 dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di somme che la banca avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione del commissario liquidatore, senza poterle utilizzare per il pagamento degli assegni che venivano di volta in volta presentati per l'incasso
(v. supra).
La non potendo disporre delle rimesse eseguite sul conto corrente Parte_2 successivamente all'apertura della procedura concorsuale (a cui consegue la chiusura ex lege del contratto di conto corrente: art. 78 l. fall.), ha quindi di fatto eseguito con denaro proprio il pagamento di un debito del terzo (la soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a.), e di tale pagamento avrebbe potuto chiedere la restituzione all'accipiens ai sensi dell'art. 2036 c.c. Contr Sennonché, anche a voler qualificare l'azione proposta dalla di nei confronti Pt_2 dei terzi chiamati in causa come azione di ripetizione dell'indebito soggettivo, la domanda
7 andrebbe comunque rigettata, non potendosi ritenere scusabile l'errore in cui sia incorsa la banca che continui a pagare i debiti del IT anche dopo la chiusura del conto corrente ai sensi dell'art. 78 l. fall. e la iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento (o del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa): arg. ex art. 2193, secondo comma, c.c. richiamato dalla stessa difesa della nella comparsa di costituzione Parte_2 nel giudizio di primo grado.
L'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di “restituzione” formulata nei confronti dei beneficiari degli assegni consente di ritenere infondata anche la domanda di “restituzione” formulata dalla nei confronti di Parte_2 Controparte_3
e della (e per essa della incorporante Controparte_5 Controparte_4
, che sono state citate in giudizio perché “con il loro comportamento hanno impedito
[...]
l'identificazione dei beneficiari di assegni addebitati sul c/c della cooperativa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di “restituzione” formulata Parte dalla di nei confronti dei terzi chiamati in causa nel giudizio di primo grado va Pt_2 respinta.
Alla soccombenza dell'appellante principale segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come segue:
a) in favore della soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello);
b) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali nella misura del 15%;
c) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_4 spese generali nella misura del 15%;
d) in favore di in complessivi 1.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali nella misura del 15%.
Compensi così determinati tenuto conto del valore di ciascuna causa e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni (come applicabili ratione temporis al caso di specie), ridotti in considerazione del grado di difficoltà della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 540/2019;
[...]
2) accoglie l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dalla soc. coop.
I Panificatori associati in l.c.a. e per l'effetto:
a) dichiara inefficaci le rimesse eseguite dalla correntista sul conto corrente n. 1253 a
8 decorrere dal 12 luglio 2013 e fino alla chiusura del conto;
b) condanna la a restituire Parte_1 all'appellante incidentale la somma di 23.590,30 € oltre interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti eseguiti sul conto corrente n. 1253;
3) rigetta la domanda contenuta nella memoria depositata dalla
[...] il 9 gennaio 2020; Parte_1
4) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese processuali, liquidandole come segue:
a) in favore della coop. I in complessivi 5.000,00 € Pt_1 Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello);
b) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_2 spese generali nella misura del 15%;
c) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_4 spese generali nella misura del 15%;
d) in favore di in complessivi 1.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 10 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arcangelo Massari
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Filippucci
APPELLATA
1
E
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo
APPELLATA
E
nella qualità di società incorporante la Controparte_4 Controparte_5
(c.f.: )
[...] P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani
APPELLATA
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_6 P.IVA_6 Controparte_7
e nella qualità di curatore dell'eredità giacente di C.F._1 Controparte_8
Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche Parte_1 Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 540/2019 che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla soc. coop. I in per far Controparte_1 CP_1 accertare ai sensi dell'art. 44 l. fall. “l'inefficacia dei versamenti pervenuti e dei pagamenti eseguiti dalla [banca] resistente con la provvista di proprietà della Cooperativa”, condannando tuttavia la al pagamento delle Parte_1 spese processuali sostenute dai terzi ( Controparte_2 Controparte_6 [...]
Controparte_3 Controparte_9 Controparte_7 Persona_1
2 che la banca aveva chiamato in causa al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda proposta nei propri confronti dall'attrice.
L'appellante ha dedotto al riguardo di non aver formulato alcuna domanda diretta nei confronti dei terzi chiamati in causa ma una mera domanda subordinata dipendente (al fine di essere garantita/manlevata dai terzi in caso di accoglimento delle domande formulate nei propri confronti dalla soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a.), sì che le spese di lite sostenute dai terzi chiamati in causa avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attrice la cui domanda aveva giustificato l'esercizio della manleva.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata – la condanna della I alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 anche in favore dei terzi chiamati in causa dalla Parte_1
e – in via subordinata – la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra la
[...]
e i terzi chiamati in causa. Parte_2
Si è costituita in giudizio la soc. coop. I chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale, deducendo al riguardo che:
a) il tribunale avrebbe dovuto verificare se, nei rapporti tra la Controparte_1
e la (presso cui la cooperativa in bonis aveva aperto il conto
[...] Parte_2 corrente n. 1253), la banca fosse tenuta a restituire le somme affluite sul conto corrente dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e che invece sono state utilizzate dalla banca per eseguire pagamenti di debiti della cooperativa;
b) a seguito dello scioglimento automatico del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 78 l. fall., infatti, la banca non poteva più disporre delle somme affluite sul conto corrente della cooperativa;
c) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la domanda formulata dalla soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. deve ritenersi ammissibile stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 44 l. fall. in quanto:
1) dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa (disposta con decreto del 13 giugno 2013), sul conto corrente n. 1253 intestato alla cooperativa sono affluiti versamenti per un importo complessivo di 34.250,30 €;
2) tali somme sono state utilizzate dalla banca per eseguire pagamenti di debiti della cooperativa, da ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 44, primo comma, l. fall.;
3) poiché la ha finora restituito soltanto la somma di 4.463,50 €, essa Parte_2 rimane debitrice della somma di 29.786,80 €.
La soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. ha concluso chiedendo – in accoglimento dell'appello incidentale – di “dichiarare, ai sensi dell'art. 44 l. fall., l'inefficacia dei versamenti pervenuti e dei pagamenti eseguiti dalla appellante con la provvista di proprietà Parte della Cooperativa” e - per l'effetto – la condanna della di Roma alla restituzione della somma di 29.786,80 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla
3 data di emanazione del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa) ovvero della minor somma di 23.590,30 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese), oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale e domandando nel merito il rigetto di entrambi.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello Controparte_3 proposto dalla e – in caso di suo accoglimento – la condanna della soc. coop. I Parte_2
Panificatori associati in l.c.a. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire nella qualità di Controparte_4 società incorporante la , chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello proposto dalla Parte_2
Con memoria depositata il 9 gennaio 2020, la Parte_1
– per l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale – ha chiesto che la
[...] condanna alla restituzione delle somme versate sul conto corrente sia limitata alle rimesse eseguite dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e ha riproposto ai sensi dell'art. 346
c.p.c. nei confronti della della della Controparte_2 Controparte_6 [...] della di e di Controparte_3 Controparte_9 Controparte_7 Per_1 la domanda di manleva a suo tempo formulata nei loro confronti e dichiarata
[...] assorbita dal tribunale.
Interrotto a seguito del decesso di il giudizio è stato riassunto nei Persona_1 confronti di nella qualità di curatore dell'eredità giacente del Controparte_8 Per_1
La e n.q. non si sono Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 costituite in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ragioni logico-giuridiche impongono di esaminare con carattere di priorità l'appello incidentale proposto dalla I l.c.a., in quanto il suo Parte_1 Controparte_1 accoglimento escluderebbe la possibilità di considerare la cooperativa soccombente nel giudizio di primo grado (con ogni conseguenza in punto di spese di lite).
Il tribunale ha qualificato la domanda proposta dal commissario liquidatore della cooperativa come “domanda di inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l'apertura della liquidazione coatta ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.f. (applicabile anche alla fattispecie in esame in considerazione del richiamo operato dall'art. 200 l.f.” (pag. 12 della sentenza) e l'ha dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di cui all'art. 44 l. fall., in quanto
“tale domanda è stata impropriamente proposta in relazione ai versamenti effettuati sul conto corrente della società in liquidazione in seguito all'apertura della procedura concorsuale e non avuto riguardo agli importi che sono stati oggetto di addebito sul conto corrente bancario facente capo alla società posta in liquidazione, potendo questi ultimi soltanto essere
4 qualificati come pagamenti inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.f.” (pag. 12 della sentenza).
In particolare, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda del commissario liquidatore della cooperativa in quanto non è stata chiesta “la revoca dei pagamenti effettuati
e la conseguente restituzione degli importi oggetto dei relativi addebiti” (come invece previsto dall'art. 44, primo comma, l. fall.), bensì la “dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate sul conto corrente” dopo l'emanazione del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa e la conseguente restituzione degli importi accreditati sul conto corrente (così a pag. 12 della sentenza).
La decisione del tribunale non può essere condivisa.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il commissario liquidatore della cooperativa ha chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1 Parte_2 della somma di 29.786,80 € (corrispondente all'importo delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 1253 a decorrere dal 13 giugno 2013, data del decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa) ovvero al pagamento della somma di
23.590,30 € (corrispondente all'importo delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 1253 a decorrere dal 12 luglio 2013, data in cui il decreto ministeriale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa è stato iscritto nel registro delle imprese).
A fondamento della domanda il commissario liquidatore della cooperativa ha richiamato:
a) l'art. 78 l. fall. (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo operato dall'art. 201 l. fall.), il quale prevede lo scioglimento automatico dei contratti di conto corrente bancario in corso alla data di apertura della procedura concorsuale;
b) l'art. 44 l. fall. (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo operato dall'art. 200 l. fall.), il quale stabilisce che “Tutti gli atti compiuti dal IT
e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal IT dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il IT consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”.
A fondamento della domanda il commissario liquidatore della cooperativa ha inoltre allegato l'elenco dei versamenti effettuati sul conto corrente n. 1253 (per lo più in denaro contante e in minima parte mediante accredito di assegni bancari), dichiarando che tali somme sono state utilizzate dalla banca “per l'esecuzione di alcuni pagamenti” e di avere inutilmente chiesto in via stragiudiziale alla “la restituzione, ai sensi dell'art. 44 l. fall., di Parte_2 tutte le somme affluite sul c/c dopo lo scioglimento della ” (pag. 3 del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado).
Alla luce di tali elementi, la domanda formulata dalla coop. I Pt_1 Controparte_1 in l.c.a. va correttamente qualificata come domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme versate sul conto corrente n. 1253 dopo l'avvio della procedura concorsuale,
5 trattandosi di somme di cui la cooperativa non poteva più disporre (art. 42, primo comma, l. fall., come richiamato dall'art. 200 l. fall.) e che la banca non poteva più utilizzare per eseguire pagamenti nell'interesse della cooperativa (essendo venuta meno, con lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente di corrispondenza, la convenzione accessoria di delegazione di pagamento).
Trovano al riguardo applicazione i princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante incidentale (Cass. 3086/2018), secondo cui:
a) l'art. 44 l. fall., laddove prevede l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal IT, dei pagamenti da lui eseguiti e di quelli ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento, stabilita dall'art. 42, primo comma, l. fall. al fine di assicurare la par condicio creditorum;
b) l'inefficacia ex art. 44 l. fall. che colpisce gli atti posti in essere dal IT o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita del diritto di disporre dei propri beni da parte del debitore dichiarato IT, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori (distinguendosi pertanto da quella accertabile con l'azione revocatoria), per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori;
c) è del tutto irrilevante accertare l'eventuale buona fede del terzo contraente (id est la non conoscenza o conoscibilità della situazione patrimoniale del IT), in quanto l'inefficacia ex art. 44 l. fall. degli atti compiuti dal IT e dei pagamenti da lui eseguiti (e ricevuti) dopo la dichiarazione di fallimento costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, dello stato d'insolvenza della sua controparte (in questo senso v. anche Cass. 377/2021 e la giur. ivi citata;
come chiarito da Corte Cost. 234/1998, questa disciplina costituisce una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e quindi non censurabile sul piano della legittimità costituzionale);
d) per effetto della dichiarazione di fallimento, il rapporto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal IT si scioglie ipso iure ai sensi dell'art. 78 l. fall. e quanto pervenuto su quel conto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento deve rifluire nella massa attiva fallimentare, mentre i pagamenti effettuati dopo quel momento con provvista del IT ivi esistente devono ritenersi inefficaci verso la curatela (nello stesso senso anche Cass.
16032/2000);
e) i prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista IT (così come i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto) sono inefficaci verso i creditori ai sensi dell'art. 44 l. fall., per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal IT a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione - nei limiti delle somme ricevute - i prelievi e i pagamenti eseguiti per conto del
6 IT (in questo senso v. anche Cass. 26501/2013).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale proposto dalla soc. coop. in l.c.a. deve essere accolto e – previa declaratoria di inefficacia Controparte_1 dei versamenti eseguiti dalla correntista sul conto corrente n. 1253 nel periodo in contestazione – la va condannata a restituire all'appellante incidentale la Parte_2 somma di 23.590,30 € (corrispondente agli importi versati sul c/c n. 1253 a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e fino alla chiusura del conto), oltre interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti eseguiti sul conto corrente (Cass. 26501/2013).
All'accoglimento dell'appello incidentale segue il rigetto dell'appello principale sulle Parte spese di lite proposto dalla di Roma, in quanto:
a) le spese sostenute dai terzi chiamati in causa dalla banca non possono essere poste a carico della soc. coop. I Panificatori l.c.a. (parte attrice vittoriosa in primo grado); CP_1
b) non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Parte primo grado (come invece chiesto dalla di in via subordinata). Pt_2
Quanto alla domanda di manleva – già formulata dalla nel giudizio di Parte_2 primo grado e riproposta ex art. 346 c.p.c. con la memoria depositata il 9 gennaio 2020 - si osserva quanto segue.
La domanda di manleva si fonda su una presunta solidarietà passiva dei beneficiari degli assegni pagati dalla banca successivamente all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa (“il beneficiario di assegni emessi e pagati dalla banca successivamente all'apertura di procedure concorsuali nei confronti del traente è da ritenere obbligato in solido con la banca stessa e tenuto, sino alla concorrenza delle somme pagategli,
a restituirne l'ammontare alla curatela”: così nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.).
La domanda ex art. 44 l. fall. formulata dalla soc. coop. I in l.c.a. è Controparte_1 diretta tuttavia a far dichiarare – prima ancora dell'inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla banca - l'inefficacia dei versamenti eseguiti sul conto corrente n. 1253 dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di somme che la banca avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione del commissario liquidatore, senza poterle utilizzare per il pagamento degli assegni che venivano di volta in volta presentati per l'incasso
(v. supra).
La non potendo disporre delle rimesse eseguite sul conto corrente Parte_2 successivamente all'apertura della procedura concorsuale (a cui consegue la chiusura ex lege del contratto di conto corrente: art. 78 l. fall.), ha quindi di fatto eseguito con denaro proprio il pagamento di un debito del terzo (la soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a.), e di tale pagamento avrebbe potuto chiedere la restituzione all'accipiens ai sensi dell'art. 2036 c.c. Contr Sennonché, anche a voler qualificare l'azione proposta dalla di nei confronti Pt_2 dei terzi chiamati in causa come azione di ripetizione dell'indebito soggettivo, la domanda
7 andrebbe comunque rigettata, non potendosi ritenere scusabile l'errore in cui sia incorsa la banca che continui a pagare i debiti del IT anche dopo la chiusura del conto corrente ai sensi dell'art. 78 l. fall. e la iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento (o del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa): arg. ex art. 2193, secondo comma, c.c. richiamato dalla stessa difesa della nella comparsa di costituzione Parte_2 nel giudizio di primo grado.
L'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di “restituzione” formulata nei confronti dei beneficiari degli assegni consente di ritenere infondata anche la domanda di “restituzione” formulata dalla nei confronti di Parte_2 Controparte_3
e della (e per essa della incorporante Controparte_5 Controparte_4
, che sono state citate in giudizio perché “con il loro comportamento hanno impedito
[...]
l'identificazione dei beneficiari di assegni addebitati sul c/c della cooperativa”.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di “restituzione” formulata Parte dalla di nei confronti dei terzi chiamati in causa nel giudizio di primo grado va Pt_2 respinta.
Alla soccombenza dell'appellante principale segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come segue:
a) in favore della soc. coop. I Panificatori associati in l.c.a. in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello);
b) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali nella misura del 15%;
c) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_4 spese generali nella misura del 15%;
d) in favore di in complessivi 1.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali nella misura del 15%.
Compensi così determinati tenuto conto del valore di ciascuna causa e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni (come applicabili ratione temporis al caso di specie), ridotti in considerazione del grado di difficoltà della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 540/2019;
[...]
2) accoglie l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dalla soc. coop.
I Panificatori associati in l.c.a. e per l'effetto:
a) dichiara inefficaci le rimesse eseguite dalla correntista sul conto corrente n. 1253 a
8 decorrere dal 12 luglio 2013 e fino alla chiusura del conto;
b) condanna la a restituire Parte_1 all'appellante incidentale la somma di 23.590,30 € oltre interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti eseguiti sul conto corrente n. 1253;
3) rigetta la domanda contenuta nella memoria depositata dalla
[...] il 9 gennaio 2020; Parte_1
4) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese processuali, liquidandole come segue:
a) in favore della coop. I in complessivi 5.000,00 € Pt_1 Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello);
b) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_2 spese generali nella misura del 15%;
c) in favore della in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_4 spese generali nella misura del 15%;
d) in favore di in complessivi 1.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_3 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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