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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 2307/2023 R. G.
FRA
Parte_1
[...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
CONTRO
Controparte_1
Oggi 30.4.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. SALVADEO ERNESTINA
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2307/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P.VA , impresa Parte_4 P.VA_1 individuale , C.F. - P.VA Parte_5 C.F._1
, impresa individuale C.F. - P.VA_2 CP_2 C.F._2
P.VA ed impresa IV , C.F. P.VA_3 Parte_3
- P.VA , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 P.VA_4
Ernestina Salvadeo, presso il cui studio in Pavia - C.so Cavour, 8 - elettivamente domiciliano, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione con istanza di sospensione dell'esecuzione;
OPPONENTI
CONTRO
C. F. , in persona del Controparte_1 P.VA_5 procuratore speciale in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di CP_3 CP_4 amministrazione 14.5.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Puglisi, con studio in
Milano - Via San Raffaele, 1 - ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
in forza di procura allegata alla comparsa di Email_1 costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
NEL MERITO:
Riconoscere e dichiarare che quanto dovuto da è stato interamente pagato Parte_3
e conseguentemente nulla è più dovuto al per la cambiale Controparte_1 per cui è precetto.
Per quanto riguarda riconoscere e dichiarare che il credito ammontante a CP_2
€. 28.333,61 al 25 marzo 2021 risulta ampiamente coperto da quanto versato. Accertare e dichiarare che i titoli sottesi agli atti di precetto ora impugnati sono stati compilati da non tenendo in debito conto Controparte_1
l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di , Parte_4 CP_2
, e .
[...] Parte_5 Parte_3
Accertare e dichiarare che nei confronti di nessun credito poteva essere Parte_5 vantato da in quanto nessuna fornitura vi è stata Controparte_1 nell'anno 2020. Conseguentemente riconoscere e dichiarare la nullità del precetto per inesistenza del credito sotteso.
Accertare e dichiarare che il sig. in quanto unico titolato all'uso di Parte_1 fitofarmaci, essendo in possesso del relativo patentino, non poteva utilizzarlo quale titolare di ditta ma solo a livello personale.
Riconoscere e dichiarare la scorrettezza del comportamento tenuto dal
[...]
e conseguentemente riconoscere e dichiarare lo stesso al risarcimento Controparte_1 del danno da liquidarsi in via equitativa.
PER PARTE OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE, confermare l'esecutività degli atti di precetto notificati dal in data 21.4.2023 nei confronti di Controparte_1 [...]
; DI IV;
DI IV Parte_4 Parte_5
e DI IV;
CP_2 Parte_3
NEL MERITO, accertare la legittimità dei predetti titoli e, per l'effetto, dichiarare il diritto di credito del nei confronti di Controparte_1 Parte_4
; DI IV;
DI IV
[...] Parte_5 CP_2
e DI IV e rigettare le conclusioni tutte di cui
[...] Parte_3 all'avverso atto di citazione in opposizione;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e VA, come per legge”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione, con istanza di sospensione dell'esecuzione, gli opponenti premettevano che:
- il 21.4.2023 erano stati loro notificati, alle rispettive caselle di posta certificata, ad opera di singoli atti di precetto in rinnovazione per Controparte_1 mancati pagamenti di effetti cambiari e, nello specifico: ad , per il mancato pagamento e Parte_4 protesto di una cambiale dell'importo di € 54.661,49, in relazione a forniture sino al
25.3.2021; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto Parte_5 di una cambiale dell'importo di € 28.199,38, in relazione a forniture sino al 22.12.2020; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto di una CP_2 cambiale dell'importo di € 50.611,79, in relazione a forniture sino al 25.3.2021; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto di una Parte_3 cambiale dell'importo di € 37.428,20, in relazione a forniture al 15.4.2021;
- in detti atti di precetto erano indicate le diverse procedure esecutive intraprese nei confronti dei singoli debitori, a seguito dei precetti loro notificati nel 2021, con detrazione degli importi ricevuti a titolo di pagamento parziale per le singole posizioni;
- di seguito, nel luglio 2022, era stato contattato dal legale di Parte_4 [...] con la proposta di accollarsi i debiti dei propri familiari, Controparte_1 rispettivamente madre, sorella e nipote;
- aveva accettato l'accollo, poiché la pendenza dei pignoramenti aveva Parte_4 bloccato tutta l'attività familiare, con il versamento di un controvalore in orzo e grano, da definirsi secondo un successivo accordo;
- , quindi, aveva sottoscritto la scrittura privata di accollo dei debiti senza Parte_4 previa verifica degli importi, né tale controllo era stato effettuato da parte di Parte_4
e ;
[...] CP_2 Parte_5 Parte_3
- indi, a seguito dell'asserito mancato rispetto dell'accordo da parte di Parte_4 la parte creditrice aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Piacenza, opposto dall'intimato.
Ciò premesso, gli opponenti adducevano che:
- ciascuno di loro si era limitato a sottoscrivere le cambiali in favore del
[...]
senza effettuare alcun controllo in ordine agli importi ed alle date di Controparte_1 scadenza, compilati dai dipendenti di detto ente;
- l'impresa pur svolgendo l'attività di lavori agricoli meccanizzati conto CP_2 terzi, non possedendo propri terreni agricoli, né il c.d. patentino per i fitofarmaci, non poteva aver acquistato fertilizzanti e fitofarmaci, bensì solo gasolio agricolo;
- le imprese collegate alla famiglia - - erano gestite Pt_3 CP_2 Parte_5 dall'Associazione Agrimeccanici Mietitrebbiatori di Pavia, che, peraltro, si era limitata a registrare le fatture, senza effettuare controlli sulle forniture e sui pagamenti;
- non era dato comprendere come fosse stato calcolato l'importo delle cambiali in relazione al gasolio agricolo fornito all'impresa fermo poi che la fattura n. CP_2
4720200000260 dell'11.9.2000 risultava pagata;
- l'impresa non risultava essere stata cliente del Parte_5 CP_1 CP_1 nel corso del 2020;
[...]
- per l'impresa valevano eccezioni similari all'impresa di Parte_3 CP_2 quanto alla fornitura di fitofarmaci e, stante le dimensioni dell'azienda, non poteva aver sostenuto spese per € 37.498,20 nel 2020, di talché doveva ritenersi che la cambiale fosse comprensiva delle forniture eseguite per l'annata agraria 2020/2021.
Contestati gli importi di cui alle cambiali azionate, anche sull'assunto che dette fossero state emesse in relazione ad acquisti futuri, ribadito che gli effetti non fossero stati compilati dai debitori, bensì direttamente dai dipendenti del , con riferimento alle CP_1 date, alla banca d'appoggio e, soprattutto, agli importi, ritenuto improbabile che il gruppo aziendale della famiglia - - potesse aver maturato debiti per Pt_3 CP_2 Parte_5 oltre € 300.000,00 nel corso del 2020 a fronte dei terreni di cui risultavano proprietari, gli opponenti concludevano affinchè, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dei titoli, in via preliminare e pregiudiziale fossero dichiarati inefficaci, nulli e di nessun effetto gli atti di precetto opposti, non sussistendo i crediti nella misura ivi azionata;
nel merito, affinchè fosse accertato e dichiarato che i titoli sottesi agli atti di precetto opposti fossero stati compilati dal non tenendo in debito conto Controparte_1
l'ammontare dei crediti vantati nei confronti degli opponenti e che nei confronti di non sussistesse alcun credito, posto che nessuna fornitura vi era stata Parte_5 per l'anno 2020.
Si costituiva il preliminarmente indicando nel Controparte_1 dettaglio le somme di cui i singoli opponenti erano debitori, tenuto conto del primo precetto, del precetto opposto in questa sede e dedotte le somme ottenute in pagamento a seguito della prima procedura di esecuzione, precisamente e rispettivamente così quantificate:
quanto ad , pari ad € 55.983,65; Parte_4
quanto all'impresa individuale , pari ad € 28.537,87; Parte_5
quanto all'impresa individuale pari ad € 37.258,78; CP_2
quanto all'impresa individuale , pari ad € 33.800,10. Parte_3
Ciò premesso con riferimento alle motivazioni poste a base del presente giudizio, parte opposta precisava che:
- l'impresa individuale in persona del suo titolare e legale rappresentante Parte_1
si era espressamente accollata i debiti di cui alla scrittura privata Parte_1
27.7.2022, debitamente sottoscritta dagli accollati, attribuendo al Controparte_1
'un diritto di credito nei suoi soli confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 c.c., senza liberazione dei debitori originari';
- gli odierni opponenti, , e Parte_4 Parte_5 CP_2 Pt_3
, nella loro qualità di accollati, e nella sua qualità di accollante,
[...] Parte_1 avevano espressamente convenuto che quest'ultimo assumesse, a titolo gratuito, i debiti meglio dettagliati nella comparsa di costituzione, pari a complessivi € 253.865,95, a titolo di capitale ed interessi, relativamente a forniture di materiale commissionate dagli accollati e correttamente consegnate da parte del , oltre all'ammontare Controparte_1 complessivo di € 5.592,86, a titolo di concorso spese legali conseguenti ai giudizi monitori ed esecutivi già promossi dalla parte opposta nei confronti degli accollati per il recupero coattivo del credito;
- per l'effetto, doveva ritenersi evidente che il credito azionato con gli effetti cambiari era già stato espressamente riconosciuto da tutti i debitori all'atto della sottoscrizione della scrittura privata 27.7.2022, con la conseguenza dell'infondatezza dell'eccezione avversaria inerente l'asserita tesi che odierni opponenti avrebbero firmato le cambiali senza controllare gli importi;
- a seguito dell'inadempimento dell'accollante, la parte creditrice aveva depositato ricorso monitorio, iscritto al n. 2274/2022 R.G., avanti il Tribunale di Piacenza, ed, in seguito alla proposta opposizione, ne era stata confermata la provvisoria esecuzione, anche perché le condizioni della scrittura privata erano state oggetto di specifica trattativa tra il
[...]
e l'accollante, di concerto con gli accollati, oltre al fatto che la bozza dell'Atto CP_1 di accollo, sulla base delle condizioni concordate tra le parti, era stata redatta dal
[...]
e trasmessa al che l'aveva fatta verificare al suo CP_1 Pt_3 consulente/commercialista.
Ritenuti insussistenti anche i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c., presupposti alla concessione della richiesta sospensiva, l'opposto concludeva affinchè, in via preliminare, fosse confermata l'esecutività degli atti di precetto notificati agli opponenti;
nel merito, affinchè fosse accertato e dichiarato il diritto di credito azionato.
Nel corso della prima udienza gli opponenti dichiaravano l'intervenuta definizione della posizione dell'impresa individuale e, parzialmente, della posizione di Parte_3
circostanze queste confermate dall'opposto e, per l'effetto, le parti CP_2 concordavano la richiesta di rinvio al fine di verificare la possibilità di completo componimento, istanza, di seguito, reiterata in attesa della definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, incardinato presso il Tribunale di Piacenza.
All'esito, non essendosi finalizzate le instaurate trattative, veniva fissata udienza di discussione orale, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza le parti hanno confermato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note difensive, precisando l'opposto l'esatto ammontare del credito nei confronti dei singoli debitori e la cessazione della materia del contendere in relazione a
, somme tutte non contestate da controparte. Parte_3
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, preliminarmente, deve darsi atto che quanto dovuto da è stato interamente pagato, successivamente Parte_3 alla notifica del precetto opposto in questa sede e, conseguentemente, nulla è più dovuto al per la cambiale azionata. Controparte_1 Ciò posto, deve rilevarsi che l'opposto ha azionato Controparte_1 cambiali sottoscritte dagli opponenti e che circa la validità ed efficacia di detti titoli nulla ha eccepito o contestato la parte opponente, che, diversamente ha eccepito la parziale non debenza delle somme e l'asserito omesso controllo nella compilazione degli effetti, per data ed importi, che sarebbe stata rimessa ai dipendenti della parte creditrice.
Per l'effetto, ritiene questo che nella presente fattispecie deve essere dato ingresso al principio di diritto, sancito anche dal Giudice di Legittimità con la sentenza n. 1367 del
26.1.2016, in forza 'Il creditore che abbia prodotto in giudizio i titoli di credito (cambiali)
a fondamento della propria pretesa, soddisfa l'onere probatorio a suo carico, ponendo il debitore nella condizione di dover dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante. Pertanto, qualora il debitore non fornisca alcuna prova in tal senso, il giudice è legittimato a ritenere provata la sussistenza del credito azionato mediante il provvedimento monitorio, senza che possa assumere rilievo, ai fini della decisione, la mera allegazione di eccezioni relative al rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti. Infatti, in presenza della produzione dei titoli cambiari, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale da cui tali titoli traggono origine, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze relative a tale rapporto sottostante.'
Per l'effetto del riportato principio di diritto, deve ulteriormente rilevansi che le generiche contestazioni spiegate nel presente giudizio dagli opponenti, ovvero che non tutte le somme oggetto dei singoli precetti sarebbero da loro dovute, perché incoerenti con il tipo di attività agricola esercitata, o che gli effetti cambiari sarebbero stati da loro sottoscritti, ma precompilati dai dipendenti del opposto, od ancora che non CP_1 Parte_1 avrebbe prestato la dovuta attenzione nella sottoscrizione della scrittura privata 27.7.2022, non hanno trovato alcun riscontro o conforto probatorio nel presente giudizio, mentre, invero deve osservarsi che le somme indicate nel contratto di accollo risultano certe nella loro entità e misura posto che gli importi di cui alle fatture insolute e di cui alle cambiali protestate azionate nel presente giudizio, in relazione a ciascun singolo accollato, risultano specificamente dagli allegati alla scrittura privata 27.7.2022, sottoscritta da ciascuno degli opponenti, prova dunque da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Deve osservarsi, da ultimo, che la scrittura 27.7.2022 non ha avuto effetto liberatorio dei debitori originari come espressamente indicato nelle premesse di atto, ove la parte creditrice si era riservata di agire nei confronti dei debitori originari nel caso dell'inadempimento dell'accollante, sicchè deve essere, quindi, dichiarata la soccombenza degli opponenti.
Ciò posto, tenuto conto dei pagamenti effettuati medio tempore, come oggi precisato in udienza, gli opponenti devono essere tenuto al saldo delle seguenti somme:
[...] € 55.983,65, € 28.537,87, Parte_4 Parte_5 CP_2
€ 4.091,08, mentre per deve essere confermata la
[...] Parte_3 cessazione della materia del contendere, estinto il debito dopo l'introduzione del presente giudizio.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e condanna a corrispondere all'opposto la Parte_4 somma di € 55.983,65; a corrispondere all'opposto la somma Parte_5 di € 28.537,87; a corrispondere all'opposto la somma di € 4.091,08; CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere per;
Parte_3
- condanna, altresì, la parte opponente, in solido, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e VA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 20/03/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 2307/2023 R. G.
FRA
Parte_1
[...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
CONTRO
Controparte_1
Oggi 30.4.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. SALVADEO ERNESTINA
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2307/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P.VA , impresa Parte_4 P.VA_1 individuale , C.F. - P.VA Parte_5 C.F._1
, impresa individuale C.F. - P.VA_2 CP_2 C.F._2
P.VA ed impresa IV , C.F. P.VA_3 Parte_3
- P.VA , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 P.VA_4
Ernestina Salvadeo, presso il cui studio in Pavia - C.so Cavour, 8 - elettivamente domiciliano, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione con istanza di sospensione dell'esecuzione;
OPPONENTI
CONTRO
C. F. , in persona del Controparte_1 P.VA_5 procuratore speciale in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di CP_3 CP_4 amministrazione 14.5.2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Puglisi, con studio in
Milano - Via San Raffaele, 1 - ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
in forza di procura allegata alla comparsa di Email_1 costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
NEL MERITO:
Riconoscere e dichiarare che quanto dovuto da è stato interamente pagato Parte_3
e conseguentemente nulla è più dovuto al per la cambiale Controparte_1 per cui è precetto.
Per quanto riguarda riconoscere e dichiarare che il credito ammontante a CP_2
€. 28.333,61 al 25 marzo 2021 risulta ampiamente coperto da quanto versato. Accertare e dichiarare che i titoli sottesi agli atti di precetto ora impugnati sono stati compilati da non tenendo in debito conto Controparte_1
l'ammontare dei crediti vantati nei confronti di , Parte_4 CP_2
, e .
[...] Parte_5 Parte_3
Accertare e dichiarare che nei confronti di nessun credito poteva essere Parte_5 vantato da in quanto nessuna fornitura vi è stata Controparte_1 nell'anno 2020. Conseguentemente riconoscere e dichiarare la nullità del precetto per inesistenza del credito sotteso.
Accertare e dichiarare che il sig. in quanto unico titolato all'uso di Parte_1 fitofarmaci, essendo in possesso del relativo patentino, non poteva utilizzarlo quale titolare di ditta ma solo a livello personale.
Riconoscere e dichiarare la scorrettezza del comportamento tenuto dal
[...]
e conseguentemente riconoscere e dichiarare lo stesso al risarcimento Controparte_1 del danno da liquidarsi in via equitativa.
PER PARTE OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE, confermare l'esecutività degli atti di precetto notificati dal in data 21.4.2023 nei confronti di Controparte_1 [...]
; DI IV;
DI IV Parte_4 Parte_5
e DI IV;
CP_2 Parte_3
NEL MERITO, accertare la legittimità dei predetti titoli e, per l'effetto, dichiarare il diritto di credito del nei confronti di Controparte_1 Parte_4
; DI IV;
DI IV
[...] Parte_5 CP_2
e DI IV e rigettare le conclusioni tutte di cui
[...] Parte_3 all'avverso atto di citazione in opposizione;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e VA, come per legge”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto in rinnovazione, con istanza di sospensione dell'esecuzione, gli opponenti premettevano che:
- il 21.4.2023 erano stati loro notificati, alle rispettive caselle di posta certificata, ad opera di singoli atti di precetto in rinnovazione per Controparte_1 mancati pagamenti di effetti cambiari e, nello specifico: ad , per il mancato pagamento e Parte_4 protesto di una cambiale dell'importo di € 54.661,49, in relazione a forniture sino al
25.3.2021; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto Parte_5 di una cambiale dell'importo di € 28.199,38, in relazione a forniture sino al 22.12.2020; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto di una CP_2 cambiale dell'importo di € 50.611,79, in relazione a forniture sino al 25.3.2021; all'impresa individuale , per il mancato pagamento e protesto di una Parte_3 cambiale dell'importo di € 37.428,20, in relazione a forniture al 15.4.2021;
- in detti atti di precetto erano indicate le diverse procedure esecutive intraprese nei confronti dei singoli debitori, a seguito dei precetti loro notificati nel 2021, con detrazione degli importi ricevuti a titolo di pagamento parziale per le singole posizioni;
- di seguito, nel luglio 2022, era stato contattato dal legale di Parte_4 [...] con la proposta di accollarsi i debiti dei propri familiari, Controparte_1 rispettivamente madre, sorella e nipote;
- aveva accettato l'accollo, poiché la pendenza dei pignoramenti aveva Parte_4 bloccato tutta l'attività familiare, con il versamento di un controvalore in orzo e grano, da definirsi secondo un successivo accordo;
- , quindi, aveva sottoscritto la scrittura privata di accollo dei debiti senza Parte_4 previa verifica degli importi, né tale controllo era stato effettuato da parte di Parte_4
e ;
[...] CP_2 Parte_5 Parte_3
- indi, a seguito dell'asserito mancato rispetto dell'accordo da parte di Parte_4 la parte creditrice aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Piacenza, opposto dall'intimato.
Ciò premesso, gli opponenti adducevano che:
- ciascuno di loro si era limitato a sottoscrivere le cambiali in favore del
[...]
senza effettuare alcun controllo in ordine agli importi ed alle date di Controparte_1 scadenza, compilati dai dipendenti di detto ente;
- l'impresa pur svolgendo l'attività di lavori agricoli meccanizzati conto CP_2 terzi, non possedendo propri terreni agricoli, né il c.d. patentino per i fitofarmaci, non poteva aver acquistato fertilizzanti e fitofarmaci, bensì solo gasolio agricolo;
- le imprese collegate alla famiglia - - erano gestite Pt_3 CP_2 Parte_5 dall'Associazione Agrimeccanici Mietitrebbiatori di Pavia, che, peraltro, si era limitata a registrare le fatture, senza effettuare controlli sulle forniture e sui pagamenti;
- non era dato comprendere come fosse stato calcolato l'importo delle cambiali in relazione al gasolio agricolo fornito all'impresa fermo poi che la fattura n. CP_2
4720200000260 dell'11.9.2000 risultava pagata;
- l'impresa non risultava essere stata cliente del Parte_5 CP_1 CP_1 nel corso del 2020;
[...]
- per l'impresa valevano eccezioni similari all'impresa di Parte_3 CP_2 quanto alla fornitura di fitofarmaci e, stante le dimensioni dell'azienda, non poteva aver sostenuto spese per € 37.498,20 nel 2020, di talché doveva ritenersi che la cambiale fosse comprensiva delle forniture eseguite per l'annata agraria 2020/2021.
Contestati gli importi di cui alle cambiali azionate, anche sull'assunto che dette fossero state emesse in relazione ad acquisti futuri, ribadito che gli effetti non fossero stati compilati dai debitori, bensì direttamente dai dipendenti del , con riferimento alle CP_1 date, alla banca d'appoggio e, soprattutto, agli importi, ritenuto improbabile che il gruppo aziendale della famiglia - - potesse aver maturato debiti per Pt_3 CP_2 Parte_5 oltre € 300.000,00 nel corso del 2020 a fronte dei terreni di cui risultavano proprietari, gli opponenti concludevano affinchè, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dei titoli, in via preliminare e pregiudiziale fossero dichiarati inefficaci, nulli e di nessun effetto gli atti di precetto opposti, non sussistendo i crediti nella misura ivi azionata;
nel merito, affinchè fosse accertato e dichiarato che i titoli sottesi agli atti di precetto opposti fossero stati compilati dal non tenendo in debito conto Controparte_1
l'ammontare dei crediti vantati nei confronti degli opponenti e che nei confronti di non sussistesse alcun credito, posto che nessuna fornitura vi era stata Parte_5 per l'anno 2020.
Si costituiva il preliminarmente indicando nel Controparte_1 dettaglio le somme di cui i singoli opponenti erano debitori, tenuto conto del primo precetto, del precetto opposto in questa sede e dedotte le somme ottenute in pagamento a seguito della prima procedura di esecuzione, precisamente e rispettivamente così quantificate:
quanto ad , pari ad € 55.983,65; Parte_4
quanto all'impresa individuale , pari ad € 28.537,87; Parte_5
quanto all'impresa individuale pari ad € 37.258,78; CP_2
quanto all'impresa individuale , pari ad € 33.800,10. Parte_3
Ciò premesso con riferimento alle motivazioni poste a base del presente giudizio, parte opposta precisava che:
- l'impresa individuale in persona del suo titolare e legale rappresentante Parte_1
si era espressamente accollata i debiti di cui alla scrittura privata Parte_1
27.7.2022, debitamente sottoscritta dagli accollati, attribuendo al Controparte_1
'un diritto di credito nei suoi soli confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 c.c., senza liberazione dei debitori originari';
- gli odierni opponenti, , e Parte_4 Parte_5 CP_2 Pt_3
, nella loro qualità di accollati, e nella sua qualità di accollante,
[...] Parte_1 avevano espressamente convenuto che quest'ultimo assumesse, a titolo gratuito, i debiti meglio dettagliati nella comparsa di costituzione, pari a complessivi € 253.865,95, a titolo di capitale ed interessi, relativamente a forniture di materiale commissionate dagli accollati e correttamente consegnate da parte del , oltre all'ammontare Controparte_1 complessivo di € 5.592,86, a titolo di concorso spese legali conseguenti ai giudizi monitori ed esecutivi già promossi dalla parte opposta nei confronti degli accollati per il recupero coattivo del credito;
- per l'effetto, doveva ritenersi evidente che il credito azionato con gli effetti cambiari era già stato espressamente riconosciuto da tutti i debitori all'atto della sottoscrizione della scrittura privata 27.7.2022, con la conseguenza dell'infondatezza dell'eccezione avversaria inerente l'asserita tesi che odierni opponenti avrebbero firmato le cambiali senza controllare gli importi;
- a seguito dell'inadempimento dell'accollante, la parte creditrice aveva depositato ricorso monitorio, iscritto al n. 2274/2022 R.G., avanti il Tribunale di Piacenza, ed, in seguito alla proposta opposizione, ne era stata confermata la provvisoria esecuzione, anche perché le condizioni della scrittura privata erano state oggetto di specifica trattativa tra il
[...]
e l'accollante, di concerto con gli accollati, oltre al fatto che la bozza dell'Atto CP_1 di accollo, sulla base delle condizioni concordate tra le parti, era stata redatta dal
[...]
e trasmessa al che l'aveva fatta verificare al suo CP_1 Pt_3 consulente/commercialista.
Ritenuti insussistenti anche i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c., presupposti alla concessione della richiesta sospensiva, l'opposto concludeva affinchè, in via preliminare, fosse confermata l'esecutività degli atti di precetto notificati agli opponenti;
nel merito, affinchè fosse accertato e dichiarato il diritto di credito azionato.
Nel corso della prima udienza gli opponenti dichiaravano l'intervenuta definizione della posizione dell'impresa individuale e, parzialmente, della posizione di Parte_3
circostanze queste confermate dall'opposto e, per l'effetto, le parti CP_2 concordavano la richiesta di rinvio al fine di verificare la possibilità di completo componimento, istanza, di seguito, reiterata in attesa della definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, incardinato presso il Tribunale di Piacenza.
All'esito, non essendosi finalizzate le instaurate trattative, veniva fissata udienza di discussione orale, con termine intermedio per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza le parti hanno confermato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note difensive, precisando l'opposto l'esatto ammontare del credito nei confronti dei singoli debitori e la cessazione della materia del contendere in relazione a
, somme tutte non contestate da controparte. Parte_3
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, preliminarmente, deve darsi atto che quanto dovuto da è stato interamente pagato, successivamente Parte_3 alla notifica del precetto opposto in questa sede e, conseguentemente, nulla è più dovuto al per la cambiale azionata. Controparte_1 Ciò posto, deve rilevarsi che l'opposto ha azionato Controparte_1 cambiali sottoscritte dagli opponenti e che circa la validità ed efficacia di detti titoli nulla ha eccepito o contestato la parte opponente, che, diversamente ha eccepito la parziale non debenza delle somme e l'asserito omesso controllo nella compilazione degli effetti, per data ed importi, che sarebbe stata rimessa ai dipendenti della parte creditrice.
Per l'effetto, ritiene questo che nella presente fattispecie deve essere dato ingresso al principio di diritto, sancito anche dal Giudice di Legittimità con la sentenza n. 1367 del
26.1.2016, in forza 'Il creditore che abbia prodotto in giudizio i titoli di credito (cambiali)
a fondamento della propria pretesa, soddisfa l'onere probatorio a suo carico, ponendo il debitore nella condizione di dover dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante. Pertanto, qualora il debitore non fornisca alcuna prova in tal senso, il giudice è legittimato a ritenere provata la sussistenza del credito azionato mediante il provvedimento monitorio, senza che possa assumere rilievo, ai fini della decisione, la mera allegazione di eccezioni relative al rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti. Infatti, in presenza della produzione dei titoli cambiari, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale da cui tali titoli traggono origine, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze relative a tale rapporto sottostante.'
Per l'effetto del riportato principio di diritto, deve ulteriormente rilevansi che le generiche contestazioni spiegate nel presente giudizio dagli opponenti, ovvero che non tutte le somme oggetto dei singoli precetti sarebbero da loro dovute, perché incoerenti con il tipo di attività agricola esercitata, o che gli effetti cambiari sarebbero stati da loro sottoscritti, ma precompilati dai dipendenti del opposto, od ancora che non CP_1 Parte_1 avrebbe prestato la dovuta attenzione nella sottoscrizione della scrittura privata 27.7.2022, non hanno trovato alcun riscontro o conforto probatorio nel presente giudizio, mentre, invero deve osservarsi che le somme indicate nel contratto di accollo risultano certe nella loro entità e misura posto che gli importi di cui alle fatture insolute e di cui alle cambiali protestate azionate nel presente giudizio, in relazione a ciascun singolo accollato, risultano specificamente dagli allegati alla scrittura privata 27.7.2022, sottoscritta da ciascuno degli opponenti, prova dunque da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Deve osservarsi, da ultimo, che la scrittura 27.7.2022 non ha avuto effetto liberatorio dei debitori originari come espressamente indicato nelle premesse di atto, ove la parte creditrice si era riservata di agire nei confronti dei debitori originari nel caso dell'inadempimento dell'accollante, sicchè deve essere, quindi, dichiarata la soccombenza degli opponenti.
Ciò posto, tenuto conto dei pagamenti effettuati medio tempore, come oggi precisato in udienza, gli opponenti devono essere tenuto al saldo delle seguenti somme:
[...] € 55.983,65, € 28.537,87, Parte_4 Parte_5 CP_2
€ 4.091,08, mentre per deve essere confermata la
[...] Parte_3 cessazione della materia del contendere, estinto il debito dopo l'introduzione del presente giudizio.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e condanna a corrispondere all'opposto la Parte_4 somma di € 55.983,65; a corrispondere all'opposto la somma Parte_5 di € 28.537,87; a corrispondere all'opposto la somma di € 4.091,08; CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere per;
Parte_3
- condanna, altresì, la parte opponente, in solido, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e VA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 20/03/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo