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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 10/12/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GUERRESCHI ELENA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 16/08/1992 rappresentato e difeso dall'avv. BALDINI NADIA GIUSEPPINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE RISPETTIVAMENTE IL 28/03/2025 E IL 02/04/2025 :”
1) il figlio minore nato a Crema (CR) il [...], in [...] quanto Persona_1
previsto dal provvedimento n. 1270/2022 RG CC – 2950/23 CRON del Tribunale per i minorenni di Brescia del 18.4.23, è affidato in via esclusiva alla madre con fissazione della residenza presso la stessa;
2) in considerazione di quanto stabilito dal decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia n.
1270/2022 RG CC – 2950/23 CRON. del 18.4.2023, il sig. Controparte_1
potrà incontrare il figlio minore esclusivamente tramite incontri protetti
[...]
organizzati secondo le modalità e tempistiche definite dal competente servizio sociale;
3) il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT
a decorrere da marzo 2026, oltre a corrispondere alla stessa il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo 2185 del 29.11.2024 sottoscritto fra Tribunale di
Cremona, e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona, che, CP_2 sottoscritto, si allega alle presenti note (doc. A). La decorrenza dell'obbligo di versamento del mantenimento è fissata a partire dal giorno 30 marzo 2025;
4) la sig.ra sarà titolare per l'intero e in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
universale;
5) il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 603,75 Controparte_1
alla sig.ra a titolo di contributo per la mensa scolastica del figlio per Parte_1 Per_1
l'anno scolastico 2022/2023. Il versamento dovrà essere effettuato entro la data fissata per il deposito delle presenti note scritte;
6) La sig.ra si impegna a rimettere, mediante conferimento al difensore di procura Parte_1
speciale, la querela sporta nei confronti del sig. in relazione alla quale è pendente CP_1
avanti al Giudice di Pace di Cremona il procedimento penale n. 161/2021 RGNR, chiamato all'udienza del 21 maggio 2025, ove il sig. è imputato dei reati di cui agli artt. 81 CP_1
cpv, 581 e 612 c.p.;
7) spese di lite compensate e rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà, con precisazione che
Par la sig.ra ai fini del presente procedimento, è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera 124 emessa in data 10.4.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cremona.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10/12/2024, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 [...]
(nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul minore.
Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo di , con collocamento Persona_1
dello stesso presso di sé e incontri con il padre in forma protetta;
in punto economico, Parte_1
domandava un contributo al mantenimento per la prole pari a € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'importo integrale dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 27/02/2025, si costituiva in giudizio C.F._3 Controparte_1
dando atto di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
[...]
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni come sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che la documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore (nato a [...] il [...]). Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto Persona_1
del medesimo minore, tenuto conto dell'età, del pieno accordo tra le parti e dell'intervento degli operatori dei Servizi sociali. In tal senso pare sufficiente richiamare l'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Tanto premesso, nel merito, preme innanzitutto rammentare le complesse vicende che hanno interessato il nucleo familiare. In specie, risulta agli atti che è stata dapprima coinvolta Parte_1
in una difficoltosa e violenta vicenda migratoria che ne ha determinato una condizione di vulnerabilità. Giunta in Italia, nel 2019, ella ha avviato un percorso comunitario;
in siffatto contesto, dalla unione con il 2/10/2019 è nato il figlio CP_1 Controparte_1 [...]
. Interrotta la relazione more uxorio, i rapporti tra i genitori si sono rivelati burrascosi e Per_1
caratterizzati da episodi di alta tensione, come reso evidente dalla denuncia querela presentata da
[...]
il 26/04/2021. Pt_1
In tale frangente, è stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia che, nel mese di aprile del 2023, ha disposto una serie di interventi di sostegno a favore del nucleo, al fine di rafforzare le autonomie e le consapevolezze della donna, approntare un progetto di autonomia della diade e, al contempo, garantire il riavvio della frequentazione Parte_2
paterna, al tempo di fatto mai instaurata efficacemente. Il procedimento suddetto si è concluso con decreto definitivo del 12/03/2024 che ha confermato gli incarichi ai servizi sociali e disposto la prosecuzione degli incontri padre/figlio in spazio neutro, pur nell'ottica di una progressiva e graduale liberalizzazione.
