Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1204 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.1204/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/02/2025 da
, con l'avv. Fort Antonella, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Brancalion Emanuela, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
SInori e nel Comune di Camposampiero (PD) in Parte_1 CP_1
data 28/05/1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Camposampiero (PD) al n. 12, parte II^, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1994;
2. ordinare al Comune di Camposampiero (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Massanzago (PD), Via De Faveri
n. 16, in comproprietà dei coniugi al 50% ognuno, assegnata in sede di separazione con l'arredo ivi esistente alla SI.ra , essendo quest'ultima autonoma CP_1
1
autonomo economicamente e la figlia , maggiorenne ed autonoma economicamente Per_2
nonché' residente con il padre – dandosi atto che le parti concordano sulla possibilità per la SI.ra di continuare ad abitare l'immobile-casa coniugale, senza nulla CP_1
opporre e/o pretendere da parte del SI. in considerazione e salvo il Parte_1
corretto adempimento di quanto previsto al successivo punto 4;
4. Riconoscersi una tantum a favore della SI.ra : nell'ambito della CP_1
regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, attese le ragioni della separazione, il contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio nonché all'indispensabile finalità di pervenire alla risoluzione della crisi coniugale e alla definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, dandosi atto che il sig. si obbliga a trasferire a titolo di una tantum la quota di 1/2 Parte_1
di proprietà della casa coniugale - acquistata in parti uguali congiuntamente dai signori e prima del matrimonio, con atto del Notaio Dott. Parte_1 CP_1
del 24/05/1993 N. 70409 Rep. e N. 14456 Racc., immobile sito in Persona_3
Massanzago(PD), Via Roma (ora Via De Faveri), e destinato poi a casa coniugale - in favore della SI.ra , che si obbliga ad accettare, previa valutazione di equità CP_1
da parte del Tribunale di Padova e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, trasferimento immobiliare da formalizzarsi entro 30 giorni dall'emananda sentenza di divorzio;
il trasferimento immobiliare avverrà senza pagamento di corrispettivo alcuno, ma dovrà comunque intendersi a titolo oneroso e non liberale in quanto esecutivo ed adempitivo degli obblighi assunti a definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi. Le parti chiedono l'esenzione dalle imposte ai sensi dell'art. 19 L. 74/87, ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno
2001 n 380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. Darsi atto che il sig. Parte_1
contribuirà con la somma di euro 900,00 alle spese notarili a carico della NO . CP_1
Dal momento della cessione della quota di 1/2 della casa la SI.ra si farà carico CP_1
anche delle spese condominiali straordinarie dell'immobile; darsi atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , e che viene effettuata a tacitazione definitiva di Parte_1
ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o comunque connessa alla CP_1
2 pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con preclusione per il futuro, di ogni successiva domanda di contenuto economico.
5. Revocarsi l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento in favore della figlia a far data dal mese di settembre 2024, dandosi atto della rinuncia da Per_2
parte del SI. alla restituzione di tutte le somme versate per il Parte_1
mantenimento di da quando ha trasferito la residenza, cioè da ottobre 2023 fino a Per_2
settembre 2024, con rinuncia anche delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia antecedenti il mese di ottobre 2023, nonostante la figlia fosse già autonoma Per_2
economicamente e di fatto non abitasse con la madre. In questo modo il sig. Pt_1
rinuncerebbe alla restituzione della somma versata pari ad euro 6.400,00 (importo aggiornato ad agosto 2024);
6. nessuna previsione di contributo economico per il figlio , in quanto maggiorenne Per_1
ed autonomo economicamente;
7. Revocarsi l'assegno mensile di euro 150,00 in favore della NO dal deposito CP_1
del ricorso;
8. Darsi atto che col puntuale adempimento di quanto sopra previsto i coniugi null'altro avranno reciprocamente a pretendere in ordine al rapporto di coniugo intercorso, eccetto quanto stabilito al punto 4), affermandosi entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi, con ciò rinunciando reciprocamente a qualsiasi obbligo di natura economica – alimentare l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di aver già regolamentato tutti i rapporti economici e patrimoniali, mobiliari e immobiliari tra loro intercorrenti e di non aver nulla in comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
28/05/1994 in Camposampiero (PD) e trascritto nel relativo registro al n.12, Parte II, Serie
A dell'anno 1994.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
11.5.2021 e la separazione è stata omologata il 12.5.2021.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
3 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e, pertanto, va preso atto delle stesse.
Il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4) quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione. Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto del reddito di entrambi e della durata del matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 28/05/1994 in Parte_1 CP_1
Camposampiero e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.12 anno 1994 del
Comune di Camposampiero;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4. dichiara l'equità, ex art 5 comma 8 legge 898/70, dell'impegno al trasferimento immobiliare quale corresponsione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto 4) delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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