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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 919/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PETRALIA GIUSEPPINA VALENTINA ANNA
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZIMBONE ANTONIO CP_2
Controparte_3
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. ZARRILLO ALESSIA;
P.IVA_2
, (C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_2 P.IVA_3
DI PACE MAURO, NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI E CUOMO
DAVIDE SALVATORE;
(C.F. , assistita e difesa dall'avv. VITTORIO Parte_3 P.IVA_4
SALVATORE;
Controparte_4
(C.F.
[...]
, assistita e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_5
DELLO STATO DI CATANIA;
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_4 P.IVA_6
PEREZ WALTER
APPELLATI
(C.F. ; Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ; Controparte_6 P.IVA_8
ATO CT3 (C.F. ; Parte_5 P.IVA_9
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1796/2021 pubblicata il
22/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita respinta ogni contraria istanza, annullare o riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. ritenere e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità della domanda;
2. (in subordine rispetto al punto 1) ritenere e dichiarare la sanatoria del vizio di nullità di cui sarebbe inficiato l'atto di opposizione e, conseguentemente, dichiarare
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda;
3. ritenere e dichiarare la cessata materia del contendere in relazione a tutte le cartelle di pagamento per le quali l'esecutato è stato ammesso al beneficio della definizione agevolata;
4. ritenere e dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alle somme iscritte a ruolo per le quali la ha Controparte_7
proceduto allo sgravio di ufficio;
5. ritenere e dichiarare la prescrizione degli altri crediti vantati. Con condanna alle spese delle parti convenute alla luce della fondatezza dell'opposizione e del principio di soccombenza virtuale o, in subordine, con compensazione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio
Per Parte Appellata CP_1
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, - rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante e confermare la sentenza avversata;
-
pag. 2/12 condannare l'odierno appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio Con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - in subordine con compensazione delle spese dichiarare il difetto di responsabilità e/o legittimazione passiva della
[...]
già in ordine alle domande ed eccezioni CP_1 Controparte_8
formulate dalla ricorrente, tenendo indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio per i motivi sopra esposti.
Per parte appellata : Parte_2
Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento delle difese spiegate nel presente atto, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: confermare la sentenza n.
1796/2021 pronunciata dal Tribunale di Catania, sesta sezione civile, in data 21 aprile 2021, pubblicata in data 22 aprile 2021, nel procedimento iscritto al n.
3918/2019. In via subordine, ritenere e dichiarare: In via preliminare
l'inammissibilità e la tardività delle censure riguardanti il verbale posto in riscossione in quanto non formulate, ex art. 22 L. 689/'81, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale e/o dalla conoscenza dell'atto stesso da parte del contribuente. In via gradatamente subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, per prescrizione maturata successivamente alla emissione e consegna del ruolo al concessionario, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultima per non aver ritualmente adempiuto al mandato ricevuto. Spese e compensi del presente giudizio da porsi a carico della parte soccombente. Salvo ogni altro diritto di questo Ente nei confronti del concessionario della riscossione in epigrafe in caso di mancato introito del titolo per sua accertata responsabilità.
Per Parte Appellata Sostare
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - Confermare integralmente la sentenza n. 1796/2021, depositata in data 22.04.2021, emessa dal Tribunale di Catania, VI sez. Civile,
pag. 3/12 per i motivi sopra esposti;
- Si chiede la condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Per parte appellata : Controparte_4
Voglia l'adita Corte: • Rigettare e/o dichiarare inammissibili integralmente
l'appello avversario, o, in subordine, in relazione all'eccepita prescrizione per i crediti ancora pendenti, rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado e qui riprosposta, previa eventuale declaratoria di difetto di giurisdizione
e/o di difetto di legittimazione passiva, comunque denegando qualsiasi sospensione dell'esecuzione; • in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi.
Per parte appellata Parte_4
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, ritenere e dichiarare che
l'intervenuta prescrizione è stata causata esclusivamente dalla condotta del concessionario, condannando la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Parte_4
delle spese e compensi tutti del presente giudizio e con l'aggiunta di
[...]
oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti (cfr. C.G.A. Sez. Giurisd. 30.03.2009
n. 215; Trib. Acireale G.U. F. Lentano n. 108/2012 e n. 148/2013; TAR Bologna
n.151/2016). Salvis juribus.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - Confermare integralmente la sentenza n. 1796/2021 depositata in data 22.04.2021, emessa dal Tribunale di Catania VI sez. Civile, per i motivi sora esposti;
- in via subordinata, si insiste in tutte le eccezioni sollevate in via preliminare e nel merito negli scritti difensivi e nei verbali di causa del giudizio di primo grado;
- spese e compensi del presente giudizio.
pag. 4/12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1796/2021 pubblicata il 22/04/2021, il Tribunale di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta da e lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte convenuta costituita.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- anche nel caso dell'esecuzione esattoriale (sia essa avviata con pignoramento ex art. 72 bis che con avviso di vendita, per quanto concerne le esecuzioni immobiliari), ove l'intervento del Giudice dell'esecuzione è solo eventuale, quest'ultimo interviene se viene portata alla sua cognizione un'opposizione ad istanza del debitore (o di un terzo ex art. 619 c.p.c.), opposizione che va introdotta con ricorso ex art. 615, 617 o 619 c.p.c. (in base al contenuto della stessa) e iscritta al ruolo “esecuzioni” con conseguente svolgimento ordinario della fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione che si pronuncerà sulla richiesta di provvedimento cautelare e assegnerà poi il termine per l'introduzione del giudizio di merito, attesa la struttura necessariamente bifasica del procedimento;
- nel caso di specie tale indefettibile procedura non era stata rispettata e non ricorreva alcuna delle ipotesi di sanatoria previste dalla giurisprudenza, trattandosi di citazione e non di ricorso e di atto portato alla cognizione non del
Giudice dell'esecuzione (con iscrizione al ruolo cd. “esecuzioni”, come avviene di norma nel caso delle opposizioni ad esecuzione esattoriale) ma del giudice del merito, con iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario, con la conseguenza che l'atto introduttivo, conformemente ai principi espressi dalla Corte, era affetto da nullità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, per le ragioni Parte_1
meglio illustrate in motivazione, il quale ha concluso come riportato in epigrafe.
pag. 5/12 Si sono costituiti , Controparte_1 Parte_4 Parte_2
, e Controparte_4 Controparte_3
instando per il rigetto dell'appello e concludendo nei termini sopra Parte_3
riportati.
Sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti il Controparte_5
la e con conseguente loro Controparte_6 Controparte_9
contumacia.
Con ordinanza dell'8/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza dell'11/10/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte appellante, nel riproporre pedissequamente le difese già svolte in primo grado, ha sostenuto che: la giurisprudenza richiamata dal primo giudice non sarebbe applicabile alla c.d. esecuzione esattoriale di cui all'art. 72 bis D.P.R.
602/1973, poiché l'Agente della riscossione, essendosi avvalso della facoltà di richiedere il pagamento al terzo, omettendo la citazione in giudizio, non ha investito alcun giudice dell'azione esecutiva con la conseguenza che non vi era alcun giudice dell'esecuzione già investito della controversia a cui il debitore avrebbe potuto rivolgersi se non instaurando ex novo un giudizio ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c. nell'ambito del quale chiedere anche gli opportuni provvedimenti cautelari;
devono ritenersi sussistenti i presupposti per la sanabilità del vizio formale nel caso in cui l'atto, pur se difforme dal modello legale, abbia raggiunto il proprio scopo e sia giunto alla cognizione del Giudice dell'esecuzione; l'iscrizione al ruolo esecuzioni era materialmente impossibile.
Le predette censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.
pag. 6/12 In primo luogo va ricordato che ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c. va distinta l'ipotesi contemplata dal primo comma in cui l'esecuzione non è iniziata dal secondo comma in cui invece l'esecuzione è iniziata e non vi è dubbio che nel caso di specie un esecuzione era iniziata tanto che se ne chiede la sospensione e che in tale ipotesi l'opposizione doveva essere proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione.
In secondo luogo la stessa giurisprudenza citata dall'appellante ha confermato la struttura bifasica del procedimento anche nel caso di c.d. esecuzione esattoriale ribadendo che “l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., con l'obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicchè, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv.
642952)” (cfr. Cass. . 26830/2017).
Inoltre anche di recente la Corte di Cassazione (sent. 6892/2024) ha confermato quanto sostenuto dal Tribunale, ribadendo due principi: “il primo principio è che l'opposizione sia "introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)", al quale "è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n.
25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi pag. 7/12 necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione;
l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti”.
La Corte, in particolare, dopo aver richiamato la decisione del primo giudice - nella quale si affermava che dopo la notifica del preavviso di rilascio, "non risulta essere seguita la formazione di un fascicolo dell'esecuzione" e che di conseguenza la non avrebbe potuto introdurre l'opposizione Parte_6
nelle forme del ricorso al giudice dell'esecuzione, perché "non risultava esistente un fascicolo dell'esecuzione" e correttamente l'opponente aveva introdotto l'opposizione con atto di citazione – ha ritenuto siffatta decisione non conforme a diritto.
In particolare ha evidenziato tre errori: Il primo errore è consistito nel ritenere che "al preavviso di rilascio dell'ufficiale giudiziario non risulta essere seguita la formazione di un fascicolo dell'esecuzione", e che di conseguenza la Parte_6
"non avrebbe potuto proporre un ricorso dinanzi al giudice
[...]
dell'esecuzione" (così la sentenza impugnata, pag. 3).Ma nell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 cod. proc. civ. non è prevista la formazione del fascicolo di ufficio. Soltanto dopo che le operazioni siano state ultimate l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria il titolo esecutivo, il precetto, il preavviso di rilascio ed il verbale degli atti compiuti. In questo tipo di esecuzione il giudice dell'esecuzione interviene solo in due casi: necessariamente, dopo il deposito in cancelleria dei suddetti atti;
ed eventualmente, prima di tale momento, se sorge la necessità di superare eventuali difficoltà (art. 610 cod. proc. civ.). Il secondo errore, conseguenza del primo, è consistito nel ritenere che, non essendovi un fascicolo dell'esecuzione, legittimamente l'opponente introdusse l'opposizione con atto di citazione, invece, che con ricorso. Infatti, per pag. 8/12 quanto detto, nell'esecuzione per rilascio il fascicolo viene formato dopo il compimento delle operazioni, ma ciò non toglie che l'esecuzione penda comunque. Da ciò consegue che l'opposizione in questi casi va pur sempre proposta con ricorso, ad instar di quanto previsto dall'art. 610 cod. proc. civ.; sarà poi la cancelleria dell'Ufficio giudiziario adito con l'opposizione "a trasmettere al giudice dell'esecuzione tutti gli atti ad esso diretti, indipendentemente dalla loro forma, anche se eventualmente iscritti erroneamente nel ruolo contenzioso", così come deve fare "il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione", giacché, ove esso "non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.).
Il terzo errore, conseguenza dei primi due, è consistito nel ritenere di potere cumulare in sé tanto il potere di adottare i provvedimenti cautelari d'urgenza, quanto di decidere l'opposizione nel merito. Così giudicando, il Tribunale ha violato il principio di necessaria bifasicità dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, che come si è già detto è stato ritenuto da questa Corte non derogabile, a pena di improcedibilità”.
La mancanza di un fascicolo delle esecuzioni, come nel caso della c.d. esecuzione esattoriale, non esclude, pertanto, la necessità che l'opposizione sia sempre proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzioni al fine di assicurare il principio della bifasicità.
Peraltro, nel caso di specie, deve evidenziarsi che, trattandosi di impugnazione di cartelle esattoriali aventi oggetti assolutamente diversi tra loro, esaurita la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione, i giudici di merito competenti ai quali andavano rimesse le cause (previa assegnazione del termine per riassumere i giudizi) erano, ai sensi dell'art. 616, 618 e 618 bis c.p.c. assolutamente diversi pag. 9/12 (v. ad esempio le cartelle riguardanti i contributi previdenziali di competenza del giudice del lavoro), circostanza che rende ancora più imprescindibile la struttura bifasica del procedimento.
Quanto alle censure relative alla sanabilità del vizio la stesse si palesano inammissibili poiché non si confrontano affatto con quanto affermato dal primo giudice.
Il Tribunale, invero, ha precisato i motivi per cui nel caso di specie non poteva procedersi alla sanatoria rilevando innanzitutto che “l'atto introduttivo della presente opposizione ad istanza del si discosta dal modello legale con Pt_1
riferimento ad entrambi i profili. Trattasi, infatti, di citazione e non di ricorso e di atto portato alla cognizione non del Giudice dell'esecuzione (con iscrizione al ruolo cd. “esecuzioni”, come avviene di norma nel caso delle opposizioni ad esecuzione esattoriale) ma del giudice del merito, con iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario”, con la conseguenza che “l'atto introduttivo, conformemente ai principi espressi dalla Corte, è affetto da nullità”. In secondo luogo ha evidenziato che “nessuna delle parti ha indicato in che data il pignoramento sia stato notificato al che, nell'atto di citazione, in Pt_1 maniera del tutto generica il afferma che “All'odierno esponente veniva Pt_1
notificato un atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. n. 600/1973” senza alcun riferimento temporale (circostanza- si rileva incidentalmente- rilevante anche ai fini della tardività delle censure qualificabili come opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Orbene nessuna delle su esposte ratio decidendi è stata sottoposta a critica, limitandosi il ad affermare la possibilità per il giudice di procedere Pt_1
d'ufficio avendo l'atto raggiunto il suo scopo ed essendo stata chiesta la sospensione, circostanze irrilevanti rispetto al decisum sopra indicato.
In definitiva, nel caso di specie, non si tratta affatto di un atto iscritto erroneamente nel ruolo contenzioso, ma di un atto (di citazione e non un ricorso)
pag. 10/12 rivolto direttamente al giudice dell'opposizione, anziché al giudice dell'esecuzione, cui non può porsi rimedio, soprattutto allorchè manchino i dati indicati dal primo giudice e vi siano le sopra accennate diverse competenze del giudice del merito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio nei confronti degli appellati, nella misura liquidata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma indicata dall'appellante) con distrazione di quelle liquidate a in favore del suo difensore, Controparte_1 [...]
CP_10
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_2 CP_4
[...] Controparte_3
[...] Parte_3 Controparte_5 CP_11
Contr
avverso la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Catania n. 1796/2021 pubblicata il 22/04/2021 così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione delle spese liquidate a in Controparte_1
favore del suo difensore, Controparte_10
pag. 11/12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 919/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PETRALIA GIUSEPPINA VALENTINA ANNA
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZIMBONE ANTONIO CP_2
Controparte_3
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. ZARRILLO ALESSIA;
P.IVA_2
, (C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_2 P.IVA_3
DI PACE MAURO, NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI E CUOMO
DAVIDE SALVATORE;
(C.F. , assistita e difesa dall'avv. VITTORIO Parte_3 P.IVA_4
SALVATORE;
Controparte_4
(C.F.
[...]
, assistita e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_5
DELLO STATO DI CATANIA;
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_4 P.IVA_6
PEREZ WALTER
APPELLATI
(C.F. ; Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ; Controparte_6 P.IVA_8
ATO CT3 (C.F. ; Parte_5 P.IVA_9
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1796/2021 pubblicata il
22/04/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita respinta ogni contraria istanza, annullare o riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. ritenere e dichiarare l'ammissibilità e la procedibilità della domanda;
2. (in subordine rispetto al punto 1) ritenere e dichiarare la sanatoria del vizio di nullità di cui sarebbe inficiato l'atto di opposizione e, conseguentemente, dichiarare
l'ammissibilità e la procedibilità della domanda;
3. ritenere e dichiarare la cessata materia del contendere in relazione a tutte le cartelle di pagamento per le quali l'esecutato è stato ammesso al beneficio della definizione agevolata;
4. ritenere e dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alle somme iscritte a ruolo per le quali la ha Controparte_7
proceduto allo sgravio di ufficio;
5. ritenere e dichiarare la prescrizione degli altri crediti vantati. Con condanna alle spese delle parti convenute alla luce della fondatezza dell'opposizione e del principio di soccombenza virtuale o, in subordine, con compensazione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio
Per Parte Appellata CP_1
Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, - rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante e confermare la sentenza avversata;
-
pag. 2/12 condannare l'odierno appellante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio Con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - in subordine con compensazione delle spese dichiarare il difetto di responsabilità e/o legittimazione passiva della
[...]
già in ordine alle domande ed eccezioni CP_1 Controparte_8
formulate dalla ricorrente, tenendo indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio per i motivi sopra esposti.
Per parte appellata : Parte_2
Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento delle difese spiegate nel presente atto, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: confermare la sentenza n.
1796/2021 pronunciata dal Tribunale di Catania, sesta sezione civile, in data 21 aprile 2021, pubblicata in data 22 aprile 2021, nel procedimento iscritto al n.
3918/2019. In via subordine, ritenere e dichiarare: In via preliminare
l'inammissibilità e la tardività delle censure riguardanti il verbale posto in riscossione in quanto non formulate, ex art. 22 L. 689/'81, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale e/o dalla conoscenza dell'atto stesso da parte del contribuente. In via gradatamente subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, per prescrizione maturata successivamente alla emissione e consegna del ruolo al concessionario, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultima per non aver ritualmente adempiuto al mandato ricevuto. Spese e compensi del presente giudizio da porsi a carico della parte soccombente. Salvo ogni altro diritto di questo Ente nei confronti del concessionario della riscossione in epigrafe in caso di mancato introito del titolo per sua accertata responsabilità.
Per Parte Appellata Sostare
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - Confermare integralmente la sentenza n. 1796/2021, depositata in data 22.04.2021, emessa dal Tribunale di Catania, VI sez. Civile,
pag. 3/12 per i motivi sopra esposti;
- Si chiede la condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Per parte appellata : Controparte_4
Voglia l'adita Corte: • Rigettare e/o dichiarare inammissibili integralmente
l'appello avversario, o, in subordine, in relazione all'eccepita prescrizione per i crediti ancora pendenti, rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata in primo grado e qui riprosposta, previa eventuale declaratoria di difetto di giurisdizione
e/o di difetto di legittimazione passiva, comunque denegando qualsiasi sospensione dell'esecuzione; • in ogni caso, condannare alle spese ed onorari di lite, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi.
Per parte appellata Parte_4
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, ritenere e dichiarare che
l'intervenuta prescrizione è stata causata esclusivamente dalla condotta del concessionario, condannando la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Parte_4
delle spese e compensi tutti del presente giudizio e con l'aggiunta di
[...]
oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti (cfr. C.G.A. Sez. Giurisd. 30.03.2009
n. 215; Trib. Acireale G.U. F. Lentano n. 108/2012 e n. 148/2013; TAR Bologna
n.151/2016). Salvis juribus.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI - Confermare integralmente la sentenza n. 1796/2021 depositata in data 22.04.2021, emessa dal Tribunale di Catania VI sez. Civile, per i motivi sora esposti;
- in via subordinata, si insiste in tutte le eccezioni sollevate in via preliminare e nel merito negli scritti difensivi e nei verbali di causa del giudizio di primo grado;
- spese e compensi del presente giudizio.
pag. 4/12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1796/2021 pubblicata il 22/04/2021, il Tribunale di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta da e lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte convenuta costituita.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- anche nel caso dell'esecuzione esattoriale (sia essa avviata con pignoramento ex art. 72 bis che con avviso di vendita, per quanto concerne le esecuzioni immobiliari), ove l'intervento del Giudice dell'esecuzione è solo eventuale, quest'ultimo interviene se viene portata alla sua cognizione un'opposizione ad istanza del debitore (o di un terzo ex art. 619 c.p.c.), opposizione che va introdotta con ricorso ex art. 615, 617 o 619 c.p.c. (in base al contenuto della stessa) e iscritta al ruolo “esecuzioni” con conseguente svolgimento ordinario della fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione che si pronuncerà sulla richiesta di provvedimento cautelare e assegnerà poi il termine per l'introduzione del giudizio di merito, attesa la struttura necessariamente bifasica del procedimento;
- nel caso di specie tale indefettibile procedura non era stata rispettata e non ricorreva alcuna delle ipotesi di sanatoria previste dalla giurisprudenza, trattandosi di citazione e non di ricorso e di atto portato alla cognizione non del
Giudice dell'esecuzione (con iscrizione al ruolo cd. “esecuzioni”, come avviene di norma nel caso delle opposizioni ad esecuzione esattoriale) ma del giudice del merito, con iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario, con la conseguenza che l'atto introduttivo, conformemente ai principi espressi dalla Corte, era affetto da nullità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, per le ragioni Parte_1
meglio illustrate in motivazione, il quale ha concluso come riportato in epigrafe.
pag. 5/12 Si sono costituiti , Controparte_1 Parte_4 Parte_2
, e Controparte_4 Controparte_3
instando per il rigetto dell'appello e concludendo nei termini sopra Parte_3
riportati.
Sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti il Controparte_5
la e con conseguente loro Controparte_6 Controparte_9
contumacia.
Con ordinanza dell'8/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza dell'11/10/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte appellante, nel riproporre pedissequamente le difese già svolte in primo grado, ha sostenuto che: la giurisprudenza richiamata dal primo giudice non sarebbe applicabile alla c.d. esecuzione esattoriale di cui all'art. 72 bis D.P.R.
602/1973, poiché l'Agente della riscossione, essendosi avvalso della facoltà di richiedere il pagamento al terzo, omettendo la citazione in giudizio, non ha investito alcun giudice dell'azione esecutiva con la conseguenza che non vi era alcun giudice dell'esecuzione già investito della controversia a cui il debitore avrebbe potuto rivolgersi se non instaurando ex novo un giudizio ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c. nell'ambito del quale chiedere anche gli opportuni provvedimenti cautelari;
devono ritenersi sussistenti i presupposti per la sanabilità del vizio formale nel caso in cui l'atto, pur se difforme dal modello legale, abbia raggiunto il proprio scopo e sia giunto alla cognizione del Giudice dell'esecuzione; l'iscrizione al ruolo esecuzioni era materialmente impossibile.
Le predette censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.
pag. 6/12 In primo luogo va ricordato che ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c. va distinta l'ipotesi contemplata dal primo comma in cui l'esecuzione non è iniziata dal secondo comma in cui invece l'esecuzione è iniziata e non vi è dubbio che nel caso di specie un esecuzione era iniziata tanto che se ne chiede la sospensione e che in tale ipotesi l'opposizione doveva essere proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione.
In secondo luogo la stessa giurisprudenza citata dall'appellante ha confermato la struttura bifasica del procedimento anche nel caso di c.d. esecuzione esattoriale ribadendo che “l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., con l'obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicchè, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv.
642952)” (cfr. Cass. . 26830/2017).
Inoltre anche di recente la Corte di Cassazione (sent. 6892/2024) ha confermato quanto sostenuto dal Tribunale, ribadendo due principi: “il primo principio è che l'opposizione sia "introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)", al quale "è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n.
25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi pag. 7/12 necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione;
l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti”.
La Corte, in particolare, dopo aver richiamato la decisione del primo giudice - nella quale si affermava che dopo la notifica del preavviso di rilascio, "non risulta essere seguita la formazione di un fascicolo dell'esecuzione" e che di conseguenza la non avrebbe potuto introdurre l'opposizione Parte_6
nelle forme del ricorso al giudice dell'esecuzione, perché "non risultava esistente un fascicolo dell'esecuzione" e correttamente l'opponente aveva introdotto l'opposizione con atto di citazione – ha ritenuto siffatta decisione non conforme a diritto.
In particolare ha evidenziato tre errori: Il primo errore è consistito nel ritenere che "al preavviso di rilascio dell'ufficiale giudiziario non risulta essere seguita la formazione di un fascicolo dell'esecuzione", e che di conseguenza la Parte_6
"non avrebbe potuto proporre un ricorso dinanzi al giudice
[...]
dell'esecuzione" (così la sentenza impugnata, pag. 3).Ma nell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 cod. proc. civ. non è prevista la formazione del fascicolo di ufficio. Soltanto dopo che le operazioni siano state ultimate l'ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria il titolo esecutivo, il precetto, il preavviso di rilascio ed il verbale degli atti compiuti. In questo tipo di esecuzione il giudice dell'esecuzione interviene solo in due casi: necessariamente, dopo il deposito in cancelleria dei suddetti atti;
ed eventualmente, prima di tale momento, se sorge la necessità di superare eventuali difficoltà (art. 610 cod. proc. civ.). Il secondo errore, conseguenza del primo, è consistito nel ritenere che, non essendovi un fascicolo dell'esecuzione, legittimamente l'opponente introdusse l'opposizione con atto di citazione, invece, che con ricorso. Infatti, per pag. 8/12 quanto detto, nell'esecuzione per rilascio il fascicolo viene formato dopo il compimento delle operazioni, ma ciò non toglie che l'esecuzione penda comunque. Da ciò consegue che l'opposizione in questi casi va pur sempre proposta con ricorso, ad instar di quanto previsto dall'art. 610 cod. proc. civ.; sarà poi la cancelleria dell'Ufficio giudiziario adito con l'opposizione "a trasmettere al giudice dell'esecuzione tutti gli atti ad esso diretti, indipendentemente dalla loro forma, anche se eventualmente iscritti erroneamente nel ruolo contenzioso", così come deve fare "il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione", giacché, ove esso "non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018, cit.).
Il terzo errore, conseguenza dei primi due, è consistito nel ritenere di potere cumulare in sé tanto il potere di adottare i provvedimenti cautelari d'urgenza, quanto di decidere l'opposizione nel merito. Così giudicando, il Tribunale ha violato il principio di necessaria bifasicità dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, che come si è già detto è stato ritenuto da questa Corte non derogabile, a pena di improcedibilità”.
La mancanza di un fascicolo delle esecuzioni, come nel caso della c.d. esecuzione esattoriale, non esclude, pertanto, la necessità che l'opposizione sia sempre proposta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzioni al fine di assicurare il principio della bifasicità.
Peraltro, nel caso di specie, deve evidenziarsi che, trattandosi di impugnazione di cartelle esattoriali aventi oggetti assolutamente diversi tra loro, esaurita la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione, i giudici di merito competenti ai quali andavano rimesse le cause (previa assegnazione del termine per riassumere i giudizi) erano, ai sensi dell'art. 616, 618 e 618 bis c.p.c. assolutamente diversi pag. 9/12 (v. ad esempio le cartelle riguardanti i contributi previdenziali di competenza del giudice del lavoro), circostanza che rende ancora più imprescindibile la struttura bifasica del procedimento.
Quanto alle censure relative alla sanabilità del vizio la stesse si palesano inammissibili poiché non si confrontano affatto con quanto affermato dal primo giudice.
Il Tribunale, invero, ha precisato i motivi per cui nel caso di specie non poteva procedersi alla sanatoria rilevando innanzitutto che “l'atto introduttivo della presente opposizione ad istanza del si discosta dal modello legale con Pt_1
riferimento ad entrambi i profili. Trattasi, infatti, di citazione e non di ricorso e di atto portato alla cognizione non del Giudice dell'esecuzione (con iscrizione al ruolo cd. “esecuzioni”, come avviene di norma nel caso delle opposizioni ad esecuzione esattoriale) ma del giudice del merito, con iscrizione nel ruolo contenzioso ordinario”, con la conseguenza che “l'atto introduttivo, conformemente ai principi espressi dalla Corte, è affetto da nullità”. In secondo luogo ha evidenziato che “nessuna delle parti ha indicato in che data il pignoramento sia stato notificato al che, nell'atto di citazione, in Pt_1 maniera del tutto generica il afferma che “All'odierno esponente veniva Pt_1
notificato un atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. n. 600/1973” senza alcun riferimento temporale (circostanza- si rileva incidentalmente- rilevante anche ai fini della tardività delle censure qualificabili come opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Orbene nessuna delle su esposte ratio decidendi è stata sottoposta a critica, limitandosi il ad affermare la possibilità per il giudice di procedere Pt_1
d'ufficio avendo l'atto raggiunto il suo scopo ed essendo stata chiesta la sospensione, circostanze irrilevanti rispetto al decisum sopra indicato.
In definitiva, nel caso di specie, non si tratta affatto di un atto iscritto erroneamente nel ruolo contenzioso, ma di un atto (di citazione e non un ricorso)
pag. 10/12 rivolto direttamente al giudice dell'opposizione, anziché al giudice dell'esecuzione, cui non può porsi rimedio, soprattutto allorchè manchino i dati indicati dal primo giudice e vi siano le sopra accennate diverse competenze del giudice del merito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio nei confronti degli appellati, nella misura liquidata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma indicata dall'appellante) con distrazione di quelle liquidate a in favore del suo difensore, Controparte_1 [...]
CP_10
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_2 CP_4
[...] Controparte_3
[...] Parte_3 Controparte_5 CP_11
Contr
avverso la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Catania n. 1796/2021 pubblicata il 22/04/2021 così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo la distrazione delle spese liquidate a in Controparte_1
favore del suo difensore, Controparte_10
pag. 11/12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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