Orbene, all'esito dell'odierno giudizio, il Collegio, dando atto del complesso contesto di riferimento, ritiene di accogliere la domanda congiunta delle parti.
Deve infatti rilevarsi che la madre, pur presentando alcune fragilità dettate anche dagli ostacoli culturali e dal vissuto, personale e familiare, ha dimostrato responsabilità intraprendendo autonomamente un percorso comunitario, al fine di reperire il necessario supporto anche sul piano lavorativo. Invero, acquistando man mano fiducia anche negli operatori sociali che la stanno da tempo supportando, ella è riuscita a intraprendere un doveroso percorso di rielaborazione di quanto subito e della propria vicenda personale, assumendo, con l'aiuto di tutti i professionisti e degli operatori in campo, un ruolo genitoriale più maturo ed equilibrato, costituendo per il figlio un punto di riferimento affettivo e garantendo anche il progressivo accesso alla figura del padre, nonostante le iniziali difficoltà.
Di contro, per anni, non ha instaurato una relazione affettiva Controparte_1 con il bambino e, anche a seguito dell'intervento degli operatori, ha mantenuto un atteggiamento altalenante nei confronti di , alternando “momenti di assenza nei suoi confronti che Persona_1 gli tende a giustificare a seguito di richiesta o sollecitazione dell'operatore” (v. relazione del
25/02/2025). Più in generale, il contegno del padre si è rivelato pregiudizievole per il minore, esposto a situazioni inadeguate e rischiose, contegno tanto più grave se si considera che il bambino presenta delle difficoltà dal punto di vista del linguaggio e della relazione e un lieve ritardo nello sviluppo (v. documentazione in atti). Il padre, inoltre, ha contributo solo in modo parziale e saltuario al sostentamento del minore.
Dunque, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, considerata anche l'assenza di comunicazione tra i genitori, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, essendosi ella da sempre occupata del figlio con continuità, offrendogli un adeguato contesto dove crescere, nonostante le persistenti fragilità legate al vissuto personale e alle difficoltà sociali ed economiche. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che Parte_1
pur con alcune incertezze, sostenuta dalle figure educative e dal servizio sociale, si è sempre occupata del figlio con continuità, mostrando un saldo legame affettivo (v. relazione del 25/02/2025). Ella, pur manifestando qualche diffidenza, ha parimenti partecipato agli interventi e collaborato con i servizi sociali, compreso il servizio di sostegno alla genitorialità. Sotto tale profilo, del resto, aderendo alla richiesta di affido esclusivo alla madre, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del minore.
Deve ricordarsi, in punto, che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dando applicazione all'illustrato principio, alla luce di quanto esposto, dunque, il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre e presso di lei collocato.
Invero, la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare, pur nel quadro di un progressivo miglioramento, impone di mantenere gli incarichi ai servizi sociali già disposti dal
Tribunale per i Minorenni, evidenziate le persistenti fragilità della madre. Tenuto conto della criticità della situazione del nucleo familiare, del resto, il Collegio ravvisa anche la necessità che gli incontri tra il padre e il figlio debbano ancora essere doverosamente monitorati, anche in tal caso ratificando un accordo tra le parti medesime, mantenendo un'effettiva presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti, cui demandare necessariamente la prosecuzione degli interventi attivati in forza delle statuizioni del Tribunale per i Minorenni, ancora attuali, secondo quanto indicato meglio in dispositivo.
*
Contributo paterno al mantenimento della prole
Quanto ai profili economici, le parti hanno individuato una soluzione concordata in punto di mantenimento della prole, in considerazione delle reciproche disponibilità. Al riguardo deve rilevarsi che la madre, dopo aver partecipato a un progetto di servizio civile, ha reperito una occupazione come addetta alle pulizie con uno stipendio mensile di € 350 circa. Ella è collocata unitamente al figlio in housing sociale e percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 200 mensili.
Invece, lavora come operaio e convive con la moglie e i tre Controparte_1
figli.
Alla luce dei dati disponibili, il Collegio ritiene che possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti essendo del tutto equo e congruo, tenuto conto delle esigenze del minore e della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti come emersa. Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un complessivo accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
*
le spese di lite
Stante il pieno accordo delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così statuisce:
1. AFFIDA il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla Persona_1
madre che lo terrà collocato presso di sé, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. CONFERMA le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di Brescia di cui ai provvedimenti del
12/03/2023 (decreto n. 2950/2023) e del 12/03/2024, con tutti gli incarichi ai servizi sociali e le prescrizioni ivi contenuti, delegando, in particolare, i Servizi Sociali a continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre e il figlio, con modalità protette e osservate, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e con eventuale progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica del minore;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento a entro il giorno 30 di ogni mese, Parte_1 dell'importo mensile di € 300, importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DISPONE che , affidataria esclusiva della prole, percepisca l'importo integrale Parte_1 dell'assegno unico;
5. DÀ ATTO che si è impegnato a corrispondere la somma Controparte_1 di € 603,75 a a titolo di contributo per la mensa scolastica del figlio Parte_1 [...]
per l'anno scolastico 2022/2023; Per_1
6. DÀ ATTO che si è impegnata a rimettere la querela sporta nei confronti di Parte_1
in relazione alla quale è pendente avanti al Giudice Controparte_1 di Pace di Cremona il procedimento penale n. 161/2021 RGNR, chiamato all'udienza del 21 maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 581 e 612 c.p.;
7. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cremona mantengano, per un periodo di due anni, un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, sulla prosecuzione degli interventi di sostegno, sulla condizione di benessere psicofisico del minore e sul rispetto degli accordi raggiunti tra i genitori, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per;
Persona_1
8. DICHIARA compensate le spese di lite, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Manda al Cancelliere per la comunicazione ai servizi sociali del Comune di Cremona
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 10/12/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GUERRESCHI ELENA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 16/08/1992 rappresentato e difeso dall'avv. BALDINI NADIA GIUSEPPINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
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CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE RISPETTIVAMENTE IL 28/03/2025 E IL 02/04/2025 :”
1) il figlio minore nato a Crema (CR) il [...], in [...] quanto Persona_1
previsto dal provvedimento n. 1270/2022 RG CC – 2950/23 CRON del Tribunale per i minorenni di Brescia del 18.4.23, è affidato in via esclusiva alla madre con fissazione della residenza presso la stessa;
2) in considerazione di quanto stabilito dal decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia n.
1270/2022 RG CC – 2950/23 CRON. del 18.4.2023, il sig. Controparte_1
potrà incontrare il figlio minore esclusivamente tramite incontri protetti
[...]
organizzati secondo le modalità e tempistiche definite dal competente servizio sociale;
3) il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT
a decorrere da marzo 2026, oltre a corrispondere alla stessa il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo 2185 del 29.11.2024 sottoscritto fra Tribunale di
Cremona, e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona, che, CP_2 sottoscritto, si allega alle presenti note (doc. A). La decorrenza dell'obbligo di versamento del mantenimento è fissata a partire dal giorno 30 marzo 2025;
4) la sig.ra sarà titolare per l'intero e in via esclusiva dell'assegno unico Parte_1
universale;
5) il sig. si impegna a corrispondere la somma di € 603,75 Controparte_1
alla sig.ra a titolo di contributo per la mensa scolastica del figlio per Parte_1 Per_1
l'anno scolastico 2022/2023. Il versamento dovrà essere effettuato entro la data fissata per il deposito delle presenti note scritte;
6) La sig.ra si impegna a rimettere, mediante conferimento al difensore di procura Parte_1
speciale, la querela sporta nei confronti del sig. in relazione alla quale è pendente CP_1
avanti al Giudice di Pace di Cremona il procedimento penale n. 161/2021 RGNR, chiamato all'udienza del 21 maggio 2025, ove il sig. è imputato dei reati di cui agli artt. 81 CP_1
cpv, 581 e 612 c.p.;
7) spese di lite compensate e rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà, con precisazione che
Par la sig.ra ai fini del presente procedimento, è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera 124 emessa in data 10.4.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cremona.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 10/12/2024, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 [...]
(nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul minore.
Più in dettaglio, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo di , con collocamento Persona_1
dello stesso presso di sé e incontri con il padre in forma protetta;
in punto economico, Parte_1
domandava un contributo al mantenimento per la prole pari a € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'importo integrale dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 27/02/2025, si costituiva in giudizio C.F._3 Controparte_1
dando atto di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
[...]
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, le parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni come sopra trascritte e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Collegio che la documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore (nato a [...] il [...]). Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto Persona_1
del medesimo minore, tenuto conto dell'età, del pieno accordo tra le parti e dell'intervento degli operatori dei Servizi sociali. In tal senso pare sufficiente richiamare l'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Tanto premesso, nel merito, preme innanzitutto rammentare le complesse vicende che hanno interessato il nucleo familiare. In specie, risulta agli atti che è stata dapprima coinvolta Parte_1
in una difficoltosa e violenta vicenda migratoria che ne ha determinato una condizione di vulnerabilità. Giunta in Italia, nel 2019, ella ha avviato un percorso comunitario;
in siffatto contesto, dalla unione con il 2/10/2019 è nato il figlio CP_1 Controparte_1 [...]
. Interrotta la relazione more uxorio, i rapporti tra i genitori si sono rivelati burrascosi e Per_1
caratterizzati da episodi di alta tensione, come reso evidente dalla denuncia querela presentata da
[...]
il 26/04/2021. Pt_1
In tale frangente, è stato instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia che, nel mese di aprile del 2023, ha disposto una serie di interventi di sostegno a favore del nucleo, al fine di rafforzare le autonomie e le consapevolezze della donna, approntare un progetto di autonomia della diade e, al contempo, garantire il riavvio della frequentazione Parte_2
paterna, al tempo di fatto mai instaurata efficacemente. Il procedimento suddetto si è concluso con decreto definitivo del 12/03/2024 che ha confermato gli incarichi ai servizi sociali e disposto la prosecuzione degli incontri padre/figlio in spazio neutro, pur nell'ottica di una progressiva e graduale liberalizzazione.
Orbene, all'esito dell'odierno giudizio, il Collegio, dando atto del complesso contesto di riferimento, ritiene di accogliere la domanda congiunta delle parti.
Deve infatti rilevarsi che la madre, pur presentando alcune fragilità dettate anche dagli ostacoli culturali e dal vissuto, personale e familiare, ha dimostrato responsabilità intraprendendo autonomamente un percorso comunitario, al fine di reperire il necessario supporto anche sul piano lavorativo. Invero, acquistando man mano fiducia anche negli operatori sociali che la stanno da tempo supportando, ella è riuscita a intraprendere un doveroso percorso di rielaborazione di quanto subito e della propria vicenda personale, assumendo, con l'aiuto di tutti i professionisti e degli operatori in campo, un ruolo genitoriale più maturo ed equilibrato, costituendo per il figlio un punto di riferimento affettivo e garantendo anche il progressivo accesso alla figura del padre, nonostante le iniziali difficoltà.
Di contro, per anni, non ha instaurato una relazione affettiva Controparte_1 con il bambino e, anche a seguito dell'intervento degli operatori, ha mantenuto un atteggiamento altalenante nei confronti di , alternando “momenti di assenza nei suoi confronti che Persona_1 gli tende a giustificare a seguito di richiesta o sollecitazione dell'operatore” (v. relazione del
25/02/2025). Più in generale, il contegno del padre si è rivelato pregiudizievole per il minore, esposto a situazioni inadeguate e rischiose, contegno tanto più grave se si considera che il bambino presenta delle difficoltà dal punto di vista del linguaggio e della relazione e un lieve ritardo nello sviluppo (v. documentazione in atti). Il padre, inoltre, ha contributo solo in modo parziale e saltuario al sostentamento del minore.
Dunque, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, considerata anche l'assenza di comunicazione tra i genitori, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, essendosi ella da sempre occupata del figlio con continuità, offrendogli un adeguato contesto dove crescere, nonostante le persistenti fragilità legate al vissuto personale e alle difficoltà sociali ed economiche. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che Parte_1
pur con alcune incertezze, sostenuta dalle figure educative e dal servizio sociale, si è sempre occupata del figlio con continuità, mostrando un saldo legame affettivo (v. relazione del 25/02/2025). Ella, pur manifestando qualche diffidenza, ha parimenti partecipato agli interventi e collaborato con i servizi sociali, compreso il servizio di sostegno alla genitorialità. Sotto tale profilo, del resto, aderendo alla richiesta di affido esclusivo alla madre, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del minore.
Deve ricordarsi, in punto, che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Dando applicazione all'illustrato principio, alla luce di quanto esposto, dunque, il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre e presso di lei collocato.
Invero, la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare, pur nel quadro di un progressivo miglioramento, impone di mantenere gli incarichi ai servizi sociali già disposti dal
Tribunale per i Minorenni, evidenziate le persistenti fragilità della madre. Tenuto conto della criticità della situazione del nucleo familiare, del resto, il Collegio ravvisa anche la necessità che gli incontri tra il padre e il figlio debbano ancora essere doverosamente monitorati, anche in tal caso ratificando un accordo tra le parti medesime, mantenendo un'effettiva presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti, cui demandare necessariamente la prosecuzione degli interventi attivati in forza delle statuizioni del Tribunale per i Minorenni, ancora attuali, secondo quanto indicato meglio in dispositivo.
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Contributo paterno al mantenimento della prole
Quanto ai profili economici, le parti hanno individuato una soluzione concordata in punto di mantenimento della prole, in considerazione delle reciproche disponibilità. Al riguardo deve rilevarsi che la madre, dopo aver partecipato a un progetto di servizio civile, ha reperito una occupazione come addetta alle pulizie con uno stipendio mensile di € 350 circa. Ella è collocata unitamente al figlio in housing sociale e percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 200 mensili.
Invece, lavora come operaio e convive con la moglie e i tre Controparte_1
figli.
Alla luce dei dati disponibili, il Collegio ritiene che possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti essendo del tutto equo e congruo, tenuto conto delle esigenze del minore e della rispettiva situazione lavorativa ed economica delle parti come emersa. Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un complessivo accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
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le spese di lite
Stante il pieno accordo delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così statuisce:
1. AFFIDA il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla Persona_1
madre che lo terrà collocato presso di sé, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. CONFERMA le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di Brescia di cui ai provvedimenti del
12/03/2023 (decreto n. 2950/2023) e del 12/03/2024, con tutti gli incarichi ai servizi sociali e le prescrizioni ivi contenuti, delegando, in particolare, i Servizi Sociali a continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre e il figlio, con modalità protette e osservate, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e con eventuale progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica del minore;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio mediante versamento a entro il giorno 30 di ogni mese, Parte_1 dell'importo mensile di € 300, importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DISPONE che , affidataria esclusiva della prole, percepisca l'importo integrale Parte_1 dell'assegno unico;
5. DÀ ATTO che si è impegnato a corrispondere la somma Controparte_1 di € 603,75 a a titolo di contributo per la mensa scolastica del figlio Parte_1 [...]
per l'anno scolastico 2022/2023; Per_1
6. DÀ ATTO che si è impegnata a rimettere la querela sporta nei confronti di Parte_1
in relazione alla quale è pendente avanti al Giudice Controparte_1 di Pace di Cremona il procedimento penale n. 161/2021 RGNR, chiamato all'udienza del 21 maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 581 e 612 c.p.;
7. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cremona mantengano, per un periodo di due anni, un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, sulla prosecuzione degli interventi di sostegno, sulla condizione di benessere psicofisico del minore e sul rispetto degli accordi raggiunti tra i genitori, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per;
Persona_1
8. DICHIARA compensate le spese di lite, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Manda al Cancelliere per la comunicazione ai servizi sociali del Comune di Cremona
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato