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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 Ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1283/2025 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Alberto Abbate (C.F. , e dall'avv. Pietro Squeglia (C.F. C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia in Capodrise (CE), Viale Europa n. 26 C.F._3
e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi e Email_1 Email_2
- Appellante
E
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cristoforo Colombo 163 in persona del Presidente del C.di A. e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti OR CA (CF: CP_2
) pec: fax:0817640797) e Maria C.F._4 Email_3 IA AS (CF: ) pec: - fax: C.F._5 Email_4 0817640797 e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, via Carducci n. 29 presso lo studio legale OR CA & Associati nonché presso gli anzidetti indirizzi PEC.
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 presso il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, il sig.
, dipendente della con mansioni di operatore fiduciario e Parte_1 Controparte_1 inquadramento nel livello D del CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari”, ha impugnato il
1 licenziamento per giusta causa intimatogli il 26.07.2023, deducendone l'illegittimità e la natura ritorsiva.
Il lavoratore esponeva che: sin dal 1° febbraio 2013 aveva prestato ininterrottamente attività lavorativa nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto i servizi di vigilanza, reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania in particolare presso il Genio Civile di Napoli in via Alcide De Gasperi n. 28, svolgendo compiti di accoglienza, gestione del centralino e controllo accessi;
dopo anni di servizio presso la medesima sede, la società, nel giugno 2022, aveva iniziato ad assegnargli immotivatamente postazioni diverse da quelle oggetto dell' appalto (presso strutture ASL e presidi ospedalieri di Napoli); nonostante ciò egli inizialmente aveva ottemperato alle direttive aziendali finché le reiterate condotte datoriali, da lui ritenute persecutorie e finalizzate a liberarsi della sua persona in vista di un cambio di appalto, lo avevano condotto a una grave sindrome depressiva documentata da certificazione medica;
dopo aver inutilmente diffidato la società a riassegnarlo alla sede originaria veniva trasferito presso la sede di Roma con provvedimento impugnato e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli in sede cautelare con ordinanza del 10.05.2023; sebbene l'ordinanza imponeva la riassegnazione dello stesso a mansioni equivalenti nella medesima sede o prossima alla stessa, la società, con telegramma del 20.06.2023, gli comunicava l'assegnazione presso la sede di “Terna Rete Italia” in via Aquileia n. 8 (Napoli), motivandola con la perdita di alcune commesse (ANM e ASL) e il “non gradimento” della sua attività presso la Regione Campania;
ritenendo, tale provvedimento discriminatorio ed elusivo dell' ordinanza giudiziale, rifiutava di prendere servizio dichiarando che non avrebbe ottemperato all'ordine datoriale;
la società con lettera del 19.07.2023 gli contestava assenza ingiustificata per 19 giorni e rifiuto delle direttive aziendali relative alla nuova postazione di lavoro e, a seguito delle sue giustificazioni, gli irrogava il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
Il ricorrente, deducendo, quindi, che la propria condotta costituiva legittima eccezione d' inadempimento ex art. 1460 c.c. chiedeva, dichiararsi la nullità del licenziamento comminato e la reintegra nel posto di lavoro già occupato a Napoli con risarcimento del danno ex art 18. L. 300/1970, ovvero, in via subordinata, il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970 oltre al pagamento dell'emolumento denominato “adeguamento retribuzione” dalla data di assunzione (01.02.2020). Tutto con vittoria di spese di lite.
La società, costituitasi, resisteva, sostenendo la legittimità del recesso per grave inadempimento del dipendente.
Con sentenza n. 7479/2024, pubbl. il 09.01.2025, il giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo che l'assegnazione presso la sede fosse prossima a quella originaria e Controparte_3 conforme all'ordine giudiziale. Osservava, inoltre, che il ricorrente non si era mai presentato in servizio nonostante ripetuti solleciti, nè avesse fornito valide giustificazioni di carattere personale o familiare. Reputava, pertanto, il rifiuto di rendere la prestazione non sorretto da buona fede né proporzionato all'asserito inadempimento datoriale affermando che, l'assenza ingiustificata e la reiterata insubordinazione, integravano una giusta causa di licenziamento, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Compensava poi le spese di lite tra le parti.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato in data 28.05.2025 ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza di prime cure per due ordini di motivi. In primo Parte_1 luogo, ha contestato la decisione del Tribunale per aver ritenuto legittimo il trasferimento disposto dalla società presso la di via Aquileia (Napoli), nonostante tale sede non Controparte_3 rientrasse nell'appalto avente ad oggetto i servizi di vigilanza, reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania, presso cui egli era originariamente adibito. Secondo l'appellante, tale assegnazione costituiva un nuovo trasferimento, illegittimo e ritorsivo, adottato in elusione dell'ordinanza cautelare del 10.05.2023, che aveva ordinato la sua riassegnazione alla sede
2 originaria del Genio Civile in via De Gasperi n. 28 o ad altra “prossima” purché rientrante nel medesimo appalto. La società, inoltre, non avrebbe dimostrato l'esistenza di ragioni tecniche, organizzative o produttive idonee a giustificare lo spostamento, fondandolo invece su motivazioni discriminatorie (“non gradimento” presso la Regione Campania e presunta assenza di altre postazioni disponibili nell' area di Napoli). Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza per avere considerato ingiustificato il rifiuto di recarsi presso la nuova sede laddove tale condotta costituiva legittima eccezione d'inadempimento, volta a tutelare la propria dignità e salute psico-fisica, già compromessa dalle condotte vessatorie e discriminatorie del datore di lavoro. In ragione di tali motivi, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha resistito al Controparte_1 gravame chiedendone il rigetto
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte dell'appellante, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
Il nodo della questione in esame attiene alla valutazione della condotta del lavoratore, e, in particolare, alla verifica se la condotta di – manifestamente contraria ed Parte_1 oppositiva rispetto alle direttive datoriali – possa qualificarsi come legittima reazione ad un presunto inadempimento del datore di lavoro.
Il lavoratore ha, infatti, chiesto a questa Corte di qualificare il proprio comportamento di inottemperanza come “risposta” o “reazione” all'inadempimento datoriale, invocando l'applicazione dell'art. 1460 c.c. .
Prima di esaminare il merito della fattispecie concreta, giova rammentare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di rapporti sinallagmatici. È stato più volte affermato che il principio di corrispettività legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a rifiutare la prestazione solo entro i limiti della proporzionalità e della buona fede rispetto all'inadempimento datoriale (cfr. Cass. 16 gennaio 2018, n. 836; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29054; Cass. 10 gennaio 2019, n. 434, in materia di trasferimento non giustificato ex art. 2103 c.c.).
La Suprema Corte, con sentenza n. 11408 dell'11 maggio 2018, ha precisato che, ove venga proposta l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, verificandone la proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e al bilanciamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, la non contrarietà alla buona fede – richiamata dal secondo comma dell'art. 1460 c.c. – costituisce un parametro oggettivo, che impone di accertare se il rifiuto del lavoratore sia causalmente giustificato e proporzionato all'inadempimento altrui, valutando la gravità dell'inadempimento datoriale, le sue ricadute sulle esigenze di vita e familiari del dipendente, la correttezza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro e l'impatto dell'astensione sull'organizzazione aziendale. Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene la sentenza impugnata esente da censure e condivide le argomentazioni difensive della società appellata difettando, in radice, nel caso di specie, qualsiasi inadempimento datoriale idoneo a legittimare l'eccezione ex art. 1460 c.c. invocata dall'appellante.
È, infatti, documentalmente comprovato che, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.05.2023 (ordinanza ex art. 700 c.p.c.), che ordinava la riassegnazione
3 del lavoratore a mansioni equivalenti e medesima sede o prossima alla stessa, la Controparte_1 ha, con telegramma del 20 giugno 2023, revocato il precedente trasferimento su Roma e
[...] disposto l'assegnazione di presso il cantiere “ di via Aquileia n. Parte_1 Controparte_3 8, Napoli, a decorrere dal 23.06.2023. Tale sede risulta prossima a quella originaria di Via Alcide De Gasperi, poiché distante da quest'ultima solo pochi chilometri, e pienamente conforme all'ordine giudiziale, che non prevedeva alcun vincolo di riassegnazione presso le sedi del committente Regione Campania. La società ha, inoltre, motivato la propria scelta con ragioni oggettive e non discriminatorie, consistenti nella cessazione della commessa ASL e nell'impossibilità di impiegare il lavoratore presso la Regione Campania a seguito di pregresse contestazioni disciplinari. Al riguardo mette anche conto considerare che la lettera di assunzione del lavoratore prevedeva espressamente la possibilità di adibirlo a sedi diverse da quella originaria, nell'ambito di Napoli e provincia, e non esclusivamente presso la commessa regionale.
L' assegnazione presso il committente comportava, dunque, lo svolgimento delle medesime CP_3 mansioni di custodia con identico trattamento economico e all' interno dell'area geografica contrattualmente prevista. Ne consegue che la società ha adempiuto sia all'ordinanza cautelare sia agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, garantendo la continuità occupazionale e la parità di mansioni e retribuzione.
È, per contro, incontestato che il non si sia mai presentato in servizio dal 23 giugno all'11 Parte_1 luglio 2023, accumulando 19 giorni di assenza ingiustificata, e che abbia continuato a rifiutare di recarsi presso la nuova postazione vicina a quella ove era stato inizialmente impiegato nonostante i solleciti e la trasmissione dei turni di lavoro, senza mai indicare alla società specifiche ragioni ostative.
I certificati medici prodotti dal lavoratore si riferiscono, infatti, a periodi e patologie estranei ai fatti di causa e non comprovano alcun nesso eziologico tra l'assegnazione presso il cantiere e un CP_3 peggioramento delle condizioni di salute. L'asserito pregiudizio è, dunque, privo di riscontro oggettivo, poiché la nuova postazione, identica alle precedenti per mansioni, turni, retribuzione e ubicazione, non determinava alcuna incidenza lesiva sul piano personale o professionale.
Il rifiuto del lavoratore, giustificato con il richiamo all'art. 1460 c.c., non trova, pertanto, fondamento, difettando sia l'inadempimento datoriale, sia qualsiasi grave pregiudizio personale o familiare tale da rendere proporzionata, secondo buona fede, l'astensione dalla prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il lavoratore non può auto- dispensarsi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa in risposta a un trasferimento che ritiene illegittimo, specie ove la legittimità del provvedimento sia già stata oggetto di valutazione giudiziale. L'assenza ingiustificata, in presenza di un trasferimento valido, costituisce un grave inadempimento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento disciplinare (cfr. Cass., ord. 19 settembre 2025, n. 24563).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta del lavoratore deve qualificarsi come ingiustificata e contraria ai doveri di diligenza e obbedienza ex artt. 2104 e 2105 c.c., con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla società.
Da tanto consegue il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
-rigetta l' appello;
- condanna parte istante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3473,00 oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 Ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1283/2025 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Alberto Abbate (C.F. , e dall'avv. Pietro Squeglia (C.F. C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia in Capodrise (CE), Viale Europa n. 26 C.F._3
e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi e Email_1 Email_2
- Appellante
E
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cristoforo Colombo 163 in persona del Presidente del C.di A. e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti OR CA (CF: CP_2
) pec: fax:0817640797) e Maria C.F._4 Email_3 IA AS (CF: ) pec: - fax: C.F._5 Email_4 0817640797 e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, via Carducci n. 29 presso lo studio legale OR CA & Associati nonché presso gli anzidetti indirizzi PEC.
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 presso il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, il sig.
, dipendente della con mansioni di operatore fiduciario e Parte_1 Controparte_1 inquadramento nel livello D del CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari”, ha impugnato il
1 licenziamento per giusta causa intimatogli il 26.07.2023, deducendone l'illegittimità e la natura ritorsiva.
Il lavoratore esponeva che: sin dal 1° febbraio 2013 aveva prestato ininterrottamente attività lavorativa nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto i servizi di vigilanza, reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania in particolare presso il Genio Civile di Napoli in via Alcide De Gasperi n. 28, svolgendo compiti di accoglienza, gestione del centralino e controllo accessi;
dopo anni di servizio presso la medesima sede, la società, nel giugno 2022, aveva iniziato ad assegnargli immotivatamente postazioni diverse da quelle oggetto dell' appalto (presso strutture ASL e presidi ospedalieri di Napoli); nonostante ciò egli inizialmente aveva ottemperato alle direttive aziendali finché le reiterate condotte datoriali, da lui ritenute persecutorie e finalizzate a liberarsi della sua persona in vista di un cambio di appalto, lo avevano condotto a una grave sindrome depressiva documentata da certificazione medica;
dopo aver inutilmente diffidato la società a riassegnarlo alla sede originaria veniva trasferito presso la sede di Roma con provvedimento impugnato e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli in sede cautelare con ordinanza del 10.05.2023; sebbene l'ordinanza imponeva la riassegnazione dello stesso a mansioni equivalenti nella medesima sede o prossima alla stessa, la società, con telegramma del 20.06.2023, gli comunicava l'assegnazione presso la sede di “Terna Rete Italia” in via Aquileia n. 8 (Napoli), motivandola con la perdita di alcune commesse (ANM e ASL) e il “non gradimento” della sua attività presso la Regione Campania;
ritenendo, tale provvedimento discriminatorio ed elusivo dell' ordinanza giudiziale, rifiutava di prendere servizio dichiarando che non avrebbe ottemperato all'ordine datoriale;
la società con lettera del 19.07.2023 gli contestava assenza ingiustificata per 19 giorni e rifiuto delle direttive aziendali relative alla nuova postazione di lavoro e, a seguito delle sue giustificazioni, gli irrogava il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
Il ricorrente, deducendo, quindi, che la propria condotta costituiva legittima eccezione d' inadempimento ex art. 1460 c.c. chiedeva, dichiararsi la nullità del licenziamento comminato e la reintegra nel posto di lavoro già occupato a Napoli con risarcimento del danno ex art 18. L. 300/1970, ovvero, in via subordinata, il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970 oltre al pagamento dell'emolumento denominato “adeguamento retribuzione” dalla data di assunzione (01.02.2020). Tutto con vittoria di spese di lite.
La società, costituitasi, resisteva, sostenendo la legittimità del recesso per grave inadempimento del dipendente.
Con sentenza n. 7479/2024, pubbl. il 09.01.2025, il giudice adito rigettava il ricorso, ritenendo che l'assegnazione presso la sede fosse prossima a quella originaria e Controparte_3 conforme all'ordine giudiziale. Osservava, inoltre, che il ricorrente non si era mai presentato in servizio nonostante ripetuti solleciti, nè avesse fornito valide giustificazioni di carattere personale o familiare. Reputava, pertanto, il rifiuto di rendere la prestazione non sorretto da buona fede né proporzionato all'asserito inadempimento datoriale affermando che, l'assenza ingiustificata e la reiterata insubordinazione, integravano una giusta causa di licenziamento, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Compensava poi le spese di lite tra le parti.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato in data 28.05.2025 ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza di prime cure per due ordini di motivi. In primo Parte_1 luogo, ha contestato la decisione del Tribunale per aver ritenuto legittimo il trasferimento disposto dalla società presso la di via Aquileia (Napoli), nonostante tale sede non Controparte_3 rientrasse nell'appalto avente ad oggetto i servizi di vigilanza, reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania, presso cui egli era originariamente adibito. Secondo l'appellante, tale assegnazione costituiva un nuovo trasferimento, illegittimo e ritorsivo, adottato in elusione dell'ordinanza cautelare del 10.05.2023, che aveva ordinato la sua riassegnazione alla sede
2 originaria del Genio Civile in via De Gasperi n. 28 o ad altra “prossima” purché rientrante nel medesimo appalto. La società, inoltre, non avrebbe dimostrato l'esistenza di ragioni tecniche, organizzative o produttive idonee a giustificare lo spostamento, fondandolo invece su motivazioni discriminatorie (“non gradimento” presso la Regione Campania e presunta assenza di altre postazioni disponibili nell' area di Napoli). Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza per avere considerato ingiustificato il rifiuto di recarsi presso la nuova sede laddove tale condotta costituiva legittima eccezione d'inadempimento, volta a tutelare la propria dignità e salute psico-fisica, già compromessa dalle condotte vessatorie e discriminatorie del datore di lavoro. In ragione di tali motivi, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha resistito al Controparte_1 gravame chiedendone il rigetto
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte dell'appellante, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è infondato e va rigettato.
Il nodo della questione in esame attiene alla valutazione della condotta del lavoratore, e, in particolare, alla verifica se la condotta di – manifestamente contraria ed Parte_1 oppositiva rispetto alle direttive datoriali – possa qualificarsi come legittima reazione ad un presunto inadempimento del datore di lavoro.
Il lavoratore ha, infatti, chiesto a questa Corte di qualificare il proprio comportamento di inottemperanza come “risposta” o “reazione” all'inadempimento datoriale, invocando l'applicazione dell'art. 1460 c.c. .
Prima di esaminare il merito della fattispecie concreta, giova rammentare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di rapporti sinallagmatici. È stato più volte affermato che il principio di corrispettività legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a rifiutare la prestazione solo entro i limiti della proporzionalità e della buona fede rispetto all'inadempimento datoriale (cfr. Cass. 16 gennaio 2018, n. 836; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29054; Cass. 10 gennaio 2019, n. 434, in materia di trasferimento non giustificato ex art. 2103 c.c.).
La Suprema Corte, con sentenza n. 11408 dell'11 maggio 2018, ha precisato che, ove venga proposta l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, verificandone la proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e al bilanciamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, la non contrarietà alla buona fede – richiamata dal secondo comma dell'art. 1460 c.c. – costituisce un parametro oggettivo, che impone di accertare se il rifiuto del lavoratore sia causalmente giustificato e proporzionato all'inadempimento altrui, valutando la gravità dell'inadempimento datoriale, le sue ricadute sulle esigenze di vita e familiari del dipendente, la correttezza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro e l'impatto dell'astensione sull'organizzazione aziendale. Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene la sentenza impugnata esente da censure e condivide le argomentazioni difensive della società appellata difettando, in radice, nel caso di specie, qualsiasi inadempimento datoriale idoneo a legittimare l'eccezione ex art. 1460 c.c. invocata dall'appellante.
È, infatti, documentalmente comprovato che, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.05.2023 (ordinanza ex art. 700 c.p.c.), che ordinava la riassegnazione
3 del lavoratore a mansioni equivalenti e medesima sede o prossima alla stessa, la Controparte_1 ha, con telegramma del 20 giugno 2023, revocato il precedente trasferimento su Roma e
[...] disposto l'assegnazione di presso il cantiere “ di via Aquileia n. Parte_1 Controparte_3 8, Napoli, a decorrere dal 23.06.2023. Tale sede risulta prossima a quella originaria di Via Alcide De Gasperi, poiché distante da quest'ultima solo pochi chilometri, e pienamente conforme all'ordine giudiziale, che non prevedeva alcun vincolo di riassegnazione presso le sedi del committente Regione Campania. La società ha, inoltre, motivato la propria scelta con ragioni oggettive e non discriminatorie, consistenti nella cessazione della commessa ASL e nell'impossibilità di impiegare il lavoratore presso la Regione Campania a seguito di pregresse contestazioni disciplinari. Al riguardo mette anche conto considerare che la lettera di assunzione del lavoratore prevedeva espressamente la possibilità di adibirlo a sedi diverse da quella originaria, nell'ambito di Napoli e provincia, e non esclusivamente presso la commessa regionale.
L' assegnazione presso il committente comportava, dunque, lo svolgimento delle medesime CP_3 mansioni di custodia con identico trattamento economico e all' interno dell'area geografica contrattualmente prevista. Ne consegue che la società ha adempiuto sia all'ordinanza cautelare sia agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, garantendo la continuità occupazionale e la parità di mansioni e retribuzione.
È, per contro, incontestato che il non si sia mai presentato in servizio dal 23 giugno all'11 Parte_1 luglio 2023, accumulando 19 giorni di assenza ingiustificata, e che abbia continuato a rifiutare di recarsi presso la nuova postazione vicina a quella ove era stato inizialmente impiegato nonostante i solleciti e la trasmissione dei turni di lavoro, senza mai indicare alla società specifiche ragioni ostative.
I certificati medici prodotti dal lavoratore si riferiscono, infatti, a periodi e patologie estranei ai fatti di causa e non comprovano alcun nesso eziologico tra l'assegnazione presso il cantiere e un CP_3 peggioramento delle condizioni di salute. L'asserito pregiudizio è, dunque, privo di riscontro oggettivo, poiché la nuova postazione, identica alle precedenti per mansioni, turni, retribuzione e ubicazione, non determinava alcuna incidenza lesiva sul piano personale o professionale.
Il rifiuto del lavoratore, giustificato con il richiamo all'art. 1460 c.c., non trova, pertanto, fondamento, difettando sia l'inadempimento datoriale, sia qualsiasi grave pregiudizio personale o familiare tale da rendere proporzionata, secondo buona fede, l'astensione dalla prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il lavoratore non può auto- dispensarsi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa in risposta a un trasferimento che ritiene illegittimo, specie ove la legittimità del provvedimento sia già stata oggetto di valutazione giudiziale. L'assenza ingiustificata, in presenza di un trasferimento valido, costituisce un grave inadempimento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento disciplinare (cfr. Cass., ord. 19 settembre 2025, n. 24563).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta del lavoratore deve qualificarsi come ingiustificata e contraria ai doveri di diligenza e obbedienza ex artt. 2104 e 2105 c.c., con conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla società.
Da tanto consegue il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
-rigetta l' appello;
- condanna parte istante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3473,00 oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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