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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 906/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a RA TO (VB), Corso Sempione, 121,
e
(C.F. ) nata ad [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
CO RR (VB), Via Case Sparse Fontanaccia,15, entrambi rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia PAGANESSI
(C.F. ), e Giulia ZENNARO (C.F. ), presso lo studio C.F._3 C.F._4
delle quali sono elettivamente domiciliati in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...], residente in [...],
[...]
Corso Sempione n. 121, codice fiscale e , cittadina CodiceFiscale_5 Parte_2 italiana nata a [...] il [...], residente in [...], Via Case Sparse
Fontanaccia n. 15, codice fiscale , il giorno 4/09/2010 in AL CO CodiceFiscale_6
RR e trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II Serie A n. 3 dell'anno
2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza
e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
2. Dare atto che il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, che Per_1
si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole.
3. Dare atto che avrà residenza e collocazione prevalente presso la casa della madre. Per_1
4. Dare atto che, vista l'età del figlio, lo stesso si recherà dal padre in base ad accordi diretti con il genitore.
5. Vista la frequentazione pressochè paritetica del figlio, dare atto che verrà mantenuto di Per_1
volta in volta dal genitore con cui si trovi.
6. Dare atto che le spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, saranno al 50% a carico di ciascun genitore.
7. Dare atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
8. Dare atto che il sig. si impegna a trasferire alla moglie la sua quota dell'immobile sito Pt_1
in AL CO RR (località Alpe Frassino, censita al Fg. 11 mapp. 291) a totale tacitazione di ogni suo avere, immobile acquistato con atto dr. del 29/06/2007 e registrato in Verbania Per_2
in data 6/07/2007 al n. 2630 S. 1T (doc. 8); in occasione dell'atto notarile i coniugi si avvarranno dei benefici di cui agli art. 8 (tariffa parte I) del DPR 131/1986 e 19 l.
6.3.1987 n. 74, e successive modifiche.
9. Dare atto che la moglie si accolla le rate del mutuo relative al predetto bene, impegnandosi a far avere al sig. entro l'atto notarile, una liberatoria della banca mutuataria. L'atto notarile Pt_1
dovrà esser stipulato entro 24 mesi dal deposito ricorso, avanti a notaio scelto e pagato dalla sig.ra
. Parte_2
10. Ove la sig.ra non riuscisse ad offrire la liberatoria al il bene verrà venduto Pt_2 Pt_1
al prezzo di mercato ed il ricavato, previa estinzione del mutuo e pagamento di tutte le spese, verrà incassato dalla sola . Parte_2 11. Tutte le spese e gli incassi relativi al predetto immobile sono a carico e favore della sola sig.ra che sin da ora manleva il sig. da responsabilità e spese o richieste risarcitorie. Pt_2 Pt_1
12. Dare atto che entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire e incentivare i contatti con
l'altro e ad introdurre con la massima gradualità nuovi compagni/e, nel rispetto dei desideri del minore.
13. Dare atto che i coniugi si prestano reciproco benestare (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quelli della prole.
14. Dare atto che i ricorrenti dichiarano di non aver altre questioni economiche da definire.
15. Spese compensate.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 17/04/2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in AL CO RR il 04/09/2010.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 04/09/2010 nel comune di AL
CO RR e si sono separati consensualmente il 24.11.2020, con decreto del tribunale di Verbania del 24/11/2020 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, minorenne , nato l'[...] in [...]). Per_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si prestano reciproco benestare (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto
Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quelli della prole.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in AL CO RR (VB) il 4.9.2010, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune alla Parte II Serie A n. 3 dell'anno 2010, affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1
prevalente presso la casa della madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, in base agli accordi diretti con il medesimo;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del minore;
dispone che le spese straordinarie, verranno sostenute come da Linee Guida del Tribunale di
Verbania, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, al 50% a carico di ciascun genitore;
dispone che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25/11/2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a RA TO (VB), Corso Sempione, 121,
e
(C.F. ) nata ad [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
CO RR (VB), Via Case Sparse Fontanaccia,15, entrambi rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia PAGANESSI
(C.F. ), e Giulia ZENNARO (C.F. ), presso lo studio C.F._3 C.F._4
delle quali sono elettivamente domiciliati in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1
, cittadino italiano nato a [...] il [...], residente in [...],
[...]
Corso Sempione n. 121, codice fiscale e , cittadina CodiceFiscale_5 Parte_2 italiana nata a [...] il [...], residente in [...], Via Case Sparse
Fontanaccia n. 15, codice fiscale , il giorno 4/09/2010 in AL CO CodiceFiscale_6
RR e trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II Serie A n. 3 dell'anno
2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza
e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
2. Dare atto che il figlio minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, che Per_1
si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole.
3. Dare atto che avrà residenza e collocazione prevalente presso la casa della madre. Per_1
4. Dare atto che, vista l'età del figlio, lo stesso si recherà dal padre in base ad accordi diretti con il genitore.
5. Vista la frequentazione pressochè paritetica del figlio, dare atto che verrà mantenuto di Per_1
volta in volta dal genitore con cui si trovi.
6. Dare atto che le spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, saranno al 50% a carico di ciascun genitore.
7. Dare atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
8. Dare atto che il sig. si impegna a trasferire alla moglie la sua quota dell'immobile sito Pt_1
in AL CO RR (località Alpe Frassino, censita al Fg. 11 mapp. 291) a totale tacitazione di ogni suo avere, immobile acquistato con atto dr. del 29/06/2007 e registrato in Verbania Per_2
in data 6/07/2007 al n. 2630 S. 1T (doc. 8); in occasione dell'atto notarile i coniugi si avvarranno dei benefici di cui agli art. 8 (tariffa parte I) del DPR 131/1986 e 19 l.
6.3.1987 n. 74, e successive modifiche.
9. Dare atto che la moglie si accolla le rate del mutuo relative al predetto bene, impegnandosi a far avere al sig. entro l'atto notarile, una liberatoria della banca mutuataria. L'atto notarile Pt_1
dovrà esser stipulato entro 24 mesi dal deposito ricorso, avanti a notaio scelto e pagato dalla sig.ra
. Parte_2
10. Ove la sig.ra non riuscisse ad offrire la liberatoria al il bene verrà venduto Pt_2 Pt_1
al prezzo di mercato ed il ricavato, previa estinzione del mutuo e pagamento di tutte le spese, verrà incassato dalla sola . Parte_2 11. Tutte le spese e gli incassi relativi al predetto immobile sono a carico e favore della sola sig.ra che sin da ora manleva il sig. da responsabilità e spese o richieste risarcitorie. Pt_2 Pt_1
12. Dare atto che entrambi i genitori si impegnano sin da ora a favorire e incentivare i contatti con
l'altro e ad introdurre con la massima gradualità nuovi compagni/e, nel rispetto dei desideri del minore.
13. Dare atto che i coniugi si prestano reciproco benestare (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quelli della prole.
14. Dare atto che i ricorrenti dichiarano di non aver altre questioni economiche da definire.
15. Spese compensate.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 17/04/2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in AL CO RR il 04/09/2010.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 04/09/2010 nel comune di AL
CO RR e si sono separati consensualmente il 24.11.2020, con decreto del tribunale di Verbania del 24/11/2020 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, minorenne , nato l'[...] in [...]). Per_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si prestano reciproco benestare (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto
Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio dei vicendevoli passaporti e di quelli della prole.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in AL CO RR (VB) il 4.9.2010, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune alla Parte II Serie A n. 3 dell'anno 2010, affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1
prevalente presso la casa della madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, in base agli accordi diretti con il medesimo;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del minore;
dispone che le spese straordinarie, verranno sostenute come da Linee Guida del Tribunale di
Verbania, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, al 50% a carico di ciascun genitore;
dispone che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25/11/2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO